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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3114/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...] ter, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Giugno e con domicilio eletto presso lo studio e la persona di questi in Grugliasco (TO), Via Fratelli Bandiera n. 21/11, per delega in atti
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...], Corso Giovanni Agnelli n. C.F._2
15, domiciliata presso la sita in San Mauro Torinese (TO) Controparte_2
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” “CHIEDE all'Ill.mo Giudice adito, previe le valutazioni e gli
approfondimenti del caso tutti, di voler disporre con urgenza la misura dell'Interdizione in
favore della sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...], Corso Giovanni Agnelli n. 15, C.F._2
Cont domiciliata presso la “ sita in San Mauro Torinese (TO), Corso Controparte_2
Lombardia n. 24 e, in considerazione delle residue capacità di questa nei termini di cui in parte
motiva e di quanto emerso in sede di esame dell'interdicenda, di voler nominare un Tutore nella
persona della figlia Sig.ra affinché possa rappresentarla ed assisterla nel Parte_1
compimento di tutti gli atti, senza necessità di separata, ulteriore autorizzazione.
Attese le peculiari condizioni della sig.ra si insta sin da ora affinché la misura in CP_1
parola sia dall'Ill.mo Giudice disposta per un tempo indeterminato e con massima urgenza,
anche al fine di non pregiudicarne ulteriormente gli interessi economici e di tutelarne la salute e
la persona.”
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27.11.2024, la ricorrente, figlia dell'interdicenda, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da disturbo neurocognitivo maggiore (doc. 2); a causa delle sue condizioni psichiche conseguenti ad una grave e progressiva patologia neurodegenerativa non possiede alcuna capacità di critica e di giudizio e di comprendere le conseguenze dei suoi comportamenti.” (doc. 5). (cfr.
ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 7.2.2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, la ricorrente rinunciati i termini ex art.
pagina 2 di 4 diagnosi costante di “disturbo neuro cognitivo maggiore” (cfr. docc. da 2 a 4). Inoltre, la
Psichiatra dott.ssa in data 24.10.2024, confermata la diagnosi di disturbo Per_1
neuro cognitivo maggiore, ha così concluso: “A causa delle sue condizioni psichiche
conseguenti ad una grave e progressiva patologia neurodegenerativa non possiede alcuna
capacità di critica e di giudizio e di comprendere le conseguenze dei suoi comportamenti.” (doc.
5).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stata in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lei rivolte dal giudice in modo logico, ha riferito di avere
45/46 anni, anzi 55 anni, e nemmeno ha riconosciuto i figli ed il nipote presente;
spesso ha pronunciato frasi incomprensibili (cfr. verbale di udienza del 7.2.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda della ricorrente di nomina del tutore (così come di durata della tutela), trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...] il 26 CP_1
gennaio 1937 (C.F. ), residente in [...], Corso C.F._2
Giovanni Agnelli n. 15 e domiciliata presso la RSA “ sita in San Controparte_2
Mauro Torinese (TO)
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
473 bis.28 c.p.c. chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nelle certificazioni dell'Ambulatorio di Neurologia
dell'Ospedale Martini che, in data 12.11.2019, 27.7.2020, e 13.4.2023 che riportano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3114/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...] ter, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Giugno e con domicilio eletto presso lo studio e la persona di questi in Grugliasco (TO), Via Fratelli Bandiera n. 21/11, per delega in atti
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...], Corso Giovanni Agnelli n. C.F._2
15, domiciliata presso la sita in San Mauro Torinese (TO) Controparte_2
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” “CHIEDE all'Ill.mo Giudice adito, previe le valutazioni e gli
approfondimenti del caso tutti, di voler disporre con urgenza la misura dell'Interdizione in
favore della sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...], Corso Giovanni Agnelli n. 15, C.F._2
Cont domiciliata presso la “ sita in San Mauro Torinese (TO), Corso Controparte_2
Lombardia n. 24 e, in considerazione delle residue capacità di questa nei termini di cui in parte
motiva e di quanto emerso in sede di esame dell'interdicenda, di voler nominare un Tutore nella
persona della figlia Sig.ra affinché possa rappresentarla ed assisterla nel Parte_1
compimento di tutti gli atti, senza necessità di separata, ulteriore autorizzazione.
Attese le peculiari condizioni della sig.ra si insta sin da ora affinché la misura in CP_1
parola sia dall'Ill.mo Giudice disposta per un tempo indeterminato e con massima urgenza,
anche al fine di non pregiudicarne ulteriormente gli interessi economici e di tutelarne la salute e
la persona.”
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 27.11.2024, la ricorrente, figlia dell'interdicenda, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, affetta da disturbo neurocognitivo maggiore (doc. 2); a causa delle sue condizioni psichiche conseguenti ad una grave e progressiva patologia neurodegenerativa non possiede alcuna capacità di critica e di giudizio e di comprendere le conseguenze dei suoi comportamenti.” (doc. 5). (cfr.
ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 7.2.2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, la ricorrente rinunciati i termini ex art.
pagina 2 di 4 diagnosi costante di “disturbo neuro cognitivo maggiore” (cfr. docc. da 2 a 4). Inoltre, la
Psichiatra dott.ssa in data 24.10.2024, confermata la diagnosi di disturbo Per_1
neuro cognitivo maggiore, ha così concluso: “A causa delle sue condizioni psichiche
conseguenti ad una grave e progressiva patologia neurodegenerativa non possiede alcuna
capacità di critica e di giudizio e di comprendere le conseguenze dei suoi comportamenti.” (doc.
5).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stata in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lei rivolte dal giudice in modo logico, ha riferito di avere
45/46 anni, anzi 55 anni, e nemmeno ha riconosciuto i figli ed il nipote presente;
spesso ha pronunciato frasi incomprensibili (cfr. verbale di udienza del 7.2.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda della ricorrente di nomina del tutore (così come di durata della tutela), trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...] il 26 CP_1
gennaio 1937 (C.F. ), residente in [...], Corso C.F._2
Giovanni Agnelli n. 15 e domiciliata presso la RSA “ sita in San Controparte_2
Mauro Torinese (TO)
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
473 bis.28 c.p.c. chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nelle certificazioni dell'Ambulatorio di Neurologia
dell'Ospedale Martini che, in data 12.11.2019, 27.7.2020, e 13.4.2023 che riportano