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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1937/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali – divisione beni in comunione”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacovelli Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Locorotondo (Ba) alla via Cisternino n. 107; attrice
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Santoro Grazia, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica
(Br) alla Via Lombroso, n. 8; convenuto
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 06.03.2025 congiuntamente precisano
“accertare che le parti sono addivenute alla seguente concorde determinazione: alla sig.ra
verrà assegnata la piena proprietà della quota n. 2 di cui alla ctu Parte_1
(pag. 12); al sig. verrà assegnata la piena proprietà della quota n. 1 di Controparte_1 cui alla medesima ctu. Spese per compensi legali, compensate tra le parti. Spese di lite e per ctu al 50% tra le parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.03.2020 deduceva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in regime di comunione dei beni, il Controparte_1
1 12.05.1980; che con sentenza definitiva, pronunciata dal Tribunale di Brindisi il
22.02.2010, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio;
che in costanza di matrimonio con atto notarile del 09.08.1984 entrambi i coniugi acquistavano un suolo edificatorio in Villa Castelli sul quale edificavano un fabbricato in virtù di concessione edilizia n. 71/84, successivamente ampliato.
L'attrice precisava che il citato immobile era così composto:
1) rimessa-cantina-garage, posta a piano seminterrato sito in Villa Castelli alla via Santoro, riportato nel Catasto del Comune di Villa Castelli al Foglio 8, particella 1537, sub 1,
Categoria catastale C/6, Classe 2, consistenza 240 mq circa, rendita Euro 260,29;
2) appartamento sito in Villa Castelli alla via Santoro, posto a piano terra, riportato nel
Catasto del Comune di Villa Castelli al Foglio 8, particella 1537, sub 2, Categoria catastale
A/2, Classe 5, rendita Euro 646,86;
3) appartamento sito in Villa Castelli alla via Santoro, con sovrastante lastrico solare di copertura, posto al primo piano, riportato nel Catasto del Comune di Villa Castelli al
Foglio 8, particella 1537, sub 3, strutturalmente già realizzato, ma non ancora ultimato nelle finiture interni ed esterni.
L'immobile di cui al punto 2) era stato utilizzato quale abitazione familiare sino all'inizio della separazione e successivamente era rimasto in uso esclusivo dell'attrice, a seguito di assegnazione quale casa coniugale.
Con il presente giudizio l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la divisione dei beni in comunione con il convenuto e, per l'effetto, disposta l'assegnazione in natura dei beni a ciascuno dei condividenti in quota secondo il valore degli stessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.11.2020 si costituiva in giudizio
[...] il quale, non contestando la titolarità indivisa della proprietà sugli immobili, non CP_1 si opponeva allo scioglimento della comunione con attribuzione ai singoli partecipanti delle quote ad ognuno spettanti, secondo un progetto divisionale da elaborare, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio. In subordine, nel caso di indivisibilità degli immobili, chiedeva fosse ordinata la vendita degli stessi.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di una CTU, finalizzata alla valutazione degli immobili per cui è causa nonché alla loro stima,
2 valutazione della comoda divisibilità degli stessi e predisposizione di una ipotesi di progetto divisionale.
All'udienza del 06.03.2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo congiuntamente che la causa fosse decisa sulla base del progetto divisionale elaborato nella esperita consulenza tecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio entrambe le parti hanno chiesto di disporre lo scioglimento della comunione legale, secondo un progetto divisionale, in ragione della quota di comproprietà dei due comunisti.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene di dover accogliere la domanda di scioglimento della comunione e di dove provvedere all'attribuzione delle quote secondo la concorde volontà delle parti.
Con l'elaborato peritale del 09.06.2022, integrato tenendo conto delle osservazioni formulate dalle parti, è stata accertata la consistenza quantitativa del compendio immobiliare, determinandone il valore. Inoltre, è stato predisposto un progetto divisionale, in ragione della quota di comproprietà, prospettando una soluzione che prevede nell'attribuzione degli immobili eventuali conguagli da corrispondere.
Tale progetto risulta congruamente motivato, in quanto fondato su una puntuale disamina della tipologia e dello stato dei singoli immobili, delle azioni ed obbligazioni e dei beni mobili.
Alla luce delle risultanze dell'espletata CTU, la comunione può dirsi composta, allo stato, dai suddetti beni:
- cespite n. 1: locale garage sito in Villa Castelli (Br), via Vito Santoro, n. 45, piano seminterrato e del relativo vano cantina sottostante: foglio 8 – particella 1537 – sub.
1 - categoria C/6 – classe 2 – consistenza 240 mq. - R.C. € 260,29;
- cespite n. 2: unità abitativa sita in Villa Castelli (Br), via Vito Santoro, n. 45, piano rialzato: foglio 8 – particella 1537 – sub.
2 - categoria A/2 – classe 5 – consistenza 7,5 vani
- R.C. € 646,86;
- cespite n. 3: immobile in corso di costruzione sito in Villa Castelli (Br), via Vito Santoro,
n. 45, piano primo e relativo ripostiglio al piano secondo: foglio 8 – particella 1537 – sub.3
- categoria F/3.
3 Ai predetti immobili, come ricostruito dal ctu, risultano essere stati attribuiti i seguenti valori: valore del locale garage, piano seminterrato = € 59.830,00; valore dell'unità abitativa piano rialzato = € 94.152,50; valore del fabbricato in corso di costruzione piano
1° e 2° = € 46.589,53.
Ne consegue che il valore complessivo degli immobili ammonta ad € 200.572,03 che diviso per due quote consente di ottenere il valore della singola quota pari ad € 100.286,02.
Nel caso di specie il CTU, sulla scorta della comoda divisibilità degli immobili, ha predisposto il seguente progetto divisionale con i relativi conguagli:
- valore quota n. 1: € 59.830,00 + € 46.589,53 = € 106.419,53 meno valore singola quota €
100.286,02 = € 6.133,51, somma che l'assegnatario della quota n. 1 dovrà pagare all'assegnatario della quota n. 2;
- valore quota n. 2: € 94.152,50 meno valore singola quota € 100.286,02 = - € 6.133,51 somma che l'assegnatario della quota n. 2 dovrà ricevere da quello della quota n. 1.
A questo punto, preso atto della comune richiesta di assegnazione formulata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene questo Giudice, di dover procedere all'assegnazione del compendio immobiliare secondo le risultanze della CTU.
In definitiva, lo scioglimento della comunione può essere così attuato:
- assegnazione della quota n. 1 composta dal locale garage e dal fabbricato in corso di costruzione oltre ad un pagamento economico pari a € 6.133,51 a Controparte_1
- assegnazione della quota n. 2 composta dall'unità abitativa oltre ad un compenso economico pari a € 6.133,51 a . Parte_1
Le spese di lite, in considerazione della concorde richiesta avanzata dalle parti, vanno compensate.
Le spese della CTU espletata sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in parti eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione nei seguenti termini:
4 a) assegna il cespite n. 1 e n. 3 (locale garage e fabbricato in corso di costruzione) a
Controparte_1
b) assegna il cespite n. 2 (unità abitativa) a;
Parte_1
c) pone l'obbligo, a carico di di effettuare in favore di Controparte_1 Parte_1
il versamento della somma di € 6.133,51 a titolo di conguaglio;
[...]
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti pro quota.
Brindisi, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1937/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali – divisione beni in comunione”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giacovelli Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Locorotondo (Ba) alla via Cisternino n. 107; attrice
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Santoro Grazia, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica
(Br) alla Via Lombroso, n. 8; convenuto
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 06.03.2025 congiuntamente precisano
“accertare che le parti sono addivenute alla seguente concorde determinazione: alla sig.ra
verrà assegnata la piena proprietà della quota n. 2 di cui alla ctu Parte_1
(pag. 12); al sig. verrà assegnata la piena proprietà della quota n. 1 di Controparte_1 cui alla medesima ctu. Spese per compensi legali, compensate tra le parti. Spese di lite e per ctu al 50% tra le parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.03.2020 deduceva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in regime di comunione dei beni, il Controparte_1
1 12.05.1980; che con sentenza definitiva, pronunciata dal Tribunale di Brindisi il
22.02.2010, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio;
che in costanza di matrimonio con atto notarile del 09.08.1984 entrambi i coniugi acquistavano un suolo edificatorio in Villa Castelli sul quale edificavano un fabbricato in virtù di concessione edilizia n. 71/84, successivamente ampliato.
L'attrice precisava che il citato immobile era così composto:
1) rimessa-cantina-garage, posta a piano seminterrato sito in Villa Castelli alla via Santoro, riportato nel Catasto del Comune di Villa Castelli al Foglio 8, particella 1537, sub 1,
Categoria catastale C/6, Classe 2, consistenza 240 mq circa, rendita Euro 260,29;
2) appartamento sito in Villa Castelli alla via Santoro, posto a piano terra, riportato nel
Catasto del Comune di Villa Castelli al Foglio 8, particella 1537, sub 2, Categoria catastale
A/2, Classe 5, rendita Euro 646,86;
3) appartamento sito in Villa Castelli alla via Santoro, con sovrastante lastrico solare di copertura, posto al primo piano, riportato nel Catasto del Comune di Villa Castelli al
Foglio 8, particella 1537, sub 3, strutturalmente già realizzato, ma non ancora ultimato nelle finiture interni ed esterni.
L'immobile di cui al punto 2) era stato utilizzato quale abitazione familiare sino all'inizio della separazione e successivamente era rimasto in uso esclusivo dell'attrice, a seguito di assegnazione quale casa coniugale.
Con il presente giudizio l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la divisione dei beni in comunione con il convenuto e, per l'effetto, disposta l'assegnazione in natura dei beni a ciascuno dei condividenti in quota secondo il valore degli stessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.11.2020 si costituiva in giudizio
[...] il quale, non contestando la titolarità indivisa della proprietà sugli immobili, non CP_1 si opponeva allo scioglimento della comunione con attribuzione ai singoli partecipanti delle quote ad ognuno spettanti, secondo un progetto divisionale da elaborare, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio. In subordine, nel caso di indivisibilità degli immobili, chiedeva fosse ordinata la vendita degli stessi.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di una CTU, finalizzata alla valutazione degli immobili per cui è causa nonché alla loro stima,
2 valutazione della comoda divisibilità degli stessi e predisposizione di una ipotesi di progetto divisionale.
All'udienza del 06.03.2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo congiuntamente che la causa fosse decisa sulla base del progetto divisionale elaborato nella esperita consulenza tecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio entrambe le parti hanno chiesto di disporre lo scioglimento della comunione legale, secondo un progetto divisionale, in ragione della quota di comproprietà dei due comunisti.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene di dover accogliere la domanda di scioglimento della comunione e di dove provvedere all'attribuzione delle quote secondo la concorde volontà delle parti.
Con l'elaborato peritale del 09.06.2022, integrato tenendo conto delle osservazioni formulate dalle parti, è stata accertata la consistenza quantitativa del compendio immobiliare, determinandone il valore. Inoltre, è stato predisposto un progetto divisionale, in ragione della quota di comproprietà, prospettando una soluzione che prevede nell'attribuzione degli immobili eventuali conguagli da corrispondere.
Tale progetto risulta congruamente motivato, in quanto fondato su una puntuale disamina della tipologia e dello stato dei singoli immobili, delle azioni ed obbligazioni e dei beni mobili.
Alla luce delle risultanze dell'espletata CTU, la comunione può dirsi composta, allo stato, dai suddetti beni:
- cespite n. 1: locale garage sito in Villa Castelli (Br), via Vito Santoro, n. 45, piano seminterrato e del relativo vano cantina sottostante: foglio 8 – particella 1537 – sub.
1 - categoria C/6 – classe 2 – consistenza 240 mq. - R.C. € 260,29;
- cespite n. 2: unità abitativa sita in Villa Castelli (Br), via Vito Santoro, n. 45, piano rialzato: foglio 8 – particella 1537 – sub.
2 - categoria A/2 – classe 5 – consistenza 7,5 vani
- R.C. € 646,86;
- cespite n. 3: immobile in corso di costruzione sito in Villa Castelli (Br), via Vito Santoro,
n. 45, piano primo e relativo ripostiglio al piano secondo: foglio 8 – particella 1537 – sub.3
- categoria F/3.
3 Ai predetti immobili, come ricostruito dal ctu, risultano essere stati attribuiti i seguenti valori: valore del locale garage, piano seminterrato = € 59.830,00; valore dell'unità abitativa piano rialzato = € 94.152,50; valore del fabbricato in corso di costruzione piano
1° e 2° = € 46.589,53.
Ne consegue che il valore complessivo degli immobili ammonta ad € 200.572,03 che diviso per due quote consente di ottenere il valore della singola quota pari ad € 100.286,02.
Nel caso di specie il CTU, sulla scorta della comoda divisibilità degli immobili, ha predisposto il seguente progetto divisionale con i relativi conguagli:
- valore quota n. 1: € 59.830,00 + € 46.589,53 = € 106.419,53 meno valore singola quota €
100.286,02 = € 6.133,51, somma che l'assegnatario della quota n. 1 dovrà pagare all'assegnatario della quota n. 2;
- valore quota n. 2: € 94.152,50 meno valore singola quota € 100.286,02 = - € 6.133,51 somma che l'assegnatario della quota n. 2 dovrà ricevere da quello della quota n. 1.
A questo punto, preso atto della comune richiesta di assegnazione formulata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene questo Giudice, di dover procedere all'assegnazione del compendio immobiliare secondo le risultanze della CTU.
In definitiva, lo scioglimento della comunione può essere così attuato:
- assegnazione della quota n. 1 composta dal locale garage e dal fabbricato in corso di costruzione oltre ad un pagamento economico pari a € 6.133,51 a Controparte_1
- assegnazione della quota n. 2 composta dall'unità abitativa oltre ad un compenso economico pari a € 6.133,51 a . Parte_1
Le spese di lite, in considerazione della concorde richiesta avanzata dalle parti, vanno compensate.
Le spese della CTU espletata sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in parti eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione nei seguenti termini:
4 a) assegna il cespite n. 1 e n. 3 (locale garage e fabbricato in corso di costruzione) a
Controparte_1
b) assegna il cespite n. 2 (unità abitativa) a;
Parte_1
c) pone l'obbligo, a carico di di effettuare in favore di Controparte_1 Parte_1
il versamento della somma di € 6.133,51 a titolo di conguaglio;
[...]
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti pro quota.
Brindisi, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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