Versione
27 marzo 2024
27 marzo 2024
Art. 11.
Svolgimento delle assemblee delle societa' per azioni quotate
1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' inserito il seguente:
« Art. 135-undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). - 1. Lo statuto puo' prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non e' consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione e' altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della societa' entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera e' subordinata alla ricezione da parte della societa' della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter e' esercitato unicamente prima dell'assemblea. La societa' fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ». 2. Il termine di cui all' articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , relativo allo svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2024.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538 , sesto comma, del codice civile , senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall' articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell' articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell' articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all' articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 , all' art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all' articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall' articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l' articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Il termine per il conferimento della delega di cui all' art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».
Svolgimento delle assemblee delle societa' per azioni quotate
1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' inserito il seguente:
« Art. 135-undecies.1 (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato). - 1. Lo statuto puo' prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non e' consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione e' altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della societa' entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera e' subordinata alla ricezione da parte della societa' della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter e' esercitato unicamente prima dell'assemblea. La societa' fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ». 2. Il termine di cui all' articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , relativo allo svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2024.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538 , sesto comma, del codice civile , senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall' articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell' articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell' articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all' articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 , all' art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all' articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall' articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l' articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Il termine per il conferimento della delega di cui all' art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».
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- 1. ASSEMBLEE IN 'MODALITA' COVID' - Ok per tutto il 2025https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 14 febbraio 2025 · 52.403122
Ritorna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie (e degli enti non societari) con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l'epidemia da Covid-19. È quanto deriva dall'emendamento approvato in commissione al Senato in sede di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024) il quale rimette in vigore la normativa (articolo 106, Dl 18/2020) che aveva cessato il suo vigore il 31 dicembre 2024, dopo diverse proroghe (disposte dall'articolo 6 del Dl 105/2021, dall'articolo 3 del Dl 228/2021, dall'articolo 3 del Dl 215/2023 e dall'articolo 11 della legge 21/2024). […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 19/05/2025, n. 9517Provvedimento: […] - se possa spiegare rilevanza, ai fini della revisione annuale, la circostanza per cui il bilancio d'esercizio per il 2023 sia stato approvato (nell'assemblea dell'11.3.2025) oltre i termini ordinariamente contemplati dal codice civile (artt.2364 c.c.), nonché di quello consentito, ad hoc (31.12.2024), dall'art.11, co.2 della legge n.21/2024. E ciò, in difetto, alla luce delle evidenze del presente giudizio, della ricorrenza di situazioni che, ai sensi del prefato art.2364 c.c., consentissero termini più ampi.Leggi di più...
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