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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4849/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4849/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Stefano Tomaselli ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori nati a Trento dalla loro relazione sentimentale, (in data 8 gennaio Per_1
1 2015) e (in data 7 ottobre 2019), chiedendo l'accoglimento delle seguenti Per_2
condizioni:
“Affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento preferenziale presso la madre;
Parte_1
- Modalità di visita concordata di volta in volta, tenendo conto del preminente interesse dei figli, con adeguamento alle esigenze lavorative dei genitori;
- Pagamento da parte del padre di una quota di mantenimento mensile di euro
450,00 (quattrocentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente sulla base degli incrementi degli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle spese straordinarie (come da protocollo CNF); le parti concordano che il versamento della somma sopra indicata potrà avvenire anche mediante pagamento diretto all'istituto di credito del mutuo attualmente acceso dalle parti presso
[...]
; Parte_3
- Reciproco consenso al rilascio dei documenti personali valido per l'espatrio e per
l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_1 Per_2
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli , Per_1
nato in data [...], e , nata in data [...], siano disciplinati Per_2
in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4849/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Stefano Tomaselli ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori nati a Trento dalla loro relazione sentimentale, (in data 8 gennaio Per_1
1 2015) e (in data 7 ottobre 2019), chiedendo l'accoglimento delle seguenti Per_2
condizioni:
“Affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento preferenziale presso la madre;
Parte_1
- Modalità di visita concordata di volta in volta, tenendo conto del preminente interesse dei figli, con adeguamento alle esigenze lavorative dei genitori;
- Pagamento da parte del padre di una quota di mantenimento mensile di euro
450,00 (quattrocentocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente sulla base degli incrementi degli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle spese straordinarie (come da protocollo CNF); le parti concordano che il versamento della somma sopra indicata potrà avvenire anche mediante pagamento diretto all'istituto di credito del mutuo attualmente acceso dalle parti presso
[...]
; Parte_3
- Reciproco consenso al rilascio dei documenti personali valido per l'espatrio e per
l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_1 Per_2
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli , Per_1
nato in data [...], e , nata in data [...], siano disciplinati Per_2
in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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