Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3780 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA
( ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Battisti per procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
E La Società APPLE C.F. n. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Riccardo Amadei
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il giudizio instaurato nei confronti della Apple 95 S.R.L. avanti al Tribunale
[...] di Latina, che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere per essere competente il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa. In tale giudizio gli attori, premesso di essere,
, socia e, , amministratore della Apple 95 S.R.L., avevano Parte_1 Parte_2 chiesto che venisse dichiarata l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci in data
26/7/16 con la quale era stato revocato dall'incarico di amministratore unico ed Parte_2
La Apple 95 S.R.L. si è costituita ribadendo le eccezioni, già sollevate nella prima fase avanti al
Tribunale di Latina, di incompetenza del Tribunale a conoscere della controversia, riservata alla cognizione dell'arbitro in forza di una specifica clausola statutaria, e di difetto di legittimazione attiva di , che aveva agito nella qualità di amministratore nonostante non rivestisse più Parte_2 tale incarico in conseguenza della revoca. Nel merito ha sostenuto la piena legittimità della deliberazione, sia sotto il profilo del procedimento seguito per la sua adozione, sia sotto quello dell'esistenza di una giusta causa che giustificava la revoca dell'amministratore, e ha posto in evidenza che, l'assemblea dei soci, con successiva deliberazione del 13/8/16, aveva ratificato la revoca del e confermato la nomina dei nuovi amministratori, nonché, con deliberazione Parte_2 del 15/9/16, aveva sostituito il nuovo organo amministrativo con un amministratore unico nella persona di , con conseguente applicazione, nel caso di specie, del disposto Controparte_2 dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., in base al quale l'annullamento non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. Ha chiesto, quindi, subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni di incompetenza e di difetto di legittimazione attiva di , il rigetto delle domande proposte dagli attori. Parte_2
Le parti, quindi, formulavano le seguenti conclusioni: per gli attori: “A) in via principale accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del
26.07.2016 per tutti i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio e segnatamente per la violazione del termine di convocazione, per la convocazione da parte di soggetti non legittimati, per l'adozione in violazione delle maggioranze prescritte dallo Statuto societario per la revoca dell'organo amministrativo e per la nomina del nuovo organo amministrativo;
B) in via subordinata dichiarare
l'annullamento della delibera assembleare del 26.07.2016 per tutti i motivi di cui in narrativa e segnatamente per la violazione del termine di convocazione, per la convocazione da parte di soggetti non legittimati, per l'adozione in violazione delle maggioranze prescritte dallo Statuto societario per la revoca dell'organo amministrativo e per la nomina del nuovo organo amministrativo;
C) dichiarare la nullità di tutti gli atti conseguenti adottati dall'organo amministrativo illegittimamente nominato;
D) condannare la società al risarcimento dei danni subiti dall'Amministratore Unico, Sig.
revocato senza che sussistesse alcuna giusta causa, nella misura rimessa Parte_2 all'equo apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”; per la convenuta: “1)Dichiarare il difetto di legittimazione processuale e di legittimazione ad agire in capo al quale amministratore della Soc. Apple 95 srl;
2)Rigettare la domanda Parte_2 attorea perché improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare le parti attrici al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande degli attori, che ha condannato alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…Con riguardo all'impugnazione della deliberazione del 26/7/16, premesso che l'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere, come già rilevato nell'ordinanza del 19/1/18, la nullità, per contrasto con l'art. 34 del d.lgs. n. 5/03, della clausola arbitrale contenuta nell'art. 28 dello statuto della Apple 95 S.R.L. che attribuisce alle parti e non a soggetto terzo la facoltà di nomina degli arbitri, si deve rilevare, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, che, come risulta dai documenti acquisiti e non è in contestazione fra le parti, la
Apple 95 S.R.L. ha sostituito la delibera oggetto della domanda proposta dagli attori, con una nuova decisione presa nel corso dell'assemblea del 13/8/16, con la quale i soci hanno ratificato la precedente revoca dell'amministratore Parte_2
e confermato la nomina di e quali amministratori a firma congiunta.
[...] Persona_1 Persona_2 Ne discende, anche alla luce del disposto dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., che deve ritenersi venuto meno ogni interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito delle domande proposte dagli attori, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine a tale punto di domanda.
La delibera sostitutiva del 13/8/16, infatti, deve ritenersi adottata in conformità con quanto disposto dalla legge e dallo statuto, in assenza di qualsiasi contestazione al riguardo da parte degli attori medesimi, i quali non hanno dedotto alcuna ragione di invalidità della seconda delibera, neppure con riguardo all'eventuale ripetizione dei vizi che, secondo la loro tesi, affliggevano la prima, e non hanno sollevato alcuna contestazione in ordine all'operatività, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 2377, ottavo comma, c.c..
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno subito dall'amministratore in conseguenza della revoca dall'incarico, si deve, invece rilevare che gli attori non hanno allegato e, tanto meno provato, l'esistenza di un pregiudizio causato dalla cessazione anticipata dell'incarico e, al contrario, non hanno neppure contestato in modo specifico quanto dedotto dalla convenuta fin dalla comparsa di risposta in ordine alla sostanziale gratuità dell'incarico. Tanto nell'atto di citazione introduttivo della prima fase del giudizio avanti al Tribunale di Latina, quanto nei successivi scritti difensivi prodotti nella odierna fase di riassunzione, l'unico riferimento al pregiudizio subito da è contenuto Parte_2 nelle conclusioni rassegnate, senza alcuna allegazione in ordine alla natura, alle ragioni e all'entità dello stesso, con la conseguenza che, indipendentemente da ogni altra considerazione, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento per difetto di allegazione e prova in ordine ad uno dei suoi presupposti fondamentali, costituito dall'esistenza di un danno causalmente riconducibile al comportamento illegittimo addebitato alla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza, mentre non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla convenuta, non avendo questa dedotto, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale degli attori, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi della detta norma, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle spese del giudizio che sono state liquidate in suo favore.]»
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando Parte_1 Parte_2 la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “in accoglimento del presente appello: A) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 26.07.2016 con cui è stato revocato
l'Amministratore DI MATTEO e nominati nuovi amministratori per tutti i motivi di cui Pt_2 all'atto di citazione per impugnazione della medesima e per la inidoneità della delibera sostitutiva del 13.08.2016 per tutti i motivi specificati in narrativa;
B) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2377, comma VIII, cod. civ . per la mancata valutazione nel merito circa la sussistenza dei vizi lamentati e la conseguente condanna alle spese del giudizio nei confronti della società; C) in subordine, comunque, revocare la condanna alle spese del giudizio di primo grado nei confronti di parte attrice per porle a carico della parte convenuta come di consueto e previsto dalla norma dettata dal medesimo art. 2377, comma VIII, cod. civ.”
Ha resistito la società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
Le parti hanno depositato sia le note finali anticipate, sia le note di trattazione cartolare.
Parte appellante ha depositato duplici note di trattazione scritta. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto in decisione la causa senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 11 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo titolato “ Sulla nullità della delibera assembleare impugnata per espressa ammissione della società convenuta” le parti appellanti sostengono che proprio la seconda delibera – che quando è stata assunta lo vedeva ancora amministratore in ragione della nullità ex tunc della prima – contenga l'ammissione da parte della società della nullità della prima, evidenziando che quale amministratore (di ) non è stato convocato in occasione della seconda, sicchè è Parte_2 anch'essa nulla.
§ 3.2 — Col secondo motivo titolato “ Sulla mancata espressa sanatoria dei vizi lamentati e sulla mancata trascrizione della delibera sostitutiva di quella del 26/07/2016” gli appellanti deducono che nella seconda delibera non vi sarebbe la sanatoria sui vizi e che comunque questa delibera sostitutiva non era stata trascritta, bensì solo citata nella successiva delibera del 15.9.16.
§ 3.3 — Col terzo motivo titolato “ Sulla violazione delle disposizioni di legge e di statuto perpetrate anche con la delibera sostitutiva” le parti appellanti allegano che anche la seconda delibera è viziata da violazioni, mancando le maggioranze di cui all'art. 16 dello statuto così come era necessaria l'unanimità per la revoca dell'amministratore unico.
§3.4 – Col quarto motivo titolato “ Sulla violazione della disposizione dell'art. 2377, comma VIII, sia per la mancata valutazione della fondatezza dei vizi lamentati sia in ordine alle spese di lite” le parti appellanti lamentano che il giudice di primo grado non avrebbe potuto condannarli alle spese di lite, stante il chiaro disposto della norma invocata, con sentenza che dunque sarebbe in contrasto con essa e priva di motivazione. Chiedono, quindi, la condanna della società perché la loro domanda originaria di impugnazione della prima delibera era fondata.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Le questioni devolute sono tutte rivolte ad “attaccare” la delibera del 13.8.16, con la quale è stata ratificata quella precedente (26.7.16) oggetto della originaria impugnativa da parte degli odierni appellanti che, con il gravame, vorrebbero che la Corte riesaminasse innanzitutto la prima delibera ed anche la seconda perché sarebbe travolta dalla nullità/illegittimità della prima.
Questo ragionamento, in primo luogo, è non corretto dal punto di vista logico-giuridico atteso che proprio l'art. 2377 comma 8 C.C. determina il venir meno dell'interesse delle parti impugnanti a proseguire nel giudizio, atteso che l'annullamento della prima delibera, appunto, non è più possibile.
Ed allora, per superare questo ostacolo, le parti appellanti attaccano la seconda delibera, affermando che non è stato convocato , all'epoca ancora amministratore in ragione della Parte_2 nullità della prima delibera, che non sono state rispettati i quorum costitutivi e deliberativi della seconda delibera (oltre che della prima) e che non vi era una chiara volontà “sanante” nella seconda delibera perché non così esplicitato il suo scopo e contenuto.
Ebbene, non ignora la Corte l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma
8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità” (v. Cass. N. 8816 del 29 marzo 2023); ma tale principio – anche a volerlo ritenere condivisibile – non è applicabile alla fattispecie, atteso che il Tribunale ha chiaramente detto come non vi fosse da parte degli originari attori alcuna contestazione (formale o sostanziale) avverso detta delibera, sicchè ha ritenuto di essere esonerato da ulteriori verifiche.
Su questo passaggio motivazionale, invero, gli appellanti nulla dicono, limitandosi – in assenza di alcuna allegazione che spieghi la loro scelta in questa sede – ad indicare una serie di “vizi” della seconda delibera, che introducono in realtà temi nuovi di indagine, senza che si possa superare quella statuizione del Tribunale in ragione, appunto, dell'assenza di impugnazione specifica ex art. 342 CPC.
Quindi, tutti i motivi di gravame dal primo al terzo non possono essere accolti.
Residua, a questo punto, la questione delle spese, anch'essa devoluta in maniera inconferente.
Viene, infatti, lamentata l'assenza di motivazione circa il carico delle spese di primo grado nonostante il dettato della norma di cui all'art. 2377 comma 8 C.C.
Invero, la disciplina codicistica indica solo che “di norma” il giudice, preso atto della cessazione della materia del contendere, pone le spese a carico della società; ma ciò vuol dire che non vi è un obbligo vincolante di operare in tal modo la ripartizione delle spese che, appunto, il Tribunale ha ritenuto di porre a carico delle originarie parti attrici secondo il principio generale della soccombenza.
Principio che, peraltro, ben può condividersi atteso che la seconda delibera è stata emessa prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione della prima delibera, sicchè
l'interesse ad agire ex art. 100 CPC si presenta assente sin dall'origine. Ne consegue che la sentenza impugnata può essere confermata anche per questo profilo, come integrata.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti ,tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 17923/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione - in favore di parte appellata - delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.991,00 , oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore