Decreto cautelare 5 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Nico, Raffaele Guido Rodio e Lorenzo Rodio Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Salve prot. -OMISSIS- del 15.6.2022 di “divieto di prosecuzione dell'attività di piccolo ristoro nel chiosco bar denominato -OMISSIS-”, ubicato in località -OMISSIS-, -OMISSIS-; nonché
di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, in particolare dell'atto del medesimo Responsabile del S.U.A.P. prot. -OMISSIS- del 25.5.2022 di richiesta di chiarimenti, della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Salve del 10.5.2022, nonché
della ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Salve -OMISSIS- dell'11.5.2022 di sospensione dei lavori sul chiosco ubicato in località -OMISSIS- alla -OMISSIS- e del provvedimento del Dirigente S.U.A.P. del Comune di Salve prot. -OMISSIS- del 18.2.2022 di diniego di rinnovo della concessione demaniale del chiosco in questione (atto quest’ultimo già impugnato con il ricorso N.R. -OMISSIS- e sospeso dal T.A.R. Puglia - Lecce, I^ Sezione, con l'ordinanza -OMISSIS- del 4.5.2022);
nonché per la condanna del Comune di Salve e del Responsabile agente al risarcimento dei danni eventualmente patiti dal ricorrente per effetto della esecuzione degli impugnati illegittimi provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salve;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto presidenziale cautelare -OMISSIS- del 05/07/2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to R. G. Rodio e avv.to S. De Giorgi;
Premesso che nella Camera di Consiglio del 27/07/2022, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che, a seguito della distruzione del chiosco bar prefabbricato in questione a causa di un incendio, lo stesso è stato già riposizionato (nuovo prefabbricato) secondo la consistenza e localizzazione precedente e che il difensore del Comune resistente non ha obiettato nulla al riguardo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono condivisibili le principali censure formulate nel ricorso avverso l'impugnato provvedimento comunale prot. -OMISSIS- del 15 Giugno 2022 (recante divieto di prosecuzione dell'attività commerciale di che trattasi) incentrate sul contrasto dello stesso con le recenti decisioni cautelari (di sospensione dell'efficacia dell'ordine di rimozione e del provvedimento di sgombero e diniego di rinnovo della concessione dell'area pubblica) emesse " inter partes " dal G.A. e sul difetto di adeguata istruttoria e motivazione, anche in relazione ai precedenti provvedimenti autorizzativi già adottati (nel 2012, 2015 e 2018) dal Comune di Salve in relazione al chiosco in questione.
Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente.
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare proposta, fatti salvi i successivi eventuali provvedimenti del Comune di Salve, anche a seguito del recente accertamento in loco svolto nel luglio c.m. dal Comando di Polizia Locale in contraddittorio con il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento comunale prot. -OMISSIS- del 15 Giugno 2022 (recante divieto di prosecuzione dell’attività commerciale di che trattasi).
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 01/02/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.