TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 545
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Reintroduzione del canone di concessione non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8 del Dlgs. 285/1992 per impianti pubblicitari su aree private

    La Provincia non può sostituire la componente "occupazione" del CUP reintroducendo il canone ex art. 27 commi 7 e 8 del Dlgs. 285/1992, in quanto questo presupponeva un uso materiale delle strade e delle loro pertinenze, e il suo presupposto è stato assorbito nella componente "occupazione" del CUP. Pertanto, tale disposizione è abrogata dall'art. 1 comma 847 della legge 160/2019.

  • Accolto
    Superamento del divieto di doppia imposizione

    Il divieto di doppia imposizione stabilito dall'art. 1 comma 820 della legge 160/2019 non prevede deroghe su base soggettiva né rinvii alla normativa previgente. Pertanto, la Provincia non può conservare il canone per l'occupazione di suolo pubblico quando contemporaneamente sia dovuto il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari. Il regolamento del 2024 applica una doppia imposizione in questo caso, il che è illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 545
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 545
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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