TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/06/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza del 19 giugno 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4903 /2024 e n. 1825 / 2024 R.G. vertenti
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente cod. fisc.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. C.F._1
Assunta Lombardo ed elettivamente domiciliato in Messina presso il loro studio, per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. in Roma, elettivamente domiciliato Per_1
CP_ in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento, benefici L. 104 / 1992 art. 3 comma 3 .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c., il Sig. esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/ 1992 art. 3 comma 3 e che , a seguito della visita medica, era stato riconosciuto invalido nella misura del 100% ma non bisognevole di accompagnamento. Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non gli consentivano lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma. Chiedeva, pertanto,
l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento. Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 23.09.2024 il Sig. lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle Pt_1 patologie dalle quali era affetto e ribadiva di necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 19 giugno 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non risulta fondata e va pertanto rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che il ricorrente
è affetto dalle seguenti infermità: “SPONDILODISCOARTROSI, STENOSI DEL CANALE Pt_1
VERTEBRALE, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA Tali patologie determinano una invalidità del 100% senza diritto all'accompagnatore e lo stato di
Handicap L. 104/92 art. 3 comma 1, confermando le precedenti valutazioni medico legali.”
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie, pur determinando una invalidità nella misura del 100% , non rendono necessaria un'assistenza continua;
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig. , invalido nella misura del 100%, Parte_1 non possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104\ 1992 art. 3 comma 3 .
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art 152 disp att.cpc, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Sig. con il presente Parte_1
CP_ ricorso di merito e con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Rigetta le domande;
Compensa interamente fra le parti le spese di lite .
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 20 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca