Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1979, n. 1083
CASS
Sentenza 19 febbraio 1979

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Ai fini dell'esenzione decennale da ogni imposta sul reddito prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, e successive modifiche, il trasferimento di un'impresa da altra localita e idonea a realizzare il requisito della "nuova" iniziativa nelle zone depresse, alla cui incentivazione e rivolta l'esenzione predetta, purche il principio della "novita" sia riferito al sorgere dell'impresa e non all'inizio della sua attivita e sempreche nell'ambito territoriale della zona depressa esista la "Sede" dell'impresa beneficiata, in tutte le sue articolazioni e non solo ridotta a mero centro direttivo ed amministrativo: ne consegue che non e ammessa a fruire della agevolazione l'iniziativa consistente nell'apertura di un cantiere in zona depressa da parte di un'impresa gia esistente da epoca anteriore alla legge di agevolazione, la quale conservi il suo centro di interessi in altra localita. ( V 2967/77, mass n 386507; ( V 2895/76, mass n 381754; ( V 3114/75, mass n 377221; ( V 166/75, mass n 373342).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1979, n. 1083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1083
    Data del deposito : 19 febbraio 1979

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