Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2285 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lauretta con cui Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla piazza M. R. Imbriani n. 5
APPELLANTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti e con questi elettivamente domiciliato presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.09.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1171/2023 pubblicata in data 15.09.2023 con la quale in giudice aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento della irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di ripetizione di prestazioni (assegno CP_1
sociale) indebitamente ricevute per il periodo dall'ottobre 2020 al dicembre 2021.
L'appellante – stigmatizzato “l'atteggiamento del giudicante che in prima udienza ha ritenuto opportuno mandare in decisione la causa senza concedere il pur
L' si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha CP_1
rimarcato l'infondatezza.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va premesso che alcuna censura merita il comportamento del giudice di primo grado che non ha ritenuto di concedere termine per note alla parte, decidendo la causa in prima udienza sia in considerazione del disposto dell'art. 420 c.p.c. che impone una rapida trattazione del processo, improntato com'è ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione, sia alla luce dei principi dettati dall'art. 127 c.p.c. secondo cui “
1. L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
2. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”.
In ogni caso, non si può non tener conto delle tassative ipotesi nelle quali, attualmente, è prevista la rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.: “Il giudice
d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”) e certamente il caso in esame non vi rientra.
Altrettanto destituita di fondamento si palesa la seconda censura. L'appellante, infatti, si duole della mancata applicazione del disposto di cui all'art. 13 della L.
412/1991.
In primo luogo, come correttamente rimarcato dall' appellato, la CP_2
prestazione in oggetto attiene all'ambito delle provvidenze economiche di natura assistenziale, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dettata esplicitamente per le prestazioni previdenziali (Cass. n. 23097 del 2013;
Cass.n.13223/2020; Cass. nn. 13916 e 18820 del 2021).
Opera allora il principio di settore secondo il quale restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'accesso alla misura.
La Suprema Corte ha individuato una articolata disciplina che distingue il regime a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, ovvero di quelli sanitari, ovvero ancora di quelli socioeconomici.
Con riguardo al caso della mancanza dei requisiti reddituali (al quale deve ricondursi la presente fattispecie, essendosi l'indebito determinato in ragione dei maggiori redditi imputabili alla , ostativi al riconoscimento Pt_1
dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che l'accipiens si trovi, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn.
10642 e 26036 del 2019).
L'orientamento consolidato è poi nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1
sussistenza e della misura del diritto a pensione altrimenti indisponibili per l'Istituto (Cass. n. 1919/2018).
Per altro, anche di recente, la Suprema Corte è intervenuta a ribadire tale orientamento (v. Cassazione civile sez. lav., n.516/2025).
Tanto premesso, va anche rilevato che le censure dell'appellante non scalfiscono in alcun modo la motivazione della sentenza impugnata con la quale il giudice ha ritenuto che:
- la ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate in data 11/8/2021 la dichiarazione di redditi, nella quale ha indicato per il 2020 redditi per Euro 21.696,00 (il che determina il venir meno del diritto al pagamento dell'assegno sociale per superamento dei limiti di legge);
- la ricorrente non ha mai comunicato all' l'esistenza di redditi CP_1
incompatibili con l'assegno sociale, non trasmettendo neanche il modello RED;
- l' è venuto a conoscenza del reddito solo con la presentazione della CP_1
dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte della ricorrente;
- l'assegno sociale è stato pagato mese per mese nel 2020, per cui l' non è CP_1
incorso in errore nel pagamento, avendo avuto la possibilità di conoscere il reddito solo dalla data di presentazione della dichiarazione relativa (11/8/2021).
In conclusione, accertata la non debenza del trattamento, deve altresì dichiararsi legittima la ripetizione dell'indebito.
L'appellante va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 21.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro