TRIB
Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8935 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 763, promossa con domanda depositata in data 3.1.2023
DA
elett.te dom.ta in Roma, V.le delle Milizie 18, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Teresa Santulli, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in allegato al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Boncompagni 16, presso lo studio degli Avv.ti Maria Paola
Gentili e Davide Losi, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione.
pagina 1 di 21 RESISTENTE
Oggetto del giudizio: risarcimento danno pensionistico.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della convenuta fossero accolte le seguenti domande: “Accertare e dichiarare Controparte_1
l'esistenza di un danno pensionistico da omissione contributiva prescritta e, per
l'effetto, condannare la società in p.l.r.p. al risarcimento dei Controparte_1
danni ai sensi dell'art. 2116 c.c. II° co. e quindi al pagamento della somma di €.
200.634,00 o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, previa se del caso CTU, maggiorata di interessi legali dalla maturazione del diritto – dei singoli ratei - fino al saldo, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c a partire dal deposito della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria”.
Si è costituita in giudizio la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo di “respingere, perché inammissibili, nonché, in ogni caso, perché infondate nel merito … ciascuna delle domanda proposte dalla ricorrente”.
La causa è stata istruita, disponendosi ctu contabile.
Acquisita la relazione del CTU e le osservazioni critiche dei consulenti di parte, all'udienza odierna, all'esisto della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
pagina 2 di 21 La complessa vicenda della ricorrente.
ha lavorato per la società con mansioni Parte_1 Controparte_1
impiegatizie di dimafonista dal 1˚ gennaio 1982 al 30 aprile 2015, data di risoluzione del rapporto per dimissioni. In particolare, dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1984 il rapporto è stato formalizzato con contratto di collaborazione autonoma, mentre a decorre dal 1° luglio 1984 con contratto di lavoro subordinato, datato 28 giugno1984 (v. doc. 1 della produzione di parte ricorrente). Sostiene in ricorso la che per l'intero Pt_1
periodo lavorativo sopra indicato, senza soluzione di continuità, ella è sempre stata una lavoratrice subordinata (“avendo messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per le sue mutevoli esigenze organizzative e produttive, ricevuto ordini, direttive e indicazioni specifici e quotidiani sul lavoro da svolgere dai suoi responsabili, rispettato un orario di lavoro, percepito una retribuzione mensile, ricevuto rimproveri verbali e scritti, osservato periodi di ferie imposti dal datore di lavoro, giustificato assenze e permessi, ecc., come tutti gli altri dipendenti della società convenuta”). Al fine di comprovare la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, oltre ad articolare richiesta di prova orale, la ricorrente ha prodotto i fogli firma attestanti la presenza relativi all'anno 1983 (sub all. 2), nonché i “buoni di collaborazione” e la “certificazione” dei compensi per il periodo antecedente la regolare assunzione (sub all 3).
In data 19 aprile 2013 il Corriere, versando in uno stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 35 L. 416/1981, ha attivato la richiesta di concessione di ammortizzatori sociali e di altri strumenti idonei a gestire le eccedenze occupazionali (tra cui rientrava la ricorrente), sottoscrivendo in pari data verbale di accordo sindacale presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, col quale ha, tra l'altro, concordato il ricorso al prepensionamento di n. 12 unità, tra cui la signora entro il 30 aprile 2015 (doc. Pt_1
4). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 29 gennaio 2014, ha accertato la condizione di crisi aziendale del Corriere per il periodo dal 2 maggio 2013 al 30 aprile 2015, autorizzando il trattamento di CIGS e il “trattamento di
pagina 3 di 21 pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 12 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento” (doc. 5).
E' bene sin da subito precisare che procedura in questione è stata portata avanti in applicazione della disciplina di cui alla L. 416/1981, che segnatamente prevede:
Articolo 35. “Trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62) 2. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della
L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività' aziendale, anche in costanza di fallimento (Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463).
4. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62) 5. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto CP_2
dei giornalisti italiani " (INPGI)”.
[...] Controparte_3
pagina 4 di 21 Articolo 36. “Risoluzione del rapporto di lavoro.
1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
(Cosi' modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 e successivamente dall'art.13 della legge 7 marzo 2001, n. 62)”.
Articolo 37. “Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal CP_4
del previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano CP_5
far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari
a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per
i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di
pagina 5 di 21 ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell' medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma CP_6
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall e approvato con decreto CP_6
interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
234 del 6 ottobre 1995. 2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall' fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva CP_6
riconosciuta al giornalista.
3. La per l'integrazione dei guadagni degli operai Pt_2
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
(Articolo così modificato dall'art. 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62)”.
pagina 6 di 21 In sintesi, dunque, la normativa sopra richiamata prevedeva, per i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi accertata dagli enti competenti, il diritto al prepensionamento al conseguimento di 32 anni di anzianità contributiva, pari a 1664 settimane, previe dimissioni.
Le condizioni necessarie, ex L. 416/81, per accedere al prepensionamento da parte della ricorrente dovevano dunque essere: a) la risoluzione del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e il Corriere entro il 30.4.2015; b) la presentazione della domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico a far data dal 1° maggio 2015.
E' pacifico che, in ragione del mancato versamento da parte della resistente dei contributi nel periodo dal 1 gennaio 1982 al 30 giugno1984 (pari a 130 settimane), la ricorrente non raggiungeva il numero di contributi necessari per il prepensionamento previsto dagli artt. 35 e 37 della L. 416/1981, avendo 1582 settimane di contributi a fronte dei 1664 necessari (doc. 6).
E' poi altrettanto pacifico che, al fine di perfezionare la domanda di prepensionamento, la ricorrente e il hanno sottoscritto presso la D.T.L. di Roma, in data Controparte_1
17.2.2014, un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e 411
c.p.c., in cui, premesso che “la SI.ra [aveva] rivendicato il riconoscimento del Pt_1
rapporto di lavoro subordinato … sin dal 1° gennaio 1982 fino al 30 giugno 1984”, il
Corriere “in adesione alla richiesta della lavoratrice, [ha] riconosc[iuto] alla signora una anzianità di servizio a far data dal 1° gennaio 1982”. (doc. 7). Parte_1
Nel predetto verbale di conciliazione, tra l'altro, al punto delle “rinunzie” effettuate dalla lavoratrice, risulta interlineata e dunque espunta la rinuncia al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c., essendo piuttosto formulata una mera rinuncia alle differenze retributive connesse alla predetta anzianità di servizio. Per completezza, è bene precisare che di identico tenore risultano le rinunce contenute nei verbali di conciliazione sottoscritti dai colleghi della ricorrente (v. verbali sottoscritti dai lavoratori Persona_1
e , docc. 8 e 9). Persona_2
pagina 7 di 21 Stante l'omesso versamento dei contributi per il periodo formalizzato come di collaborazione autonoma (nonché la prescrizione di detti contributi) e dunque l'insufficienza dei contributi accreditati per accedere al prepensionamento, la ricorrente, per ottenere dall'INPS il riconoscimento della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L.
12.8.1962 n. 1338, in data 19.2.2014, ha presentato all'Istituto di previdenza la relativa domanda (doc. 10), che è stata però rigettata con la seguente motivazione “la documentazione prodotta non è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente”
(ivi sub 11).
A quel punto la ha agito in via cautelare, con ricorso ex art. 700 c.p.c. Pt_1
depositato il 30.1.2015, al fine di ottenere la copertura contributiva necessaria al proprio imminente prepensionamento ex L. 416/81, previsto entro e non oltre il 30.4.2015. Con
Ordinanza del 13.3.2015, il Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso cautelare, ha ordinato alla società di costituire in favore CP_1 Controparte_1
della ricorrente una rendita vitalizia con devoluzione della riserva matematica all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS, relativamente alla contribuzione omessa e prescritta afferente il periodo dal 1° gennaio1982 al 30 giugno 1984 (doc. 12). E' bene sin da subito precisare che, nella predetta ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare si legge che “ , nella memoria di costituzione, ha dato Controparte_7
atto che “per il periodo tra il 1.1.1982 ed il 30.6.1984, l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente a favore del Corriere si era svolta secondo i tratti tipici del rapporto di lavoro subordinato” e sul presupposto, dunque, della sussistenza di detto rapporto, ha concluso chiedendo il riconoscimento del suo “diritto di essere ammessa alla costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962, in favore della ricorrente”, cui può essere appunto ammesso solo il datore di lavoro (in alternativa al lavoratore stesso).
Ottenuta la su richiamata pronuncia cautelare, in data 20.4.2015, la ha Pt_1
presentato alla sede INPS competente domanda di prepensionamento ex artt. 35 e 37
pagina 8 di 21 della Legge n. 416/81 (doc. 13) ed in data 23.4.2015 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 30.4.2015 (doc. 14).
Con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato il 24.3.2015, l'INPS ha però proposto reclamo avverso la predetta Ordinanza, chiedendone la revoca e, con ordinanza n.
10286/15 resa in data 8.6.2015, il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, previa riunione dei reclami promossi dall'INPS anche nei confronti di altri dipendenti della società
in accoglimento del reclamo proposto dall' , ha revocata Controparte_1 Pt_3
la precedente Ordinanza del 10.3.2015 relativamente alla posizione della sig.ra Pt_1
(doc. 15). In particolare, il Tribunale, premessa “ai fini della costituzione della rendita sussist[a] la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva”, ha ritenuto l'esistenza di detta prova solo per alcuni dei reclamati, ma non anche per la non avendo valutato come Pt_1
prova scritta idonea quanto riportato dalle parti nel verbale di conciliazione sopra richiamato.
La lavoratrice, al fine di opporsi alla decisione adottata dal Tribunale in sede di reclamo, in data 3.11.2015 ha promosso ricorso ex art. 414 c.p.c., volto ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro alla costituzione a proprio favore di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962. Il Giudice adito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'INPS, ha però rigettato il ricorso con sentenza n. 979/17 (ivi sub 16).
La sentenza, impugnata dalla è stata confermata dalla Corte di Appello di Pt_1
Roma con sentenza 406/2021 (doc. 17) dell'8.2.2021, che, in particolare, ha motivato il rigetto del ricorso, considerando che il diritto della lavoratrice a vedersi costituire la rendita vitalizia, di cui all'art. 13 comma 5 , della L. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS; così concludendo per la maturata prescrizione. Tale sentenza è passata in giudicato, non avendo la ricorrente interposto ricorso in cassazione (v. certificato della Corte di Appello sub 18).
pagina 9 di 21 Per completezza, è bene aggiungere che la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando le dimissioni rassegnate, sull'assunto della loro annullabilità per errore essenziale (errore consistente nella convinzione di poter accedere al pensionamento). Tanto il Tribunale, con sentenza n. 5144/2020 (doc. 19), quanto la Corte di Appello, con sentenza n. 2147/2022 (doc. 20), hanno rigettato la domanda attorea. Avverso tale sentenza non è stato proposto ricorso in Cassazione e la stessa è passata in giudicato. (v. relativa certificazione sub 21).
In conclusione, la ricorrente non ha mai ottenuto la pensione richiesta.
Essendosi dimessa dal 23.4.2015, è disoccupata dal 1° maggio 2015, ad eccezione di un breve periodo dal 18.3.21 al 30.11.21, in cui ha lavorato con rapporto a tempo parziale come da estratto contributivo in atti (doc 24), ed è pertanto rimasta priva di qualunque fonte di reddito pensionistico o da lavoro.
Con lettera di messa in mora ed interruttiva della prescrizione ricevuta dalla resistente in data 8.10.2020 (doc. 22), la ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni connessi al mancato accesso al prepensionamento, in ragione della omissione contributiva dell'azienda, ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c..
La richiesta in questione è ribadita con il presente ricorso, come da conclusioni sopra riportate.
In merito alla configurabilità di un danno pensionistico risarcibile da parte della resistente.
L'art. 2116, comma 2, c.p.c. prevede che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni
[quelle sulla automaticità delle prestazioni ndr], le istituzioni di previdenza e di assistenza per mancata o irregolare contribuzione, non sono a tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
La società resistente, nonostante la prescrizione dell'obbligo contributivo, nonché la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, contesta la fondatezza della pretesa risarcitoria sotto diversi profili.
pagina 10 di 21 In particolare, sostiene l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso avversario: I. sul rilievo dell'avvenuta risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie della lavoratrice (liberamente e validamente rassegnate), con conseguente mancata ascrivibilità alla parte datoriale del danno patrimoniale per l'effetto subito dalla lavoratrice, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; II. sul rilievo dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 1°.1.1982 – 30.6.1984, come accertato con efficacia di giudicato, tanto nel giudizio cautelare, quanto nel giudizio di merito richiamati dalla stessa parte ricorrente, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore domanda sul punto;
III. sul rilievo, in ogni caso, dell'inattualità del danno pensionistico, non avendo la lavoratrice raggiunto l'età pensionabile.
Invertendo parzialmente l'ordine logico delle argomentazioni difensive della resistente, appare opportuno valutare preliminarmente l'eventuale esistenza di un giudicato, in merito all'esclusione della configurabilità tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo oggetto di omissione contributiva, in quanto ciò renderebbe inammissibile il ricorso, per violazione del divieto di bis in idem, e precluderebbe ogni considerazione in merito alla fondatezza della pretesa risarcitoria, cui attengono gli ulteriori motivi in diritto sviluppati nella memoria di costituzione della resistente.
Sulla natura del rapporto intercorso tra le parti dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno
1984. In particolare, sul giudicato eventualmente formatosi sul punto.
Giova ribadire che, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti della datrice di lavoro e dell'INPS, al fine di ottenere la copertura contributiva necessaria al proprio imminente prepensionamento e che, con Ordinanza del 13.3.2015, il Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso cautelare, ha ordinato al
[...]
di costituire in favore della ricorrente una rendita vitalizia con Controparte_1
devoluzione della riserva matematica all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS, relativamente alla contribuzione omessa e prescritta afferente il periodo dal 1° gennaio1982 al 30 giugno 1984 (doc. 12).
pagina 11 di 21 Non risulta in atti la memoria di costituzione del nel predetto Controparte_1
giudizio cautelare, ma, come già detto, nell'ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare si legge che “il , nella memoria di costituzione, aveva Controparte_1
dato atto che “per il periodo tra il 1.1.1982 ed il 30.6.1984, l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente a favore del si era svolta secondo i tratti tipici del rapporto di CP_1
lavoro subordinato” e sul presupposto, dunque, della sussistenza di detto rapporto, aveva concluso chiedendo il riconoscimento del suo “diritto di essere ammessa alla costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962, in favore della ricorrente”, cui può essere appunto ammesso solo il datore di lavoro (in alternativa al lavoratore stesso).
Giova poi ribadire che, con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., l'INPS ha però proposto reclamo avverso la predetta Ordinanza;
reclamo accolto dal Tribunale adito, che, con ordinanza n. 10286/15 resa in data 8.6.2015, ha revocato la precedente Ordinanza del
10.3.2015 (doc. 15). Come già anticipato, il Tribunale, premessa “ai fini della costituzione della rendita … la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva”, ha escluso l'esistenza di detta prova per la non avendo valutato come prova scritta Pt_1
sufficiente il verbale di conciliazione sopra richiamato.
A fronte di tale statuizione in sede cautelare, non può certo ritenersi che l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo oggetto di omissione contributiva, sia stato accertato con efficacia di giudicato.
Ogni provvedimento adottato in sede cautelare, in quanto provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, è destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito (sia questa favorevole o sfavorevole al promotore del giudizio cautelare). Ne consegue che la parte soccombente in sede cautelare è libera di instare per una definizione del rapporto attraverso un processo di cognizione piena, che conduca ad una pagina 12 di 21 pronuncia suscettibile di assumere valore di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., tale quindi da poter essere invocata anche in un diverso procedimento.
Se così non fosse, la ricorrente neppure avrebbe potuto proporre il giudizio di merito, di seguito indicato, al fine di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, in quanto la relativa domanda sarebbe stata inammissibile, perché coperta da giudicato. La pacifica ammissibilità del predetto ricorso di merito sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere che, per effetto dell'ordinanza di accoglimento del reclamo proposto dall'INPS, si sia formato un qualche giudicato nel senso invocato dalla parte resistente.
A ciò deve aggiungersi poi che nel giudizio cautelare (così come poi nel giudizio di merito successivamente introdotto), la domanda proposta era relativa alla costituzione della rendita vitalizia, per coprire il periodo oggetto di omissione contributiva. Ebbene, se la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è sicuramente presupposto logico-giuridico, per la sussistenza in capo alla società convenuta del relativo diritto al versamento della riserva matematica, è pur vero che in sede cautelare
(con provvedimento, come detto, meramente interinale) si è semplicemente esclusa l'idoneità della documentazione prodotta (il già citato verbale di conciliazione in sede sindacale) a costituire idonea “prova documentale” del rapporto di lavoro, in quanto non risalente all'epoca del rapporto, bensì formata successivamente.
Per quanto riguarda poi il giudizio di merito, del pari volto ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, esso è stato definito, tanto in primo grado, quanto in secondo grado con il rigetto del ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'INPS, con statuizione ormai passata in giudicato.
Ebbene, tale statuizioni, lungi dall'escludere la configurabilità tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1984, hanno semplicemente accertato la prescrizione del diritto della lavoratrice a vedersi costituire la rendita vitalizia, di cui all'art. 13 comma 5 , della L. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali,
pagina 13 di 21 in quanto soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS.
Tanto chiarito, non può ritenersi che alcun giudicato si sia formato in merito alla natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti nel periodo non coperto da contribuzione.
Anzi – ed è bene evidenziarlo – tra le parti, prima del presente giudizio, la natura subordinata del rapporto, anche nel suddetto periodo, era assolutamente pacifica, come reso evidente dalla memoria di costituzione della società nel giudizio cautelare, il cui contenuto è stato sopra richiamato, e come reso ancor più evidente dal verbale dell'accordo di conciliazione in sede sindacale (doc. 7), del pari già citato, in cui, in premessa si dice che “la SI.ra ha rivendicato il riconoscimento del rapporto di Pt_1
lavoro subordinato … sin dal 1° gennaio 1982 fino al 30 giugno 1984” e al punto 2, rubricato “Anzianità”, si conviene che “La società Corriere dello Sport a r.l., in adesione alla richiesta della lavoratrice, riconosce alla SI.ra una Parte_1
anzianità di servizio a far data dal 1° gennaio 1982”.
Sulla base di tali considerazioni, deve escludersi che il ricorso in esame sia inammissibile.
In merito alle dimissioni rassegnate dalla ricorrente e sull'eventuale incidenza di dette dimissioni sulla responsabilità datoriale nella causazione del danno pensionistico.
Il rapporto di lavoro tra le parti si è risolto per dimissioni della lavoratrice e tali dimissioni devono essere ritenute come liberamente e validamente rassegnate dalla ricorrente, come ormai accertato con sentenza passata in giudicato (v. sentenze di questo
Giudice e della Corte di Appello di Roma, innanzi già citate). Sulla base di ciò, la società resistente assume l'inesistenza di un danno patrimoniale ad essa addebitabile, sostenendo che se la lavoratrice non si fosse dimessa avrebbe continuato a percepire la retribuzione, ben più alta del reddito da pensione.
Il punto è però che le dimissioni della ricorrente si inseriscono in una procedura di crisi aziendale. In particolare, in data 19 aprile 2013, il Corriere, versando in uno stato di crisi pagina 14 di 21 aziendale ai sensi dell'art. 35 L. 416/1981, ha attivato la richiesta di concessione di ammortizzatori sociali e di altri strumenti idonei a gestire le eccedenze occupazionali
(tra cui rientrava la ricorrente), sottoscrivendo in pari data verbale di accordo sindacale presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, col quale ha, tra l'altro, concordato il ricorso al prepensionamento di n. 12 unità, tra cui la signora entro il 30 aprile Pt_1
2015 (doc. 4). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 29 gennaio 2014, ha accertato la condizione di crisi aziendale del Corriere per il periodo dal
2 maggio 2013 al 30 aprile 2015, autorizzando il trattamento di CIGS e il “trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 12 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento” (doc. 5).
Ebbene, la fattispecie in esame (articolantesi in un accordo con le OO.SS, poi ratificato dal ) ben si inquadra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo, ex CP_4
art. 1411 c.c., di cui la ricorrente, rassegnando le proprie dimissioni e presentando la domanda di prepensionamento, ha manifestato la volontà di volerne profittare. Per effetto di tale contratto, la ha acquistato dunque l'opportunità ad accedere al Pt_1
pensionamento anticipato. La circostanza che poi non vi sia potuta accedere (per difetto del requisito contributivo, a sua volta dipendente dall'omesso versamento dei contributi da parte della società nel periodo 1° gennaio 1982 – 30 giugno 1994) è dunque diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale da parte della stipulante il predetto contratto a favore di terzo. Da tale responsabilità contrattuale discende quindi il relativo obbligo risarcitorio.
Non coglie nel segno, quindi, la resistente, allorché oppone che la lavoratrice avrebbe potuto continuare a lavorare e dunque a percepire la retribuzione, con ciò evitando – sempre secondo la predetta prospettazione difensiva – il danno patrimoniale subito per effetto del mancato accesso al prepensionamento: la lavoratrice infatti era stata individuata, proprio dalla parte datoriale, nel contingente degli esuberi, sul presupposto della sua possibilità di accedere al prepensionamento, presupposto poi rivelatosi errato proprio in ragione dell'omissione contributiva ascrivibile alla parte datoriale.
pagina 15 di 21 Anche sotto profilo le argomentazioni difensive della resistente devono ritenersi infondate.
In merito al difetto del requisito anagrafico per accedere alla pensione e quindi al dedotto difetto del requisito di attualità del danno.
La società resistente, nell'argomentare ulteriormente in merito alla ritenuta infondatezza dalla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente, enuncia un principio in astratto corretto, ricordando che è possibile esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2 cod. civ. solo al momento del prodursi dell'evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile (cfr., Cass. 15947/2021 e, fra le altre, Cass. 2630/2014; negli stessi termini, Cass. 22751/2004).
In altre parole, “se la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore collima con una fase prodromica rispetto a quella della materiale erogazione della prestazione previdenziale in coincidenza con il verificarsi dell'evento condizionante, nondimeno, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo” (v. ancora
Cass. 15947/2021); sicché, “soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per
l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante” (v., in questi termini, Cass. 27660 /2018).
Ebbene, però, nel caso in esame, non è in discussione il mancato accesso ad un trattamento pensionistico ordinario, per cui rileva al raggiungimento dell'età pensionabile, bensì il mancato accesso al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, per il quale era necessario e sufficiente il requisito dell'anzianità contributiva di 32 anni, senza che avesse rilievo invece l'anzianità anagrafica.
pagina 16 di 21 Applicando quindi la giurisprudenza citata dalla stessa parte resistente, deve escludersi la necessità di attendere che la ricorrente raggiunga i 67 anni di età, al fine di ritenere l'attualità del danno patrimoniale risarcibile.
La quantificazione del danno.
Al fine di quantificare il danno subito dalla ricorrente, è stata disposta ctu contabile.
Al CTU nominato, Dott. è stato chiesto di dire: “Quando la ricorrente Persona_3
(ove le fossero stati versati i contributi per il periodo dal 1°.
1.1982 al 30.6.1984) avrebbe avuto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato previsto dalla
Legge 416/1981; Qual è l'importo che la lavoratrice avrebbe percepito a titolo di pensione laddove (essendole stati versati i contributi per il suddetto periodo) avesse avuto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato;
Sino a quando la ricorrente non potrà accedere alla pensione e dunque quante mensilità di pensione ha perso;
- Qual è il danno pensionistico per l'effetto subito (tenuto conto dei periodi medio tempore lavorati e delle retribuzioni percepite)”. Al CTU è stato inoltre chiesto di
“quantificare anche l'importo che la ricorrente percepirà al momento dell'accesso alla pensione di vecchiaia, ritenendosi che la misura della pensione (laddove superiore rispetto a quella che la ricorrente avrebbe percepito in caso di pensionamento anticipato), possa incidere in sede di determinazione del danno pensionistico”.
Ebbene, in merito al momento in cui la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato previsto dalla L. 416/1981, ove le fossero stati versati i contributi per il periodo dal 1°.
1.1982 al 30.6.1984, il CTU, dopo aver inizialmente, in sede di bozza, risposto che “il requisito dei 32 anni si sarebbe raggiunto al 31 gennaio 2024, con decorrenza delle pensione anticipata al 01.02.2014”, prendendo atto delle osservazioni critiche del CT di parte resistente, ha riconosciuto che la data corretta della suddetta decorrenza va “determinata nel 1 marzo 2014”, posto che
“… alla data del 31 dicembre 2013, sulla base dell'estratto contributivo fornito e depositato in atti, la ricorrente ha maturato 1.525 settimane di contribuzione” e che “… in caso di riconoscimento delle n. 130 settimane comprese nel periodo 01.01.1982 –
pagina 17 di 21 30.6.1984, le settimane di contribuzione ammonterebbero a n. 1.655, per cui il raggiungimento del requisito della n.
1.664 settimane verrebbe a perfezionarsi, con ulteriori 9 settimane, nel febbraio 2014, con decorrenza della pensione 1° marzo 2014”.
In merito, poi, alla misura della pensione che la ricorrente avrebbe percepito, laddove
(essendole stati versati i contributi anche per il suddetto periodo) avesse avuto la possibilità di accedere al prepensionamento, deve escludersi la possibilità di tener conto dei 14 mesi di contribuzione ulteriormente versata dalla ricorrente durante il periodo di
CIGS sino ad aprile 2015. La ricorrente è infatti stata collocata in CIGS, proprio per l'impossibilità di accedere al pensionamento anticipato (v. argomentazioni sul punto nella consulenza tecnica di parte resistente, poi recepite dal CTU). Delle due l'una, quindi: se si riconosce quale data di decorrenza della pensione anticipata il 1° marzo
2014, non si può riconoscere anche la contribuzione che non sarebbe stata versata ove la lavoratrice fosse andata in pensione con la suddetta decorrenza. “… Non osservando tale regola, si andrebbe a concedere un ingiusto vantaggio alla lavoratrice, derivante dall'attribuzione alla medesima di una pensione aumentata di 14 mesi di contribuzione, che non sarebbero stati versati [ove fosse stata] in possesso dei requisiti derivanti dal riscatto delle 130 settimane …” (v. le condivisibili osservazioni del CT di parte resistente, richiamate dal CTU nelle proprie conclusioni).
Tanto premesso e così recepite le osservazioni del CTP, il CTU ha quindi concluso che
“la pensione lorda annuale con decorrenza dal 01.03.2014 sarebbe stata pari ad euro
21.705,53, corrispondente ad una pensione mensile lorda di euro 1.669,66 (13 mensilità)”.
Il CTU, premesso che “la ricorrente potrà accedere alla pensione al compimento dei 67 anni di età” e che “pertanto la prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia ordinaria è il 01/10/2028”, una volta individuata la corretta decorrenza del pensionamento anticipato dal 1° marzo 2014, ha dunque quantificato le “mensilità perse” in “189,58 mensilità, tenuto conto dei ratei di tredicesima”
pagina 18 di 21 “Il danno pensionistico per l'effetto subito [da intendersi come “pensione non percepita”], tenuto conto dei redditi medio tempore percepiti dalla ricorrente e della perequazione dei mancati redditi da pensione alla data del 1° ottobre 2028”, assumendo come riferimento la predetta decorrenza, è stato quantificato in euro
“296.588,63”.
Il CTU ha quindi proceduto al calcolo della pensione di vecchiaia che la ricorrente percepirà a far data dal 1° ottobre 2028, “inserendo le rivalutazioni delle retribuzioni e del montante contributivo dal 2013 al 2028” (operazione quest'ultima omessa nel primo conteggio), e ha calcolato quindi che “la pensione lorda annuale di vecchiaia con decorrenza dal 01.10.2028 sarà pari ad euro 31.715,42, corrispondente ad una pensione lorda mensile di euro 2.439,65 (13 mensilità)”
Il CTU, “raffrontando la suddetta pensione lorda mensile di euro 2.439,65 alla pensione lorda di anzianità che la ricorrente avrebbe percepito nell'ipotesi di decorrenza della pensione dal 1° marzo 2014, perequata alla data del 1° ottobre 2028
(euro 2.189,42)”, ha rilevato “una differenza” in più “di euro 250,23, corrispondente ad una rendita annua di 3.252,99 (13 mensilità), decorrente dal 1° ottobre 2028”.
In altre parole, la ricorrente dal 1° ottobre 2028 percepirà una pensione di importo superiore rispetto a quella che avrebbe percepito se avesse avuto accesso al prepensionamento. Trattasi di una differenza in eccesso che va tenuta in debita considerazione in sede di liquidazione del danno pensionistico. Calcolato il valore attuale della suddetta rendita, “utilizzando le formule di matematica attuariale e tenuto conto delle aspettative di vita della ricorrente al momento di decorrenza della pensione di vecchiaia”, “in euro 61.770,86”, il CTU lo ha quindi “portato in detrazione dal danno pensionistico potenziale di euro 296.588,63, determinando per l'effetto la misura del danno pensionistico, al netto dei redditi medio tempore percepito e della differenza da maggior pensione di vecchiaia, alla data del 1° ottobre 2028, in euro 234.817,77”.
Correttamente ha poi il CTU calcolato il suddetto importo al lordo, trattandosi di un mancato guadagno;
sicché tale cifra rappresenta una quota di reddito che, in assenza pagina 19 di 21 del pregiudizio, si sarebbe conseguita e, quindi, risulta imponibile ai fini fiscali. La legge considera infatti redditi i “proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte” (v. art. 6, comma 2, TUIR). Né può ritenersi che, visto che la ricorrente, ove ammessa al prepensionamento, avrebbe percepito un importo al netto della tassazione, anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno vadano erogate al netto, in quanto per quanto detto esse sarebbero in ogni caso assoggettate a tassazione, che ridurrebbe ulteriormente quanto ricevuto a titolo risarcitorio.
In conclusione, per quanto sin qui osservato, accertata e dichiarata l'esistenza di un danno pensionistico da omissione contributiva prescritta, deve per l'effetto condannarsi la società al risarcimento del danno ex art 2116, comma 2, c.c. Controparte_1
subito dalla ricorrente e quindi al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma lorda di euro 234.817,77. Trattandosi di somma già conteggiata all'attualità, segue la condanna agli interessi moratori dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In applicazione del medesimo principio, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertata e dichiarata l'esistenza di un danno pensionistico da omissione contributiva prescritta, per l'effetto condanna la società al Controparte_1
risarcimento del danno ex art 2116, comma 2, c.c. subito dalla ricorrente e quindi al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma lorda di euro
234.817,77, oltre interessi di mora dalla data della sentenza al saldo;
pagina 20 di 21 2. condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
10.717,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Roma, 17.9.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 763, promossa con domanda depositata in data 3.1.2023
DA
elett.te dom.ta in Roma, V.le delle Milizie 18, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Teresa Santulli, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in allegato al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Via Boncompagni 16, presso lo studio degli Avv.ti Maria Paola
Gentili e Davide Losi, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione.
pagina 1 di 21 RESISTENTE
Oggetto del giudizio: risarcimento danno pensionistico.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della convenuta fossero accolte le seguenti domande: “Accertare e dichiarare Controparte_1
l'esistenza di un danno pensionistico da omissione contributiva prescritta e, per
l'effetto, condannare la società in p.l.r.p. al risarcimento dei Controparte_1
danni ai sensi dell'art. 2116 c.c. II° co. e quindi al pagamento della somma di €.
200.634,00 o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, previa se del caso CTU, maggiorata di interessi legali dalla maturazione del diritto – dei singoli ratei - fino al saldo, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c a partire dal deposito della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria”.
Si è costituita in giudizio la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo di “respingere, perché inammissibili, nonché, in ogni caso, perché infondate nel merito … ciascuna delle domanda proposte dalla ricorrente”.
La causa è stata istruita, disponendosi ctu contabile.
Acquisita la relazione del CTU e le osservazioni critiche dei consulenti di parte, all'udienza odierna, all'esisto della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
pagina 2 di 21 La complessa vicenda della ricorrente.
ha lavorato per la società con mansioni Parte_1 Controparte_1
impiegatizie di dimafonista dal 1˚ gennaio 1982 al 30 aprile 2015, data di risoluzione del rapporto per dimissioni. In particolare, dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1984 il rapporto è stato formalizzato con contratto di collaborazione autonoma, mentre a decorre dal 1° luglio 1984 con contratto di lavoro subordinato, datato 28 giugno1984 (v. doc. 1 della produzione di parte ricorrente). Sostiene in ricorso la che per l'intero Pt_1
periodo lavorativo sopra indicato, senza soluzione di continuità, ella è sempre stata una lavoratrice subordinata (“avendo messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per le sue mutevoli esigenze organizzative e produttive, ricevuto ordini, direttive e indicazioni specifici e quotidiani sul lavoro da svolgere dai suoi responsabili, rispettato un orario di lavoro, percepito una retribuzione mensile, ricevuto rimproveri verbali e scritti, osservato periodi di ferie imposti dal datore di lavoro, giustificato assenze e permessi, ecc., come tutti gli altri dipendenti della società convenuta”). Al fine di comprovare la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, oltre ad articolare richiesta di prova orale, la ricorrente ha prodotto i fogli firma attestanti la presenza relativi all'anno 1983 (sub all. 2), nonché i “buoni di collaborazione” e la “certificazione” dei compensi per il periodo antecedente la regolare assunzione (sub all 3).
In data 19 aprile 2013 il Corriere, versando in uno stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 35 L. 416/1981, ha attivato la richiesta di concessione di ammortizzatori sociali e di altri strumenti idonei a gestire le eccedenze occupazionali (tra cui rientrava la ricorrente), sottoscrivendo in pari data verbale di accordo sindacale presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, col quale ha, tra l'altro, concordato il ricorso al prepensionamento di n. 12 unità, tra cui la signora entro il 30 aprile 2015 (doc. Pt_1
4). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 29 gennaio 2014, ha accertato la condizione di crisi aziendale del Corriere per il periodo dal 2 maggio 2013 al 30 aprile 2015, autorizzando il trattamento di CIGS e il “trattamento di
pagina 3 di 21 pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 12 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento” (doc. 5).
E' bene sin da subito precisare che procedura in questione è stata portata avanti in applicazione della disciplina di cui alla L. 416/1981, che segnatamente prevede:
Articolo 35. “Trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62) 2. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della
L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività' aziendale, anche in costanza di fallimento (Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463).
4. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62) 5. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto CP_2
dei giornalisti italiani " (INPGI)”.
[...] Controparte_3
pagina 4 di 21 Articolo 36. “Risoluzione del rapporto di lavoro.
1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
(Cosi' modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 e successivamente dall'art.13 della legge 7 marzo 2001, n. 62)”.
Articolo 37. “Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal CP_4
del previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano CP_5
far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari
a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per
i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di
pagina 5 di 21 ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell' medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma CP_6
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall e approvato con decreto CP_6
interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
234 del 6 ottobre 1995. 2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall' fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva CP_6
riconosciuta al giornalista.
3. La per l'integrazione dei guadagni degli operai Pt_2
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
(Articolo così modificato dall'art. 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62)”.
pagina 6 di 21 In sintesi, dunque, la normativa sopra richiamata prevedeva, per i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi accertata dagli enti competenti, il diritto al prepensionamento al conseguimento di 32 anni di anzianità contributiva, pari a 1664 settimane, previe dimissioni.
Le condizioni necessarie, ex L. 416/81, per accedere al prepensionamento da parte della ricorrente dovevano dunque essere: a) la risoluzione del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e il Corriere entro il 30.4.2015; b) la presentazione della domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico a far data dal 1° maggio 2015.
E' pacifico che, in ragione del mancato versamento da parte della resistente dei contributi nel periodo dal 1 gennaio 1982 al 30 giugno1984 (pari a 130 settimane), la ricorrente non raggiungeva il numero di contributi necessari per il prepensionamento previsto dagli artt. 35 e 37 della L. 416/1981, avendo 1582 settimane di contributi a fronte dei 1664 necessari (doc. 6).
E' poi altrettanto pacifico che, al fine di perfezionare la domanda di prepensionamento, la ricorrente e il hanno sottoscritto presso la D.T.L. di Roma, in data Controparte_1
17.2.2014, un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e 411
c.p.c., in cui, premesso che “la SI.ra [aveva] rivendicato il riconoscimento del Pt_1
rapporto di lavoro subordinato … sin dal 1° gennaio 1982 fino al 30 giugno 1984”, il
Corriere “in adesione alla richiesta della lavoratrice, [ha] riconosc[iuto] alla signora una anzianità di servizio a far data dal 1° gennaio 1982”. (doc. 7). Parte_1
Nel predetto verbale di conciliazione, tra l'altro, al punto delle “rinunzie” effettuate dalla lavoratrice, risulta interlineata e dunque espunta la rinuncia al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c., essendo piuttosto formulata una mera rinuncia alle differenze retributive connesse alla predetta anzianità di servizio. Per completezza, è bene precisare che di identico tenore risultano le rinunce contenute nei verbali di conciliazione sottoscritti dai colleghi della ricorrente (v. verbali sottoscritti dai lavoratori Persona_1
e , docc. 8 e 9). Persona_2
pagina 7 di 21 Stante l'omesso versamento dei contributi per il periodo formalizzato come di collaborazione autonoma (nonché la prescrizione di detti contributi) e dunque l'insufficienza dei contributi accreditati per accedere al prepensionamento, la ricorrente, per ottenere dall'INPS il riconoscimento della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L.
12.8.1962 n. 1338, in data 19.2.2014, ha presentato all'Istituto di previdenza la relativa domanda (doc. 10), che è stata però rigettata con la seguente motivazione “la documentazione prodotta non è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente”
(ivi sub 11).
A quel punto la ha agito in via cautelare, con ricorso ex art. 700 c.p.c. Pt_1
depositato il 30.1.2015, al fine di ottenere la copertura contributiva necessaria al proprio imminente prepensionamento ex L. 416/81, previsto entro e non oltre il 30.4.2015. Con
Ordinanza del 13.3.2015, il Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso cautelare, ha ordinato alla società di costituire in favore CP_1 Controparte_1
della ricorrente una rendita vitalizia con devoluzione della riserva matematica all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS, relativamente alla contribuzione omessa e prescritta afferente il periodo dal 1° gennaio1982 al 30 giugno 1984 (doc. 12). E' bene sin da subito precisare che, nella predetta ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare si legge che “ , nella memoria di costituzione, ha dato Controparte_7
atto che “per il periodo tra il 1.1.1982 ed il 30.6.1984, l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente a favore del Corriere si era svolta secondo i tratti tipici del rapporto di lavoro subordinato” e sul presupposto, dunque, della sussistenza di detto rapporto, ha concluso chiedendo il riconoscimento del suo “diritto di essere ammessa alla costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962, in favore della ricorrente”, cui può essere appunto ammesso solo il datore di lavoro (in alternativa al lavoratore stesso).
Ottenuta la su richiamata pronuncia cautelare, in data 20.4.2015, la ha Pt_1
presentato alla sede INPS competente domanda di prepensionamento ex artt. 35 e 37
pagina 8 di 21 della Legge n. 416/81 (doc. 13) ed in data 23.4.2015 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 30.4.2015 (doc. 14).
Con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., depositato il 24.3.2015, l'INPS ha però proposto reclamo avverso la predetta Ordinanza, chiedendone la revoca e, con ordinanza n.
10286/15 resa in data 8.6.2015, il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, previa riunione dei reclami promossi dall'INPS anche nei confronti di altri dipendenti della società
in accoglimento del reclamo proposto dall' , ha revocata Controparte_1 Pt_3
la precedente Ordinanza del 10.3.2015 relativamente alla posizione della sig.ra Pt_1
(doc. 15). In particolare, il Tribunale, premessa “ai fini della costituzione della rendita sussist[a] la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva”, ha ritenuto l'esistenza di detta prova solo per alcuni dei reclamati, ma non anche per la non avendo valutato come Pt_1
prova scritta idonea quanto riportato dalle parti nel verbale di conciliazione sopra richiamato.
La lavoratrice, al fine di opporsi alla decisione adottata dal Tribunale in sede di reclamo, in data 3.11.2015 ha promosso ricorso ex art. 414 c.p.c., volto ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro alla costituzione a proprio favore di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962. Il Giudice adito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'INPS, ha però rigettato il ricorso con sentenza n. 979/17 (ivi sub 16).
La sentenza, impugnata dalla è stata confermata dalla Corte di Appello di Pt_1
Roma con sentenza 406/2021 (doc. 17) dell'8.2.2021, che, in particolare, ha motivato il rigetto del ricorso, considerando che il diritto della lavoratrice a vedersi costituire la rendita vitalizia, di cui all'art. 13 comma 5 , della L. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS; così concludendo per la maturata prescrizione. Tale sentenza è passata in giudicato, non avendo la ricorrente interposto ricorso in cassazione (v. certificato della Corte di Appello sub 18).
pagina 9 di 21 Per completezza, è bene aggiungere che la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando le dimissioni rassegnate, sull'assunto della loro annullabilità per errore essenziale (errore consistente nella convinzione di poter accedere al pensionamento). Tanto il Tribunale, con sentenza n. 5144/2020 (doc. 19), quanto la Corte di Appello, con sentenza n. 2147/2022 (doc. 20), hanno rigettato la domanda attorea. Avverso tale sentenza non è stato proposto ricorso in Cassazione e la stessa è passata in giudicato. (v. relativa certificazione sub 21).
In conclusione, la ricorrente non ha mai ottenuto la pensione richiesta.
Essendosi dimessa dal 23.4.2015, è disoccupata dal 1° maggio 2015, ad eccezione di un breve periodo dal 18.3.21 al 30.11.21, in cui ha lavorato con rapporto a tempo parziale come da estratto contributivo in atti (doc 24), ed è pertanto rimasta priva di qualunque fonte di reddito pensionistico o da lavoro.
Con lettera di messa in mora ed interruttiva della prescrizione ricevuta dalla resistente in data 8.10.2020 (doc. 22), la ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni connessi al mancato accesso al prepensionamento, in ragione della omissione contributiva dell'azienda, ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c..
La richiesta in questione è ribadita con il presente ricorso, come da conclusioni sopra riportate.
In merito alla configurabilità di un danno pensionistico risarcibile da parte della resistente.
L'art. 2116, comma 2, c.p.c. prevede che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni
[quelle sulla automaticità delle prestazioni ndr], le istituzioni di previdenza e di assistenza per mancata o irregolare contribuzione, non sono a tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
La società resistente, nonostante la prescrizione dell'obbligo contributivo, nonché la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, contesta la fondatezza della pretesa risarcitoria sotto diversi profili.
pagina 10 di 21 In particolare, sostiene l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso avversario: I. sul rilievo dell'avvenuta risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie della lavoratrice (liberamente e validamente rassegnate), con conseguente mancata ascrivibilità alla parte datoriale del danno patrimoniale per l'effetto subito dalla lavoratrice, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; II. sul rilievo dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 1°.1.1982 – 30.6.1984, come accertato con efficacia di giudicato, tanto nel giudizio cautelare, quanto nel giudizio di merito richiamati dalla stessa parte ricorrente, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore domanda sul punto;
III. sul rilievo, in ogni caso, dell'inattualità del danno pensionistico, non avendo la lavoratrice raggiunto l'età pensionabile.
Invertendo parzialmente l'ordine logico delle argomentazioni difensive della resistente, appare opportuno valutare preliminarmente l'eventuale esistenza di un giudicato, in merito all'esclusione della configurabilità tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo oggetto di omissione contributiva, in quanto ciò renderebbe inammissibile il ricorso, per violazione del divieto di bis in idem, e precluderebbe ogni considerazione in merito alla fondatezza della pretesa risarcitoria, cui attengono gli ulteriori motivi in diritto sviluppati nella memoria di costituzione della resistente.
Sulla natura del rapporto intercorso tra le parti dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno
1984. In particolare, sul giudicato eventualmente formatosi sul punto.
Giova ribadire che, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti della datrice di lavoro e dell'INPS, al fine di ottenere la copertura contributiva necessaria al proprio imminente prepensionamento e che, con Ordinanza del 13.3.2015, il Tribunale di Roma-Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso cautelare, ha ordinato al
[...]
di costituire in favore della ricorrente una rendita vitalizia con Controparte_1
devoluzione della riserva matematica all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS, relativamente alla contribuzione omessa e prescritta afferente il periodo dal 1° gennaio1982 al 30 giugno 1984 (doc. 12).
pagina 11 di 21 Non risulta in atti la memoria di costituzione del nel predetto Controparte_1
giudizio cautelare, ma, come già detto, nell'ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare si legge che “il , nella memoria di costituzione, aveva Controparte_1
dato atto che “per il periodo tra il 1.1.1982 ed il 30.6.1984, l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente a favore del si era svolta secondo i tratti tipici del rapporto di CP_1
lavoro subordinato” e sul presupposto, dunque, della sussistenza di detto rapporto, aveva concluso chiedendo il riconoscimento del suo “diritto di essere ammessa alla costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962, in favore della ricorrente”, cui può essere appunto ammesso solo il datore di lavoro (in alternativa al lavoratore stesso).
Giova poi ribadire che, con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., l'INPS ha però proposto reclamo avverso la predetta Ordinanza;
reclamo accolto dal Tribunale adito, che, con ordinanza n. 10286/15 resa in data 8.6.2015, ha revocato la precedente Ordinanza del
10.3.2015 (doc. 15). Come già anticipato, il Tribunale, premessa “ai fini della costituzione della rendita … la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva”, ha escluso l'esistenza di detta prova per la non avendo valutato come prova scritta Pt_1
sufficiente il verbale di conciliazione sopra richiamato.
A fronte di tale statuizione in sede cautelare, non può certo ritenersi che l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo oggetto di omissione contributiva, sia stato accertato con efficacia di giudicato.
Ogni provvedimento adottato in sede cautelare, in quanto provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, è destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito (sia questa favorevole o sfavorevole al promotore del giudizio cautelare). Ne consegue che la parte soccombente in sede cautelare è libera di instare per una definizione del rapporto attraverso un processo di cognizione piena, che conduca ad una pagina 12 di 21 pronuncia suscettibile di assumere valore di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., tale quindi da poter essere invocata anche in un diverso procedimento.
Se così non fosse, la ricorrente neppure avrebbe potuto proporre il giudizio di merito, di seguito indicato, al fine di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, in quanto la relativa domanda sarebbe stata inammissibile, perché coperta da giudicato. La pacifica ammissibilità del predetto ricorso di merito sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere che, per effetto dell'ordinanza di accoglimento del reclamo proposto dall'INPS, si sia formato un qualche giudicato nel senso invocato dalla parte resistente.
A ciò deve aggiungersi poi che nel giudizio cautelare (così come poi nel giudizio di merito successivamente introdotto), la domanda proposta era relativa alla costituzione della rendita vitalizia, per coprire il periodo oggetto di omissione contributiva. Ebbene, se la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è sicuramente presupposto logico-giuridico, per la sussistenza in capo alla società convenuta del relativo diritto al versamento della riserva matematica, è pur vero che in sede cautelare
(con provvedimento, come detto, meramente interinale) si è semplicemente esclusa l'idoneità della documentazione prodotta (il già citato verbale di conciliazione in sede sindacale) a costituire idonea “prova documentale” del rapporto di lavoro, in quanto non risalente all'epoca del rapporto, bensì formata successivamente.
Per quanto riguarda poi il giudizio di merito, del pari volto ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, esso è stato definito, tanto in primo grado, quanto in secondo grado con il rigetto del ricorso, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'INPS, con statuizione ormai passata in giudicato.
Ebbene, tale statuizioni, lungi dall'escludere la configurabilità tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1984, hanno semplicemente accertato la prescrizione del diritto della lavoratrice a vedersi costituire la rendita vitalizia, di cui all'art. 13 comma 5 , della L. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali,
pagina 13 di 21 in quanto soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS.
Tanto chiarito, non può ritenersi che alcun giudicato si sia formato in merito alla natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti nel periodo non coperto da contribuzione.
Anzi – ed è bene evidenziarlo – tra le parti, prima del presente giudizio, la natura subordinata del rapporto, anche nel suddetto periodo, era assolutamente pacifica, come reso evidente dalla memoria di costituzione della società nel giudizio cautelare, il cui contenuto è stato sopra richiamato, e come reso ancor più evidente dal verbale dell'accordo di conciliazione in sede sindacale (doc. 7), del pari già citato, in cui, in premessa si dice che “la SI.ra ha rivendicato il riconoscimento del rapporto di Pt_1
lavoro subordinato … sin dal 1° gennaio 1982 fino al 30 giugno 1984” e al punto 2, rubricato “Anzianità”, si conviene che “La società Corriere dello Sport a r.l., in adesione alla richiesta della lavoratrice, riconosce alla SI.ra una Parte_1
anzianità di servizio a far data dal 1° gennaio 1982”.
Sulla base di tali considerazioni, deve escludersi che il ricorso in esame sia inammissibile.
In merito alle dimissioni rassegnate dalla ricorrente e sull'eventuale incidenza di dette dimissioni sulla responsabilità datoriale nella causazione del danno pensionistico.
Il rapporto di lavoro tra le parti si è risolto per dimissioni della lavoratrice e tali dimissioni devono essere ritenute come liberamente e validamente rassegnate dalla ricorrente, come ormai accertato con sentenza passata in giudicato (v. sentenze di questo
Giudice e della Corte di Appello di Roma, innanzi già citate). Sulla base di ciò, la società resistente assume l'inesistenza di un danno patrimoniale ad essa addebitabile, sostenendo che se la lavoratrice non si fosse dimessa avrebbe continuato a percepire la retribuzione, ben più alta del reddito da pensione.
Il punto è però che le dimissioni della ricorrente si inseriscono in una procedura di crisi aziendale. In particolare, in data 19 aprile 2013, il Corriere, versando in uno stato di crisi pagina 14 di 21 aziendale ai sensi dell'art. 35 L. 416/1981, ha attivato la richiesta di concessione di ammortizzatori sociali e di altri strumenti idonei a gestire le eccedenze occupazionali
(tra cui rientrava la ricorrente), sottoscrivendo in pari data verbale di accordo sindacale presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, col quale ha, tra l'altro, concordato il ricorso al prepensionamento di n. 12 unità, tra cui la signora entro il 30 aprile Pt_1
2015 (doc. 4). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 29 gennaio 2014, ha accertato la condizione di crisi aziendale del Corriere per il periodo dal
2 maggio 2013 al 30 aprile 2015, autorizzando il trattamento di CIGS e il “trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 12 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento” (doc. 5).
Ebbene, la fattispecie in esame (articolantesi in un accordo con le OO.SS, poi ratificato dal ) ben si inquadra nello schema negoziale del contratto a favore di terzo, ex CP_4
art. 1411 c.c., di cui la ricorrente, rassegnando le proprie dimissioni e presentando la domanda di prepensionamento, ha manifestato la volontà di volerne profittare. Per effetto di tale contratto, la ha acquistato dunque l'opportunità ad accedere al Pt_1
pensionamento anticipato. La circostanza che poi non vi sia potuta accedere (per difetto del requisito contributivo, a sua volta dipendente dall'omesso versamento dei contributi da parte della società nel periodo 1° gennaio 1982 – 30 giugno 1994) è dunque diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale da parte della stipulante il predetto contratto a favore di terzo. Da tale responsabilità contrattuale discende quindi il relativo obbligo risarcitorio.
Non coglie nel segno, quindi, la resistente, allorché oppone che la lavoratrice avrebbe potuto continuare a lavorare e dunque a percepire la retribuzione, con ciò evitando – sempre secondo la predetta prospettazione difensiva – il danno patrimoniale subito per effetto del mancato accesso al prepensionamento: la lavoratrice infatti era stata individuata, proprio dalla parte datoriale, nel contingente degli esuberi, sul presupposto della sua possibilità di accedere al prepensionamento, presupposto poi rivelatosi errato proprio in ragione dell'omissione contributiva ascrivibile alla parte datoriale.
pagina 15 di 21 Anche sotto profilo le argomentazioni difensive della resistente devono ritenersi infondate.
In merito al difetto del requisito anagrafico per accedere alla pensione e quindi al dedotto difetto del requisito di attualità del danno.
La società resistente, nell'argomentare ulteriormente in merito alla ritenuta infondatezza dalla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente, enuncia un principio in astratto corretto, ricordando che è possibile esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2 cod. civ. solo al momento del prodursi dell'evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile (cfr., Cass. 15947/2021 e, fra le altre, Cass. 2630/2014; negli stessi termini, Cass. 22751/2004).
In altre parole, “se la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore collima con una fase prodromica rispetto a quella della materiale erogazione della prestazione previdenziale in coincidenza con il verificarsi dell'evento condizionante, nondimeno, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo” (v. ancora
Cass. 15947/2021); sicché, “soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per
l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante” (v., in questi termini, Cass. 27660 /2018).
Ebbene, però, nel caso in esame, non è in discussione il mancato accesso ad un trattamento pensionistico ordinario, per cui rileva al raggiungimento dell'età pensionabile, bensì il mancato accesso al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, per il quale era necessario e sufficiente il requisito dell'anzianità contributiva di 32 anni, senza che avesse rilievo invece l'anzianità anagrafica.
pagina 16 di 21 Applicando quindi la giurisprudenza citata dalla stessa parte resistente, deve escludersi la necessità di attendere che la ricorrente raggiunga i 67 anni di età, al fine di ritenere l'attualità del danno patrimoniale risarcibile.
La quantificazione del danno.
Al fine di quantificare il danno subito dalla ricorrente, è stata disposta ctu contabile.
Al CTU nominato, Dott. è stato chiesto di dire: “Quando la ricorrente Persona_3
(ove le fossero stati versati i contributi per il periodo dal 1°.
1.1982 al 30.6.1984) avrebbe avuto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato previsto dalla
Legge 416/1981; Qual è l'importo che la lavoratrice avrebbe percepito a titolo di pensione laddove (essendole stati versati i contributi per il suddetto periodo) avesse avuto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato;
Sino a quando la ricorrente non potrà accedere alla pensione e dunque quante mensilità di pensione ha perso;
- Qual è il danno pensionistico per l'effetto subito (tenuto conto dei periodi medio tempore lavorati e delle retribuzioni percepite)”. Al CTU è stato inoltre chiesto di
“quantificare anche l'importo che la ricorrente percepirà al momento dell'accesso alla pensione di vecchiaia, ritenendosi che la misura della pensione (laddove superiore rispetto a quella che la ricorrente avrebbe percepito in caso di pensionamento anticipato), possa incidere in sede di determinazione del danno pensionistico”.
Ebbene, in merito al momento in cui la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di accedere al pensionamento anticipato previsto dalla L. 416/1981, ove le fossero stati versati i contributi per il periodo dal 1°.
1.1982 al 30.6.1984, il CTU, dopo aver inizialmente, in sede di bozza, risposto che “il requisito dei 32 anni si sarebbe raggiunto al 31 gennaio 2024, con decorrenza delle pensione anticipata al 01.02.2014”, prendendo atto delle osservazioni critiche del CT di parte resistente, ha riconosciuto che la data corretta della suddetta decorrenza va “determinata nel 1 marzo 2014”, posto che
“… alla data del 31 dicembre 2013, sulla base dell'estratto contributivo fornito e depositato in atti, la ricorrente ha maturato 1.525 settimane di contribuzione” e che “… in caso di riconoscimento delle n. 130 settimane comprese nel periodo 01.01.1982 –
pagina 17 di 21 30.6.1984, le settimane di contribuzione ammonterebbero a n. 1.655, per cui il raggiungimento del requisito della n.
1.664 settimane verrebbe a perfezionarsi, con ulteriori 9 settimane, nel febbraio 2014, con decorrenza della pensione 1° marzo 2014”.
In merito, poi, alla misura della pensione che la ricorrente avrebbe percepito, laddove
(essendole stati versati i contributi anche per il suddetto periodo) avesse avuto la possibilità di accedere al prepensionamento, deve escludersi la possibilità di tener conto dei 14 mesi di contribuzione ulteriormente versata dalla ricorrente durante il periodo di
CIGS sino ad aprile 2015. La ricorrente è infatti stata collocata in CIGS, proprio per l'impossibilità di accedere al pensionamento anticipato (v. argomentazioni sul punto nella consulenza tecnica di parte resistente, poi recepite dal CTU). Delle due l'una, quindi: se si riconosce quale data di decorrenza della pensione anticipata il 1° marzo
2014, non si può riconoscere anche la contribuzione che non sarebbe stata versata ove la lavoratrice fosse andata in pensione con la suddetta decorrenza. “… Non osservando tale regola, si andrebbe a concedere un ingiusto vantaggio alla lavoratrice, derivante dall'attribuzione alla medesima di una pensione aumentata di 14 mesi di contribuzione, che non sarebbero stati versati [ove fosse stata] in possesso dei requisiti derivanti dal riscatto delle 130 settimane …” (v. le condivisibili osservazioni del CT di parte resistente, richiamate dal CTU nelle proprie conclusioni).
Tanto premesso e così recepite le osservazioni del CTP, il CTU ha quindi concluso che
“la pensione lorda annuale con decorrenza dal 01.03.2014 sarebbe stata pari ad euro
21.705,53, corrispondente ad una pensione mensile lorda di euro 1.669,66 (13 mensilità)”.
Il CTU, premesso che “la ricorrente potrà accedere alla pensione al compimento dei 67 anni di età” e che “pertanto la prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia ordinaria è il 01/10/2028”, una volta individuata la corretta decorrenza del pensionamento anticipato dal 1° marzo 2014, ha dunque quantificato le “mensilità perse” in “189,58 mensilità, tenuto conto dei ratei di tredicesima”
pagina 18 di 21 “Il danno pensionistico per l'effetto subito [da intendersi come “pensione non percepita”], tenuto conto dei redditi medio tempore percepiti dalla ricorrente e della perequazione dei mancati redditi da pensione alla data del 1° ottobre 2028”, assumendo come riferimento la predetta decorrenza, è stato quantificato in euro
“296.588,63”.
Il CTU ha quindi proceduto al calcolo della pensione di vecchiaia che la ricorrente percepirà a far data dal 1° ottobre 2028, “inserendo le rivalutazioni delle retribuzioni e del montante contributivo dal 2013 al 2028” (operazione quest'ultima omessa nel primo conteggio), e ha calcolato quindi che “la pensione lorda annuale di vecchiaia con decorrenza dal 01.10.2028 sarà pari ad euro 31.715,42, corrispondente ad una pensione lorda mensile di euro 2.439,65 (13 mensilità)”
Il CTU, “raffrontando la suddetta pensione lorda mensile di euro 2.439,65 alla pensione lorda di anzianità che la ricorrente avrebbe percepito nell'ipotesi di decorrenza della pensione dal 1° marzo 2014, perequata alla data del 1° ottobre 2028
(euro 2.189,42)”, ha rilevato “una differenza” in più “di euro 250,23, corrispondente ad una rendita annua di 3.252,99 (13 mensilità), decorrente dal 1° ottobre 2028”.
In altre parole, la ricorrente dal 1° ottobre 2028 percepirà una pensione di importo superiore rispetto a quella che avrebbe percepito se avesse avuto accesso al prepensionamento. Trattasi di una differenza in eccesso che va tenuta in debita considerazione in sede di liquidazione del danno pensionistico. Calcolato il valore attuale della suddetta rendita, “utilizzando le formule di matematica attuariale e tenuto conto delle aspettative di vita della ricorrente al momento di decorrenza della pensione di vecchiaia”, “in euro 61.770,86”, il CTU lo ha quindi “portato in detrazione dal danno pensionistico potenziale di euro 296.588,63, determinando per l'effetto la misura del danno pensionistico, al netto dei redditi medio tempore percepito e della differenza da maggior pensione di vecchiaia, alla data del 1° ottobre 2028, in euro 234.817,77”.
Correttamente ha poi il CTU calcolato il suddetto importo al lordo, trattandosi di un mancato guadagno;
sicché tale cifra rappresenta una quota di reddito che, in assenza pagina 19 di 21 del pregiudizio, si sarebbe conseguita e, quindi, risulta imponibile ai fini fiscali. La legge considera infatti redditi i “proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte” (v. art. 6, comma 2, TUIR). Né può ritenersi che, visto che la ricorrente, ove ammessa al prepensionamento, avrebbe percepito un importo al netto della tassazione, anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno vadano erogate al netto, in quanto per quanto detto esse sarebbero in ogni caso assoggettate a tassazione, che ridurrebbe ulteriormente quanto ricevuto a titolo risarcitorio.
In conclusione, per quanto sin qui osservato, accertata e dichiarata l'esistenza di un danno pensionistico da omissione contributiva prescritta, deve per l'effetto condannarsi la società al risarcimento del danno ex art 2116, comma 2, c.c. Controparte_1
subito dalla ricorrente e quindi al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma lorda di euro 234.817,77. Trattandosi di somma già conteggiata all'attualità, segue la condanna agli interessi moratori dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In applicazione del medesimo principio, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertata e dichiarata l'esistenza di un danno pensionistico da omissione contributiva prescritta, per l'effetto condanna la società al Controparte_1
risarcimento del danno ex art 2116, comma 2, c.c. subito dalla ricorrente e quindi al pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma lorda di euro
234.817,77, oltre interessi di mora dalla data della sentenza al saldo;
pagina 20 di 21 2. condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
10.717,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Roma, 17.9.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 21 di 21