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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/08/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 685/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Nella qualità di amministratore di sostegno del sig.
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Di Giorgio con domicilio eletto presso il difensore in Lanciano (CH) via Mario Bianco, n.5;
ATTORE contro
(C.F. , P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
), con il patrocinio dell'Avv. Emidio Guastadisegni e dell'avv. P.IVA_2
Lorenzo D'Angelo, con domicilio eletto presso il difensore in Vasto (CH)
Via Petrarca N.28.
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Sia nella Giustizia del Tribunale di Lanciano, accertata la mancata conciliazione tra le parti in sede di tentativo obbligatorio di mediazione pagina1 di 15 svoltosi il 03.09.2024, condannare in forza Controparte_1 delle garanzie responsabilità civile e danni da fuoriuscita liquidi ed ai sensi dell'art. 1917 c.c. previste della polizza Unipolsai n. 1- 64548-781996092 vigente con l'amministrazione del Controparte_2
[...
di Roma al pagamento della somma di € 10.736, oltre interessi dal dovuto al saldo, in rimborso delle somme pagate da parte attrice per il ripristino dell'appartamento sito in Roma Via Giuseppe de Camillis 23 – piano primo – danneggiatosi a causa d'infiltrazioni procurate dal soprastante appartamento sito al II piano del medesimo stabile di proprietà di parte attrice in data prossima ed anteriore al 17.11.2023.
Condannare, altresì, parte convenuta agli onorari ed alle spese delle fase di mediazione obbligatoria ed a quelle di causa.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettare la domanda attrice siccome erronea ed infondata, con vittoria di spese di lite e di mediazione, oltre al rimborso delle spese di mediazione;
2) in via subordinata e salvo gravame, ridimensionare la domanda attrice, siccome quantificata in misura erronea ed eccessiva, sia in ragione delle previsioni pattizie, sia per quota di corresponsabilità ascrivibile al danneggiato e per esso all'odierna attrice, compensando tra le parti le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Parte attrice ha citato in giudizio la , per Controparte_3 ottenere indennizzo del danno occorso a seguito dell'episodio verificatosi nel proprio appartamento in Roma;
da questo Controparte_2 appartamento aveva tratto origine la perdita di acqua che aveva cagionato danni da infiltrazione al sottostante appartamento di proprietà Pt_3
Parte attrice deduce che il proprio appartamento era condotto in locazione da tale : quest'ultima, informata della circostanza dal Controparte_4 proprietario del sottostante appartamento, aveva contattato la ditta pagina2 di 15 , che era intervenuta isolando la perdita;
il sinistro venne Persona_1 denunciato dall'amministratore il 29/11/2023; seguivano richieste di sopralluogo all'assicurazione da parte del difensore dell'attrice e diffide a quest'ultima da parte della proprietà sottostante per perdite economiche per le condizioni dell'appartamento di cui era già programmata la vendita, in ragione delle quali l'attrice ha dato incarico per la riparazione dell'immobile sottostante e del proprio, affrontando la rispettiva spesa di
€ 10.736,00 e € 2264,00 per danni al proprio immobile;
seguivano ulteriori contatti con l'assicurazione compreso l'avvio della mediazione, rimasta senza esito, onde l'attrice ha attivato la domanda giudiziale.
La società si è costituita ed ha contestato la sussistenza di CP_3 un episodio indennizzabile a termini di polizza, in particolare evidenziando che l'episodio infiltrativo non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 35 dele
CG, non essendo riscontrabile la rottura accidentale delle tubazioni degli impianti fissi , e quanto al danno da conduzione, che non sia provato il rapporto di locazione, fermo il richiamo all'art. 42 CG che esclude l'indennizzabilità del danno arrecato all'appartamento occupato dal conduttore al quale risulta imputabile il sinistro. In subordine ha invocato la riduzione ella domanda in considerazione del concorso colposo del danneggiato, posto che la provenienza delle infiltrazioni dallo scarico del piatto doccia, individua per le modalità d'uso un deflusso non costante, ridotto ed occasionale, onde dall'estensione delle infiltrazioni al piano sottostante deve ipotizzarsi il protrarsi del fenomeno per un lasso temporale lungo, nel corso del quale è mancato il controllo del danneggiato sulle condizioni dell'immobile comportandone così l'aggravio.
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti e con l'audizione del teste di parte attrice. Per_1
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La parte convenuta non contesta l'esistenza in sé del fenomeno pagina3 di 15 infiltrativo denunciato, ma ne contesta in via generale la riconducibilità alle previsioni di polizza, oltre che la quantificazione derivante dalle valutazioni contenute nell'accertamento Per_ conservativo del proprio perito Ing. , e l'incidenza causale dovuta alla possibilità di prospettare un fenomeno latente e protratto per lasso temporale idoneo all'aggravio delle conseguenze dannose, con conseguente individuazione del concorso del danneggiato, che l'assicuratore esercita in surroga del danneggiante.
II. L'evento denunciato va letto alla luce delle condizioni contrattuali che regolano l'assicurazione dell'edificio.
L'attrice invoca le previsioni di cui agli artt. 40 e 41:
“40 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga, fino a concorrenza del massimale convenuto, a tenere indenne l'Assicurato ed i conduttori degli appartamenti del
Fabbricato, comprese le persone con essi stabilmente conviventi o residenti, delle somme che gli stessi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, debbano corrispondere a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza della conduzione: a)degli appartamenti adibiti a civile abitazione e dello svolgimento nei medesimi
e nelle parti comuni del Fabbricato delle normali attività familiari;
b) dei locali adibiti ad uffici o studi professionali.
Qualora il Rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle sNGole unità immobiliari, la presente Assicurazione si intende stipulata a secondo Rischio e cioè per la parte di Risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.
41 Danni da fuoriuscita di liquidi
L'Assicurazione copre la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi derivante dalla conduzione dell'appartamento.
Relativamente ai danni a Cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:
supermercati, empori,
teatri, cinematografi, discoteche,
musei, archivi anche magnetici,
pagina4 di 15 pelliccerie,
magazzini generali, industrie di qualsiasi genere, depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali;
il massimale resta limitato a € 60.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
III. La convenuta richiama previsioni contrattuali a contrasto dell'assunto attoreo, in particolare, quanto al danno subito dall'immobile sottostante quello di proprietà attrice, l'art.35:
35 Danni da fuoriuscita di liquidi
L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti fissi del Fabbricato. Ove sia operante la garanzia “trabocco
e rigurgito” per i danni al Fabbricato, l'Assicurazione copre anche la
Responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del Fabbricato stesso per occlusione delle relative tubazioni nonché per rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del Fabbricato.
E quanto al danno subito all'immobile di proprietà attrice, l'art. 42:
42 Esclusioni
L'Assicurazione non copre i danni:
a) derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli Assicurati;
b) da furto;
c) alle Cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
d) arrecati all'appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il Sinistro.
IV. Deve in primo luogo osservarsi che la data di insorgenza del fenomeno è rimasta ignota, e non è stato possibile individuare l'epoca di insorgenza delle infiltrazioni;
la data in cui il fenomeno è giunto a conoscenza della proprietà sottostante è riferita in termini approssimativi:
Il sig. che nella dichiarazione del 20/09/2024 Testimone_1 risulta genero e procuratore speciale alla vendita del proprietario
, mentre nella dichiarazione liberatoria del Parte_4
01/02/2024 si dichiara proprietario, rilascia una dichiarazione datata pagina5 di 15 20/09/2024 in cui afferma di aver preso conoscenza delle infiltrazioni nel novembre 2023, e che il ripristino dell'immobile è avvenuto nel dicembre 2023-gennaio 2024, dopo ispezione con i Per_ periti assicurativi;
L'NG , perito di parte assicuratrice, nel rispondere mediante testimonianza scritta conferma l'avvio dei contatti nel dicembre 2023.
La ditta LE nella relazione-preventivo doc.9 confermata in sede d'esame testimoniale riferisce di sopralluogo effettuato il
17/11/2023 nel quale è stata riscontrata la perdita dalla doccia;
in sede d'esame il sig. riferisce di essere intervenuto Testimone_2 su richiesta del proprietario dell'immobile al primo piano (cioè dal che i lavori sono stati eseguiti a fine settembre - ottobre Pt_3
2023, e poi specifica che in quel primo incontro, dopo avere constatato il danno al piano inferiore, ha detto all'inquilina del piano superiore di non usare la doccia;
successivamente, contattato dal proprietario (quindi da parte attrice), è intervenuto per sistemare lo scarico, con ripristino dello scarico doccia e relative guarnizioni. Il
LE riferisce, riguardo il primo accesso, che recatosi al piano superiore, “…LA SIGNORA CI HA MOSTRATO IL PIATTO
DOCCIA CHE AVEVA LA PILETTA DI SCARICO SPOSTATA
RISPETTO AL FORO DI SCARICO.”, ed in relazione alle operazioni di sistemazione dello scarico “…LO SCARICO ERA
SPOSTATO PERCHE' C'ERA UNA VITE FUORI SEDE;
”
nei quindici giorni successivi, dopo avere constatato la cessazione delle perdite dallo scarico, sono stati avviati i lavori di ripristino dell'appartamento sottostante.
V. Nella relazione doc. 9 confermata in sede d'esame testimoniale l'intervento viene descritto dal LE come “Rimozione del piatto doccia all'interno del bagno interessato, ove si è evidenziata la rottura della piletta di scarico del piatto e il distaccamento della tubazione di scarico, con conseguente sversamento, sul piano solaio. Di conseguenza è stata effettuata la riparazione dello scarico ed il riposizionamento del piatto doccia con relativo.”
pagina6 di 15 VI. Mentre per constatare il danno all'appartamento sottostante l'attrice ha fornito una completa documentazione fotografica, ulteriormente corroborata da un filmato, è piuttosto carente l'illustrazione e la prova delle condizioni del piatto doccia e degli interventi su di essa eseguiti. L'unica documentazione fornita dalla parte attrice per descrivere le condizioni di questo scarico e del piatto doccia consiste nelle 5 fotografie (contenute nella p.e.c. doc.15 di parte attrice), tra di esse sovrapponibili per contenuto e concludenza, dello scarico doccia, e non ci sono documentazioni sulla progressione dei lavori di ripristino o sulle componenti rinvenute danneggiate o sostituite.
VII. Sulla base di questa produzione non è quindi possibile ritenere per la fase precedente il contenzioso, del tutto NGiustificate le conclusioni che il perito di parte assicuratrice aveva comunicato esaminandole, cioè la loro insufficienza ad individuare un episodio di rottura accidentale delle tubazioni, posto che dalle medesime non
è consentito individuare la tipologia delle lavorazioni eseguite sullo scarico doccia. Questo esclude NGiustificate inerzie e temerarietà della lite di parte convenuta.
VIII. Dall'esito della indagine del perito assicurativo trae origine la posizione dell'assicurazione che ritiene il sinistro non rientrante nelle garanzie di polizza in quanto non emersa l'origine del danno.
IX. Le fatture di acconto (1 del 2/1/24 - € 3.660) e saldo (5 del
01/02/2024 - € 9.418,40) non distNGuono gli interventi effettuati, in quanto descrivono cumulativamente lavori di ripristino danni in via
Giuseppe de Camillis 23 int 5 e 2 Roma;
deve però notarsi che l'importo indicato per le riparazioni all'appartamento sottostante
(€ 8.800,00 + IVA) corrisponde nel preventivo e nella relazione.
X. Il preventivo LE si dichiara reso all'esito del sopralluogo
17/11/23, ma in sede testimoniale il LE riferisce di avvio delle sue attività nel settembre-ottobre 2023.
XI. Incidentalmente si rileva l'erronea deduzione della convenuta sull'assenza di prova di pagamento di queste fatture che risiede nei pagina7 di 15 bonifici del 5/1 e 6/2/2024. Si rileva inoltre che dalla deposizione del
LE risulta confermata la presenza di inquilina nell'immobile dell'attore, questione su cui pure la convenuta aveva sollevato dubbi, ed è rimasta confermata;
questo aspetto, incidente sull'eventuale esclusione dell'indennizzo a termini dell'art.42 delle
CG, in relazione al quale l'ipotesi volta a configurare responsabilità dell'inquilino costituisce questione senz'altro rilevante nel presente giudizio.
XII. La descrizione analitica dei lavori con riferimento ai due immobili è fornita dalla nella relazione doc 9 del 30/1/2024, ma CP_5 proprio in quanto si sofferma solo nella descrizione dell'intervento eseguito non aiuta ad individuare lo stato delle tubazioni, in particolare ad individuare la causa determinante la riferita “…rottura della piletta di scarico del piatto e il distaccamento della tubazione di scarico…”
XIII. La deposizione resa dal LE riferisce che la anomala situazione dello scarico (piletta dello scarico spostata rispetto al foro dello scarico) gli venne indicata dall'inquilina, e lo spostamento dello scarico era determinato una vite fuori sede: in sede d'esame egli riferisce di un intervento di ripristino dello scarico doccia e delle relative guarnizioni.
XIV. Va dunque stabilito se questa sequenza di eventi e rilievi circoscriva episodi riconducibili alle previsioni contrattuali, in particolare alla previsione dell'art.35 (rottura accidentale). Va infatti escluso qualunque riferimento alle norme contrattuali che regolano il danno da spargimento liquidi per trabocco (quindi derivante da occlusione degli scarichi) o rigurgito di fogna, trattandosi di ipotesi causale dell'evento non formulate in giudizio.
XV. Al tale proposito, significativo è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, n°4799 del
26 febbraio 2013), secondo il quale “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali
pagina8 di 15 non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. Non tutti i fatti colposi sono però coperti dalla garanzia assicurativa, ma soltanto quelli accidentali, con esplicito riferimento alla repentinità e brevità del comportamento che genera il danno, a differenza di quanto accade con i comportamenti prolungati, permanenti o reiterati, che connotano invece una certa preordinazione dell'azione.”
XVI. Il rischio che forma l'oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art. 1900 c.c.); e dall'altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora, l'aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lNGua italiana vuol dire
“dovuto al caso, casuale, fortuito;
contNGente, non necessario, non essenziale;
secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lNGua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82).
XVII. Dunque “fatto accidentale”, per la lNGua italiana, non è che un sinonimo di “fatto fortuito”. Ma una assicurazione della responsabilità civile che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell'assicurato potrebbe sorgere.
XVIII. Pertanto nell'esaminare le norme contrattuali va fatto riferimento:
a) al criterio dell'interpretazione utile (art. 1367 c.c.), volta ad evitare interpretazione per effetto della quale contratto non avrebbe potuto coprire alcun danno causato colposamente dall'assicurato;
pagina9 di 15 b) il criterio dell'interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), in quanto anche ad ammettere che la clausola fosse ambigua, essa per ciò solo andrebbe interpretata in senso sfavorevole al predisponente.
I princìpi appena esposti sono stati ripetutamente affermati dalla
S.C. già da Sez. 3, Sentenza n. 3646 del 20/12/1972, Rv. 361672 -
01, in una fattispecie concreta pressoché identica a quella oggi in esame (danni da infiltrazioni di acqua), cassò la decisione di merito che aveva negato il diritto dell'assicurato all'indennizzo in presenza d'una clausola identica a quella oggi in esame, e stabilì che i “fatti accidentali” non sono altro che i “fatti fortuiti”, e di conseguenza se la garanzia assicurativa fosse limitata ai soli casi fortuiti, essa sarebbe sempre inoperante, perché il caso fortuito esclude la responsabilità In seguito, tali princìpi sono stati ripetutamente Co ribaditi dalla , ed è divenuta tralatizia la massima secondo cui la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore;
di conseguenza appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all'assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale” (ex aliis, Sez. 3,
Sentenza n. 4799 del 26/02/2013, Rv. 625316 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 7766 del 30/03/2010, Rv. 612323 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 5273 del 28/02/2008, Rv. 601755 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 4118 del 10/04/1995, Rv. 491716 - 01).
XIX. il motivo di contestazione della convenuta è volto a sostenere che la mancata copertura assicurativa derivasse dal difetto di prova sull'elemento causativo e quindi del carattere dell'accidentalità del danno.
pagina10 di 15 Questa prospettazione interpretativa è stata ritenuta sprovvista di decisività, laddove la Corte ha precisato come l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, e, per la sua stessa natura, importa necessariamente, piuttosto, l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Di tal che, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose (così Cass. Sez. 3, 26/02/2013 n. 4799).
XX. Ne consegue che la domanda inerente il danno subito dall'immobile sottostante la proprietà attrice va accolta, e va ritenuta accogliibile la quantificazione risultante dalla lettura in combinato del preventivo reso dalla , delle fatture (e relativi bonifici attestanti il CP_5 pagamento) e della relazione prodotta sub doc, 9. Da questi documenti emerge che l'importo dei lavori riferibili al piano inferiore
è quantificato nella somma di € 8800,00 oltre IVA 22%.
XXI. L'importo di € 8.800,00 oltre iva coincide nel preventivo e nella relazione finale e corrisponde alla differenza tra il totale di cui alle fatture (le quali, come già rilevato, non differenziano i lavori eseguiti nei due immobili), e l'importo di € 1920+iva indicato nella relazione finale per lavori nell'appartamento dell'attrice, importo che nel preventivo non era specificamente indicato, e nel quale si indicavano costi variabili a partire da € 2500+IVA.
XXII. Le divergenze riscontrabili nella deposizione LE in ordine alle date di accesso ed esecuzione dei lavori rispetto a quanto lo stesso riporta nella relazione non si ritengono determinati ai fini del decidere, né inficiano l'attendibilità del testimone, in quanto il rilievo pagina11 di 15 sostanziale della sua posizione si circoscrive alla constatazione dei danni all'interno degli immobili ed alla esecuzione dei lavori, che ha confermato anche esaminando foto e video in atti, ed alla percezione del corrispettivo, documentato dall'attore: sono tre fattispecie già definite senza seguito, in relazione alle quali non è sorta contestazione alcuna, come emerge anche dalla liberatoria della proprietà per la corretta esecuzione dei lavori di Pt_3 ripristino, e che non rendono prospettabile alcuna ipotesi d'interesse del teste all'esito della lite in favore dell'una o dell'altra parte. Tantomeno laddove si consideri che il suo primo intervento in loco è stato determinato dalla richiesta della proprietà dell'immobile al piano inferiore: questo intervento è stato verosimilmente occasione di contatto per il quale l'attore ha poi affidato tutti i lavori, come peraltro è ragionevole ritenere che per detti lavori venisse incaricata una ditta di gradimento del danneggiato.
XXIII. A fronte della documentata situazione di fatto dell'immobile al piano inferiore, risultante da foto e video, l'individuazione degli interventi necessari e sulla quantificazione dei costi azionati non può ritenersi sufficientemente contrastata dalla stima conservativa del danno depositata dalla convenuta, cui non ha fatto seguito nella fase processuale una adeguata contestazione analitica dei costi prospettati dall'attrice, da quali emerga l'esecuzione di lavori NGiustificati o non riconducibili all'evento, o l'effettiva sproporzione dei costi.
XXIV. Diversa soluzione va invece accolta con riferimento al danno all'immobile dell'attrice: deve infatti tenersi a riferimento la presenza dell'inquilino nell'immobile e l'insorgenza di danni – rilevati anche nella stima conservativa di parte convenuta – nell'immobile dell'attrice.
XXV. L'insorgenza di questi danni in concomitante presenza dell'inquilina, oltre al fatto riferito dal LE che questa gli abbia subito indicato lo scarico della doccia come possibile causa, porta a dedurre che la perdita di acqua sia stata a questa nota sin dal suo pagina12 di 15 primo verificarsi, rimasto ignoto a tutti gli altri, anzi abbia interessato l'appartamento condotto ben prima del deflusso dell'acqua al piano inferiore, ma ciò nonostante non risulta alcuna sua attivazione per comunicare l'evento al proprietario o all'amministratore, o a richiederne l'intervento, anzi il LE ha smentito la prospettazione dei capitoli di prova attorei (secondo cui egli era stato incaricato dall'inquilina), affermando di essere stato chiamato dal proprietario dell'appartamento inferiore e di avere conosciuto l'inquilina del piano superiore in occasione del primo sopralluogo, quando questa indicava lo scarico doccia.
XXVI. Ne consegue il corretto richiamo della convenuta alla clausola contrattuale che esclude la risarcibilità del danno all'immobile condotto ove imputabile all'inquilino, posto che nel caso di specie, pur se non individuabili le cause di rottura dello scarico riscontrato dal LE, risultano evidentemente disattesi quanto meno gli oneri custodiali dell'inquilino.
XXVII. Di contro, alcuna critica può muoversi alla proprietà del piano inferiore, posto che l'appartamento risulta disabitato da tempo perché posto in vendita, e non essendo indicata l'epoca di insorgenza del fenomeno, né quella in cui la proprietà sia venuta a conoscenza delle sue conseguenze, non può configurarsi un suo atteggiamento di inerzia colpevole che abbia causato l'aggravarsi del danno in misura da dar luogo alla riduzione prospettata dalla convenuta.
XXVIII. La domanda d'indennizzo relativa all'immobile dell'attrice è pertanto respinta
. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura CP_7 che segue (scaglione applicato relativo al decisum) tab 2 – 7 - 25bis all DM 147/22
Con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese per l'autorizzazione del giudice tutelare, si osserva che in linea generale, le spese di lite liquidabili in sentenza sono solo quelle relative al giudizio deciso. Il procedimento davanti al Giudice
pagina13 di 15 Tutelare ha natura di volontaria giurisdizione, al quale non si applicano i principi di liquidazione delle spese processuali (come la soccombenza) tipici dei giudizi contenziosi, in particolare laddove il provvedimento del Giudice Tutelare si esaurisce in un intervento di tipo amministrativo e non contenzioso. Tuttavia nel caso di specie rileva la natura del procedimento davanti al Giudice Tutelare e dalla sua funzionalità rispetto al giudizio principale. Il presente contenzioso rientra nei casi per i quali l'autorizzazione del Giudice
Tutelare è un atto preliminare e necessario per poter proporre o resistere a un giudizio che coinvolge soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno per atti di straordinaria amministrazione).in particolare il contenzioso è compreso nei casi elencati dall'art.374 n.9 CC (promozione di giudizio non rientrante nelle ipotesi per cui l'autorizzazione del GT non è necessaria). Le spese vengono pertanto liquidate nella misura corrispondente al minimo tabellare per l'assenza di questioni giuridiche trattate nell'istanza. Inoltre si rileva che con unica istanza Contr l ha chiesto autorizzazione alla promozione di altro giudizio dinanzi al Giudice di Pace, di cui però nulla riferisce nel presente contenzioso, in particolare per quanto attiene presentazione di analoga richiesta di rimborso in quella sede. Pertanto l'importo liquidato può essere posto a carico della odierna soccombente nella sola misura del 50% (riduzione che non costituisce violazione dei minimi tabellari, ma riparto della somma liquidata nel rispetto dei parametri normativi); per quanto attiene la mediazione risulta documentato, quindi liquidabile, solo l'avvio e non la fase di negoziazione (il verbale negativo, benché menzionato come allegato n.20 al par.13 dell'atto di citazione non si rinviene tra i documenti;
inoltre risulta effettuato – benché in due acconti - il solo versamento della sola somma di € 190.32, corrispondente alla spesa di avvio, cui non ha fatto seguito la maggiorazione spettante per le attività successive al primo incontro, che restano così non documentate)
− Autorizzazione G.T. liquidata in 709,00,
pagina14 di 15 posta a carico della soccombente per € 354,50
− Fase avvio mediazione 400,00 190,32
− Fase studio 900,00
− Fase introduttiva 770,00 264,00
− Fase istruttoria 1.600,00
− Fase decisoria 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di
€ 10.736,00 per rimborso delle spese di riparazione dell'immobile in
Roma via G. De Camillis 23 int 2;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nell'ammontare di € 354,50 per compenso istanza al Giudice tutelare;
€ 400,00 per compenso mediazione obbligatoria,
€ 4.970,00 per compensi della presente fase, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed iva di legge se dovuta, oltre ad € 454,32 per esborsi;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 685/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Nella qualità di amministratore di sostegno del sig.
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Di Giorgio con domicilio eletto presso il difensore in Lanciano (CH) via Mario Bianco, n.5;
ATTORE contro
(C.F. , P.Iva Controparte_1 P.IVA_1
), con il patrocinio dell'Avv. Emidio Guastadisegni e dell'avv. P.IVA_2
Lorenzo D'Angelo, con domicilio eletto presso il difensore in Vasto (CH)
Via Petrarca N.28.
CONVENUTO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Sia nella Giustizia del Tribunale di Lanciano, accertata la mancata conciliazione tra le parti in sede di tentativo obbligatorio di mediazione pagina1 di 15 svoltosi il 03.09.2024, condannare in forza Controparte_1 delle garanzie responsabilità civile e danni da fuoriuscita liquidi ed ai sensi dell'art. 1917 c.c. previste della polizza Unipolsai n. 1- 64548-781996092 vigente con l'amministrazione del Controparte_2
[...
di Roma al pagamento della somma di € 10.736, oltre interessi dal dovuto al saldo, in rimborso delle somme pagate da parte attrice per il ripristino dell'appartamento sito in Roma Via Giuseppe de Camillis 23 – piano primo – danneggiatosi a causa d'infiltrazioni procurate dal soprastante appartamento sito al II piano del medesimo stabile di proprietà di parte attrice in data prossima ed anteriore al 17.11.2023.
Condannare, altresì, parte convenuta agli onorari ed alle spese delle fase di mediazione obbligatoria ed a quelle di causa.”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1) in via principale, rigettare la domanda attrice siccome erronea ed infondata, con vittoria di spese di lite e di mediazione, oltre al rimborso delle spese di mediazione;
2) in via subordinata e salvo gravame, ridimensionare la domanda attrice, siccome quantificata in misura erronea ed eccessiva, sia in ragione delle previsioni pattizie, sia per quota di corresponsabilità ascrivibile al danneggiato e per esso all'odierna attrice, compensando tra le parti le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Parte attrice ha citato in giudizio la , per Controparte_3 ottenere indennizzo del danno occorso a seguito dell'episodio verificatosi nel proprio appartamento in Roma;
da questo Controparte_2 appartamento aveva tratto origine la perdita di acqua che aveva cagionato danni da infiltrazione al sottostante appartamento di proprietà Pt_3
Parte attrice deduce che il proprio appartamento era condotto in locazione da tale : quest'ultima, informata della circostanza dal Controparte_4 proprietario del sottostante appartamento, aveva contattato la ditta pagina2 di 15 , che era intervenuta isolando la perdita;
il sinistro venne Persona_1 denunciato dall'amministratore il 29/11/2023; seguivano richieste di sopralluogo all'assicurazione da parte del difensore dell'attrice e diffide a quest'ultima da parte della proprietà sottostante per perdite economiche per le condizioni dell'appartamento di cui era già programmata la vendita, in ragione delle quali l'attrice ha dato incarico per la riparazione dell'immobile sottostante e del proprio, affrontando la rispettiva spesa di
€ 10.736,00 e € 2264,00 per danni al proprio immobile;
seguivano ulteriori contatti con l'assicurazione compreso l'avvio della mediazione, rimasta senza esito, onde l'attrice ha attivato la domanda giudiziale.
La società si è costituita ed ha contestato la sussistenza di CP_3 un episodio indennizzabile a termini di polizza, in particolare evidenziando che l'episodio infiltrativo non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 35 dele
CG, non essendo riscontrabile la rottura accidentale delle tubazioni degli impianti fissi , e quanto al danno da conduzione, che non sia provato il rapporto di locazione, fermo il richiamo all'art. 42 CG che esclude l'indennizzabilità del danno arrecato all'appartamento occupato dal conduttore al quale risulta imputabile il sinistro. In subordine ha invocato la riduzione ella domanda in considerazione del concorso colposo del danneggiato, posto che la provenienza delle infiltrazioni dallo scarico del piatto doccia, individua per le modalità d'uso un deflusso non costante, ridotto ed occasionale, onde dall'estensione delle infiltrazioni al piano sottostante deve ipotizzarsi il protrarsi del fenomeno per un lasso temporale lungo, nel corso del quale è mancato il controllo del danneggiato sulle condizioni dell'immobile comportandone così l'aggravio.
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti e con l'audizione del teste di parte attrice. Per_1
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La parte convenuta non contesta l'esistenza in sé del fenomeno pagina3 di 15 infiltrativo denunciato, ma ne contesta in via generale la riconducibilità alle previsioni di polizza, oltre che la quantificazione derivante dalle valutazioni contenute nell'accertamento Per_ conservativo del proprio perito Ing. , e l'incidenza causale dovuta alla possibilità di prospettare un fenomeno latente e protratto per lasso temporale idoneo all'aggravio delle conseguenze dannose, con conseguente individuazione del concorso del danneggiato, che l'assicuratore esercita in surroga del danneggiante.
II. L'evento denunciato va letto alla luce delle condizioni contrattuali che regolano l'assicurazione dell'edificio.
L'attrice invoca le previsioni di cui agli artt. 40 e 41:
“40 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga, fino a concorrenza del massimale convenuto, a tenere indenne l'Assicurato ed i conduttori degli appartamenti del
Fabbricato, comprese le persone con essi stabilmente conviventi o residenti, delle somme che gli stessi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, debbano corrispondere a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza della conduzione: a)degli appartamenti adibiti a civile abitazione e dello svolgimento nei medesimi
e nelle parti comuni del Fabbricato delle normali attività familiari;
b) dei locali adibiti ad uffici o studi professionali.
Qualora il Rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle sNGole unità immobiliari, la presente Assicurazione si intende stipulata a secondo Rischio e cioè per la parte di Risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.
41 Danni da fuoriuscita di liquidi
L'Assicurazione copre la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi derivante dalla conduzione dell'appartamento.
Relativamente ai danni a Cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:
supermercati, empori,
teatri, cinematografi, discoteche,
musei, archivi anche magnetici,
pagina4 di 15 pelliccerie,
magazzini generali, industrie di qualsiasi genere, depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali;
il massimale resta limitato a € 60.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
III. La convenuta richiama previsioni contrattuali a contrasto dell'assunto attoreo, in particolare, quanto al danno subito dall'immobile sottostante quello di proprietà attrice, l'art.35:
35 Danni da fuoriuscita di liquidi
L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti fissi del Fabbricato. Ove sia operante la garanzia “trabocco
e rigurgito” per i danni al Fabbricato, l'Assicurazione copre anche la
Responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del Fabbricato stesso per occlusione delle relative tubazioni nonché per rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del Fabbricato.
E quanto al danno subito all'immobile di proprietà attrice, l'art. 42:
42 Esclusioni
L'Assicurazione non copre i danni:
a) derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli Assicurati;
b) da furto;
c) alle Cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
d) arrecati all'appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il Sinistro.
IV. Deve in primo luogo osservarsi che la data di insorgenza del fenomeno è rimasta ignota, e non è stato possibile individuare l'epoca di insorgenza delle infiltrazioni;
la data in cui il fenomeno è giunto a conoscenza della proprietà sottostante è riferita in termini approssimativi:
Il sig. che nella dichiarazione del 20/09/2024 Testimone_1 risulta genero e procuratore speciale alla vendita del proprietario
, mentre nella dichiarazione liberatoria del Parte_4
01/02/2024 si dichiara proprietario, rilascia una dichiarazione datata pagina5 di 15 20/09/2024 in cui afferma di aver preso conoscenza delle infiltrazioni nel novembre 2023, e che il ripristino dell'immobile è avvenuto nel dicembre 2023-gennaio 2024, dopo ispezione con i Per_ periti assicurativi;
L'NG , perito di parte assicuratrice, nel rispondere mediante testimonianza scritta conferma l'avvio dei contatti nel dicembre 2023.
La ditta LE nella relazione-preventivo doc.9 confermata in sede d'esame testimoniale riferisce di sopralluogo effettuato il
17/11/2023 nel quale è stata riscontrata la perdita dalla doccia;
in sede d'esame il sig. riferisce di essere intervenuto Testimone_2 su richiesta del proprietario dell'immobile al primo piano (cioè dal che i lavori sono stati eseguiti a fine settembre - ottobre Pt_3
2023, e poi specifica che in quel primo incontro, dopo avere constatato il danno al piano inferiore, ha detto all'inquilina del piano superiore di non usare la doccia;
successivamente, contattato dal proprietario (quindi da parte attrice), è intervenuto per sistemare lo scarico, con ripristino dello scarico doccia e relative guarnizioni. Il
LE riferisce, riguardo il primo accesso, che recatosi al piano superiore, “…LA SIGNORA CI HA MOSTRATO IL PIATTO
DOCCIA CHE AVEVA LA PILETTA DI SCARICO SPOSTATA
RISPETTO AL FORO DI SCARICO.”, ed in relazione alle operazioni di sistemazione dello scarico “…LO SCARICO ERA
SPOSTATO PERCHE' C'ERA UNA VITE FUORI SEDE;
”
nei quindici giorni successivi, dopo avere constatato la cessazione delle perdite dallo scarico, sono stati avviati i lavori di ripristino dell'appartamento sottostante.
V. Nella relazione doc. 9 confermata in sede d'esame testimoniale l'intervento viene descritto dal LE come “Rimozione del piatto doccia all'interno del bagno interessato, ove si è evidenziata la rottura della piletta di scarico del piatto e il distaccamento della tubazione di scarico, con conseguente sversamento, sul piano solaio. Di conseguenza è stata effettuata la riparazione dello scarico ed il riposizionamento del piatto doccia con relativo.”
pagina6 di 15 VI. Mentre per constatare il danno all'appartamento sottostante l'attrice ha fornito una completa documentazione fotografica, ulteriormente corroborata da un filmato, è piuttosto carente l'illustrazione e la prova delle condizioni del piatto doccia e degli interventi su di essa eseguiti. L'unica documentazione fornita dalla parte attrice per descrivere le condizioni di questo scarico e del piatto doccia consiste nelle 5 fotografie (contenute nella p.e.c. doc.15 di parte attrice), tra di esse sovrapponibili per contenuto e concludenza, dello scarico doccia, e non ci sono documentazioni sulla progressione dei lavori di ripristino o sulle componenti rinvenute danneggiate o sostituite.
VII. Sulla base di questa produzione non è quindi possibile ritenere per la fase precedente il contenzioso, del tutto NGiustificate le conclusioni che il perito di parte assicuratrice aveva comunicato esaminandole, cioè la loro insufficienza ad individuare un episodio di rottura accidentale delle tubazioni, posto che dalle medesime non
è consentito individuare la tipologia delle lavorazioni eseguite sullo scarico doccia. Questo esclude NGiustificate inerzie e temerarietà della lite di parte convenuta.
VIII. Dall'esito della indagine del perito assicurativo trae origine la posizione dell'assicurazione che ritiene il sinistro non rientrante nelle garanzie di polizza in quanto non emersa l'origine del danno.
IX. Le fatture di acconto (1 del 2/1/24 - € 3.660) e saldo (5 del
01/02/2024 - € 9.418,40) non distNGuono gli interventi effettuati, in quanto descrivono cumulativamente lavori di ripristino danni in via
Giuseppe de Camillis 23 int 5 e 2 Roma;
deve però notarsi che l'importo indicato per le riparazioni all'appartamento sottostante
(€ 8.800,00 + IVA) corrisponde nel preventivo e nella relazione.
X. Il preventivo LE si dichiara reso all'esito del sopralluogo
17/11/23, ma in sede testimoniale il LE riferisce di avvio delle sue attività nel settembre-ottobre 2023.
XI. Incidentalmente si rileva l'erronea deduzione della convenuta sull'assenza di prova di pagamento di queste fatture che risiede nei pagina7 di 15 bonifici del 5/1 e 6/2/2024. Si rileva inoltre che dalla deposizione del
LE risulta confermata la presenza di inquilina nell'immobile dell'attore, questione su cui pure la convenuta aveva sollevato dubbi, ed è rimasta confermata;
questo aspetto, incidente sull'eventuale esclusione dell'indennizzo a termini dell'art.42 delle
CG, in relazione al quale l'ipotesi volta a configurare responsabilità dell'inquilino costituisce questione senz'altro rilevante nel presente giudizio.
XII. La descrizione analitica dei lavori con riferimento ai due immobili è fornita dalla nella relazione doc 9 del 30/1/2024, ma CP_5 proprio in quanto si sofferma solo nella descrizione dell'intervento eseguito non aiuta ad individuare lo stato delle tubazioni, in particolare ad individuare la causa determinante la riferita “…rottura della piletta di scarico del piatto e il distaccamento della tubazione di scarico…”
XIII. La deposizione resa dal LE riferisce che la anomala situazione dello scarico (piletta dello scarico spostata rispetto al foro dello scarico) gli venne indicata dall'inquilina, e lo spostamento dello scarico era determinato una vite fuori sede: in sede d'esame egli riferisce di un intervento di ripristino dello scarico doccia e delle relative guarnizioni.
XIV. Va dunque stabilito se questa sequenza di eventi e rilievi circoscriva episodi riconducibili alle previsioni contrattuali, in particolare alla previsione dell'art.35 (rottura accidentale). Va infatti escluso qualunque riferimento alle norme contrattuali che regolano il danno da spargimento liquidi per trabocco (quindi derivante da occlusione degli scarichi) o rigurgito di fogna, trattandosi di ipotesi causale dell'evento non formulate in giudizio.
XV. Al tale proposito, significativo è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, n°4799 del
26 febbraio 2013), secondo il quale “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali
pagina8 di 15 non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. Non tutti i fatti colposi sono però coperti dalla garanzia assicurativa, ma soltanto quelli accidentali, con esplicito riferimento alla repentinità e brevità del comportamento che genera il danno, a differenza di quanto accade con i comportamenti prolungati, permanenti o reiterati, che connotano invece una certa preordinazione dell'azione.”
XVI. Il rischio che forma l'oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art. 1900 c.c.); e dall'altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora, l'aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lNGua italiana vuol dire
“dovuto al caso, casuale, fortuito;
contNGente, non necessario, non essenziale;
secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lNGua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82).
XVII. Dunque “fatto accidentale”, per la lNGua italiana, non è che un sinonimo di “fatto fortuito”. Ma una assicurazione della responsabilità civile che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell'assicurato potrebbe sorgere.
XVIII. Pertanto nell'esaminare le norme contrattuali va fatto riferimento:
a) al criterio dell'interpretazione utile (art. 1367 c.c.), volta ad evitare interpretazione per effetto della quale contratto non avrebbe potuto coprire alcun danno causato colposamente dall'assicurato;
pagina9 di 15 b) il criterio dell'interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), in quanto anche ad ammettere che la clausola fosse ambigua, essa per ciò solo andrebbe interpretata in senso sfavorevole al predisponente.
I princìpi appena esposti sono stati ripetutamente affermati dalla
S.C. già da Sez. 3, Sentenza n. 3646 del 20/12/1972, Rv. 361672 -
01, in una fattispecie concreta pressoché identica a quella oggi in esame (danni da infiltrazioni di acqua), cassò la decisione di merito che aveva negato il diritto dell'assicurato all'indennizzo in presenza d'una clausola identica a quella oggi in esame, e stabilì che i “fatti accidentali” non sono altro che i “fatti fortuiti”, e di conseguenza se la garanzia assicurativa fosse limitata ai soli casi fortuiti, essa sarebbe sempre inoperante, perché il caso fortuito esclude la responsabilità In seguito, tali princìpi sono stati ripetutamente Co ribaditi dalla , ed è divenuta tralatizia la massima secondo cui la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore;
di conseguenza appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all'assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale” (ex aliis, Sez. 3,
Sentenza n. 4799 del 26/02/2013, Rv. 625316 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 7766 del 30/03/2010, Rv. 612323 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 5273 del 28/02/2008, Rv. 601755 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 4118 del 10/04/1995, Rv. 491716 - 01).
XIX. il motivo di contestazione della convenuta è volto a sostenere che la mancata copertura assicurativa derivasse dal difetto di prova sull'elemento causativo e quindi del carattere dell'accidentalità del danno.
pagina10 di 15 Questa prospettazione interpretativa è stata ritenuta sprovvista di decisività, laddove la Corte ha precisato come l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, e, per la sua stessa natura, importa necessariamente, piuttosto, l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Di tal che, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose (così Cass. Sez. 3, 26/02/2013 n. 4799).
XX. Ne consegue che la domanda inerente il danno subito dall'immobile sottostante la proprietà attrice va accolta, e va ritenuta accogliibile la quantificazione risultante dalla lettura in combinato del preventivo reso dalla , delle fatture (e relativi bonifici attestanti il CP_5 pagamento) e della relazione prodotta sub doc, 9. Da questi documenti emerge che l'importo dei lavori riferibili al piano inferiore
è quantificato nella somma di € 8800,00 oltre IVA 22%.
XXI. L'importo di € 8.800,00 oltre iva coincide nel preventivo e nella relazione finale e corrisponde alla differenza tra il totale di cui alle fatture (le quali, come già rilevato, non differenziano i lavori eseguiti nei due immobili), e l'importo di € 1920+iva indicato nella relazione finale per lavori nell'appartamento dell'attrice, importo che nel preventivo non era specificamente indicato, e nel quale si indicavano costi variabili a partire da € 2500+IVA.
XXII. Le divergenze riscontrabili nella deposizione LE in ordine alle date di accesso ed esecuzione dei lavori rispetto a quanto lo stesso riporta nella relazione non si ritengono determinati ai fini del decidere, né inficiano l'attendibilità del testimone, in quanto il rilievo pagina11 di 15 sostanziale della sua posizione si circoscrive alla constatazione dei danni all'interno degli immobili ed alla esecuzione dei lavori, che ha confermato anche esaminando foto e video in atti, ed alla percezione del corrispettivo, documentato dall'attore: sono tre fattispecie già definite senza seguito, in relazione alle quali non è sorta contestazione alcuna, come emerge anche dalla liberatoria della proprietà per la corretta esecuzione dei lavori di Pt_3 ripristino, e che non rendono prospettabile alcuna ipotesi d'interesse del teste all'esito della lite in favore dell'una o dell'altra parte. Tantomeno laddove si consideri che il suo primo intervento in loco è stato determinato dalla richiesta della proprietà dell'immobile al piano inferiore: questo intervento è stato verosimilmente occasione di contatto per il quale l'attore ha poi affidato tutti i lavori, come peraltro è ragionevole ritenere che per detti lavori venisse incaricata una ditta di gradimento del danneggiato.
XXIII. A fronte della documentata situazione di fatto dell'immobile al piano inferiore, risultante da foto e video, l'individuazione degli interventi necessari e sulla quantificazione dei costi azionati non può ritenersi sufficientemente contrastata dalla stima conservativa del danno depositata dalla convenuta, cui non ha fatto seguito nella fase processuale una adeguata contestazione analitica dei costi prospettati dall'attrice, da quali emerga l'esecuzione di lavori NGiustificati o non riconducibili all'evento, o l'effettiva sproporzione dei costi.
XXIV. Diversa soluzione va invece accolta con riferimento al danno all'immobile dell'attrice: deve infatti tenersi a riferimento la presenza dell'inquilino nell'immobile e l'insorgenza di danni – rilevati anche nella stima conservativa di parte convenuta – nell'immobile dell'attrice.
XXV. L'insorgenza di questi danni in concomitante presenza dell'inquilina, oltre al fatto riferito dal LE che questa gli abbia subito indicato lo scarico della doccia come possibile causa, porta a dedurre che la perdita di acqua sia stata a questa nota sin dal suo pagina12 di 15 primo verificarsi, rimasto ignoto a tutti gli altri, anzi abbia interessato l'appartamento condotto ben prima del deflusso dell'acqua al piano inferiore, ma ciò nonostante non risulta alcuna sua attivazione per comunicare l'evento al proprietario o all'amministratore, o a richiederne l'intervento, anzi il LE ha smentito la prospettazione dei capitoli di prova attorei (secondo cui egli era stato incaricato dall'inquilina), affermando di essere stato chiamato dal proprietario dell'appartamento inferiore e di avere conosciuto l'inquilina del piano superiore in occasione del primo sopralluogo, quando questa indicava lo scarico doccia.
XXVI. Ne consegue il corretto richiamo della convenuta alla clausola contrattuale che esclude la risarcibilità del danno all'immobile condotto ove imputabile all'inquilino, posto che nel caso di specie, pur se non individuabili le cause di rottura dello scarico riscontrato dal LE, risultano evidentemente disattesi quanto meno gli oneri custodiali dell'inquilino.
XXVII. Di contro, alcuna critica può muoversi alla proprietà del piano inferiore, posto che l'appartamento risulta disabitato da tempo perché posto in vendita, e non essendo indicata l'epoca di insorgenza del fenomeno, né quella in cui la proprietà sia venuta a conoscenza delle sue conseguenze, non può configurarsi un suo atteggiamento di inerzia colpevole che abbia causato l'aggravarsi del danno in misura da dar luogo alla riduzione prospettata dalla convenuta.
XXVIII. La domanda d'indennizzo relativa all'immobile dell'attrice è pertanto respinta
. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura CP_7 che segue (scaglione applicato relativo al decisum) tab 2 – 7 - 25bis all DM 147/22
Con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese per l'autorizzazione del giudice tutelare, si osserva che in linea generale, le spese di lite liquidabili in sentenza sono solo quelle relative al giudizio deciso. Il procedimento davanti al Giudice
pagina13 di 15 Tutelare ha natura di volontaria giurisdizione, al quale non si applicano i principi di liquidazione delle spese processuali (come la soccombenza) tipici dei giudizi contenziosi, in particolare laddove il provvedimento del Giudice Tutelare si esaurisce in un intervento di tipo amministrativo e non contenzioso. Tuttavia nel caso di specie rileva la natura del procedimento davanti al Giudice Tutelare e dalla sua funzionalità rispetto al giudizio principale. Il presente contenzioso rientra nei casi per i quali l'autorizzazione del Giudice
Tutelare è un atto preliminare e necessario per poter proporre o resistere a un giudizio che coinvolge soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno per atti di straordinaria amministrazione).in particolare il contenzioso è compreso nei casi elencati dall'art.374 n.9 CC (promozione di giudizio non rientrante nelle ipotesi per cui l'autorizzazione del GT non è necessaria). Le spese vengono pertanto liquidate nella misura corrispondente al minimo tabellare per l'assenza di questioni giuridiche trattate nell'istanza. Inoltre si rileva che con unica istanza Contr l ha chiesto autorizzazione alla promozione di altro giudizio dinanzi al Giudice di Pace, di cui però nulla riferisce nel presente contenzioso, in particolare per quanto attiene presentazione di analoga richiesta di rimborso in quella sede. Pertanto l'importo liquidato può essere posto a carico della odierna soccombente nella sola misura del 50% (riduzione che non costituisce violazione dei minimi tabellari, ma riparto della somma liquidata nel rispetto dei parametri normativi); per quanto attiene la mediazione risulta documentato, quindi liquidabile, solo l'avvio e non la fase di negoziazione (il verbale negativo, benché menzionato come allegato n.20 al par.13 dell'atto di citazione non si rinviene tra i documenti;
inoltre risulta effettuato – benché in due acconti - il solo versamento della sola somma di € 190.32, corrispondente alla spesa di avvio, cui non ha fatto seguito la maggiorazione spettante per le attività successive al primo incontro, che restano così non documentate)
− Autorizzazione G.T. liquidata in 709,00,
pagina14 di 15 posta a carico della soccombente per € 354,50
− Fase avvio mediazione 400,00 190,32
− Fase studio 900,00
− Fase introduttiva 770,00 264,00
− Fase istruttoria 1.600,00
− Fase decisoria 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di
€ 10.736,00 per rimborso delle spese di riparazione dell'immobile in
Roma via G. De Camillis 23 int 2;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nell'ammontare di € 354,50 per compenso istanza al Giudice tutelare;
€ 400,00 per compenso mediazione obbligatoria,
€ 4.970,00 per compensi della presente fase, il tutto oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed iva di legge se dovuta, oltre ad € 454,32 per esborsi;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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