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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 12288/2023 promosso con ricorso depositato in data 4 settembre 2023 da
, Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Rua Caetano Gornati,
1500 isolato A Appartamento 64, Condomínio Resort ANta Angela, Barrio Engordadouro,
Comune di Jundiaí/AN LO CAP 13214-661 identificato con documento d'identità brasiliano n. , NumeroDi_1
, Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...], Rua Caetano Gornati,
1500 isolato A Appartamento 64, Condomínio Resort ANta Angela, Barrio Engordadouro
Comune di Jundiaí/AN LO CAP 13214-661, identificata con documento d'identità brasiliano n. ; NumeroDi_2
, Parte_3
nato a [...], il [...], identificato con documento d'identità colombiano n. in proprio e in rappresentanza (unitamente a Nume_3 Parte_4
, nata a [...] il [...] e con documento d'identità
[...]
colombiano n. dei figli minori: NumeroD_4
Parte_5
nata a [...] il [...], identificata con documento d'identità n.
e di NumeroDiCa_5
1
Parte_6
nato a [...] il [...], tutti residenti in [...](Colombia) con documento d'identità colombiano n. , NumeroDiCa_6
tutti rappresentati dall'avvocato Alessandro Bovio del Foro di Milano ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente nonché con
PUBBLICO CP_1
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di una cittadina italiana, , nata a [...] l'11 Persona_1
gennaio 1903. I ricorrenti hanno dedotto che contrasse matrimonio a Persona_1
Mareno di Piave il 6 ottobre 1921 con e successivamente si trasferì in CP_2
Brasile ove visse fino alla morte, avvenuta il 6 marzo 1964; i ricorrenti hanno dedotto, inoltre, che:
- dal matrimonio sopracitato il 28 gennaio 1929, è nata , che Persona_2
a sua volta si è unita in matrimonio con a AN LO (Brasile) il 17 gennaio Parte_1
1951;
2 - dall'unione tra è nato l'odierno ricorrente Parte_7
il 2 febbraio 1952, il quale si è sposato il 23 gennaio 1975 con Parte_1 Pt_2
la quale ha adottato il nome di;
Parte_2 Parte_2
- dal predetto matrimonio è nato il [...] in [...] l'odierno ricorrente,
, , il quale si è unito in matrimonio in Colombia, il 12 giugno 2004, Parte_3
con cittadina colombiana. Parte_4
- dal matrimonio predetto sono nati in Colombia i figli, anch'essi ricorrenti rappresentati dai genitori:
- , nata il [...]; Parte_5
- , nato il [...]; Persona_3
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo – nota anche come Persona_1
- mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4
italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia Persona_2
che, a sua volta, l'aveva trasmessa al figlio , ma che la
[...] Parte_1
normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
3 Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Treviso, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”
e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata
4 pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass.
Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che, Persona_1
secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduta senza acquisire la cittadinanza Persona_1
brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
5 Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , Persona_1
nata in [...] genitori italiani, come emerge dal certificato di nascita in atti, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , , anche se nata Persona_2
prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana o colombiana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deriva che l'originario ascendente, , ha trasmesso Persona_1
iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia e, Persona_2
questa, al figlio odierno ricorrente , e dallo stesso, in virtù delle Parte_1
argomentazioni sopra riferite, la cittadinanza italiana si è poi trasmessa conseguentemente al successivo discendente odierno ricorrente, , Parte_3
e questo ai suoi figli, anche essi odierni ricorrenti.
Anche se non esplicitamente richiesto, dal contenuto del ricorso risulta che la richiesta di accertamento della cittadinanza venga formulata anche da Parte_2
, in qualità di coniuge che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano prima
[...]
del 27 aprile 1983, domanda che deve essere accolta atteso che dall'atto di matrimonio tra la medesima e risulta che lo stesso è avvenuto il 23 gennaio 1975, Parte_1
ossia sotto il regime dell'art. 10 comma 2 della legge n. 555/1912, che prevedeva
6 l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte della donna straniera che sposava un cittadino.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 9 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 12288/2023 promosso con ricorso depositato in data 4 settembre 2023 da
, Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Rua Caetano Gornati,
1500 isolato A Appartamento 64, Condomínio Resort ANta Angela, Barrio Engordadouro,
Comune di Jundiaí/AN LO CAP 13214-661 identificato con documento d'identità brasiliano n. , NumeroDi_1
, Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...], Rua Caetano Gornati,
1500 isolato A Appartamento 64, Condomínio Resort ANta Angela, Barrio Engordadouro
Comune di Jundiaí/AN LO CAP 13214-661, identificata con documento d'identità brasiliano n. ; NumeroDi_2
, Parte_3
nato a [...], il [...], identificato con documento d'identità colombiano n. in proprio e in rappresentanza (unitamente a Nume_3 Parte_4
, nata a [...] il [...] e con documento d'identità
[...]
colombiano n. dei figli minori: NumeroD_4
Parte_5
nata a [...] il [...], identificata con documento d'identità n.
e di NumeroDiCa_5
1
Parte_6
nato a [...] il [...], tutti residenti in [...](Colombia) con documento d'identità colombiano n. , NumeroDiCa_6
tutti rappresentati dall'avvocato Alessandro Bovio del Foro di Milano ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente nonché con
PUBBLICO CP_1
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza telematica del giorno 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di una cittadina italiana, , nata a [...] l'11 Persona_1
gennaio 1903. I ricorrenti hanno dedotto che contrasse matrimonio a Persona_1
Mareno di Piave il 6 ottobre 1921 con e successivamente si trasferì in CP_2
Brasile ove visse fino alla morte, avvenuta il 6 marzo 1964; i ricorrenti hanno dedotto, inoltre, che:
- dal matrimonio sopracitato il 28 gennaio 1929, è nata , che Persona_2
a sua volta si è unita in matrimonio con a AN LO (Brasile) il 17 gennaio Parte_1
1951;
2 - dall'unione tra è nato l'odierno ricorrente Parte_7
il 2 febbraio 1952, il quale si è sposato il 23 gennaio 1975 con Parte_1 Pt_2
la quale ha adottato il nome di;
Parte_2 Parte_2
- dal predetto matrimonio è nato il [...] in [...] l'odierno ricorrente,
, , il quale si è unito in matrimonio in Colombia, il 12 giugno 2004, Parte_3
con cittadina colombiana. Parte_4
- dal matrimonio predetto sono nati in Colombia i figli, anch'essi ricorrenti rappresentati dai genitori:
- , nata il [...]; Parte_5
- , nato il [...]; Persona_3
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo – nota anche come Persona_1
- mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4
italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia Persona_2
che, a sua volta, l'aveva trasmessa al figlio , ma che la
[...] Parte_1
normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
3 Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Treviso, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”
e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge 123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n.
30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata
4 pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass.
Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che, Persona_1
secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduta senza acquisire la cittadinanza Persona_1
brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
5 Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , Persona_1
nata in [...] genitori italiani, come emerge dal certificato di nascita in atti, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , , anche se nata Persona_2
prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana o colombiana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, che comprova il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo e la trasmissione della stessa ai discendenti senza soluzione di continuità, deriva che l'originario ascendente, , ha trasmesso Persona_1
iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia e, Persona_2
questa, al figlio odierno ricorrente , e dallo stesso, in virtù delle Parte_1
argomentazioni sopra riferite, la cittadinanza italiana si è poi trasmessa conseguentemente al successivo discendente odierno ricorrente, , Parte_3
e questo ai suoi figli, anche essi odierni ricorrenti.
Anche se non esplicitamente richiesto, dal contenuto del ricorso risulta che la richiesta di accertamento della cittadinanza venga formulata anche da Parte_2
, in qualità di coniuge che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano prima
[...]
del 27 aprile 1983, domanda che deve essere accolta atteso che dall'atto di matrimonio tra la medesima e risulta che lo stesso è avvenuto il 23 gennaio 1975, Parte_1
ossia sotto il regime dell'art. 10 comma 2 della legge n. 555/1912, che prevedeva
6 l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte della donna straniera che sposava un cittadino.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità CP_1
giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 9 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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