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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 6848/2022, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Naso Domenico e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa e dei CP_2
funzionari (C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, C.F._2 Controparte_5
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.10.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di prestare servizio a tempo indeterminato nella qualifica di Collaboratore
Scolastico dal 01.09.2019 in servizio presso l'Istituto Leonardo Da Vinci (CE), deduceva di aver presentato la dichiarazione per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal
8/01/2008 ai fini della ricostruzione di carriera (cfr. Certificato di servizio allegato).
Deduceva che non gli era stato riconosciuto dal resistente tutto i servizio preruolo CP_1 svolto, con conseguente inquadramento in una fascia stipendiale errata, chiedeva dunque, la condanna all'inquadramento nella fascia stipendiale corretta, nonché la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Fondava dette domande sulla:
- disciplina segnata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio d'Europa del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ed in particolare dell'art. 4 che vieta trattamenti discriminatori tra dipendenti, anche di amministrazioni pubbliche, assunti a tempo determinato ed a tempo indeterminato;
- interpretazione giurisprudenziale eurounitaria (Corte di Giustizia Europea, sent. 20.9.18,
Motter) e nazionale (Cass. 31150/19) che esclude l'applicazione di discipline limitative - quali, nel caso, l'art. 569 e 570 del D.L.vo 297/94- della ricostruzione della carriera del Parte personale (quale il fino alla immissione in ruolo il 1.9.2018) alla sussistenza di Pt_3
ragioni oggettive quali l'esperienza acquisita dai lavoratori in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato: circostanze non possibili per il personale ATA, che svolge sempre le medesime mansioni e che viene introdotto al lavoro a mezzo attingimento a graduatorie per titoli;
- circostanza che le assunzioni di anno in anno comportano il mancato maturare della anzianità di servizio e quindi dei correlati scatti di aumento retributivo;
-deduzione che la ricostruzione figurativa della anzianità di servizio secondo la disciplina dei ricordati articoli 569 e 570 D.L.vo 297/94 (rispettivamente: art. 569: - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera :“Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di 2/3, ai soli fini economici”; art. 570: Periodi di servizio utili al riconoscimento: “1.
Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.).
Deduceva, dunque di aver svolto il servizio preruolo dall'8.1.2008 fino 31.08.2009 (meglio indicati in ricorso), sempre svolgendo le medesime mansioni di collaboratore scolastico.
Lamentava, dunque, che il all'atto dell'immissione in ruolo la inquadrava nella fascia CP_6
stipendiale 0-8 (riconoscendogli esclusivamente anni 6 mesi 1 e giorni 14 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 e giorni 14 ai soli fini economici). Deduceva che, invero, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta il 01.09.2019, avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia stipendiale 3-8 anni, con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di ANNI 6 MESI 6 GIORNI 13, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola 2006/2009, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità. Infatti, invocava un'anzianità di servizio maturata alla data del 01.09.2019, comprensiva di tutti i servizi espletati, pari ad anni 6 mesi
6 giorni 13. Quantificava per l'effetto le differenze retributive in complessivi euro 4.305,54, con applicazione anche dello scaglione retributivo da tre ad otto anni in vigore in epoca precedente alla di lui immissione in ruolo ed accorpata alla prima (zero - due anni) dal
CCNL ratione temporis applicabile, sulla scorta dell'orientamento segnato da Cass.
2924/2020 che, sulla scorta del principio di non discriminazione del personale assunto con contratti consecutivi a tempo determinato e del principio di piena comparabilità del personale assunto a tempo determinato con quello assunto a tempo indeterminato, ha ritenuto non applicabile la salvaguardia prevista dal richiamato CCNL in favore del solo personale assunto a tempo indeterminato in epoca precedente al 1.9.2010, ma invece applicabile anche al personale assunto a tempo determinato prima della medesima data del
1.9.10, ove avesse maturato la prevista anzianità di servizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
E' incontestato tra le parti che non vi sia stato, da parte del a seguito di richiesta CP_1
di ricostruzione della carriera, il pieno riconoscimento del servizio prestato per-ruolo ai fini del computo dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici che economici. E' opportuno, al riguardo, prima di procedere all'analisi della recente interpretazione offerta sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, ricostruire il reticolato normativo di riferimento.
L'art. 569 del d.lvo 297/1994 intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 570, intitolato “ Periodi di servizio utili al riconoscimento” stabilisce al comma 1 che
“ Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio. Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i
C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due ( una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio.
L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-
14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
E' indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede.
Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola
4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa
C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero
Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza Per_1
n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato.
Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto n. 188 del
02.08.2018) la ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 6 mesi 4 e giorni 15 per i seguenti periodi: dal 25.09.2006 al 09.06.2007; dal 10.09.2007 al 30.06.2008; dal
04.09.2008 al 31.08.2009; dal 01.09.2009 al 31.08.2010; dal 01.09.2010 al 31.08.2011; dal
01.09.2011 al 31.07.2012; dal 14.09.2012 al 31.08.2013. Il , in applicazione del CP_1
summenzionato reticolato normativo, ha riconosciuto per intero il primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 4 mesi 10 giorni 26 e ai soli fini economici anni 0 mesi 5 giorni 14 con conseguente collocazione nella fascia stipendiale errata.
Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante nel 2019, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre- ruolo pari ad anni 6 mesi 6 giorni 13 così come richiesto.
Tale diverso computo si riverbera anche sul trattamento della fascia stipendiale e, quindi, delle differenze retributive collegate e richieste nella presente sede.
Partendo dalla premessa maggiore dell'applicazione del principio di non discriminazione e, quindi, dell'equiparazione piena ed effettiva tra personale assunto a tempo determinato ed assunto a tempo indeterminato va applicato anche al personale ATA, non ancora assunto a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010, l'art. 2 del CCNL 04.08.2011 e, quindi, il personale che “abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale
3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni è corretto, oltre che non contestato, il conteggio operato da parte ricorrente che il diritto a differenze retributive per inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 a far data dal 1.09.2019 e il diritto alle differenze retributive pari ad euro 4.305,54. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente ai ricorrenti gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo prestato in forza dei contratti a tempo determinato così come specificato in parte motiva;
b) dichiara la sussistenza del diritto al trattamento stipendiale che la parte ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 4.305,54 oltre CP_1
interessi legali considerando un'anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a termine e cumulando, tra loro, i diversi periodi lavorati;
c) condanna parte resistente alla liquidazione nei confronti della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 24.07.2025
La giudice
(dott. ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 6848/2022, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Naso Domenico e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa e dei CP_2
funzionari (C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, C.F._2 Controparte_5
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.10.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di prestare servizio a tempo indeterminato nella qualifica di Collaboratore
Scolastico dal 01.09.2019 in servizio presso l'Istituto Leonardo Da Vinci (CE), deduceva di aver presentato la dichiarazione per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal
8/01/2008 ai fini della ricostruzione di carriera (cfr. Certificato di servizio allegato).
Deduceva che non gli era stato riconosciuto dal resistente tutto i servizio preruolo CP_1 svolto, con conseguente inquadramento in una fascia stipendiale errata, chiedeva dunque, la condanna all'inquadramento nella fascia stipendiale corretta, nonché la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Fondava dette domande sulla:
- disciplina segnata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio d'Europa del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ed in particolare dell'art. 4 che vieta trattamenti discriminatori tra dipendenti, anche di amministrazioni pubbliche, assunti a tempo determinato ed a tempo indeterminato;
- interpretazione giurisprudenziale eurounitaria (Corte di Giustizia Europea, sent. 20.9.18,
Motter) e nazionale (Cass. 31150/19) che esclude l'applicazione di discipline limitative - quali, nel caso, l'art. 569 e 570 del D.L.vo 297/94- della ricostruzione della carriera del Parte personale (quale il fino alla immissione in ruolo il 1.9.2018) alla sussistenza di Pt_3
ragioni oggettive quali l'esperienza acquisita dai lavoratori in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato: circostanze non possibili per il personale ATA, che svolge sempre le medesime mansioni e che viene introdotto al lavoro a mezzo attingimento a graduatorie per titoli;
- circostanza che le assunzioni di anno in anno comportano il mancato maturare della anzianità di servizio e quindi dei correlati scatti di aumento retributivo;
-deduzione che la ricostruzione figurativa della anzianità di servizio secondo la disciplina dei ricordati articoli 569 e 570 D.L.vo 297/94 (rispettivamente: art. 569: - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera :“Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di 2/3, ai soli fini economici”; art. 570: Periodi di servizio utili al riconoscimento: “1.
Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.).
Deduceva, dunque di aver svolto il servizio preruolo dall'8.1.2008 fino 31.08.2009 (meglio indicati in ricorso), sempre svolgendo le medesime mansioni di collaboratore scolastico.
Lamentava, dunque, che il all'atto dell'immissione in ruolo la inquadrava nella fascia CP_6
stipendiale 0-8 (riconoscendogli esclusivamente anni 6 mesi 1 e giorni 14 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 e giorni 14 ai soli fini economici). Deduceva che, invero, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta il 01.09.2019, avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia stipendiale 3-8 anni, con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di ANNI 6 MESI 6 GIORNI 13, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola 2006/2009, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità. Infatti, invocava un'anzianità di servizio maturata alla data del 01.09.2019, comprensiva di tutti i servizi espletati, pari ad anni 6 mesi
6 giorni 13. Quantificava per l'effetto le differenze retributive in complessivi euro 4.305,54, con applicazione anche dello scaglione retributivo da tre ad otto anni in vigore in epoca precedente alla di lui immissione in ruolo ed accorpata alla prima (zero - due anni) dal
CCNL ratione temporis applicabile, sulla scorta dell'orientamento segnato da Cass.
2924/2020 che, sulla scorta del principio di non discriminazione del personale assunto con contratti consecutivi a tempo determinato e del principio di piena comparabilità del personale assunto a tempo determinato con quello assunto a tempo indeterminato, ha ritenuto non applicabile la salvaguardia prevista dal richiamato CCNL in favore del solo personale assunto a tempo indeterminato in epoca precedente al 1.9.2010, ma invece applicabile anche al personale assunto a tempo determinato prima della medesima data del
1.9.10, ove avesse maturato la prevista anzianità di servizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
E' incontestato tra le parti che non vi sia stato, da parte del a seguito di richiesta CP_1
di ricostruzione della carriera, il pieno riconoscimento del servizio prestato per-ruolo ai fini del computo dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici che economici. E' opportuno, al riguardo, prima di procedere all'analisi della recente interpretazione offerta sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, ricostruire il reticolato normativo di riferimento.
L'art. 569 del d.lvo 297/1994 intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “ Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 570, intitolato “ Periodi di servizio utili al riconoscimento” stabilisce al comma 1 che
“ Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio. Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i
C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due ( una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio.
L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-
14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
E' indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede.
Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola
4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa
C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n.
27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero
Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza Per_1
n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato.
Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto n. 188 del
02.08.2018) la ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 6 mesi 4 e giorni 15 per i seguenti periodi: dal 25.09.2006 al 09.06.2007; dal 10.09.2007 al 30.06.2008; dal
04.09.2008 al 31.08.2009; dal 01.09.2009 al 31.08.2010; dal 01.09.2010 al 31.08.2011; dal
01.09.2011 al 31.07.2012; dal 14.09.2012 al 31.08.2013. Il , in applicazione del CP_1
summenzionato reticolato normativo, ha riconosciuto per intero il primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 4 mesi 10 giorni 26 e ai soli fini economici anni 0 mesi 5 giorni 14 con conseguente collocazione nella fascia stipendiale errata.
Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante nel 2019, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre- ruolo pari ad anni 6 mesi 6 giorni 13 così come richiesto.
Tale diverso computo si riverbera anche sul trattamento della fascia stipendiale e, quindi, delle differenze retributive collegate e richieste nella presente sede.
Partendo dalla premessa maggiore dell'applicazione del principio di non discriminazione e, quindi, dell'equiparazione piena ed effettiva tra personale assunto a tempo determinato ed assunto a tempo indeterminato va applicato anche al personale ATA, non ancora assunto a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010, l'art. 2 del CCNL 04.08.2011 e, quindi, il personale che “abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale
3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni è corretto, oltre che non contestato, il conteggio operato da parte ricorrente che il diritto a differenze retributive per inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 a far data dal 1.09.2019 e il diritto alle differenze retributive pari ad euro 4.305,54. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente ai ricorrenti gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo prestato in forza dei contratti a tempo determinato così come specificato in parte motiva;
b) dichiara la sussistenza del diritto al trattamento stipendiale che la parte ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 4.305,54 oltre CP_1
interessi legali considerando un'anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a termine e cumulando, tra loro, i diversi periodi lavorati;
c) condanna parte resistente alla liquidazione nei confronti della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 24.07.2025
La giudice
(dott. ssa Valentina Paglionico)