Articolo 963 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 958Articolo 960
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 963. Disposizioni generali 1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario ((e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria)) dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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