Art. 4.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, l'aliquota del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e' elevata, per il personale in servizio, dal 5,60 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente.
Con la medesima decorrenza l'aliquota del contributo dovuto allo stesso titolo per il personale in quiescenza e' elevata dal 4,50 per cento al 6,60 per cento; di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico dei pensionati.
Le aliquote contributive di cui al presente articolo si applicano sull'intero ammontare delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale in attivita' di servizio e del trattamento corrisposto al personale in quiescenza, con esclusione delle indennita' di missione e di trasferimento per la parte non soggetta ad imposizione fiscale.
Per quanto concerne l'ENPDEDP, l'aliquota contributiva rimane fissata nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge con le maggiorazioni stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1971 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
A decorrere dal 1 gennaio 1973, l'aliquota del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e' elevata, per il personale in servizio, dal 5,60 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente.
Con la medesima decorrenza l'aliquota del contributo dovuto allo stesso titolo per il personale in quiescenza e' elevata dal 4,50 per cento al 6,60 per cento; di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico dei pensionati.
Le aliquote contributive di cui al presente articolo si applicano sull'intero ammontare delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale in attivita' di servizio e del trattamento corrisposto al personale in quiescenza, con esclusione delle indennita' di missione e di trasferimento per la parte non soggetta ad imposizione fiscale.
Per quanto concerne l'ENPDEDP, l'aliquota contributiva rimane fissata nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge con le maggiorazioni stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1971 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .