Articolo 8 della Legge 13 luglio 1984, n. 302
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 luglio 1984
Art. 8.
L'onere derivante dalla completa attuazione della presente legge e' valutato in lire 24.000 milioni in ragione di anno per il personale dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e in lire 300 milioni per il personale degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna. All'onere relativo all'anno 1984, valutato rispettivamente in lire 17.300 milioni ed in lire 168 milioni, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 luglio 1984