Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per i Minorenni -
R.G.V.G. 1020/2024
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Sante Massimo Lamonaca - Esperto;
Dott.ssa Lucia Crisci - Esperto;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
04/02/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 1020 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 123/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 12/2023 a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G.
126/2023, a cui sono stati acquisiti tutti gli atti della procedura R.G.V.G. 380/2020 (cui è riunito il R.G.V.G. 6/2021), emessa in data 01/07/2024, pubblicata in data 29/10/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 31/10/2024 e alle parti in data 15/11/2024,
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moscato ed elettivamente domiciliata in
Battipaglia (SA), alla Via Paolo Baratta nr. 79/b, presso studio difensore,
- appellante -
CONTRO
Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente pro-tempore in sede,
- appellato -
E
Viale degli Aceri nr. 50, presso studio difensore,
- altra parte appellata –
E rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Cornetta ed elettivamente Controparte_2 domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale – Isola G/7, presso studio difensore,
- ulteriore parte appellata e appellante incidentale e adesivo –
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: appello avverso sentenza dichiarativa di adottabilità di minore
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04/02/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con atto di appello ex art. 17 L. 184/1983, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 21/11/2024, R.G.V.G. 1020/2024, e notificato a mezzo pec in data 26/11/2024, , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
ha proposto appello ex art. 17 L. 184/1983 avverso la sentenza Parte_2 dichiarativa di adottabilità n. 123/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 12/2023, a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 126/2023,
a cui sono stati acquisiti tutti gli atti della procedura R.G.V.G. 380/2020 (cui è riunito il
R.G.V.G. 6/2021), emessa in data 01/07/2024, pubblicata in data 29/10/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 31/10/2024 e alle parti in data 15/11/2024, con la quale il Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, così ha statuito:
pag. 2/10 “Dispone l'acquisizione di tutti gli atti della procedura 380/2020 R.G. V.G. (cui è riunito il 6/2021
R.G.V.G.); Dichiara lo stato di adottabilità di nato a [...] il Controparte_1
5.06.23 di nata il [...] e nato il [...]; Dispone la Parte_2 Controparte_2 compensazione delle spese di lite tra le parti e pone le spese della curatela definitivamente a carico dei genitori
e nella misura del 50% per ciascuno, con pagamento a favore Parte_2 Controparte_2 dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso di parte non ammessa al gratuito patrocinio;
Dispone che la presente sentenza sia notificata per esteso al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e curatore del minore, con l'avviso del diritto all'impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17. Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con un primo ricorso ex artt. 8, 11 e 15 L. 184/1983 presentato dal di Salerno del 08/06/2023, R.G.V.G. 12/2023, – stante il Parte_3 riconoscimento del neonato da parte della sola madre - e con un successivo ricorso del
01/08/2023 iscritto a ruolo in pari data presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno,
R.G.V.G. 126/2023 – a seguito del riconoscimento del neonato anche da parte del padre biologico - il Presidente del T.M., con distinti decreti n. cronol. 934/2023 e 935/2023 del
26/09/2023, disponeva l'apertura del procedimento di adottabilità del minore
[...]
nato il [...], di genitori noti – e Controparte_1 Parte_2 [...]
- stante la situazione di abbandono materiale e morale del minore e CP_2
l'incapacità/inidoneità della madre, a svolgere il proprio ruolo Parte_2 genitoriale – irreversibilità comprovata dai plurimi accertamenti effettuati nel corso del procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 380/2020 a cui era stato riunito il procedimento n. 6/2021, aperti rispettivamente a tutela delle due figlie - e Persona_1 Persona_2
- e nei cui riguardi era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale,
[...] nonché il disinteresse totale del padre biologico, a supportare la Controparte_2 compagna sia da un punto di vista morale che materiale nella crescita del minore e atteso anche il fallimento del recupero delle di lui capacità e competenze genitoriali.
L'istruttoria compiuta dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento de potestate n.
380/2020 R.G.V.G., a cui era stato riunito il procedimento n. 6/2021 a seguito della nascita in data 24/12/2020 della minore , aveva evidenziato il comportamento Persona_2 altamente trascurante della rispetto alle due figlie, e a cui si Parte_2 Per_1 Pt_1
pag. 3/10 aggiungeva la gravità delle accuse degli abusi sessuali a danno della primogenita da Per_1 parte del compagno convivente il Tribunale per i Minorenni di Salerno Controparte_2 dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di rispetto alle Parte_2 due figlie e , statuizione confermata anche in Corte Persona_1 Persona_2
d'Appello a seguito del rigetto dei reclami interposti.
Fissata la data del 06/11/2023 per la comparizione dei genitori, il T.M. con decreto n. cronol.
1805/2023 del 06/11/2023 e pubblicato in data 09/11/2023 - vista l'identità del petitum e della causa petendi - disponeva la riunione del procedimento R.G.V.G. 126/2023 al procedimento R.G.V.G. 12/2023 sempre relativo al minore Controparte_1 disponeva l'affidamento familiare del minore a coppia idonea indicata in separato
[...] decreto e disponeva una valutazione psicodiagnostica in relazione al padre CP_2 con reclami separati ex art. 739 c.p.c. e poi riuniti, e
[...] Parte_2 [...] impugnavano il precedente decreto, le cui statuizioni venivano confermate dalla CP_2
Corte d'Appello di Salerno con decreto di rigetto n. cronol. 754/2024 del 02/04/2024.
Il T.M. fissava l'udienza per la discussione dell'adottabilità del 01/07/2024, al cui esito con sentenza dichiarativa di adottabilità n. 123/2024 , emessa in data 01/07/2024, pubblicata in data 29/10/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 31/10/2024 e alle parti in data 15/11/2024, il Tribunale per i Minorenni di Salerno dichiarava lo stato di adottabilità del minore Controparte_1
Con atto di appello ex art. 17 L. 184/1983, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 21/11/2024, , in qualità di amministratore Parte_1
Part di sostegno di proponeva appello avverso la sentenza dichiarativa di Parte_2 adottabilità sulla base dei seguenti motivi: “1) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184; 2) Mancata prova del deficit intellettivo e della incapacità genitoriale e di accudimento della genitrice;
3) Omessa ed insufficiente motivazione circa i presupposti per la dichiarazione di adottabilità del minore - insussistenza dello stato di Controparte_1 abbandono del minore;
4) Omessa valutazione circa la possibilità della nonna materna a provvedere all'assistenza ed alla cura del nipote 5) Omessa prognosi Controparte_1 sull'impossibilità di recupero della madre;
6) Mancata valutazione della disponibilità della madre a trasferirsi in casa famiglia ed in altro comune - omessa valutazione della richiesta di piano di recupero e sostegno della
pag. 4/10 madre; 7) Insussistenza dello stato di pericolo del minore per la presenza del compagno della madre
[...]
. CP_2
Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello avverso la Sentenza n. 123/2024 resa a definizione del Proc. n. R.G. /2024 dal Tribunale dei Minori di Salerno, disponendo: ° in via principale la revoca dello stato di adottabilità del minore per tutte le motivazioni di cui innanzi;
° in via subordinata il Controparte_1 non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore per tutte le Controparte_1 motivazioni di cui innanzi, - con ogni consequenziale provvedimento di supporto e sostegno alla genitorialità della madre e/o qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno, ivi compresa la ripresa dei rapporti madre- figlia”. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare in capo alla le capacità genitoriali e di accudimento del figlio. Parte_2
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione con contestuale appello incidentale e adesivo depositata telematicamente in data 29/11/2024, si costituiva in giudizio quale parte appellata e appellante incidentale e adesivo, che Controparte_2 proponeva anch'egli appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità sulla base dei seguenti motivi: “- Inesistenza del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
- Mancata valutazione dell'incapacità genitoriale del - Diritto alla genitorialità del padre;
Controparte_2
- Presenza anche di parenti tenuti a provvedere all'assistenza materiale e morale;
- Richiesta di piano di recupero e sostegno del padre”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito e in via principale: accogliere il presente appello avverso la Sentenza n.
28/2024 resa a definizione del Proc. n. R.G. 60000003/2024 dal Tribunale dei Minori di Salerno e per
l'effetto revocare lo stato di adottabilità del minore per tutte le motivazioni Controparte_1 di cui innanzi;
in via subordinata il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore
[...] per tutte le motivazioni di cui innanzi, - con ogni consequenziale provvedimento di Controparte_1 supporto e sostegno alla genitorialità della madre del padre e/o qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno, ivi compresa la ripresa dei rapporti madre/padre-figlio”. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare in capo al le capacità Controparte_3 genitoriali e di accudimento del figlio.
Con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 25/01/2025, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore che chiedeva rigettarsi gli appelli proposti, con conferma integrale dell'impugnata sentenza, vinte le spese di lite.
pag. 5/10 Fissata la prima udienza per il 04/02/2025 e disposta la trattazione del giudizio in presenza, parte appellante si riportava ai propri scritti e chiedeva accogliersi il gravame, parte appellata/appellante incidentale si riportava alla comparsa di costituzione con annesso appello incidentale e ne chiedeva l'integrale accoglimento, mentre il curatore speciale del minore e il P.G. chiedevano rigettarsi l'appello principale e quello incidentale, con conferma del provvedimento impugnato.
Pertanto, il Collegio riservava la causa in decisione;
all'esito della Camera di Consiglio, il
Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La dichiarazione dello stato di adottabilità riguarda il minore nato il Controparte_1
5/0&/2023. La madre è stata oggetto di altre procedure in cui è stato Parte_2 dichiarato lo stato di adottabilità delle figlie e stante il grave stato di deficit Per_1 Pt_1 psichico della madre impossibilitata ad accudire i minori senza un aiuto massiccio da parte di terze persone. La è affetta da deficit cognitivo con disturbi del comportamento Parte_2 ed invalidità al 100% in quanto non in grado di autodeterminarsi. Alla stessa è stata nominata un amministratore di sostegno nella persona della . In particolare in relazione Parte_1 al primo motivo di appello va osservato che la sentenza che dichiara l'adottabilità del minore richiede come contraddittori necessari il padre e la madre, e pertanto non è nulla in caso di mancata convocazione dei parenti entro il quarto grado in quanto rilevante e la presenza significativa degli altri parenti nella vita del minore al fine della loro partecipazione al giudizio, per cui se sono presenti i genitori, e non è comprovata la valenza significativa della presenza degli altri parenti, ciò non inficia il procedimento. ( cass. civ. n. 2072/2023) Quanto al secondo motivo di appello relativo al mancato accertamento a mezzo di consulenza tecnica della capacità genitoriali della madre, escluse dal Tribunale per i minorenni sulla base della nomina dell'amministratore di sostegno per fini patrimoniali, e delle risultanze dei riscontri dei servizi sociali, senza accertare di fatto che il deficit, pure esistente, incida sulla capacità genitoriale va osservato che se è vero che la condizione di disabilità dei genitori di per se sola, non può fondare la dichiarazione di adottabilità, essa rileva quando si traduca nella irreversibile inadeguatezza a prendersi cura dei figli ed ad educarli. (Corte di Cassazione n.
15730/2019) Detta inadeguatezza va valutata all'attualità, come assenza di un progetto pag. 6/10 tendente al recupero della genitorialità, e come verifica dell'interesse primario del minore in relazione alla conservazione del legame familiare. Orbene, nel caso di specie, lo stato di deficit cognitivo, riferito dalla stessa parte e riscontrato anche in sede di verifica nel processo penale ai fini della valutazione della capacità, come difficoltà di giudizio e critica, incide sulla capacità di comprensione del ruolo genitoriale, che presuppone una piena cognizione della realtà circostanza, una capacità di decisione e di elaborazione delle scelte da adottare, le più consoni ai bisogni del minore, ed un senso critico anche delle proprie azioni, oltre che una mancanza di influenzabilità dall'esterno. Invero, già al momento della nascita il minore è stato collocato in casa famiglia, preso atto dell'accertamento della psicologa di ambito datata 11/04/2003, che ha riscontrato una incapacità della madre di una funzione riflessiva sulla gravidanza che stava portando avanti. La situazione familiare tutta appare compromessa, la per Parte_2 espressa dichiarazione del , attuale compagno, risulta aver avuto rapporti sessuali con CP_1 altri membri della famiglia di origine, lo zio e il fratello del padre. Mostra Parte_4 dipendenza affettiva dal che dichiara che se la lasci piange;
la sentita dice CP_1 Parte_2 di aver litigato con gli altri componenti la sua famiglia per il compagno, dice che la figlia non vuole relazionarsi a lui, ma di non poter dire il motivo, dice di sapere del Per_1 procedimento penale a carico di che avrebbe preso i suoi soldi, dice che il beve CP_1 CP_1 parecchio insieme al padre, e la madre, quest'ultima occasionalmente.(verbale del giorno 6 novembre) Inoltre, il dichiara che la sorella di non ha rapporti con lei, perché CP_1 Parte_2 la è andata a letto con il marito, marito con cui il riferisce di aver buoni Parte_2 CP_1 rapporti. Quanto al padre dice di non poter provvedere al bambino da sola, ma con l'aiuto della madre residente altrove, che mai ha manifestato interesse per il nipote, lo stesso non ha un luogo di residenza identificato, come accertato dai servizi sociali che non sono riusciti a contattarlo per dar corso ad alcun percorso di recupero della genitorialità. Anche nel periodo di collocazione della madre presso la Casa famiglia, Casa per la Vita di Battipaglia, le relazioni evidenziano lo stato di dipendenza affettiva dal , costituente la sua priorità, la negazione CP_1 del ruolo genitoriale o il disinteresse per lo stesso. Come pure si evidenzia lo stato oppositivo della nonna rispetto alle problematiche disfunzionali della famiglia. Inoltre, la stessa nonna ha segnalato possibili comportamenti non corretti nei riguardi della nipote da parte Per_1 del , con timore di molestie sessuali, avendo riferito la minore di dormire nel letto con CP_1 la madre ed il compagno che intratteneva rapporti sessuali in sua presenza. Tutta la pag. 7/10 complessità dei rapporti familiari tra gli adulti coinvolti, affiancate dalle fragilità gestionali della madre, in primo luogo del suo corpo e delle sue emozioni, non consentono di addivenire ad un giudizio positivo in ordine alla sussistenza di un grado adeguato di capacità genitoriale,
a prescindere dalla condizione di deficit intellettivo. Tali ragioni rendono superflua una consulenza sulla capacità genitoriale della madre, in quanto in realtà dagli atti non viene in evidenza che la stessa abbia mai compiutamente esercitato il suo ruolo neppure verso le altre due figlie. Non vi è peraltro alcun elemento che deponga per un ruolo significativo della nonna nella vita del minore, in ragione dei rapporti familiari compromessi, del grave stato disfunzionale che li caratterizza di copertura reciproca dei rispettivi comportamenti, e della mancanza di una chiara volontà della nonna a prendersi cura fattivamente del minore, con adeguato sostegno economico, abitativo, ed emotivo educativo. Quanto alla possibilità di recupero della capacità genitoriale in un'ottica futura essa è da escludere non solo per lo stato di salute della madre, quanto per la sua mancanza assoluta di elementi fattuali che la rendano capace di un processo cognitivo autonomo. Ugualmente, per il padre che, al di là, del superamento dei giudizi penali con esito favorevole, appare persona non dotata di una capacità economica, egli stesso si definisce disoccupato, e logistica, ovvero abitativa idonea ad accogliere un minore, lui stesso esclude di potervi provvedere da solo. Nel caso in esame, il minore non ha istaurato un legame con i genitori sin dalla nascita, pertanto è necessario valutare e salvaguardare l'integrità psico-fisica del bambino, e il suo diritto a vivere in un ambiente sereno, accogliente, costruttivo aspetti che non emergono connaturali alle condotte di vita degli appellanti.
L'appello incidentale va, altresì, rigettato.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione della qualità delle parti coinvolte nel processo e dell'esito complessivo dello stesso.
La Corte è tenuta a dare atto che sussiste l'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante e l'appellante incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento pag. 8/10 integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie
(Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).
Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità
o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente, valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
nei confronti del Tribunale per i Minorenni di , di Parte_2 Per_3 [...]
nella sua qualità di minore, nonché pronunciando sull'appello Controparte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. Controparte_2
123/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G.
12/2023 a cui è riunito il fascicolo R.G.V.G. 126/2023, a cui sono stati acquisiti tutti gli atti della procedura R.G.V.G. 380/2020 (cui è riunito il R.G.V.G. 6/2021), emessa in data
01/07/2024, pubblicata in data 29/10/2024, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 31/10/2024 e alle parti in data 15/11/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese tra le parti,
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni.
pag. 9/10 Salerno, lì 04/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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