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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 349/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349/21 R.G. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata ad Alghero in Parte_1 C.F._1
Via Vittorio Emanuele n° 77, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Giuseppe Murru
( ) che la rappresenta e difende in forza della procura speciale del CodiceFiscale_2
23.12.2020, allegata all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
( ) elettivamente domiciliato in Mondovì Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_3
Borgato n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Turco (C.F che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: mantenimento figli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “A) Accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a rimborsare pro Controparte_1 quota alla sig.ra le spese da quella sostenute dall'anno 2012 al 16.7.2020 per il Parte_1
mantenimento dei comuni figli ed . B) Condannare il sig. Persona_1 Persona_2
a rimborsare alla sig.ra la somma di € 51.000,00, oppure Controparte_1 Parte_1
quella che risulterà accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 CC, e maggiorarsi degli interessi legali maturati dalla costituzione in mora al saldo. C)
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario del giudizio”.
pagina 1 di 6 per parte convenuta: “Reiectis adversis Previa conferma del provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali dedotte da parte attrice assunto dal Giudice all'udienza del
18.10.2022; In via principale: Respingersi l'avversaria domanda in quanto infondata, sfornita di elementi di prova e comunque parzialmente prescritta per effetto del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. In ogni caso: Con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale, con relativa convivenza in
Alghero, dalla cui unione erano nati i figli (6.7.2000) e Persona_1 Persona_2
(11.10.2002), riconosciuti alla nascita da entrambi i loro genitori, e che nel 2006 le parti avevano interrotto la loro relazione affettiva e la loro convivenza, ha dedotto che i figli predetti convivevano con lei fin dalla nascita e che dal 2006 si era occupata in maniera esclusiva di prestare ai figli ogni cura ed assistenza morale, favorendo altresì il mantenimento dei loro rapporti con gli ascendenti paterni, atteso che il padre, odierno convenuto, incontrava i figli, ormai maggiorenni, con modalità saltuarie, pressoché occasionali, lasciate alla loro libera e reciproca iniziativa.
Ha quindi lamentato che dall'anno 2012 il convenuto aveva omesso di contribuire in qualsiasi modo al mantenimento dei figli, fatta eccezione per occasionali regalie, elargite loro direttamente, che non aveva corrisposto alcuna somma all'attrice, né le aveva mai fornito la titolarità e/o la disponibilità di pagina 2 di 6 alcun bene e non le aveva rimborsato in alcuna maniera e/o misura percentuale le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, quali ad esempio quelle mediche, dentistiche, scolastiche, etc.
Ha evidenziato, in particolare: 1) che per ogni rispettivo anno di frequentazione delle scuole medie superiori aveva sostenuto per ogni figlio la spesa di c.a. 500,00 per acquistare materiale didattico (libri, cancelleria, calcolatrici, altri strumenti di studio), abbigliamento scolastico (inclusi borse e zaini) e quant'altro si rese necessario;
2) che aveva provveduto in maniera esclusiva a garantire ai figli la disponibilità di un alloggio, sostenendo i canoni di locazione dell'immobile in cui vivere;
3) che aveva garantito in via esclusiva il soddisfacimento di ogni primaria necessità (alimentare, igienica, sociale) dei figli, consentendo loro di completare i rispettivi corsi di studio .
Ha precisato di prestare la propria attività lavorativa in favore di una società cooperativa operante nel settore delle pulizie, percependo la retribuzione mensile di € 1.200,00 c.a., che le consentiva, con intuibili difficoltà, di provvedere alle esigenze dei figli, maggiori di età ma non economicamente indipendenti.
Ha aggiunto che con il decreto pronunciato all'udienza del 16.7.2020 nel procedimento iscritto al n°
807/2020 R.G.V.G., il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, aveva imposto al convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della Controparte_1 somma mensile di € 650,00 in suo favore, che il predetto decreto era stato notificato alla controparte con l'atto di precetto contenente l'intimazione di pagamento di € 2.146,98 e che, ciò nonostante, il non le aveva corrisposto alcuna somma. CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il convenuto rappresentando preliminarmente che l'unico atto che gli era stato notificato, relativamente al presente procedimento, era stato il verbale di udienza del 26.01.2022, con il quale il
Giudice aveva fissato l'udienza al 18.10.2022 per l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi dedotta da parte attrice con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., atteso che le notifiche anteriori inoltrate all'indirizzo di residenza del in 042 Dei due Mari 5 non erano mai CP_1 Org_1
arrivate a destinazione o comunque ad effettiva conoscenza del destinatario. Ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per formulare le istanze istruttorie.
Nel merito ha rilevato che con l'azione esecutiva mobiliare presso terzi, parte attrice aveva recuperato integralmente l'importo richiesto nel precetto notificato il 13.07.2021 (euro 4.840,77) per le somme maturate a titolo di mantenimento dei figli dall'1.08.2020 al 05.06.2021, nonché la somma di euro
2.605,50 per mantenimento figli mensilità da Luglio a Ottobre 2021, oltre alle spese legali (euro
600,00) maturate anche per la procedura esecutiva presso terzi.
Ha lamentato che mai parte attrice aveva comunicato alcunché relativamente alla presente procedura.
pagina 3 di 6 Ha quindi eccepito il principio di infrazionabilità del credito, ha contestato l'ammontare della somma richiesta ex adverso ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dall'attrice.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed interrogatorio libero delle parti e, all'esito, all'udienza cartolare del 29 giugno 2023, fissata secondo le modalità previste dall'art. art. 221 D.L. 34/2020 come convertito con L. 77/2020, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”(cfr. ex pluribus ordin. n. 16916/22, sent. n. 16657/14, n. 3991/10).
Ciò premesso si osserva che il convenuto, interrogato liberamente dal Giudice all'udienza del 18.10.22 ha confermato che la relazione con l'attrice si era interrotta nel 2006 e che da allora i figli della coppia avevano abitato con la madre, ed ha ammesso che fino all'anno 2012 aveva versato all'attrice per il loro mantenimento la somma mensile di € 500,00, versamento interrotto a causa di problemi economici.
Deve quindi accogliersi la domanda di parte attrice per il periodo dal 01.01.13 alla data del 30.06.2020 in cui, nell'ambito del procedimento ex art. 337 bis incardinato dall'attrice, è stato emesso il decreto collegiale con cui è stato posto a carico del convenuto l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei figli l'importo di € 650,00 mensili.
Per la quantificazione della somma dovuta, da liquidarsi equitativamente, può farsi riferimento all'importo versato fino all'anno 2012 dal convenuto, accettato dall'attrice per gli anni precedenti e pagina 4 di 6 quindi evidentemente congruo rispetto alle esigenze dei figli, pari ad € 500,00 mensili per entrambi i figli.
Non può difatti considerarsi applicabile al caso sub iudice il principio, invocato dal convenuto, che vieta il cd. frazionamento del credito.
Tale divieto comporta difatti che domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, siano proposti in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
Orbene nel caso sub iudice il procedimento azionato ex art. 337 bis c.c. poteva avere ad oggetto esclusivamente la regolamentazione del contributo per il mantenimento dei figli per il periodo successivo alla proposizione della domanda, essendo estranee al relativo thema decidendum tutte le questioni attinenti al pregresso, che sono state correttamente azionate nel presente procedimento nanti il
Giudice monocratico.
Del tutto irrilevante e inconferente è altresì la circostanza che l'attrice abbia atteso l'anno 2020 per chiedere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli, essendo tale rilievo assolutamente irrilevante ai fini della decisiine del presente giudizio.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto la stessa è inammissibile essendo il decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, qual è quella CP_1 relativa alla prescrizione, non essendosi costituito nel termine di cui all'art. 167 c.p.c. nella formulazione ante riforma applicabile ratione temporis al caso sub iudice.
Si osserva, difatti, che correttamente all'udienza del 12.05.21 è stata dichiaratala contumacia del essendo stato lo stesso regolarmente citato, essendosi la notifica perfezionata presso CP_1
l'indirizzo di residenza (lo stesso in cui è stato notificato il precetto, ricevuto dal convenuto) a mezzo posta per mancato ritiro nei 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. agli atti. Deve quindi essere rigettata qualsiasi istanza di rimessione in termini non sussistendo la prova della mancata ricezione della notifica e della non imputabilità della stessa.
Deve quindi condannarsi il convenuto al pagamento della somma di € 45.000,00 (€ 500,00 x 7 anni e 6 mesi) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La allegazione di parte convenuta secondo cui il avrebbe versato direttamente ai figli CP_1
l'importo mensile di circa € 400,00, a fronte delle contestazioni dell'attrice sul punto, è rimasta del pagina 5 di 6 tutto sfornita di prova essendo lo stesso decaduto dalla facoltà di dedurre mezzi istruttori attesa la costituzione tardiva oltre la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 26.0001,00 ed € 52.000,00, il valore minimo per la fase studio e introduttiva, considerato il tenore degli atti e le questioni trattate, ed il valore medio per la fase decisoria, uniche svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. - Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 45.000,00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. - Condanna altresì il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge.
Sassari, 2 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349/21 R.G. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata ad Alghero in Parte_1 C.F._1
Via Vittorio Emanuele n° 77, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Giuseppe Murru
( ) che la rappresenta e difende in forza della procura speciale del CodiceFiscale_2
23.12.2020, allegata all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
( ) elettivamente domiciliato in Mondovì Piazza Controparte_1 CodiceFiscale_3
Borgato n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Turco (C.F che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: mantenimento figli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “A) Accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a rimborsare pro Controparte_1 quota alla sig.ra le spese da quella sostenute dall'anno 2012 al 16.7.2020 per il Parte_1
mantenimento dei comuni figli ed . B) Condannare il sig. Persona_1 Persona_2
a rimborsare alla sig.ra la somma di € 51.000,00, oppure Controparte_1 Parte_1
quella che risulterà accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 CC, e maggiorarsi degli interessi legali maturati dalla costituzione in mora al saldo. C)
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario del giudizio”.
pagina 1 di 6 per parte convenuta: “Reiectis adversis Previa conferma del provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali dedotte da parte attrice assunto dal Giudice all'udienza del
18.10.2022; In via principale: Respingersi l'avversaria domanda in quanto infondata, sfornita di elementi di prova e comunque parzialmente prescritta per effetto del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. In ogni caso: Con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale, con relativa convivenza in
Alghero, dalla cui unione erano nati i figli (6.7.2000) e Persona_1 Persona_2
(11.10.2002), riconosciuti alla nascita da entrambi i loro genitori, e che nel 2006 le parti avevano interrotto la loro relazione affettiva e la loro convivenza, ha dedotto che i figli predetti convivevano con lei fin dalla nascita e che dal 2006 si era occupata in maniera esclusiva di prestare ai figli ogni cura ed assistenza morale, favorendo altresì il mantenimento dei loro rapporti con gli ascendenti paterni, atteso che il padre, odierno convenuto, incontrava i figli, ormai maggiorenni, con modalità saltuarie, pressoché occasionali, lasciate alla loro libera e reciproca iniziativa.
Ha quindi lamentato che dall'anno 2012 il convenuto aveva omesso di contribuire in qualsiasi modo al mantenimento dei figli, fatta eccezione per occasionali regalie, elargite loro direttamente, che non aveva corrisposto alcuna somma all'attrice, né le aveva mai fornito la titolarità e/o la disponibilità di pagina 2 di 6 alcun bene e non le aveva rimborsato in alcuna maniera e/o misura percentuale le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, quali ad esempio quelle mediche, dentistiche, scolastiche, etc.
Ha evidenziato, in particolare: 1) che per ogni rispettivo anno di frequentazione delle scuole medie superiori aveva sostenuto per ogni figlio la spesa di c.a. 500,00 per acquistare materiale didattico (libri, cancelleria, calcolatrici, altri strumenti di studio), abbigliamento scolastico (inclusi borse e zaini) e quant'altro si rese necessario;
2) che aveva provveduto in maniera esclusiva a garantire ai figli la disponibilità di un alloggio, sostenendo i canoni di locazione dell'immobile in cui vivere;
3) che aveva garantito in via esclusiva il soddisfacimento di ogni primaria necessità (alimentare, igienica, sociale) dei figli, consentendo loro di completare i rispettivi corsi di studio .
Ha precisato di prestare la propria attività lavorativa in favore di una società cooperativa operante nel settore delle pulizie, percependo la retribuzione mensile di € 1.200,00 c.a., che le consentiva, con intuibili difficoltà, di provvedere alle esigenze dei figli, maggiori di età ma non economicamente indipendenti.
Ha aggiunto che con il decreto pronunciato all'udienza del 16.7.2020 nel procedimento iscritto al n°
807/2020 R.G.V.G., il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, aveva imposto al convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della Controparte_1 somma mensile di € 650,00 in suo favore, che il predetto decreto era stato notificato alla controparte con l'atto di precetto contenente l'intimazione di pagamento di € 2.146,98 e che, ciò nonostante, il non le aveva corrisposto alcuna somma. CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il convenuto rappresentando preliminarmente che l'unico atto che gli era stato notificato, relativamente al presente procedimento, era stato il verbale di udienza del 26.01.2022, con il quale il
Giudice aveva fissato l'udienza al 18.10.2022 per l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi dedotta da parte attrice con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., atteso che le notifiche anteriori inoltrate all'indirizzo di residenza del in 042 Dei due Mari 5 non erano mai CP_1 Org_1
arrivate a destinazione o comunque ad effettiva conoscenza del destinatario. Ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per formulare le istanze istruttorie.
Nel merito ha rilevato che con l'azione esecutiva mobiliare presso terzi, parte attrice aveva recuperato integralmente l'importo richiesto nel precetto notificato il 13.07.2021 (euro 4.840,77) per le somme maturate a titolo di mantenimento dei figli dall'1.08.2020 al 05.06.2021, nonché la somma di euro
2.605,50 per mantenimento figli mensilità da Luglio a Ottobre 2021, oltre alle spese legali (euro
600,00) maturate anche per la procedura esecutiva presso terzi.
Ha lamentato che mai parte attrice aveva comunicato alcunché relativamente alla presente procedura.
pagina 3 di 6 Ha quindi eccepito il principio di infrazionabilità del credito, ha contestato l'ammontare della somma richiesta ex adverso ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dall'attrice.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed interrogatorio libero delle parti e, all'esito, all'udienza cartolare del 29 giugno 2023, fissata secondo le modalità previste dall'art. art. 221 D.L. 34/2020 come convertito con L. 77/2020, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”(cfr. ex pluribus ordin. n. 16916/22, sent. n. 16657/14, n. 3991/10).
Ciò premesso si osserva che il convenuto, interrogato liberamente dal Giudice all'udienza del 18.10.22 ha confermato che la relazione con l'attrice si era interrotta nel 2006 e che da allora i figli della coppia avevano abitato con la madre, ed ha ammesso che fino all'anno 2012 aveva versato all'attrice per il loro mantenimento la somma mensile di € 500,00, versamento interrotto a causa di problemi economici.
Deve quindi accogliersi la domanda di parte attrice per il periodo dal 01.01.13 alla data del 30.06.2020 in cui, nell'ambito del procedimento ex art. 337 bis incardinato dall'attrice, è stato emesso il decreto collegiale con cui è stato posto a carico del convenuto l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei figli l'importo di € 650,00 mensili.
Per la quantificazione della somma dovuta, da liquidarsi equitativamente, può farsi riferimento all'importo versato fino all'anno 2012 dal convenuto, accettato dall'attrice per gli anni precedenti e pagina 4 di 6 quindi evidentemente congruo rispetto alle esigenze dei figli, pari ad € 500,00 mensili per entrambi i figli.
Non può difatti considerarsi applicabile al caso sub iudice il principio, invocato dal convenuto, che vieta il cd. frazionamento del credito.
Tale divieto comporta difatti che domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, siano proposti in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
Orbene nel caso sub iudice il procedimento azionato ex art. 337 bis c.c. poteva avere ad oggetto esclusivamente la regolamentazione del contributo per il mantenimento dei figli per il periodo successivo alla proposizione della domanda, essendo estranee al relativo thema decidendum tutte le questioni attinenti al pregresso, che sono state correttamente azionate nel presente procedimento nanti il
Giudice monocratico.
Del tutto irrilevante e inconferente è altresì la circostanza che l'attrice abbia atteso l'anno 2020 per chiedere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli, essendo tale rilievo assolutamente irrilevante ai fini della decisiine del presente giudizio.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto la stessa è inammissibile essendo il decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, qual è quella CP_1 relativa alla prescrizione, non essendosi costituito nel termine di cui all'art. 167 c.p.c. nella formulazione ante riforma applicabile ratione temporis al caso sub iudice.
Si osserva, difatti, che correttamente all'udienza del 12.05.21 è stata dichiaratala contumacia del essendo stato lo stesso regolarmente citato, essendosi la notifica perfezionata presso CP_1
l'indirizzo di residenza (lo stesso in cui è stato notificato il precetto, ricevuto dal convenuto) a mezzo posta per mancato ritiro nei 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. agli atti. Deve quindi essere rigettata qualsiasi istanza di rimessione in termini non sussistendo la prova della mancata ricezione della notifica e della non imputabilità della stessa.
Deve quindi condannarsi il convenuto al pagamento della somma di € 45.000,00 (€ 500,00 x 7 anni e 6 mesi) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La allegazione di parte convenuta secondo cui il avrebbe versato direttamente ai figli CP_1
l'importo mensile di circa € 400,00, a fronte delle contestazioni dell'attrice sul punto, è rimasta del pagina 5 di 6 tutto sfornita di prova essendo lo stesso decaduto dalla facoltà di dedurre mezzi istruttori attesa la costituzione tardiva oltre la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 26.0001,00 ed € 52.000,00, il valore minimo per la fase studio e introduttiva, considerato il tenore degli atti e le questioni trattate, ed il valore medio per la fase decisoria, uniche svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. - Condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 45.000,00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. - Condanna altresì il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge.
Sassari, 2 gennaio 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6