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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4703/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale, iscritta al n. 4703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024 e vertente
T R A
(C.F ), con sede legale in Bolzano, Corso Italia n. Parte_1 P.IVA_1
27, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Andrea Ceschina, Stefano Garibaldi e Alessandro Oddi
IMPUGNANTE
E
C.F. ), con sede legale in Milano, Via Stradivari CP_1 P.IVA_2
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Maddalena Boselli e Enrica Danila Pinna
IMPUGNATA
CONCLUSIONI
Per l'impugnante:
r.g. n. 4703/2020 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale del lodo impugnato, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare la nullità, anche solo parziale, del lodo arbitrale relativamente ai capi tutti impugnati, per i motivi esposti in narrativa nonché dei provvedimenti inerenti e conseguenti, anche in riferimento all'Ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale in data 29/7/2020 e pertanto riformare totalmente ovvero solo parzialmente il lodo arbitrale impugnato e i provvedimenti ad esso accessivi o conseguenti, nelle seguenti specifiche parti:
“a) Rigetta la domanda di cui al paragrafo a) delle conclusioni rassegnate nel da CP_2
della superiore motivazione;
Pt_1
b) Rigetta la domanda di cui al paragrafo b) delle conclusioni rassegnate nel da CP_2
della superiore motivazione;
Pt_1
c) Rigetta la domanda di cui al paragrafo c) delle conclusioni rassegnate nel da CP_2
della superiore motivazione;
Pt_1
f) Rigetta la domanda di accertamento di malafede ex art. 96 c.p.c. formulata sia da che da in quanto infondata come da motivazione;
Pt_1 CP_1
g) Rigetta ogni altra domanda, eccezione e/o istanza, diverse da quelle sopra indicate, formulate dalle Parti;
e per l'effetto, in accoglimento dei quesiti formulati da nel giudizio di primo Pt_1
grado,
Voglia così giudicare:
2) In via principale e nel merito, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la mancata esecuzione dell'obbligazione contrattuale in capo ad di completare CP_1
gli Impianti per cui è causa entro la data del 31/12/2010, e la conseguente responsabilità contrattuale esclusiva in capo alla stessa, ex art. 1218 c.c. nella causazione dei danni patrimoniali subiti da derivanti dai procedimenti di verifica effettuati dal GSE Pt_1
s.p.a, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art.42 del D.lgs. 28/2011, relativi agli
Impianti medesimi, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
la somma complessiva s.e.&o. di € 4.183.751,65 s.e.&o. di cui € 1.664.749,87 s.e.&o. a titolo di c.d. danno emergente ed € 2.519.001.78 s.e.&o. a titolo di c.d. lucro cessante ovvero di danno derivante da perdita di chance, ovvero quella diversa somma, maggiore
r.g. n. 4703/2020 2 o minore, da determinarsi in corso di causa o che verrà ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la presenza di vizi e/o difetti e/o difformità negli Impianti per cui è causa ex art. 13.3 Contratti EPC nonché ex artt. 1668, comma 1, c.c. e/o la mancanza di documentazione prevista per legge e/o da Contratti EPC, imputabili ad tali da CP_1
avere comportato l'adozione da parte del GSE delle determinazioni e delle sanzioni, all'esito dei procedimenti di verifica effettuati dal GSE s.p.a, ai sensi della Legge
129/2010 e dell'art.42 del D.lgs. 28/2011, relativi agli Impianti medesimi, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a CP_1 Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva s.e.&o. di €
4.183.751,65 s.e.&o. di cui € 1.664.749,87 s.e.&o. a titolo di danno emergente ed €
2.519.001,78 s.e.&o a titolo di lucro cessante, ovvero a titolo di danno da perdita di chance, ovvero ancora quella diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa o che verrà ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4)Ancora nel merito e in ogni caso: per le causali esposte in narrativa condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a CP_1 Pt_1
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, per ciascun Impianto, la somma di
€ 300.000,00, ai sensi dell'art. 15.3 dei Contratti, per la somma complessiva, pertanto, di € 900.000,00 s.e.&o a titolo di penale da perdita patrimoniale, derivante da mancata ammissione alla tariffa incentivante del c.d. secondo conto energia Legge 129/2010, oltre accessori di legge se dovuti;
5)Nel merito, per le causali di cui in narrativa, e in accoglimento dei controquesiti formulati nel giudizio di primo grado, dichiarare, ai sensi dell'art. 1419, comma II c.c. nonché ai sensi dell'art. 1229 c.c. nulle e/o comunque inefficaci le clausole contrattuali di cui agli artt. 16 lettere A) e C) e pertanto condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore i danni da quest'ultima subiti, come da domande, nessuna esclusa, spiegate nei quesiti.
6)IN OGNI CASO, con vittoria di spese, funzioni e compensi del procedimento arbitrale e del presente giudizio e, in riforma del lodo impugnato, porre a carico di tutte le spese di competenza del Collegio nominato e del procedimento CP_1
r.g. n. 4703/2020 3 arbitrale nonché i compensi professionali e le spese maturate dalla difesa di e Parte_1
in ogni caso, condannare al pagamento in favore di di una somma di CP_1 Parte_1
denaro da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 comma III c.p.c. in virtù dell' ingiustificato ed immotivato rifiuto da parte della stessa della proposta conciliativa formulata da per i tramite dei propri difensori all'udienza del 16/12/2019. Pt_1
7)IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi, rispettivamente, al lodo arbitrale qui impugnato e a quello precedentemente emesso, presso la sede del Collegio Arbitrale come meglio sopra individuato”.
Per l'impugnata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avversa, così giudicare:
1. Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello contro cui si resiste, in quanto palesemente infondato e strumentale ex art. 348 bis c.p.c.;
2. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato e confermare il Lodo impugnato;
3. In subordine, in caso di annullamento parziale o totale del Lodo, (i) rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da in quanto inammissibili e/o infondate in Pt_1
fatto e in diritto;
(ii) Accertata la malafede di ex articolo 96 c.p.c. Pt_1
nell'instaurazione del presente procedimento, per l'effetto condannare la stessa a risarcire ad i danni procurati, liquidandoli in via equitativa. CP_1
In ogni caso con la condanna di alla rifusione delle spese di lite”. Pt_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha promosso procedimento arbitrale in relazione a tre Parte_1
contratti, stipulati in data 28.10.2010 con la società di diritto spagnolo SEMI -
Sociedad Espanola de Montajes Industriales SA, denominati “Supply and
Installation Agreement”, rispettivamente relativi a tre impianti fotovoltaici da realizzare nel Comune di Troia (FG) (d'ora in avanti, “contratti EPC”), aventi ad oggetto la progettazione esecutiva, la vendita, la fornitura e l'installazione dei predetti impianti, da completarsi entro il 31.12.2010. Il termine di r.g. n. 4703/2020 4 completamento dei lavori era legato al fatto che entro il 29.10.2010 fosse intervenuta da parte di una Notice to proceed, che tuttavia Parte_1
intervenne il 25.11.2010, sicché i lavori ebbero inizio solo dopo tale data.
In data 20.12.2010 nei predetti contratti e nei coevi contratti stipulati per l'assistenza e la manutenzione degli impianti (denominati contratti O&M) è subentrata alla società spagnola SEMI SA la società italiana che Controparte_3
ha poi mutato denominazione in interamente partecipata CP_1
dall'originaria contraente.
Alla data prevista per il completamento dei lavori il Direttore dei lavori ha accertato la completezza degli impianti, anche al fine dell'applicazione della legge n. 129/2010 (c.d. Legge Salva Alcoa), che aveva esteso l'accesso alla tariffa incentivante del II Conto Energia agli impianti, che, pur non entrati in esercizio entro il 31.12.2010, erano stati tuttavia ultimati entro la stessa data, a condizione che fossero entrati in esercizio il 30.06.2011, sottoscrivendo le certificazioni di fine lavori, poi inviate da al GSE unitamente a n. 5 fotografie scattate Pt_1
dallo stesso Direttore dei lavori il 28.12.2010.
Senonché, all'esito di un sopralluogo condotto presso i tre impianti tra il 27 e il 28 ottobre 2016, nel corso del quale si era riscontrato, tra l'altro, che alcuni componenti riportavano numeri di matricola indicativi della loro produzione nell'anno 2011, il GSE ha comunicato (il 21.12.2018) a che i tre impianti Pt_1
non potevano fruire dei benefici di cui alla legge n. 129/2010 (c.d. II Conto
Energia) in quanto carenti del requisito del completamento delle opere entro il
31.12.2010 e che gli stessi potevano invece essere ammessi ai benefici di cui al
DM 05.05.2011 (c.d. IV Conto Energia) a partire dalla data di entrata in esercizio, il 24.06.2011. Il GSE ha contestualmente comunicato a che, Pt_1
considerata la variazione della tariffa incentivante, avrebbe provveduto a rideterminare l'incentivo spettante per l'energia prodotta dagli impianti a partire dalla data di entrata in esercizio effettuando la compensazione tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, sino a concorrenza.
Nelle more degli accertamenti del GSE, le parti contraenti, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nei tre contratti EPC (art. 28), hanno promosso sei procedimenti arbitrali, contestandosi reciproche inadempienze.
r.g. n. 4703/2020 5 In uno di questi sei procedimenti arbitrali, quello definito con il lodo emesso il 18.12.2018, non impugnato dalle parti, il collegio arbitrale ha dichiarato inammissibile, in quanto carente di interesse ad agire, la domanda di condanna risarcitoria avanzata da nei confronti di perché Parte_1 CP_1
fondata su un quid ipotetico ed eventuale, non essendo state ancora applicate le sanzioni da parte del GSE, ma ha nel contempo chiarito che, trattandosi di pronuncia in rito, una volta concluso il procedimento amministrativo, Pt_1
avrebbe potuto proporre le domande volte all'affermazione della responsabilità dell'appaltatore e si è comunque pronunciato sulle doglianze mosse dalla committente relative alla presenza di vizi e difformità negli impianti che prescindessero dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai provvedimenti del GSE, non ancora adottati.
All'esito dei provvedimenti del GSE del dicembre 2018, ha Parte_1
promosso quindi un nuovo procedimento arbitrale, chiedendo: (i) che fosse accertata la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. per la mancata CP_1
ultimazione degli impianti entro la data, indicata come essenziale, del
31.12.2010, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere il Contractor in mala fede sostenuto che gli impianti erano stati completati entro quella data e in subordine ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. perché l'aver falsamente affermato l'ultimazione degli impianti equivale ad averne taciuto in mala fede i vizi: (ii) che fosse conseguentemente condannata a ristorarla ai sensi dell'art. CP_1
1223 c.c. del danno emergente conseguente alla riduzione da parte del GSE dell'incentivo spettante per l'energia prodotta dalla data di entrata in esercizio degli impianti sino al 31.12.2018, quantificato in € 1.664.749,87, e del lucro cessante da perdita di chance, rappresentato dalla perdita della possibilità di godere degli incentivi del II Conto Energia sino alla data naturale di scadenza della Convenzione (anno 2031), quantificato in € 2.519.001,78; (iii) che CP_1
fosse in ogni caso condannata al pagamento in suo favore della penale prevista dall'art. 15.3 dei tre contratti EPC (Euro 300.000 per ciascun impianto) per la mancata ammissione alla tariffa incentivante del II Conto Energia;
(iv) in subordine, che fosse condannata a corrisponderle un indennizzo per CP_1
ingiustificato arricchimento per la somma complessiva di € 3.600.000.
r.g. n. 4703/2020 6 Si è ritualmente costituita che ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della domanda risarcitoria proposta da ed ha chiesto in ogni caso il Pt_1
rigetto di tutte le domande di controparte in quanto infondate.
Il collegio arbitrale, verificata l'impraticabilità di condizioni conciliative, si è pronunciato sui quesiti formulati dalle parti, con l'opinione dissenziente dell'arbitro designato da con il lodo del 19.06.2020, con il quale ha Parte_1
respinto le domande di indicate sub (i), (ii) e (iii) ed ha solo parzialmente Pt_1
accolto la domanda sub (iv), condannando a rifondere a la CP_1 Pt_1
somma di € 90.000, oltre rivalutazione e interessi.
In merito alle domande risarcitorie avanzate da gli arbitri hanno Pt_1
dapprima vagliato l'ipotesi, da loro stessa ritenuta più plausibile in coerenza con l'esito della CTU disposta nel precedente procedimento arbitrale e acquisita nel successivo procedimento nel contraddittorio delle parti, della mancata ultimazione delle opere entro il 31.12.2010, rilevando che:
- non può farsi ricadere su l'applicazione del IV Conto Energia in CP_1
luogo del III Conto Energia, in quanto il ritardo dell'entrata in esercizio degli impianti, che per beneficiare delle tariffe incentivanti del III Conto
Energia avrebbero dovuto intervenire entro il 30.04.2011, è esclusivamente imputabile alla committente;
- la mancata ultimazione degli impianti entro la data del 31.12.2010 non è addebitabile al solo Contractor, ma è ascrivibile anche alla Committente, che aveva emesso la Notice to Proceed il 25.11.2010, in notevole ritardo rispetto al termine convenuto del 29.10.2010, ed a distanza estremamente ravvicinata rispetto al termine previsto per il completamento dei lavori;
- l'interpretazione dei contratti EPC e l'analisi dei ricavi rivenienti dagli impianti per l'intera durata della Convenzione portano a ritenere che il conseguimento da parte di delle tariffe incentivanti del II Conto Pt_1
Energia era importante ma non essenziale, mentre era essenziale per la committente realizzare gli impianti in maniera tale da conseguire le sovvenzioni previste o dal II o dal III Conto Energia (entrambi non a caso menzionati nella definizione di “Subsidy”, a differenza del IV Conto
Energia, all'epoca della stipulazione dei contratti non ancora adottato);
r.g. n. 4703/2020 7 - deve escludersi la possibilità di applicazione della clausola penale di cui all'art. 15.3 dei contratti EPC, non essendo ascrivibile al Contractor in via esclusiva la responsabilità del ritardo nell'ultimazione degli impianti, mentre le clausole limitative della responsabilità dell'appaltatore contenute nell'art. 16 dei contratti, in particolare quella che esclude la risarcibilità del lucro cessante, trovano la loro giustificazione nell'esigenza di evitare che, a fronte di possibili responsabilità dell'appaltatore, tenuta in considerazione la posizione di vantaggio del committente (che tale restava qualunque fosse il regime incentivante al quale era stato ammesso), il Contractor potesse non accettare di eseguire l'appalto a fronte di una scadenza già imminente alla data della stipula ed ancora più ravvicinata in caso di ritardo della Parte_2
.
[...]
Il collegio ha quindi vagliato, ritenendo parimenti infondata la pretesa risarcitoria di l'ipotesi alternativa, meno plausibile, dell'ultimazione Pt_1
degli impianti entro la data del 31.12.2010, rilevando come la causa determinante delle sanzioni applicate dal GSE sarebbe in questo caso ascrivibile alla committente, per l'erronea rappresentazione fotografica delle opere alla data del 28.12.2010 e per la mancata conservazione di documentazione atta a comprovare la tempestività nell'esecuzione dei lavori.
E' stata quindi accolta, ma solo in parte, la domanda indennitaria ex art. 2041
c.c. spiegata da con commisurazione dell'indennizzo (nella misura di Pt_1
Euro 90.000) all'arricchimento del Contractor, identificato nel maggior utile percepito con i contratti EPC nell'ottica del II Conto Energia rispetto a quello che avrebbe conseguito con contratti modulati sul III Conto Energia.
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte tempestivamente notificato nei termini di cui all'art. 828 c.p.c. (impropriamente intestato “atto di citazione in appello”), la ha impugnato il lodo arbitrale, chiedendo di dichiarane Parte_1
la nullità anche solo parziale relativamente ai capi impugnati per i seguenti motivi:
1) nullità del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c.p.c. e difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c.p.c. in riferimento ai requisiti prescritti dall'art. 823 n. 5 c.p.c., per avere il lodo impugnato in più punti fatto espresso richiamo ad altro lodo, pronunciato il 06.07.2016 da r.g. n. 4703/2020 8 diverso collegio arbitrale e non tra le stesse parti (contraddittore di
[...]
era la il cui collegamento con la CP_3 Controparte_4
è stato solo affermato ma non dimostrato), che non ha fatto Parte_1
parte del fascicolo e sul contenuto del quale le parti non hanno potuto interloquire nel corso del procedimento arbitrale;
2) nullità del lodo ex art. 829 nn. 8 e 11 c.p.c., in quanto contenente disposizioni in contrasto con il precedente lodo, emesso tra le stesse parti il
18.12.2018 e divenuto definitivo, e contraddittorie, avendo il collegio arbitrale statuito, in difformità rispetto al precedente, che, benché CP_1
fosse rimasta obbligata al rispetto del “Guaranted work Completion date” nonostante il ritardo di nell'emissione del Notice to proceed, doveva Pt_1
escludersi la responsabilità della stessa appaltatrice per la revoca da parte del GSE degli incentivi previsti dal II Conto Energia, e non avendo il
Collegio arbitrale correttamente valutato la corrispondenza tra il chiaro addebito contrattuale mosso nei confronti di la mancata CP_1
ultimazione dell'impianto nei tempi previsti per l'accesso al detto regime incentivante, e le ragioni che hanno condotto il GSE ad adottare i provvedimenti del 21.12.2018, con i quali gli impianti non sono stati ammessi alle tariffe incentivanti di cui alla legge n. 129/2010 e DM
19.02.2007 (II Conto Energia) ma agli incentivi, inferiori, di cui al DM
05.05.2011, ed avendo anzi il collegio valorizzato argomenti fuorvianti quali l'allacciamento degli impianti alla rete e l'entrata in esercizio degli impianti;
3) nullità del lodo ex art. 829 nn. 11 e 12 c.p.c., in quanto contenente disposizioni contraddittorie nella parte relativa all'interpretazione dei contratti, laddove il Collegio arbitrale ha qualificato come non essenziale il termine di ultimazione degli impianti, ritenendo erroneamente fosse indifferente per la committente accedere al II Conto o al III Conto Energia, ed in quanto ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di per mancato completamento CP_1
delle opere entro il termine del 31.12.2010;
4) nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c., sia perché contenente disposizioni contraddittorie in relazione all'ipotesi formulata dal Collegio arbitrale in contrasto con le emergenze istruttorie e le statuizioni del lodo definitivo del r.g. n. 4703/2020 9 dicembre 2018, dell'ultimazione degli impianti entro la data del 31.12.2010, laddove il collegio ha individuato quale causa insorgente dei dubbi che avrebbero attinto il GSE le fotografie scattate dalla committente il
28.12.2010, sia per le ragioni che hanno condotto alla reiezione della domanda risarcitoria formulata con riferimento agli artt. 1667 e 1668 c.c.;
5) nullità del lodo in relazione alla mancata applicazione della penale prevista dall'art. 15.3 dei contratti EPC in quanto contenente disposizioni contraddittorie ex art. 829 n. 11 c.p.c. ed in quanto recante una motivazione estremamente lacunosa ex art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 n. 5
c.p.c., per avere il collegio arbitrale operato un'infondata interpretazione della clausola negoziale, ritenendo che la stessa non fosse operativa nel caso di responsabilità concorrente della committente per il ritardo nell'ultimazione delle opere, in contrasto con quanto statuito nel lodo definitivo del 18.12.2018, e con la formulazione letterale della clausola, laddove l'avverbio solely si riferisce esclusivamente all'ipotesi del mancato rispetto della prevista fine lavori (31.12.2010), sicché l'unica condizione per l'applicazione della penale è un ritardo nell'esecuzione dell'opera da parte del Contractor;
6) nullità del lodo ex art. 829 nn. 10 e 12 c.p.c. ed ex art. 829 n. 5 in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca degli incentivi previsti dal II Conto Energia da parte del GSE, per avere il Collegio arbitrale senza alcuna motivazione ricondotto tutte le richieste risarcitorie avanzate da alla categoria del lucro cessante sì da pervenire all'applicazione Pt_1
dell'art. 16 lett. A) dei contratti di EPC, che esclude espressamente qualsiasi risarcimento nelle ipotesi di mancato guadagno o di lucro cessante, avendo invece l'impugnante avanzato domanda risarcitoria anche a titolo di danno emergente, in tale categoria rientrando le somme da restituire al GSE a seguito della compensazione tra quanto percepito in base al DM 05.05.2011
e quanto effettivamente dovuto dalla data di entrata in esercizio degli impianti, da quantificare in complessivi Euro 1.664.749,87, e non essendosi gli arbitri pronunciati sull'eccezione di nullità dell'art. 16 lettere A) e C) dei contratti di EPC, contenenti clausole che escludevano o limitavano r.g. n. 4703/2020 10 illegittimamente la responsabilità dell'appaltatore in violazione dell'art. 1229 c.c.
In data 07.01.2021 si è tempestivamente costituita che ha CP_1
richiesto dichiararsi l'impugnazione inammissibile ex art. 348bis c.p.c. e di rigettarla in quanto infondata e, in subordine, nell'ipotesi di annullamento totale o parziale del lodo di respingere tutte le domande risarcitorie avanzate da
Pt_1
L'impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
PRIMO MOTIVO
Le doglianze mosse da parte impugnante sembrano non tener conto della reale portata dell'ipotesi di nullità specificatamente dedotta, dovendo la violazione del contraddittorio essere esaminata non sotto un profilo formale ma nell'ottica di verificare se vi sia stata o meno un'effettiva lesione della possibilità per le parti di dedurre e contraddire (v. Cass. n. 18600/2020).
Ora, nel caso di specie, deve innanzitutto escludersi che il lodo oggi impugnato sia motivato per relationem, attraverso il mero rinvio al contenuto motivazionale del lodo del 2016, non presente nel fascicolo. Invero, laddove, in tre occasioni, il collegio ha ritenuto di dover richiamare talune statuizioni del precedente lodo, che riteneva utili ai fini della risposta ai quesiti formulati da lo ha fatto riproducendone dettagliatamente il contenuto Pt_1
argomentativo. E, soprattutto, i tre punti motivazionali richiamati vertono tutti su questioni – la concorrente responsabilità di appaltatrice e committente nel ritardo dell'ultimazione degli impianti, la mancata attivazione del Change
Order da parte dell'appaltatrice, che però non avrebbe purgato l'accertato ritardo della committente nella comunicazione della , e Parte_2
l'interpretazione della clausola penale pattuita in caso di ritardo – che le parti avevano posto all'attenzione del collegio arbitrale nei loro scritti difensivi e sulle quali avevano ampiamente contraddetto.
Deve ritenersi in sostanza che il collegio arbitrale abbia operato i richiami di cui si controverte con la tecnica della citazione di precedenti giurisprudenziali specifici, come peraltro indicato dallo stesso organo giudicante nell'ordinanza r.g. n. 4703/2020 11 emessa il 29.07.2020 a seguito di richiesta di interpretazione ex art. 37
Regolamento Uncitral avanzata da senza dunque che l'assenza del lodo Pt_1
dal fascicolo abbia potuto determinare alcuna effettiva lesione del diritto di difesa dell'odierna parte impugnante come del suo contraddittore.
Il riverberarsi dei richiami alla decisione del 2016 sul tessuto motivazionale del lodo qui impugnato renderebbe poi, ad avviso dell'impugnante, nullo quest'ultimo per mancanza del requisito prescritto dall'art. 823 n. 5 c.p.c.,
l'esposizione sommaria dei motivi.
Invero, occorre ribadire che l'impugnazione del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la decisione assunta dagli arbitri, essendo limitata all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 c.p.c. specificatamente dedotte nel gravame.
In assoluta coerenza con l'insegnamento dei Giudici di legittimità,
l'ipotizzato vizio di difetto di motivazione è configurabile, quindi, solo laddove la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o sia tale da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tanto da risolversi in una non-motivazione (così, Cass. n. 6986/2007, Cass. S.U.
n. 24785/2008, conf. Cass. n. 16755/2013, Cass. n. 12321/2018). In altre parole, si ha mancanza del requisito prescritto dall'art. 823 n. 5 c.p.c. quando la motivazione del lodo manca del tutto o è meramente apparente o è talmente carente da rendere incomprensibili le ragioni della decisione, mentre se la motivazione c'è, sia essa o meno condivisibile, non può essere rettificata. Ciò perché il mezzo di impugnazione a critica ristretta previsto dall'art. 829 c.p.c. non è diretto ad una rivalutazione dei fatti, anche solo nell'ottica del controllo sull'adeguatezza e la congruità della motivazione del lodo.
Ora, nel caso in esame, a fronte di una motivazione particolarmente ampia ed esauriente anche sui punti oggetto dei richiami al lodo del 2016, parte impugnante non è stata in grado di chiarire quali sarebbero i deficit motivazionali della decisione oggetto di gravame, che su tutti quei temi, a prescindere dalla menzione del precedente (o meglio, dei precedenti, giacché è stato più volte richiamato il contenuto della motivazione del lodo del
20.12.2018, questo sì presente nel fascicolo), si era ampiamente spesa con r.g. n. 4703/2020 12 argomentazioni fondate in massima parte sull'interpretazione delle clausole negoziali.
Il motivo è dunque inammissibile.
SECONDO MOTIVO ha sostenuto che nel lodo del 20.12.2018 il collegio arbitrale aveva Pt_1
ritenuto irrilevante il ritardo della comunicazione della Notice to proceed (pag.
60), a differenza di quanto fatto nel lodo qui impugnato.
In realtà, il collegio del 2018 ha ritenuto errata la difesa di secondo la CP_3
quale il ritardo della Notice to proceed si sarebbe ripercosso automaticamente sui termini realizzativi delle opere, sostenendo, in piena coerenza con il lodo qui impugnato, che seppure iniziata in ritardo la commessa andava eseguita nei termini coerenti con l'interesse del committente, che l'accettazione in condizione di tempo più ristretto poteva refluire in termini di attenuazione della responsabilità dell'appaltatore e che quest'ultimo comunque poteva attivare lo strumento del Change Order e non lo ha fatto. Identici sono anche i rilievi sul fatto che la data del Notice to proceed, non essendo stato previsto un termine ultimo, poteva avere un'incidenza potenzialmente negativa sui termini di ultimazione degli impianti. Non è dunque ravvisabile alcun contrasto tra le statuizioni dei due lodi.
Non si ravvisa poi alcuna contraddittorietà tra le statuizioni del lodo che hanno escluso la responsabilità di dopo aver disatteso le difese svolte CP_1
dall'appaltatrice secondo le quali il ritardo della proceed non Parte_2
l'avrebbe fatta decadere dall'obbligo di rispettare il termine di ultimazione delle opere, fissato per il 31.12.2010, né tanto meno sono in contrasto con tale assunto le argomentazioni svolte dal collegio arbitrale in ordine al ritardato allacciamento alla rete degli impianti ed entrata in esercizio degli stessi.
E' bene all'uopo rammentare cosa si intenda con la locuzione “il lodo contiene disposizioni contraddittorie” di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c. In disparte le ipotesi, qui non formulate, di contrasto tra le diverse parti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo, l'ipotizzata contraddittorietà interna della motivazione non legittima l' impugnazione per nullità del lodo, salvo che determini l'impossibilità assoluta di ricostruzione dell'iter logico e giuridico r.g. n. 4703/2020 13 sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (così, tra le altre, Cass. n. 291/2021, Cass. n. 2747/2021,
Cass. n. 11895/2014).
Ora, nel caso di specie, tale condizione certamente non si ravvisa, avendo il collegio arbitrale reso ampia ed articolata motivazione innanzitutto per giustificare la non esclusività della responsabilità della ditta appaltatrice in ordine alla mancata ultimazione degli impianti entro il termine del 31.12.2010 e la responsabilità concorrente della committente, per i ritardi nelle procedure amministrative riguardanti la realizzazione delle opere, per non avere effettuato i pagamenti di propria competenza e, soprattutto, per non aver adempiuto agli altri obblighi cooperativi funzionali al , Parte_2
comunicato alla ditta appaltatrice il 25.11.2010, con ritardo di quasi un mese rispetto al termine contrattualmente previsto (29.10.2010) e con erosione di 27 giorni dei 64 che dalla data di stipula dei tre contratti residuavano sino al
31.12.2010.
Non si ravvisa una totale assenza di motivazione nemmeno nella parte in cui il lodo ha affrontato la questione della ritardata entrata in esercizio dei tre impianti, che ha rilevato ai fini dell'applicazione del c.d. IV Conto Energia, in luogo del III Conto Energia, e che il collegio ha ritenuto riconducibile esclusivamente a per il ritardo nell'esecuzione degli adempimenti Pt_1
burocratici per la connessione alla rete e nella realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, così come accertato dal CTU nominato in occasione del precedente procedimento arbitrale. Questione tutt'altro che ininfluente ai fini della decisione, se si considera che la domanda risarcitoria avanzata dalla committente è parametrata alla differenza tra gli incentivi erogati inizialmente sino alla verifica del GSE in applicazione del II Conto Energia e gli incentivi erogati dopo la verifica ed i provvedimenti sanzionatori adottati dal GSE in applicazione per l'appunto del IV Conto Energia.
In merito alla prospettata violazione del principio dell'onere della prova, giova rilevare che mai il collegio ha sostenuto che l'appaltatore fosse esentato dall'onere di dimostrare il completamento delle opere nel termine contrattualmente fissato.
Il motivo è dunque in parte infondato e in parte inammissibile.
r.g. n. 4703/2020 14 TERZO MOTIVO
Anche il terzo motivo di impugnazione postula una contraddittorietà interna della motivazione del lodo, specificatamente riferita all'interpretazione delle clausole contrattuali fornita dal collegio arbitrale.
Ora, è sufficiente compulsare le pagg. 59 – 67 del lodo per rendersi conto di come non si configuri quell'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal collegio arbitrale che si risolve in una totale assenza di motivazione che sola può legittimare l'impugnativa del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c.
Del resto, parte impugnante si è limitata a rivolgere censure alla ricostruzione esegetica delle clausole contrattuali, che non colgono nemmeno nel segno, essendo la qualificazione del termine del 31.12.2010 come non essenziale fondata sull'interpretazione letterale di dette clausole e delle espressioni “Scope of work”, “Subsidy” e “Guaranteed Work Completion Date”
(quest'ultima condizionata all'emissione della Notice to proceed entro il
29.10.2010) contenute nei tre contratti EPC, che di seguito per completezza si riportano, oltre che sulla previsione di penali e sui dati previsionali dei ricavi conseguibili dall'ammissione all'uno o all'altro regime incentivante che evidenziavano come i guadagni netti spettanti a fossero assai cospicui e Pt_1
tutto sommato sovrapponibili sia in caso di ammissione al II sia Parte_3
in caso di ammissione al III e al IV Conto Energia.
“Scope of work means the entirety of all services, supplies and work that the
Contractor must provide under this Contract in order to realize the Plant, the Grid
Connection and the Project and those activities that allow the Plant to generate electrical energy and to enter into operational functionality. The Scope of work includes, buti s not limited to, the Design, the construction (if needed) and supply the
Component Parts, the Work, the Tests and the delivery of the Plant and the Project in accordance with the previsions of Clause 2 of this Contract” (“Per Scopo di lavoro si intende l'insieme di tutti i servizi, le forniture e i lavori che l'Appaltatore deve fornire ai sensi del presente Contratto per realizzare l'Impianto, la Connessione alla Rete e il Progetto, nonché le attività che consentono all'Impianto di generare energia elettrica e di entrare in funzione. L'ambito di lavoro include, a titolo r.g. n. 4703/2020 15 esemplificativo ma non esaustivo, la Progettazione, la costruzione (ove necessario) e la fornitura dei Componenti, i Lavori, i Collaudi e la consegna dell'Impianto e del Progetto in conformità alle disposizioni della Clausola 2 del presente Contratto").
Come è agevole rilevare, nella definizione di Scope of Work non vi è alcun richiamo alle tariffe incentivanti, se non per via indiretta attraverso il rimando all'art. 2 dei contratti, ove, al punto B dell'art. 2.2., si stabilisce che: “Any and all designs, construction documentation and projects specifications (…) delivered by the
Contractor shall be prepared and signed by a duly certified engineer ancd shall be prepared in a timely and professional manner in order to be able to benefit from the
Subsidy. The Contractor shall comply with, and liable for, all requirements for the
Subsidy to the extent that such requirements relate to the Work” (“Tutti i progetti, la documentazione costruttiva e le specifiche di progetto (…) consegnati dall'Appaltatore dovranno essere redatti e firmati da un ingegnere debitamente abilitato e dovranno essere redatti in modo tempestivo e professionale al fine di poter beneficiare del Sovvenzionamento. L'Appaltatore dovrà rispettare e rispondere di tutti i requisiti del Sovvenzionamento nella misura in cui tali requisiti si riferiscono all'Opera”).
Essenziale ai fini della presente ricostruzione ermeneutica è quindi la definizione di Subsidy che si rinviene a pag. 10 dei contratti EPC: “Subsidy means the tariff paid in respect of photovoltaic plant for the production and delivery of electricity to the Italian electrical grid through the system, in accordance with the
Ministerial Decree of February 19, 2007 (also know as “Second Energy Account”) and the Resolution No. 90 of April 11, 2007 (as subsequently integrated and amended) of
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, as well as the Ministerial Decree August 6th
2010, also known as the “Third Energy Account” (“Per incentivo si intende la tariffa erogata per gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione e all'immissione di energia elettrica nella rete elettrica nazionale attraverso il sistema, ai sensi del
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (noto anche come "Secondo Conto
Energia") e della Delibera n. 90 dell'11 aprile 2007 (e successive integrazioni e modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nonché del Decreto
Ministeriale 6 agosto 2010, noto anche come "Terzo Conto Energia").
r.g. n. 4703/2020 16 L'incentivo agognato è dunque indifferentemente quello del Secondo Conto
Energia o del Terzo Conto Energia;
manca il riferimento alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia alle quali gli impianti di Troia sono stati ammessi solo perché all'epoca della stipulazione dei contratti il Quarto Conto Energia non era stato ancora normativamente introdotto.
Parte impugnante lamenta poi la mancata pronuncia del collegio arbitrale sulla prima domanda avanzata, quella di accertamento della mancata esecuzione dell'obbligazione di eseguire gli impianti entro il 31.12.2010 gravante su e della conseguente responsabilità esclusiva di CP_1
quest'ultima ai sensi dell'art. 1218 c.c. nella causazione dei danni patrimoniali patiti da per effetto dei provvedimenti sanzionatori del GSE con Pt_1
conseguente condanna risarcitoria ex art. 1223 c.c. della ditta appaltatrice.
Invero, tale domanda è stata oggetto di ampio ed approfondito esame da parte del collegio arbitrale, che ne ha scandagliato tutti gli elementi costitutivi, dall'individuazione del soggetto responsabile del ritardo nell'ultimazione degli impianti (pagg. 55 ss.) sino alla tipologia dei danni ristorabili in relazione alla presenza nei contratti di clausole penali e di clausole limitative della responsabilità dell'appaltatore (pagg. 67 ss.).
Il motivo è dunque in parte inammissibile e in parte infondato.
QUARTO MOTIVO
Ricadono al di fuori della sfera applicativa dell'art. 829 n. 11 c.p.c., come sopra individuata, anche le doglianze mosse da con riferimento Pt_1
all'individuazione delle responsabilità per le conseguenze dannose riportate dalla committente nell'ipotesi alternativa di completamento delle opere entro il termine prefissato.
Invero, il collegio arbitrale ha ritenuto di dover compiere tale accertamento, ipotizzando che gli impianti fossero stati tempestivamente ultimati, così come sostenuto da giungendo ad affermare la responsabilità della CP_1
committente sia per l'errata rappresentazione fotografica del 28.12.2010 (che documentava il mancato completamento dei lavori) sia per l'omessa conservazione della documentazione che avrebbe dimostrato il rispetto dei termini prefissati e che non è riuscita a produrre al GSE in sede di Pt_1
r.g. n. 4703/2020 17 verifica. Invero, tale motivazione aggiuntiva, che fa seguito all'approfondito esame dell'eventualità opposta, ritenuta dallo stesso collegio senz'altro più plausibile, non si appalesa affatto come necessaria ma nel contempo non è certamente configurabile il vizio dedotto dall'impugnante, che, come detto, è integrato solo dall'ipotesi di assoluta assenza di motivazione che rende del tutto impossibile ricostruire l'iter logico giuridico sottostante la decisione.
Essendosi il collegio arbitrale speso nell'argomentare le ragioni della reiezione della domanda subordinata avanzata da con riferimento alle Pt_1
previsioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., il vizio di contraddittorietà della motivazione dedotto dalla committente non appare configurabile per le medesime ragioni.
Il motivo è pertanto inammissibile.
QUINTO MOTIVO
Nel contestare il mancato riconoscimento dell'applicazione della clausola penale prevista dall'art. 15.3 dei tre contratti EPC parte impugnante ha ipotizzato i vizi, già delimitati nei loro confini applicativi, alquanto contigui se non addirittura sovrapponibili, di contraddittorietà (interna) della motivazione e di mancanza del requisito prescritto dall'art. 823 n. 5 c.p.c.
Senonché, le censure formulate da si collocano ben al di fuori da tali Pt_1
confini. L'impugnante critica l'interpretazione dell'art. 15.3 dei contratti EPC fornita dal collegio arbitrale, sostenendone l'operatività in caso di ritardo temporale e di mancato rispetto della data prevista in contratto come fine lavori, imputabili al Contractor, e non, come argomentato dal collegio arbitrale
(con il dissenso sul punto dell'arbitro designato da , nel caso in cui il Pt_1
ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse l'unico esclusivamente e causalmente determinante la perdita del regime incentivante, con la conseguenza della non addebitabilità della penale de qua nell'ipotesi di responsabilità concorrente di e Contractor. Come è agevole rilevare, trattasi di differenti CP_5
interpretazioni della stessa clausola, entrambe sostenute con ampi riferimenti alla formulazione letterale della previsione nonché ad altre clausole, tra le quali l'art. 15.1 dei contratti, che prevede altra penale, questa sì comminata per il r.g. n. 4703/2020 18 semplice ritardo nell'esecuzione delle opere, e non di motivazione assente o apparente o manifestamente insostenibile.
Né ha maggior fortuna la denuncia di contraddittorietà e di contrasto con il precedente lodo del dicembre 2018 formulata dall'impugnante sempre con riferimento al medesimo tema, tenuto conto che l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 15.3 era stata formulata come mera ipotesi dagli arbitri nella decisione precedente (v. pag. 46), che non si era pronunciata per la ravvisata carenza di interesse ad agire di anche sulla domanda di Pt_1
corresponsione della somma prevista a titolo di penale, e considerato altresì che nella medesima decisione il collegio arbitrale aveva a più riprese evidenziato come l'accettazione della commessa da parte di in condizioni di tempo CP_1
maggiormente ristretto avrebbe potuto refluire ai fini dell'attenuazione delle eventuali responsabilità della ditta appaltatrice, lasciando così chiaramente intendere un quadro di concorrenti responsabilità nella causazione del danno, in quel momento storico ancora non concretizzatosi.
Il motivo è dunque inammissibile.
SESTO MOTIVO
Ad onta dell'improprio richiamo all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 n. 10
c.p.c., configurabile nel caso in cui gli arbitri non abbiano deciso il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri, per il vero nemmeno prospettata in fatto dall'impugnante, vengono in rilievo i vizi di cui ai nn. 5 e 12 dell'art. 829 c.p.c.
Senonché, non può sostenersi che il collegio arbitrale abbia omesso di decidere sulla domanda risarcitoria avanzata da per i danni patiti a Pt_1
seguito della revoca del regime incentivante del II Conto Energia. Risulta invece che su questa domanda gli arbitri si siano espressamente pronunciati, come è agevole evincere non solo dal dispositivo del lodo, il cui primo punto è per l'appunto dedicato alla reiezione di tale domanda, ma anche dalla motivazione, segnatamente alle pagg. 80 - 82, pure riprodotte nell'atto di appello, laddove il collegio ha statuito che l'unico danno risarcibile in astratto sarebbe stato quello corrispondente al maggior corrispettivo erogato all'appaltatrice nell'ottica dell'accesso alle tariffe incentivanti del II Conto Energia, ma tale causa petendi
r.g. n. 4703/2020 19 non era stata articolata dalla committente, sicché qualsiasi pronuncia sul punto, previa quantificazione del danno, sarebbe andata inevitabilmente ultra petita.
Le difese svolte per confutare le conclusioni raggiunte dal collegio arbitrale e poi per contestare la riconducibilità alla categoria del “lucro cessante” di tutte le voci di danno conseguenti alla compensazione tra le maggiori tariffe incentivanti del II Conto Energia e le minori tariffe incentivanti del IV Conto
Energia operata dal GSE si collocano al di fuori dei confini applicativi tanto dell'ipotesi di nullità di cui al n. 12 dell'art. 829 c.p.c. quanto della causa di nullità di cui al n. 5 dell'art. 829 c.p.c. in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., risolvendosi in censure di merito alla motivazione del lodo, comunque effettuata e non meramente apparente o non suscettibile di tradursi in proposizioni di significato comprensibile.
Né può invocare la nullità del lodo per non essersi gli arbitri Pt_1
pronunciati sull'eccezione di nullità delle clausole limitative della responsabilità dell'appaltatore (art. 16 lett. A e C), avendo invece il collegio sul punto così statuito, dopo aver ampiamente analizzato il contenuto di dette previsioni negoziali (v. pagg. 70 – 71): “Le clausole di cui agli artt. 15 e 16 dei Contratti EPC non possono essere considerate nulle in via assoluta per violazione delle regole di cui all'art.1229 c.c. (rubricato “clausole di esonero da responsabilità” e per cui: “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave”), in quanto siffatta nullità, circoscritta all'esonero per dolo ed alla colpa grave, opera solo ove sia stata dedotta e provata la concreta ricorrenza del dolo
o della colpa grave e si miri ad escluderne le conseguenze risarcitorie. Nella specie, per contro, può senz'altro escludersi che abbia agito con la coscienza e volontà di CP_1
ultimare in ritardo le opere (cui prodest?), il che esclude il dolo;
ma anche la colpa grave va esclusa, ove si consideri la drastica riduzione dei tempi realizzativi avuti a disposizione, rispetto a quelli contrattualmente fissati”; pag. 73).
Il motivo è pertanto infondato relativamente all'ipotizzata sussistenza del vizio di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c. e inammissibile laddove si è dedotta la ricorrenza dell'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
r.g. n. 4703/2020 20 Deve comunque respingersi l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, atteso che la
[...]
presente impugnazione non è stata introdotta per fini abusivi né integra un comportamento processuale gravemente colposo.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo di impugnazione nonché il secondo e il terzo motivo di impugnazione, limitatamente alla dedotta ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c., ed il sesto motivo di impugnazione, limitatamente alla dedotta ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c.;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Condanna parte impugnante a rifondere a parte impugnata le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10.07.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4703/2020 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale, iscritta al n. 4703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024 e vertente
T R A
(C.F ), con sede legale in Bolzano, Corso Italia n. Parte_1 P.IVA_1
27, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Andrea Ceschina, Stefano Garibaldi e Alessandro Oddi
IMPUGNANTE
E
C.F. ), con sede legale in Milano, Via Stradivari CP_1 P.IVA_2
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Maddalena Boselli e Enrica Danila Pinna
IMPUGNATA
CONCLUSIONI
Per l'impugnante:
r.g. n. 4703/2020 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale del lodo impugnato, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare la nullità, anche solo parziale, del lodo arbitrale relativamente ai capi tutti impugnati, per i motivi esposti in narrativa nonché dei provvedimenti inerenti e conseguenti, anche in riferimento all'Ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale in data 29/7/2020 e pertanto riformare totalmente ovvero solo parzialmente il lodo arbitrale impugnato e i provvedimenti ad esso accessivi o conseguenti, nelle seguenti specifiche parti:
“a) Rigetta la domanda di cui al paragrafo a) delle conclusioni rassegnate nel da CP_2
della superiore motivazione;
Pt_1
b) Rigetta la domanda di cui al paragrafo b) delle conclusioni rassegnate nel da CP_2
della superiore motivazione;
Pt_1
c) Rigetta la domanda di cui al paragrafo c) delle conclusioni rassegnate nel da CP_2
della superiore motivazione;
Pt_1
f) Rigetta la domanda di accertamento di malafede ex art. 96 c.p.c. formulata sia da che da in quanto infondata come da motivazione;
Pt_1 CP_1
g) Rigetta ogni altra domanda, eccezione e/o istanza, diverse da quelle sopra indicate, formulate dalle Parti;
e per l'effetto, in accoglimento dei quesiti formulati da nel giudizio di primo Pt_1
grado,
Voglia così giudicare:
2) In via principale e nel merito, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la mancata esecuzione dell'obbligazione contrattuale in capo ad di completare CP_1
gli Impianti per cui è causa entro la data del 31/12/2010, e la conseguente responsabilità contrattuale esclusiva in capo alla stessa, ex art. 1218 c.c. nella causazione dei danni patrimoniali subiti da derivanti dai procedimenti di verifica effettuati dal GSE Pt_1
s.p.a, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art.42 del D.lgs. 28/2011, relativi agli
Impianti medesimi, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore a corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
la somma complessiva s.e.&o. di € 4.183.751,65 s.e.&o. di cui € 1.664.749,87 s.e.&o. a titolo di c.d. danno emergente ed € 2.519.001.78 s.e.&o. a titolo di c.d. lucro cessante ovvero di danno derivante da perdita di chance, ovvero quella diversa somma, maggiore
r.g. n. 4703/2020 2 o minore, da determinarsi in corso di causa o che verrà ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, per le causali di cui in narrativa, accertata e dichiarata la presenza di vizi e/o difetti e/o difformità negli Impianti per cui è causa ex art. 13.3 Contratti EPC nonché ex artt. 1668, comma 1, c.c. e/o la mancanza di documentazione prevista per legge e/o da Contratti EPC, imputabili ad tali da CP_1
avere comportato l'adozione da parte del GSE delle determinazioni e delle sanzioni, all'esito dei procedimenti di verifica effettuati dal GSE s.p.a, ai sensi della Legge
129/2010 e dell'art.42 del D.lgs. 28/2011, relativi agli Impianti medesimi, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a CP_1 Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva s.e.&o. di €
4.183.751,65 s.e.&o. di cui € 1.664.749,87 s.e.&o. a titolo di danno emergente ed €
2.519.001,78 s.e.&o a titolo di lucro cessante, ovvero a titolo di danno da perdita di chance, ovvero ancora quella diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa o che verrà ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4)Ancora nel merito e in ogni caso: per le causali esposte in narrativa condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a CP_1 Pt_1
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, per ciascun Impianto, la somma di
€ 300.000,00, ai sensi dell'art. 15.3 dei Contratti, per la somma complessiva, pertanto, di € 900.000,00 s.e.&o a titolo di penale da perdita patrimoniale, derivante da mancata ammissione alla tariffa incentivante del c.d. secondo conto energia Legge 129/2010, oltre accessori di legge se dovuti;
5)Nel merito, per le causali di cui in narrativa, e in accoglimento dei controquesiti formulati nel giudizio di primo grado, dichiarare, ai sensi dell'art. 1419, comma II c.c. nonché ai sensi dell'art. 1229 c.c. nulle e/o comunque inefficaci le clausole contrattuali di cui agli artt. 16 lettere A) e C) e pertanto condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore i danni da quest'ultima subiti, come da domande, nessuna esclusa, spiegate nei quesiti.
6)IN OGNI CASO, con vittoria di spese, funzioni e compensi del procedimento arbitrale e del presente giudizio e, in riforma del lodo impugnato, porre a carico di tutte le spese di competenza del Collegio nominato e del procedimento CP_1
r.g. n. 4703/2020 3 arbitrale nonché i compensi professionali e le spese maturate dalla difesa di e Parte_1
in ogni caso, condannare al pagamento in favore di di una somma di CP_1 Parte_1
denaro da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 comma III c.p.c. in virtù dell' ingiustificato ed immotivato rifiuto da parte della stessa della proposta conciliativa formulata da per i tramite dei propri difensori all'udienza del 16/12/2019. Pt_1
7)IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi, rispettivamente, al lodo arbitrale qui impugnato e a quello precedentemente emesso, presso la sede del Collegio Arbitrale come meglio sopra individuato”.
Per l'impugnata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avversa, così giudicare:
1. Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello contro cui si resiste, in quanto palesemente infondato e strumentale ex art. 348 bis c.p.c.;
2. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato e confermare il Lodo impugnato;
3. In subordine, in caso di annullamento parziale o totale del Lodo, (i) rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da in quanto inammissibili e/o infondate in Pt_1
fatto e in diritto;
(ii) Accertata la malafede di ex articolo 96 c.p.c. Pt_1
nell'instaurazione del presente procedimento, per l'effetto condannare la stessa a risarcire ad i danni procurati, liquidandoli in via equitativa. CP_1
In ogni caso con la condanna di alla rifusione delle spese di lite”. Pt_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha promosso procedimento arbitrale in relazione a tre Parte_1
contratti, stipulati in data 28.10.2010 con la società di diritto spagnolo SEMI -
Sociedad Espanola de Montajes Industriales SA, denominati “Supply and
Installation Agreement”, rispettivamente relativi a tre impianti fotovoltaici da realizzare nel Comune di Troia (FG) (d'ora in avanti, “contratti EPC”), aventi ad oggetto la progettazione esecutiva, la vendita, la fornitura e l'installazione dei predetti impianti, da completarsi entro il 31.12.2010. Il termine di r.g. n. 4703/2020 4 completamento dei lavori era legato al fatto che entro il 29.10.2010 fosse intervenuta da parte di una Notice to proceed, che tuttavia Parte_1
intervenne il 25.11.2010, sicché i lavori ebbero inizio solo dopo tale data.
In data 20.12.2010 nei predetti contratti e nei coevi contratti stipulati per l'assistenza e la manutenzione degli impianti (denominati contratti O&M) è subentrata alla società spagnola SEMI SA la società italiana che Controparte_3
ha poi mutato denominazione in interamente partecipata CP_1
dall'originaria contraente.
Alla data prevista per il completamento dei lavori il Direttore dei lavori ha accertato la completezza degli impianti, anche al fine dell'applicazione della legge n. 129/2010 (c.d. Legge Salva Alcoa), che aveva esteso l'accesso alla tariffa incentivante del II Conto Energia agli impianti, che, pur non entrati in esercizio entro il 31.12.2010, erano stati tuttavia ultimati entro la stessa data, a condizione che fossero entrati in esercizio il 30.06.2011, sottoscrivendo le certificazioni di fine lavori, poi inviate da al GSE unitamente a n. 5 fotografie scattate Pt_1
dallo stesso Direttore dei lavori il 28.12.2010.
Senonché, all'esito di un sopralluogo condotto presso i tre impianti tra il 27 e il 28 ottobre 2016, nel corso del quale si era riscontrato, tra l'altro, che alcuni componenti riportavano numeri di matricola indicativi della loro produzione nell'anno 2011, il GSE ha comunicato (il 21.12.2018) a che i tre impianti Pt_1
non potevano fruire dei benefici di cui alla legge n. 129/2010 (c.d. II Conto
Energia) in quanto carenti del requisito del completamento delle opere entro il
31.12.2010 e che gli stessi potevano invece essere ammessi ai benefici di cui al
DM 05.05.2011 (c.d. IV Conto Energia) a partire dalla data di entrata in esercizio, il 24.06.2011. Il GSE ha contestualmente comunicato a che, Pt_1
considerata la variazione della tariffa incentivante, avrebbe provveduto a rideterminare l'incentivo spettante per l'energia prodotta dagli impianti a partire dalla data di entrata in esercizio effettuando la compensazione tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, sino a concorrenza.
Nelle more degli accertamenti del GSE, le parti contraenti, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nei tre contratti EPC (art. 28), hanno promosso sei procedimenti arbitrali, contestandosi reciproche inadempienze.
r.g. n. 4703/2020 5 In uno di questi sei procedimenti arbitrali, quello definito con il lodo emesso il 18.12.2018, non impugnato dalle parti, il collegio arbitrale ha dichiarato inammissibile, in quanto carente di interesse ad agire, la domanda di condanna risarcitoria avanzata da nei confronti di perché Parte_1 CP_1
fondata su un quid ipotetico ed eventuale, non essendo state ancora applicate le sanzioni da parte del GSE, ma ha nel contempo chiarito che, trattandosi di pronuncia in rito, una volta concluso il procedimento amministrativo, Pt_1
avrebbe potuto proporre le domande volte all'affermazione della responsabilità dell'appaltatore e si è comunque pronunciato sulle doglianze mosse dalla committente relative alla presenza di vizi e difformità negli impianti che prescindessero dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai provvedimenti del GSE, non ancora adottati.
All'esito dei provvedimenti del GSE del dicembre 2018, ha Parte_1
promosso quindi un nuovo procedimento arbitrale, chiedendo: (i) che fosse accertata la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. per la mancata CP_1
ultimazione degli impianti entro la data, indicata come essenziale, del
31.12.2010, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere il Contractor in mala fede sostenuto che gli impianti erano stati completati entro quella data e in subordine ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. perché l'aver falsamente affermato l'ultimazione degli impianti equivale ad averne taciuto in mala fede i vizi: (ii) che fosse conseguentemente condannata a ristorarla ai sensi dell'art. CP_1
1223 c.c. del danno emergente conseguente alla riduzione da parte del GSE dell'incentivo spettante per l'energia prodotta dalla data di entrata in esercizio degli impianti sino al 31.12.2018, quantificato in € 1.664.749,87, e del lucro cessante da perdita di chance, rappresentato dalla perdita della possibilità di godere degli incentivi del II Conto Energia sino alla data naturale di scadenza della Convenzione (anno 2031), quantificato in € 2.519.001,78; (iii) che CP_1
fosse in ogni caso condannata al pagamento in suo favore della penale prevista dall'art. 15.3 dei tre contratti EPC (Euro 300.000 per ciascun impianto) per la mancata ammissione alla tariffa incentivante del II Conto Energia;
(iv) in subordine, che fosse condannata a corrisponderle un indennizzo per CP_1
ingiustificato arricchimento per la somma complessiva di € 3.600.000.
r.g. n. 4703/2020 6 Si è ritualmente costituita che ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della domanda risarcitoria proposta da ed ha chiesto in ogni caso il Pt_1
rigetto di tutte le domande di controparte in quanto infondate.
Il collegio arbitrale, verificata l'impraticabilità di condizioni conciliative, si è pronunciato sui quesiti formulati dalle parti, con l'opinione dissenziente dell'arbitro designato da con il lodo del 19.06.2020, con il quale ha Parte_1
respinto le domande di indicate sub (i), (ii) e (iii) ed ha solo parzialmente Pt_1
accolto la domanda sub (iv), condannando a rifondere a la CP_1 Pt_1
somma di € 90.000, oltre rivalutazione e interessi.
In merito alle domande risarcitorie avanzate da gli arbitri hanno Pt_1
dapprima vagliato l'ipotesi, da loro stessa ritenuta più plausibile in coerenza con l'esito della CTU disposta nel precedente procedimento arbitrale e acquisita nel successivo procedimento nel contraddittorio delle parti, della mancata ultimazione delle opere entro il 31.12.2010, rilevando che:
- non può farsi ricadere su l'applicazione del IV Conto Energia in CP_1
luogo del III Conto Energia, in quanto il ritardo dell'entrata in esercizio degli impianti, che per beneficiare delle tariffe incentivanti del III Conto
Energia avrebbero dovuto intervenire entro il 30.04.2011, è esclusivamente imputabile alla committente;
- la mancata ultimazione degli impianti entro la data del 31.12.2010 non è addebitabile al solo Contractor, ma è ascrivibile anche alla Committente, che aveva emesso la Notice to Proceed il 25.11.2010, in notevole ritardo rispetto al termine convenuto del 29.10.2010, ed a distanza estremamente ravvicinata rispetto al termine previsto per il completamento dei lavori;
- l'interpretazione dei contratti EPC e l'analisi dei ricavi rivenienti dagli impianti per l'intera durata della Convenzione portano a ritenere che il conseguimento da parte di delle tariffe incentivanti del II Conto Pt_1
Energia era importante ma non essenziale, mentre era essenziale per la committente realizzare gli impianti in maniera tale da conseguire le sovvenzioni previste o dal II o dal III Conto Energia (entrambi non a caso menzionati nella definizione di “Subsidy”, a differenza del IV Conto
Energia, all'epoca della stipulazione dei contratti non ancora adottato);
r.g. n. 4703/2020 7 - deve escludersi la possibilità di applicazione della clausola penale di cui all'art. 15.3 dei contratti EPC, non essendo ascrivibile al Contractor in via esclusiva la responsabilità del ritardo nell'ultimazione degli impianti, mentre le clausole limitative della responsabilità dell'appaltatore contenute nell'art. 16 dei contratti, in particolare quella che esclude la risarcibilità del lucro cessante, trovano la loro giustificazione nell'esigenza di evitare che, a fronte di possibili responsabilità dell'appaltatore, tenuta in considerazione la posizione di vantaggio del committente (che tale restava qualunque fosse il regime incentivante al quale era stato ammesso), il Contractor potesse non accettare di eseguire l'appalto a fronte di una scadenza già imminente alla data della stipula ed ancora più ravvicinata in caso di ritardo della Parte_2
.
[...]
Il collegio ha quindi vagliato, ritenendo parimenti infondata la pretesa risarcitoria di l'ipotesi alternativa, meno plausibile, dell'ultimazione Pt_1
degli impianti entro la data del 31.12.2010, rilevando come la causa determinante delle sanzioni applicate dal GSE sarebbe in questo caso ascrivibile alla committente, per l'erronea rappresentazione fotografica delle opere alla data del 28.12.2010 e per la mancata conservazione di documentazione atta a comprovare la tempestività nell'esecuzione dei lavori.
E' stata quindi accolta, ma solo in parte, la domanda indennitaria ex art. 2041
c.c. spiegata da con commisurazione dell'indennizzo (nella misura di Pt_1
Euro 90.000) all'arricchimento del Contractor, identificato nel maggior utile percepito con i contratti EPC nell'ottica del II Conto Energia rispetto a quello che avrebbe conseguito con contratti modulati sul III Conto Energia.
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte tempestivamente notificato nei termini di cui all'art. 828 c.p.c. (impropriamente intestato “atto di citazione in appello”), la ha impugnato il lodo arbitrale, chiedendo di dichiarane Parte_1
la nullità anche solo parziale relativamente ai capi impugnati per i seguenti motivi:
1) nullità del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c.p.c. e difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c.p.c. in riferimento ai requisiti prescritti dall'art. 823 n. 5 c.p.c., per avere il lodo impugnato in più punti fatto espresso richiamo ad altro lodo, pronunciato il 06.07.2016 da r.g. n. 4703/2020 8 diverso collegio arbitrale e non tra le stesse parti (contraddittore di
[...]
era la il cui collegamento con la CP_3 Controparte_4
è stato solo affermato ma non dimostrato), che non ha fatto Parte_1
parte del fascicolo e sul contenuto del quale le parti non hanno potuto interloquire nel corso del procedimento arbitrale;
2) nullità del lodo ex art. 829 nn. 8 e 11 c.p.c., in quanto contenente disposizioni in contrasto con il precedente lodo, emesso tra le stesse parti il
18.12.2018 e divenuto definitivo, e contraddittorie, avendo il collegio arbitrale statuito, in difformità rispetto al precedente, che, benché CP_1
fosse rimasta obbligata al rispetto del “Guaranted work Completion date” nonostante il ritardo di nell'emissione del Notice to proceed, doveva Pt_1
escludersi la responsabilità della stessa appaltatrice per la revoca da parte del GSE degli incentivi previsti dal II Conto Energia, e non avendo il
Collegio arbitrale correttamente valutato la corrispondenza tra il chiaro addebito contrattuale mosso nei confronti di la mancata CP_1
ultimazione dell'impianto nei tempi previsti per l'accesso al detto regime incentivante, e le ragioni che hanno condotto il GSE ad adottare i provvedimenti del 21.12.2018, con i quali gli impianti non sono stati ammessi alle tariffe incentivanti di cui alla legge n. 129/2010 e DM
19.02.2007 (II Conto Energia) ma agli incentivi, inferiori, di cui al DM
05.05.2011, ed avendo anzi il collegio valorizzato argomenti fuorvianti quali l'allacciamento degli impianti alla rete e l'entrata in esercizio degli impianti;
3) nullità del lodo ex art. 829 nn. 11 e 12 c.p.c., in quanto contenente disposizioni contraddittorie nella parte relativa all'interpretazione dei contratti, laddove il Collegio arbitrale ha qualificato come non essenziale il termine di ultimazione degli impianti, ritenendo erroneamente fosse indifferente per la committente accedere al II Conto o al III Conto Energia, ed in quanto ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di per mancato completamento CP_1
delle opere entro il termine del 31.12.2010;
4) nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c., sia perché contenente disposizioni contraddittorie in relazione all'ipotesi formulata dal Collegio arbitrale in contrasto con le emergenze istruttorie e le statuizioni del lodo definitivo del r.g. n. 4703/2020 9 dicembre 2018, dell'ultimazione degli impianti entro la data del 31.12.2010, laddove il collegio ha individuato quale causa insorgente dei dubbi che avrebbero attinto il GSE le fotografie scattate dalla committente il
28.12.2010, sia per le ragioni che hanno condotto alla reiezione della domanda risarcitoria formulata con riferimento agli artt. 1667 e 1668 c.c.;
5) nullità del lodo in relazione alla mancata applicazione della penale prevista dall'art. 15.3 dei contratti EPC in quanto contenente disposizioni contraddittorie ex art. 829 n. 11 c.p.c. ed in quanto recante una motivazione estremamente lacunosa ex art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 n. 5
c.p.c., per avere il collegio arbitrale operato un'infondata interpretazione della clausola negoziale, ritenendo che la stessa non fosse operativa nel caso di responsabilità concorrente della committente per il ritardo nell'ultimazione delle opere, in contrasto con quanto statuito nel lodo definitivo del 18.12.2018, e con la formulazione letterale della clausola, laddove l'avverbio solely si riferisce esclusivamente all'ipotesi del mancato rispetto della prevista fine lavori (31.12.2010), sicché l'unica condizione per l'applicazione della penale è un ritardo nell'esecuzione dell'opera da parte del Contractor;
6) nullità del lodo ex art. 829 nn. 10 e 12 c.p.c. ed ex art. 829 n. 5 in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca degli incentivi previsti dal II Conto Energia da parte del GSE, per avere il Collegio arbitrale senza alcuna motivazione ricondotto tutte le richieste risarcitorie avanzate da alla categoria del lucro cessante sì da pervenire all'applicazione Pt_1
dell'art. 16 lett. A) dei contratti di EPC, che esclude espressamente qualsiasi risarcimento nelle ipotesi di mancato guadagno o di lucro cessante, avendo invece l'impugnante avanzato domanda risarcitoria anche a titolo di danno emergente, in tale categoria rientrando le somme da restituire al GSE a seguito della compensazione tra quanto percepito in base al DM 05.05.2011
e quanto effettivamente dovuto dalla data di entrata in esercizio degli impianti, da quantificare in complessivi Euro 1.664.749,87, e non essendosi gli arbitri pronunciati sull'eccezione di nullità dell'art. 16 lettere A) e C) dei contratti di EPC, contenenti clausole che escludevano o limitavano r.g. n. 4703/2020 10 illegittimamente la responsabilità dell'appaltatore in violazione dell'art. 1229 c.c.
In data 07.01.2021 si è tempestivamente costituita che ha CP_1
richiesto dichiararsi l'impugnazione inammissibile ex art. 348bis c.p.c. e di rigettarla in quanto infondata e, in subordine, nell'ipotesi di annullamento totale o parziale del lodo di respingere tutte le domande risarcitorie avanzate da
Pt_1
L'impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
PRIMO MOTIVO
Le doglianze mosse da parte impugnante sembrano non tener conto della reale portata dell'ipotesi di nullità specificatamente dedotta, dovendo la violazione del contraddittorio essere esaminata non sotto un profilo formale ma nell'ottica di verificare se vi sia stata o meno un'effettiva lesione della possibilità per le parti di dedurre e contraddire (v. Cass. n. 18600/2020).
Ora, nel caso di specie, deve innanzitutto escludersi che il lodo oggi impugnato sia motivato per relationem, attraverso il mero rinvio al contenuto motivazionale del lodo del 2016, non presente nel fascicolo. Invero, laddove, in tre occasioni, il collegio ha ritenuto di dover richiamare talune statuizioni del precedente lodo, che riteneva utili ai fini della risposta ai quesiti formulati da lo ha fatto riproducendone dettagliatamente il contenuto Pt_1
argomentativo. E, soprattutto, i tre punti motivazionali richiamati vertono tutti su questioni – la concorrente responsabilità di appaltatrice e committente nel ritardo dell'ultimazione degli impianti, la mancata attivazione del Change
Order da parte dell'appaltatrice, che però non avrebbe purgato l'accertato ritardo della committente nella comunicazione della , e Parte_2
l'interpretazione della clausola penale pattuita in caso di ritardo – che le parti avevano posto all'attenzione del collegio arbitrale nei loro scritti difensivi e sulle quali avevano ampiamente contraddetto.
Deve ritenersi in sostanza che il collegio arbitrale abbia operato i richiami di cui si controverte con la tecnica della citazione di precedenti giurisprudenziali specifici, come peraltro indicato dallo stesso organo giudicante nell'ordinanza r.g. n. 4703/2020 11 emessa il 29.07.2020 a seguito di richiesta di interpretazione ex art. 37
Regolamento Uncitral avanzata da senza dunque che l'assenza del lodo Pt_1
dal fascicolo abbia potuto determinare alcuna effettiva lesione del diritto di difesa dell'odierna parte impugnante come del suo contraddittore.
Il riverberarsi dei richiami alla decisione del 2016 sul tessuto motivazionale del lodo qui impugnato renderebbe poi, ad avviso dell'impugnante, nullo quest'ultimo per mancanza del requisito prescritto dall'art. 823 n. 5 c.p.c.,
l'esposizione sommaria dei motivi.
Invero, occorre ribadire che l'impugnazione del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la decisione assunta dagli arbitri, essendo limitata all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 c.p.c. specificatamente dedotte nel gravame.
In assoluta coerenza con l'insegnamento dei Giudici di legittimità,
l'ipotizzato vizio di difetto di motivazione è configurabile, quindi, solo laddove la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o sia tale da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tanto da risolversi in una non-motivazione (così, Cass. n. 6986/2007, Cass. S.U.
n. 24785/2008, conf. Cass. n. 16755/2013, Cass. n. 12321/2018). In altre parole, si ha mancanza del requisito prescritto dall'art. 823 n. 5 c.p.c. quando la motivazione del lodo manca del tutto o è meramente apparente o è talmente carente da rendere incomprensibili le ragioni della decisione, mentre se la motivazione c'è, sia essa o meno condivisibile, non può essere rettificata. Ciò perché il mezzo di impugnazione a critica ristretta previsto dall'art. 829 c.p.c. non è diretto ad una rivalutazione dei fatti, anche solo nell'ottica del controllo sull'adeguatezza e la congruità della motivazione del lodo.
Ora, nel caso in esame, a fronte di una motivazione particolarmente ampia ed esauriente anche sui punti oggetto dei richiami al lodo del 2016, parte impugnante non è stata in grado di chiarire quali sarebbero i deficit motivazionali della decisione oggetto di gravame, che su tutti quei temi, a prescindere dalla menzione del precedente (o meglio, dei precedenti, giacché è stato più volte richiamato il contenuto della motivazione del lodo del
20.12.2018, questo sì presente nel fascicolo), si era ampiamente spesa con r.g. n. 4703/2020 12 argomentazioni fondate in massima parte sull'interpretazione delle clausole negoziali.
Il motivo è dunque inammissibile.
SECONDO MOTIVO ha sostenuto che nel lodo del 20.12.2018 il collegio arbitrale aveva Pt_1
ritenuto irrilevante il ritardo della comunicazione della Notice to proceed (pag.
60), a differenza di quanto fatto nel lodo qui impugnato.
In realtà, il collegio del 2018 ha ritenuto errata la difesa di secondo la CP_3
quale il ritardo della Notice to proceed si sarebbe ripercosso automaticamente sui termini realizzativi delle opere, sostenendo, in piena coerenza con il lodo qui impugnato, che seppure iniziata in ritardo la commessa andava eseguita nei termini coerenti con l'interesse del committente, che l'accettazione in condizione di tempo più ristretto poteva refluire in termini di attenuazione della responsabilità dell'appaltatore e che quest'ultimo comunque poteva attivare lo strumento del Change Order e non lo ha fatto. Identici sono anche i rilievi sul fatto che la data del Notice to proceed, non essendo stato previsto un termine ultimo, poteva avere un'incidenza potenzialmente negativa sui termini di ultimazione degli impianti. Non è dunque ravvisabile alcun contrasto tra le statuizioni dei due lodi.
Non si ravvisa poi alcuna contraddittorietà tra le statuizioni del lodo che hanno escluso la responsabilità di dopo aver disatteso le difese svolte CP_1
dall'appaltatrice secondo le quali il ritardo della proceed non Parte_2
l'avrebbe fatta decadere dall'obbligo di rispettare il termine di ultimazione delle opere, fissato per il 31.12.2010, né tanto meno sono in contrasto con tale assunto le argomentazioni svolte dal collegio arbitrale in ordine al ritardato allacciamento alla rete degli impianti ed entrata in esercizio degli stessi.
E' bene all'uopo rammentare cosa si intenda con la locuzione “il lodo contiene disposizioni contraddittorie” di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c. In disparte le ipotesi, qui non formulate, di contrasto tra le diverse parti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo, l'ipotizzata contraddittorietà interna della motivazione non legittima l' impugnazione per nullità del lodo, salvo che determini l'impossibilità assoluta di ricostruzione dell'iter logico e giuridico r.g. n. 4703/2020 13 sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (così, tra le altre, Cass. n. 291/2021, Cass. n. 2747/2021,
Cass. n. 11895/2014).
Ora, nel caso di specie, tale condizione certamente non si ravvisa, avendo il collegio arbitrale reso ampia ed articolata motivazione innanzitutto per giustificare la non esclusività della responsabilità della ditta appaltatrice in ordine alla mancata ultimazione degli impianti entro il termine del 31.12.2010 e la responsabilità concorrente della committente, per i ritardi nelle procedure amministrative riguardanti la realizzazione delle opere, per non avere effettuato i pagamenti di propria competenza e, soprattutto, per non aver adempiuto agli altri obblighi cooperativi funzionali al , Parte_2
comunicato alla ditta appaltatrice il 25.11.2010, con ritardo di quasi un mese rispetto al termine contrattualmente previsto (29.10.2010) e con erosione di 27 giorni dei 64 che dalla data di stipula dei tre contratti residuavano sino al
31.12.2010.
Non si ravvisa una totale assenza di motivazione nemmeno nella parte in cui il lodo ha affrontato la questione della ritardata entrata in esercizio dei tre impianti, che ha rilevato ai fini dell'applicazione del c.d. IV Conto Energia, in luogo del III Conto Energia, e che il collegio ha ritenuto riconducibile esclusivamente a per il ritardo nell'esecuzione degli adempimenti Pt_1
burocratici per la connessione alla rete e nella realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, così come accertato dal CTU nominato in occasione del precedente procedimento arbitrale. Questione tutt'altro che ininfluente ai fini della decisione, se si considera che la domanda risarcitoria avanzata dalla committente è parametrata alla differenza tra gli incentivi erogati inizialmente sino alla verifica del GSE in applicazione del II Conto Energia e gli incentivi erogati dopo la verifica ed i provvedimenti sanzionatori adottati dal GSE in applicazione per l'appunto del IV Conto Energia.
In merito alla prospettata violazione del principio dell'onere della prova, giova rilevare che mai il collegio ha sostenuto che l'appaltatore fosse esentato dall'onere di dimostrare il completamento delle opere nel termine contrattualmente fissato.
Il motivo è dunque in parte infondato e in parte inammissibile.
r.g. n. 4703/2020 14 TERZO MOTIVO
Anche il terzo motivo di impugnazione postula una contraddittorietà interna della motivazione del lodo, specificatamente riferita all'interpretazione delle clausole contrattuali fornita dal collegio arbitrale.
Ora, è sufficiente compulsare le pagg. 59 – 67 del lodo per rendersi conto di come non si configuri quell'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dal collegio arbitrale che si risolve in una totale assenza di motivazione che sola può legittimare l'impugnativa del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 11 c.p.c.
Del resto, parte impugnante si è limitata a rivolgere censure alla ricostruzione esegetica delle clausole contrattuali, che non colgono nemmeno nel segno, essendo la qualificazione del termine del 31.12.2010 come non essenziale fondata sull'interpretazione letterale di dette clausole e delle espressioni “Scope of work”, “Subsidy” e “Guaranteed Work Completion Date”
(quest'ultima condizionata all'emissione della Notice to proceed entro il
29.10.2010) contenute nei tre contratti EPC, che di seguito per completezza si riportano, oltre che sulla previsione di penali e sui dati previsionali dei ricavi conseguibili dall'ammissione all'uno o all'altro regime incentivante che evidenziavano come i guadagni netti spettanti a fossero assai cospicui e Pt_1
tutto sommato sovrapponibili sia in caso di ammissione al II sia Parte_3
in caso di ammissione al III e al IV Conto Energia.
“Scope of work means the entirety of all services, supplies and work that the
Contractor must provide under this Contract in order to realize the Plant, the Grid
Connection and the Project and those activities that allow the Plant to generate electrical energy and to enter into operational functionality. The Scope of work includes, buti s not limited to, the Design, the construction (if needed) and supply the
Component Parts, the Work, the Tests and the delivery of the Plant and the Project in accordance with the previsions of Clause 2 of this Contract” (“Per Scopo di lavoro si intende l'insieme di tutti i servizi, le forniture e i lavori che l'Appaltatore deve fornire ai sensi del presente Contratto per realizzare l'Impianto, la Connessione alla Rete e il Progetto, nonché le attività che consentono all'Impianto di generare energia elettrica e di entrare in funzione. L'ambito di lavoro include, a titolo r.g. n. 4703/2020 15 esemplificativo ma non esaustivo, la Progettazione, la costruzione (ove necessario) e la fornitura dei Componenti, i Lavori, i Collaudi e la consegna dell'Impianto e del Progetto in conformità alle disposizioni della Clausola 2 del presente Contratto").
Come è agevole rilevare, nella definizione di Scope of Work non vi è alcun richiamo alle tariffe incentivanti, se non per via indiretta attraverso il rimando all'art. 2 dei contratti, ove, al punto B dell'art. 2.2., si stabilisce che: “Any and all designs, construction documentation and projects specifications (…) delivered by the
Contractor shall be prepared and signed by a duly certified engineer ancd shall be prepared in a timely and professional manner in order to be able to benefit from the
Subsidy. The Contractor shall comply with, and liable for, all requirements for the
Subsidy to the extent that such requirements relate to the Work” (“Tutti i progetti, la documentazione costruttiva e le specifiche di progetto (…) consegnati dall'Appaltatore dovranno essere redatti e firmati da un ingegnere debitamente abilitato e dovranno essere redatti in modo tempestivo e professionale al fine di poter beneficiare del Sovvenzionamento. L'Appaltatore dovrà rispettare e rispondere di tutti i requisiti del Sovvenzionamento nella misura in cui tali requisiti si riferiscono all'Opera”).
Essenziale ai fini della presente ricostruzione ermeneutica è quindi la definizione di Subsidy che si rinviene a pag. 10 dei contratti EPC: “Subsidy means the tariff paid in respect of photovoltaic plant for the production and delivery of electricity to the Italian electrical grid through the system, in accordance with the
Ministerial Decree of February 19, 2007 (also know as “Second Energy Account”) and the Resolution No. 90 of April 11, 2007 (as subsequently integrated and amended) of
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, as well as the Ministerial Decree August 6th
2010, also known as the “Third Energy Account” (“Per incentivo si intende la tariffa erogata per gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione e all'immissione di energia elettrica nella rete elettrica nazionale attraverso il sistema, ai sensi del
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (noto anche come "Secondo Conto
Energia") e della Delibera n. 90 dell'11 aprile 2007 (e successive integrazioni e modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nonché del Decreto
Ministeriale 6 agosto 2010, noto anche come "Terzo Conto Energia").
r.g. n. 4703/2020 16 L'incentivo agognato è dunque indifferentemente quello del Secondo Conto
Energia o del Terzo Conto Energia;
manca il riferimento alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia alle quali gli impianti di Troia sono stati ammessi solo perché all'epoca della stipulazione dei contratti il Quarto Conto Energia non era stato ancora normativamente introdotto.
Parte impugnante lamenta poi la mancata pronuncia del collegio arbitrale sulla prima domanda avanzata, quella di accertamento della mancata esecuzione dell'obbligazione di eseguire gli impianti entro il 31.12.2010 gravante su e della conseguente responsabilità esclusiva di CP_1
quest'ultima ai sensi dell'art. 1218 c.c. nella causazione dei danni patrimoniali patiti da per effetto dei provvedimenti sanzionatori del GSE con Pt_1
conseguente condanna risarcitoria ex art. 1223 c.c. della ditta appaltatrice.
Invero, tale domanda è stata oggetto di ampio ed approfondito esame da parte del collegio arbitrale, che ne ha scandagliato tutti gli elementi costitutivi, dall'individuazione del soggetto responsabile del ritardo nell'ultimazione degli impianti (pagg. 55 ss.) sino alla tipologia dei danni ristorabili in relazione alla presenza nei contratti di clausole penali e di clausole limitative della responsabilità dell'appaltatore (pagg. 67 ss.).
Il motivo è dunque in parte inammissibile e in parte infondato.
QUARTO MOTIVO
Ricadono al di fuori della sfera applicativa dell'art. 829 n. 11 c.p.c., come sopra individuata, anche le doglianze mosse da con riferimento Pt_1
all'individuazione delle responsabilità per le conseguenze dannose riportate dalla committente nell'ipotesi alternativa di completamento delle opere entro il termine prefissato.
Invero, il collegio arbitrale ha ritenuto di dover compiere tale accertamento, ipotizzando che gli impianti fossero stati tempestivamente ultimati, così come sostenuto da giungendo ad affermare la responsabilità della CP_1
committente sia per l'errata rappresentazione fotografica del 28.12.2010 (che documentava il mancato completamento dei lavori) sia per l'omessa conservazione della documentazione che avrebbe dimostrato il rispetto dei termini prefissati e che non è riuscita a produrre al GSE in sede di Pt_1
r.g. n. 4703/2020 17 verifica. Invero, tale motivazione aggiuntiva, che fa seguito all'approfondito esame dell'eventualità opposta, ritenuta dallo stesso collegio senz'altro più plausibile, non si appalesa affatto come necessaria ma nel contempo non è certamente configurabile il vizio dedotto dall'impugnante, che, come detto, è integrato solo dall'ipotesi di assoluta assenza di motivazione che rende del tutto impossibile ricostruire l'iter logico giuridico sottostante la decisione.
Essendosi il collegio arbitrale speso nell'argomentare le ragioni della reiezione della domanda subordinata avanzata da con riferimento alle Pt_1
previsioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., il vizio di contraddittorietà della motivazione dedotto dalla committente non appare configurabile per le medesime ragioni.
Il motivo è pertanto inammissibile.
QUINTO MOTIVO
Nel contestare il mancato riconoscimento dell'applicazione della clausola penale prevista dall'art. 15.3 dei tre contratti EPC parte impugnante ha ipotizzato i vizi, già delimitati nei loro confini applicativi, alquanto contigui se non addirittura sovrapponibili, di contraddittorietà (interna) della motivazione e di mancanza del requisito prescritto dall'art. 823 n. 5 c.p.c.
Senonché, le censure formulate da si collocano ben al di fuori da tali Pt_1
confini. L'impugnante critica l'interpretazione dell'art. 15.3 dei contratti EPC fornita dal collegio arbitrale, sostenendone l'operatività in caso di ritardo temporale e di mancato rispetto della data prevista in contratto come fine lavori, imputabili al Contractor, e non, come argomentato dal collegio arbitrale
(con il dissenso sul punto dell'arbitro designato da , nel caso in cui il Pt_1
ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse l'unico esclusivamente e causalmente determinante la perdita del regime incentivante, con la conseguenza della non addebitabilità della penale de qua nell'ipotesi di responsabilità concorrente di e Contractor. Come è agevole rilevare, trattasi di differenti CP_5
interpretazioni della stessa clausola, entrambe sostenute con ampi riferimenti alla formulazione letterale della previsione nonché ad altre clausole, tra le quali l'art. 15.1 dei contratti, che prevede altra penale, questa sì comminata per il r.g. n. 4703/2020 18 semplice ritardo nell'esecuzione delle opere, e non di motivazione assente o apparente o manifestamente insostenibile.
Né ha maggior fortuna la denuncia di contraddittorietà e di contrasto con il precedente lodo del dicembre 2018 formulata dall'impugnante sempre con riferimento al medesimo tema, tenuto conto che l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 15.3 era stata formulata come mera ipotesi dagli arbitri nella decisione precedente (v. pag. 46), che non si era pronunciata per la ravvisata carenza di interesse ad agire di anche sulla domanda di Pt_1
corresponsione della somma prevista a titolo di penale, e considerato altresì che nella medesima decisione il collegio arbitrale aveva a più riprese evidenziato come l'accettazione della commessa da parte di in condizioni di tempo CP_1
maggiormente ristretto avrebbe potuto refluire ai fini dell'attenuazione delle eventuali responsabilità della ditta appaltatrice, lasciando così chiaramente intendere un quadro di concorrenti responsabilità nella causazione del danno, in quel momento storico ancora non concretizzatosi.
Il motivo è dunque inammissibile.
SESTO MOTIVO
Ad onta dell'improprio richiamo all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 n. 10
c.p.c., configurabile nel caso in cui gli arbitri non abbiano deciso il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri, per il vero nemmeno prospettata in fatto dall'impugnante, vengono in rilievo i vizi di cui ai nn. 5 e 12 dell'art. 829 c.p.c.
Senonché, non può sostenersi che il collegio arbitrale abbia omesso di decidere sulla domanda risarcitoria avanzata da per i danni patiti a Pt_1
seguito della revoca del regime incentivante del II Conto Energia. Risulta invece che su questa domanda gli arbitri si siano espressamente pronunciati, come è agevole evincere non solo dal dispositivo del lodo, il cui primo punto è per l'appunto dedicato alla reiezione di tale domanda, ma anche dalla motivazione, segnatamente alle pagg. 80 - 82, pure riprodotte nell'atto di appello, laddove il collegio ha statuito che l'unico danno risarcibile in astratto sarebbe stato quello corrispondente al maggior corrispettivo erogato all'appaltatrice nell'ottica dell'accesso alle tariffe incentivanti del II Conto Energia, ma tale causa petendi
r.g. n. 4703/2020 19 non era stata articolata dalla committente, sicché qualsiasi pronuncia sul punto, previa quantificazione del danno, sarebbe andata inevitabilmente ultra petita.
Le difese svolte per confutare le conclusioni raggiunte dal collegio arbitrale e poi per contestare la riconducibilità alla categoria del “lucro cessante” di tutte le voci di danno conseguenti alla compensazione tra le maggiori tariffe incentivanti del II Conto Energia e le minori tariffe incentivanti del IV Conto
Energia operata dal GSE si collocano al di fuori dei confini applicativi tanto dell'ipotesi di nullità di cui al n. 12 dell'art. 829 c.p.c. quanto della causa di nullità di cui al n. 5 dell'art. 829 c.p.c. in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., risolvendosi in censure di merito alla motivazione del lodo, comunque effettuata e non meramente apparente o non suscettibile di tradursi in proposizioni di significato comprensibile.
Né può invocare la nullità del lodo per non essersi gli arbitri Pt_1
pronunciati sull'eccezione di nullità delle clausole limitative della responsabilità dell'appaltatore (art. 16 lett. A e C), avendo invece il collegio sul punto così statuito, dopo aver ampiamente analizzato il contenuto di dette previsioni negoziali (v. pagg. 70 – 71): “Le clausole di cui agli artt. 15 e 16 dei Contratti EPC non possono essere considerate nulle in via assoluta per violazione delle regole di cui all'art.1229 c.c. (rubricato “clausole di esonero da responsabilità” e per cui: “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave”), in quanto siffatta nullità, circoscritta all'esonero per dolo ed alla colpa grave, opera solo ove sia stata dedotta e provata la concreta ricorrenza del dolo
o della colpa grave e si miri ad escluderne le conseguenze risarcitorie. Nella specie, per contro, può senz'altro escludersi che abbia agito con la coscienza e volontà di CP_1
ultimare in ritardo le opere (cui prodest?), il che esclude il dolo;
ma anche la colpa grave va esclusa, ove si consideri la drastica riduzione dei tempi realizzativi avuti a disposizione, rispetto a quelli contrattualmente fissati”; pag. 73).
Il motivo è pertanto infondato relativamente all'ipotizzata sussistenza del vizio di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c. e inammissibile laddove si è dedotta la ricorrenza dell'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
r.g. n. 4703/2020 20 Deve comunque respingersi l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, atteso che la
[...]
presente impugnazione non è stata introdotta per fini abusivi né integra un comportamento processuale gravemente colposo.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo di impugnazione nonché il secondo e il terzo motivo di impugnazione, limitatamente alla dedotta ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c., ed il sesto motivo di impugnazione, limitatamente alla dedotta ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c.;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Condanna parte impugnante a rifondere a parte impugnata le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10.07.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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