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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2644/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2644/2019 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSCIONI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BENTIVOGLIO CP_1 C.F._2
RODOLFO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 febbraio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietaria di un Parte_1
terreno sito in Allumiere, località Miniera del Ferro identificato al NCEU al foglio 33 particelle 12, 13, 14, 73 e 76, deduceva che da oltre 40 anni utilizzava per accedere al proprio fondo una stradina che attraversava la proprietà di
[...]
censita al NCEU al foglio 33, particelle 50, 58 e 11 come da CP_1
pagina 1 di 6 planimetria allegata all'atto di citazione, precisava che la convenuta aveva danneggiato il proprio fondo per impedire il passaggio con l'escavazione di buche e il posizionamento di massi e aveva sostituito il lucchetto del cancello presente al confine tra i due fondi impedendo il passaggio, per cui chiedeva accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in questione o in subordine costituirsi detta servitù stante l'interclusione del fondo,
con condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'infondatezza della CP_1
domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in via riconvenzionale subordinata chiedeva il riconoscimento di una indennità in caso di costituzione coattiva della servitù di passaggio oggetto di causa.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, prove orali e CTU tecnica la causa era decisa all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 27.02.2025,
all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
La domanda attorea volta all'accertamento dell'acquisto del diritto di usucapione della servitù di passaggio oggetto di causa è infondata e deve essere rigettata.
La Suprema Corte di Cassazione con orientamento costante ha precisato infatti che “in tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza,
necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come
presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente
destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso
gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività
compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la
pagina 2 di 6 rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza
di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il
fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo
dominante (cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 6665 del 13/03/2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha dedotto alcun elemento idoneo a rappresentare l'apparenza della servitù: invero non risulta documentato in atti né accertato dal CTU alcuno specifico sentiero oggetto della servitù sul fondo della convenuta né tantomeno la presenza del cancello al confine tra i due fondi appare idoneo a consentire il predetto diritto, mancando tra l'altro un'evidente univoca destinazione all'esercizio del diritto reale rivendicato.
Per l'accertamento del carattere di apparenza della servitù occorre, infatti, un nesso evidente, funzionale e inequivocabile tra i due fondi, identificabile in un
“quid pluris” che comprovi la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù, insussistente nel caso di specie in assenza di opere appositamente realizzate per l'esercizio del diritto reale.
E' altresì infondata la domanda volta alla costituzione di una “servitù di passaggio coattivo” ai sensi degli artt. 1051 ss. c.c.
Invero sebbene il CTU abbia accertato la natura interclusa del fondo oggetto di causa [come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “si ha interclusione
assoluta quando il fondo considerato confina, da tutti i lati, con fondi privati,
attraverso i quali (o uno dei quali) è pertanto necessario passare per accedervi
(o regredirvi) per raggiungere la via pubblica (art. 1051, I comma)”, in secondo luogo, che “si ha interclusione relativa quando un fondo confina, da
un lato, con la via pubblica, ma non può (il titolare dello stesso) procurarsi un
passaggio diretto alla via pubblica, superando quel confine senza eccessivo
pagina 3 di 6 dispendio o disagio”, ciò accadendo “quando tra il fondo e la via pubblica
esiste, ad. es. un corso d'acqua o un dislivello particolarmente accentuato e
simili: art. 1051 1 comma, seconda ipotesi)”, in terzo luogo, che “In entrambi
questi casi il proprietario del fondo considerato ha diritto di ottenere il
passaggio sul fondo vicino "per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo" (art. 1051, 1 comma)” e, in quarto ed ultimo luogo, che “Lo stesso
diritto compete anche a chi, avendo già un passaggio sul fondo altrui, abbia
bisogno, ai fini suddetti (coltivazione e conveniente uso del proprio fondo) di
ampliarlo per il transito di veicoli, anche a trazione meccanica”. La medesima giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “Al di fuori di queste
ipotesi non si può parlare di fondo intercluso, ne' assolutamente, ne'
relativamente (e quindi non sono applicabili le norme sulla costituzione di
passaggio coattivo su fondo intercluso). La legge peraltro prevede l'ipotesi di
costituzione coattiva di servitù di transito anche in questo caso, qualora
l'esistente passaggio alla pubblica via sia inadatto o insufficiente ai bisogni del
fondo e non possa essere ampliato. In queste ipotesi può essere coattivamente
creato un altro passaggio (evidentemente a carico di altri fondi) ma non per
una semplice miglior utilizzazione del fondo, sebbene soltanto se il nuovo
passaggio "risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria" (art. 1052
c.c.)” per tutte le parti innanzi riportate in corsivo cfr. Cass. 5981/1993, in motivazione], nondimeno dalla documentazione in atti e dalle planimetrie depositate dal CTU emerge chiaramente come il fondo dell'attrice sia risultato intercluso all'esito della divisione volontaria del 3 giugno 2015, allorché il fondo agricolo originariamente unico è stato diviso tra la medesima attrice e il fratello . Controparte_2
pagina 4 di 6 Secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità,
nell'ipotesi in cui un fondo originariamente unico sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione, “il condividente non può
rivolgersi ad altro qualsiasi confinante per ottenere il passaggio coattivo se
non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi
eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente a
norma dell'art. 1054 c.c. Come stabilito da giurisprudenza consolidata di
questa Corte (Cass. 17 marzo 2005 n. 5796; Cass. 26.05.1999 n. 5125, Cass.
22 maggio 1974 n. 1514 e Cass. 26 febbraio 1977 n. 832, Cass. 5 settembre
2013 n. 20404) va considerata la particolarità della situazione disciplinata nel
caso contemplato dall'art. 1054 c.c., che trova causa in un atto volontario dei
titolari dei fondi interessati dalla servitù (in termini Cass. 23 settembre 2011 n.
19482) sicché il diritto che la legge riconosce al proprietario del fondo
intercluso di ottenere la costituzione della servitù dall'altro contraente
comporta una sorta di priorità a carico dei contraenti, nel senso che l'avente
diritto la servitù deve rivolgersi dapprima alla controparte e, solo nel caso in
cui il passaggio sul suo fondo non risulti possibile, può chiedere la costituzione
della servitù ad un terzo. I terzi che possono normalmente essere assoggettati a
servitù nel caso di interclusione, hanno la legittima pretesa di non subire le
conseguenze di una situazione provocata da altri ed a cui essi sono rimasti
completamente estranei” (Cfr. Cass. sez. II sentenza n. 27515 del 20.09.2022).
Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie, all'esito degli approfondimenti peritali svolti e tenuto conto delle deduzioni delle parti, deve evidenziarsi che l'interclusione traeva origine dall'atto di divisione citato ed è
rimasta sprovvista di qualsiasi allegazione, prima che di prova, la circostanza pagina 5 di 6 per cui l'attrice si trovi nell'impossibilità di ottenere adeguato passaggio dal condividente. Invero, sin dalla comparsa di costituzione la convenuta ha eccepito che l'attrice prima di chiedere la costituzione di servitù coattiva sul proprio fondo avrebbe dovuto domandare la costituzione di apposita servitù sul fondo del condividente. Nondimeno sul punto la ha omesso di svolgere Pt_1
qualsiasi controdeduzione e non ha provato (ma neanche allegato) di trovarsi nell'impossibilità di ottenere analoga tutela dal condividente.
Per le predette ragioni le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € 5077 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni tra le parti,
ed in solido nei confronti dell'ausiliario ing. le spese relative alla c.t.u., Per_1
già liquidate nel corso del giudizio.
Civitavecchia, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2644/2019 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSCIONI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BENTIVOGLIO CP_1 C.F._2
RODOLFO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 febbraio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietaria di un Parte_1
terreno sito in Allumiere, località Miniera del Ferro identificato al NCEU al foglio 33 particelle 12, 13, 14, 73 e 76, deduceva che da oltre 40 anni utilizzava per accedere al proprio fondo una stradina che attraversava la proprietà di
[...]
censita al NCEU al foglio 33, particelle 50, 58 e 11 come da CP_1
pagina 1 di 6 planimetria allegata all'atto di citazione, precisava che la convenuta aveva danneggiato il proprio fondo per impedire il passaggio con l'escavazione di buche e il posizionamento di massi e aveva sostituito il lucchetto del cancello presente al confine tra i due fondi impedendo il passaggio, per cui chiedeva accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in questione o in subordine costituirsi detta servitù stante l'interclusione del fondo,
con condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'infondatezza della CP_1
domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in via riconvenzionale subordinata chiedeva il riconoscimento di una indennità in caso di costituzione coattiva della servitù di passaggio oggetto di causa.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, prove orali e CTU tecnica la causa era decisa all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 27.02.2025,
all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.
La domanda attorea volta all'accertamento dell'acquisto del diritto di usucapione della servitù di passaggio oggetto di causa è infondata e deve essere rigettata.
La Suprema Corte di Cassazione con orientamento costante ha precisato infatti che “in tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza,
necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come
presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente
destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso
gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività
compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la
pagina 2 di 6 rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza
di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il
fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo
dominante (cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 6665 del 13/03/2024).
Nel caso di specie parte attrice non ha dedotto alcun elemento idoneo a rappresentare l'apparenza della servitù: invero non risulta documentato in atti né accertato dal CTU alcuno specifico sentiero oggetto della servitù sul fondo della convenuta né tantomeno la presenza del cancello al confine tra i due fondi appare idoneo a consentire il predetto diritto, mancando tra l'altro un'evidente univoca destinazione all'esercizio del diritto reale rivendicato.
Per l'accertamento del carattere di apparenza della servitù occorre, infatti, un nesso evidente, funzionale e inequivocabile tra i due fondi, identificabile in un
“quid pluris” che comprovi la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù, insussistente nel caso di specie in assenza di opere appositamente realizzate per l'esercizio del diritto reale.
E' altresì infondata la domanda volta alla costituzione di una “servitù di passaggio coattivo” ai sensi degli artt. 1051 ss. c.c.
Invero sebbene il CTU abbia accertato la natura interclusa del fondo oggetto di causa [come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “si ha interclusione
assoluta quando il fondo considerato confina, da tutti i lati, con fondi privati,
attraverso i quali (o uno dei quali) è pertanto necessario passare per accedervi
(o regredirvi) per raggiungere la via pubblica (art. 1051, I comma)”, in secondo luogo, che “si ha interclusione relativa quando un fondo confina, da
un lato, con la via pubblica, ma non può (il titolare dello stesso) procurarsi un
passaggio diretto alla via pubblica, superando quel confine senza eccessivo
pagina 3 di 6 dispendio o disagio”, ciò accadendo “quando tra il fondo e la via pubblica
esiste, ad. es. un corso d'acqua o un dislivello particolarmente accentuato e
simili: art. 1051 1 comma, seconda ipotesi)”, in terzo luogo, che “In entrambi
questi casi il proprietario del fondo considerato ha diritto di ottenere il
passaggio sul fondo vicino "per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo" (art. 1051, 1 comma)” e, in quarto ed ultimo luogo, che “Lo stesso
diritto compete anche a chi, avendo già un passaggio sul fondo altrui, abbia
bisogno, ai fini suddetti (coltivazione e conveniente uso del proprio fondo) di
ampliarlo per il transito di veicoli, anche a trazione meccanica”. La medesima giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che “Al di fuori di queste
ipotesi non si può parlare di fondo intercluso, ne' assolutamente, ne'
relativamente (e quindi non sono applicabili le norme sulla costituzione di
passaggio coattivo su fondo intercluso). La legge peraltro prevede l'ipotesi di
costituzione coattiva di servitù di transito anche in questo caso, qualora
l'esistente passaggio alla pubblica via sia inadatto o insufficiente ai bisogni del
fondo e non possa essere ampliato. In queste ipotesi può essere coattivamente
creato un altro passaggio (evidentemente a carico di altri fondi) ma non per
una semplice miglior utilizzazione del fondo, sebbene soltanto se il nuovo
passaggio "risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria" (art. 1052
c.c.)” per tutte le parti innanzi riportate in corsivo cfr. Cass. 5981/1993, in motivazione], nondimeno dalla documentazione in atti e dalle planimetrie depositate dal CTU emerge chiaramente come il fondo dell'attrice sia risultato intercluso all'esito della divisione volontaria del 3 giugno 2015, allorché il fondo agricolo originariamente unico è stato diviso tra la medesima attrice e il fratello . Controparte_2
pagina 4 di 6 Secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità,
nell'ipotesi in cui un fondo originariamente unico sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione, “il condividente non può
rivolgersi ad altro qualsiasi confinante per ottenere il passaggio coattivo se
non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi
eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente a
norma dell'art. 1054 c.c. Come stabilito da giurisprudenza consolidata di
questa Corte (Cass. 17 marzo 2005 n. 5796; Cass. 26.05.1999 n. 5125, Cass.
22 maggio 1974 n. 1514 e Cass. 26 febbraio 1977 n. 832, Cass. 5 settembre
2013 n. 20404) va considerata la particolarità della situazione disciplinata nel
caso contemplato dall'art. 1054 c.c., che trova causa in un atto volontario dei
titolari dei fondi interessati dalla servitù (in termini Cass. 23 settembre 2011 n.
19482) sicché il diritto che la legge riconosce al proprietario del fondo
intercluso di ottenere la costituzione della servitù dall'altro contraente
comporta una sorta di priorità a carico dei contraenti, nel senso che l'avente
diritto la servitù deve rivolgersi dapprima alla controparte e, solo nel caso in
cui il passaggio sul suo fondo non risulti possibile, può chiedere la costituzione
della servitù ad un terzo. I terzi che possono normalmente essere assoggettati a
servitù nel caso di interclusione, hanno la legittima pretesa di non subire le
conseguenze di una situazione provocata da altri ed a cui essi sono rimasti
completamente estranei” (Cfr. Cass. sez. II sentenza n. 27515 del 20.09.2022).
Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie, all'esito degli approfondimenti peritali svolti e tenuto conto delle deduzioni delle parti, deve evidenziarsi che l'interclusione traeva origine dall'atto di divisione citato ed è
rimasta sprovvista di qualsiasi allegazione, prima che di prova, la circostanza pagina 5 di 6 per cui l'attrice si trovi nell'impossibilità di ottenere adeguato passaggio dal condividente. Invero, sin dalla comparsa di costituzione la convenuta ha eccepito che l'attrice prima di chiedere la costituzione di servitù coattiva sul proprio fondo avrebbe dovuto domandare la costituzione di apposita servitù sul fondo del condividente. Nondimeno sul punto la ha omesso di svolgere Pt_1
qualsiasi controdeduzione e non ha provato (ma neanche allegato) di trovarsi nell'impossibilità di ottenere analoga tutela dal condividente.
Per le predette ragioni le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i.
Le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € 5077 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni tra le parti,
ed in solido nei confronti dell'ausiliario ing. le spese relative alla c.t.u., Per_1
già liquidate nel corso del giudizio.
Civitavecchia, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 6 di 6