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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in grado di appello n.983/2022 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia Falsone Parte_1
- Appellante- Contro rappresentato e Controparte_1
-Appellato- OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 13 febbraio 2024 le parti hanno concluso come in atti.
In Fatto ed in Diritto Con ricorso depositato il 24.02.2020, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n.591 2019 00 ntenente l'intimazione a pagare la somma di euro 9.765,10, notificatogli il 14.01.2020, a titolo di prestazione di disoccupazione cat. DS n. R.R. erogata dall' Controparte_1 Controparte_1 all'odierno ricorrente per il periodo 01.01.201 l'infondatezza stante l'omessa notifica degli atti presupposti, per intervenuta decadenza ex art. 13, comma 2, della l.n.412/1991, nonché per omessa motivazione e violazione dell'art.3 della L. 241/1990 e per sussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa, argomentando altresì in merito all'irripetibilità delle indennità previdenziali corrisposte per assenza di dolo dell'interessato. L'adito magistrato, con sentenza n.278/2022, emessa il 18.03.2022, rigettava il ricorso perché tardivamente proposto in violazione del termine decadenziale dettato dal combinato disposto dell'art.11 D.lgs. 375/1993 e dall'art.22 d.l. n.7/1970, convertito con modificazioni in Legge n.83/1970. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 19.09.2022, , lamentando che: Parte_1
- in na notifica sui provvedimenti presupposti all'avviso di addebito”, la mera pubblicazione sul sito internet dell' della cancellazione dall'elenco CP_1 dei lavoratori agricoli, non poteva determinare il dec l termine di decadenza fissato dal legislatore;
- l'eventuale tardività dell'azione giudiziale avrebbe potuto condurre al più ad una pronuncia di inammissibilità - “che avrebbe imposto al Giudice l'osservanza delle prescrizioni previste dall'art.101, comma 2 c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine
“per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione sollevata” – giammai ad una statuizione di rigetto del ricorso;
- l'impugnato avviso di addebito non era adeguatamente motivato, limitandosi “a richiamare un accertamento ispettivo nonché una preventiva comunicazione di revoca della disoccupazione senza ulteriormente motivare la fondatezza della pretesa” e senza indicare le fonti di prova assertivamente fondanti l'emissione del prodromico verbale di accertamento;
- nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita al verbale di accertamento de quo perché carente di ogni specificazione in ordine agli elementi fondanti il disconoscimento del rapporto di lavoro;
- versandosi in un giudizio di opposizione ad avviso di addebito gravava sull' CP_1
l'onere probatorio, disatteso nella fattispecie, di dimostrare, ex art.2697 c.c., la sussist dei presupposti impositivi;
- le indennità previdenziali in parola erano irripetibili stante l'assenza di dolo del percipiente e in virtù del principio dell'affidamento incolpevole dell'interessato. Ha resistito in giudizio l' con memoria del 9.11.2022, variamente contestando CP_1 le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 13.02.2025, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa come dispositivo in calce.
***** L'appello è infondato. Ragioni di economia processuale inducono a trattare, in via preliminare, la questione inerente la declaratoria di decadenza oggetto di censura in queste sede. Invero – rilevata la corretta riconducibilità dell'odierna vicenda processuale nell'alveo del combinato disposto degli artt. 22 D.L. n.7/70 convertito in Legge n. 83/1970 e dell'art.11 D. Lgs n.375/1993 – la difesa dell'appellante lamenta l'erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale nella data di pubblicazione telematica delle variazioni trimestrali degli elenchi dei lavoratori agricoli effettuata dall' ai sensi del pre-vigente art. 38 D.L. n. 98/2011 e con le modalità dettate CP_1 dalla circolare /2012. In proposito come è noto la Corte Costituzionale (sentenza n. 45/2021) ha devoluto al giudice della cognizione ogni valutazione in ordine alle modalità applicative di tale forma di pubblicità-notizia, seppur, respingendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7° D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 111/2011 nel testo vigente ratione temporis – ai sensi del quale : (…) In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1 mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione (..)-sotto il profilo che la pubblicazione telematica degli atti ammnistrativi “costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto”. Non di meno ritiene questo collegio che la Circolare n.82/2012 (con la CP_1 quale sono state definite le specifiche tecniche di notifi ne agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli) non appaia diretta ad un'irragionevole compromissione del diritto di difesa del lavoratore, risultando piuttosto adeguatamente preordinata (attraverso la previsione, secondo un calendario prefissato, di un sistema di pubblicazione distinto per singolo comune di residenza del lavoratore, la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per arco temporale “congruo” di quindici giorni) a bilanciare le contrapposte esigenze (da un lato la necessità di assicurare efficienza e rapidità all'azione amministrativa, dall'altro garantire un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile dal soggetto interessato); E' poi il caso di rilevare che la valutazione dell'incidenza pregiudizievole per il diritto di difesa correlata alla difficoltà di consultazione degli elenchi dovuta alla ristrettezza del tempo di durata della pubblicazione, introduce un sindacato da formulare non in astratto ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto che il ricorrente si è ben guardato dall'allegare. Segnatamente l'appellante non ha, invece, dedotto alcuna circostanza che in concreto avrebbe reso impossibile o difficilmente praticabile la consultazione degli elenchi trimestrali durante il tempo della loro pubblicazione. Tanto premesso - rilevato che, ai sensi dell'art.22 D,L, n.7/1970, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto ( D.L. n. 7/70 n.d.r.) da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” – ritiene questa Corte di condividere la pronuncia del Tribunale dichiarativa della tardività della domanda giudiziale. Basti in proposito osservare, individuando nel 15.10.2015 il dies a quo di decorrenza della decadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di pubblicazione degli elenchi in parola, che alla data del deposito del ricorso di prime cure (24.02.2020) il prescritto termine di 120 giorni era già spirato. Deve essere del pari disattesa la seconda ragione di gravame. E', infatti, del tutto inconferente il richiamo della difesa al disposto dell'art.101, comma secondo, c.p.c. (“Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), laddove il Tribunale di prime cure non ha adottato una decisione “a sorpresa”, rilevando d'ufficio una questione decisoria mai prospettata in precedenza dalle parti processuali, ma ha, piuttosto, accolto un'eccezione di decadenza ritualmente prospettata dall' nella sua memoria di costituzione e avverso la quale il CP_1 ricorrente ha avuto la possi i contraddire compiutamente. Il rigetto dei due primi motivi di appello assorbe l'esame delle ulteriori ragioni di gravame. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.278/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento il 18 marzo 2022. Condanna a rifondere a controparte le spese del presente grado, che Parte_1 liquida in € se generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo