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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2059/2020 promossa da: promossa da
(C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michel Baldiserri, elettivamente domiciliata Parte_2
presso l'indirizzo pec del medesimo difensore e, solo in caso di Email_1
malfunzionamento della stessa, presso lo studio dell'Avv. Luisa Manini in Corciano (PG), Via A.
Ponchielli n. 9
ATTRICE contro
(CF , rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Controparte_1 C.F._1
Mascolo e Bruno Bitetti, elettivamente domiciliato presso lo in Controparte_2
Roma, alla via Ovidio 32 e presso l'indirizzo pec: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le dedotte causali e quant'altro ritenuto di giustizia e ragione: in via principale e di accertamento ed in accoglimento della spiegata domanda giudiziale, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nella Controparte_1
conduzione e nella gestione della società attrice (p.i. e Parte_1
c.f.: ) con sede in Piazzale della Rivoluzione Francese n. 19 Terni – 05100, in particolare, P.IVA_1
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006, del 26 aprile 2006 e del relativo addendum del 20 febbraio 2009 per la gestione del parcheggio Corso Del Popolo e per l'inosservanza e l'inadempimento delle regole di avvedutezza e prudenza che l'amministratore diligente è tenuto a conoscere ed osservare nella conduzione dell'impresa societaria ed in violazione delle norme statutarie che regolano la vita sociale;
in via principale e nel merito ed in accoglimento della spiegata domanda giudiziale, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nella conduzione e nella gestione della società Controparte_1
attrice (p.i. e c.f.: con sede in Piazzale Parte_1 P.IVA_1
della Rivoluzione Francese n. 19 Terni – 05100, in particolare, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006, del 26 aprile
2006 e del relativo addendum del 20 febbraio 2009 per la gestione del parcheggio Corso Del Popolo e, per tutte le dedotte causali e motivazioni, accertare e dichiarare che da tali condotte si è generato un danno in capo all'attrice così come cristallizzato nella condanna accertata dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 990 del 2018 ovvero in € 254.966,52 (dato dalla sommatoria di € 97.776,52 a titolo di canoni non corrisposti e € 157.200,00 a titolo di penali da ritardo). A tale posta andranno aggiunte le spese bancarie sostenute dalla società per la sottoscrizione delle polizze Pt_1 Parte_1
fideiussorie che si quantificano in € 10.000,00 e quindi per un totale complessivo accertato di €
264.966,52 e, per l'effetto, condannare il convenuto Dott. al risarcimento del danno Controparte_1
così individuato;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere fondata la quantificazione di risarcimento basata sulla dazione dei canoni che risulterebbero comunque dovuti alla CDP, accertare e dichiarare quale danno subito dalla società Parte_1
quello identificato nella minor somma di € 157.200,00, pari alle penali da ritardo cristallizzate
[...]
nella sentenza n. 990/2018 Tribunale di Terni quale posta risarcitoria etiologicamente riconducibile all'inadempimento contrattuale intercorso tra la società attrice e la CDP in virtù dell'impossibilità di pagina 2 di 16 adempiere ai contratti sottoscritti e, per l'effetto, condannare il convenuto Dott. al Controparte_1
risarcimento del danno così individuato;
ancora in via subordinata e/o alternativa e anche in eventuale concorrenza con quanto sopra richiesto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno la condanna cristallizzata nella sentenza n. 990/2018 Tribunale di Terni, accertare e dichiarare quale danno subito dalla società quello identificato quale risultato economico negativo (ante imposte) Parte_1
quantificato nei bilanci a partire dall'anno 2009 e sino all'anno 2015 come riassunto nella tabella dell'allegato n. 8 e così schematizzabile: - anno 2009 risultato economico: € -122.120,00 - anno 2010 risultato economico: € -108.480,00 - anno 2011 risultato economico: € -119.430,00 - anno 2012 risultato economico: € -95.221,00 - anno 2013 risultato economico: € -120.589,00 - anno 2014 risultato economico: € -190.752,00 - anno 2015 risultato economico: € -168.977,00 e condannare così il Dott. alla complessiva somma di € 925.569,00 quale danno economico arrecato alla Controparte_1
società attrice;
in via residuale e di mero subordine nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere giudizialmente valido nessuno dei suesposti criteri di quantificazione del danno risarcibile, stante l'impossibilità effettiva di quantificazione dello stesso danno subito dall'attrice in virtù della perdita dell'asset strategico, quale il parcheggio di Corso del Popolo, condannare il Dott.
ad una somma da quantificarsi in via equitativa e, se ritenuto, previa ammissione di Controparte_1
una CTU contabile, con nomina di un esperto dottore commercialista, al fine di una migliore quantificazione del danno che dovrà cristallizzarsi secondo i principi che saranno scelti dall'Autorità adita e/o nella misura che si riterrà di grazia e giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Per il convenuto: “In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa da parte attrice nei confronti di , con ogni conseguente Controparte_1
statuizione; in denegata ipotesi di esame di merito, ristretto lo scrutinio all' effettivo periodo in cui il convenuto è stato in carica quale amministratore unico della società, rigettare l'avversa domanda di accertamento di mala gestio perché infondata in fatto e in diritto e di conseguenza rigettare tutte le domande risarcitorie di parte attrice, quella principale per l'importo dei canoni non corrisposti e penali da ritardo, di cui alla sentenza 990/2018 del Tribunale di Terni e delle spese bancarie per polizze fideiussorie;
quella subordinata di risarcimento danni per il risultato economico negativo della società, quantificato nei bilanci dal 2009 al 2015; quella residuale di condanna ex bono e tempo previa
pagina 3 di 16 nomina ctu per la quantificazione opponendosi parte convenuta al mezzo istruttorio perché non ammissibile avverso l'invocata pronuncia equitativa. In ogni caso, attribuire vittoria di spese e competenze di causa alla parte convenuta”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio il convenuto, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Deduceva l'attrice:
- che, all'esito di una procedura concorsuale di “Project Financing” avente ad oggetto l'intervento di completamento in Terni della Zona definita Corso del Popolo, risultava aggiudicataria della concessione la Corso del Popolo S.p.A. (CDP), la quale, in tale ottica, sottoscriveva, in data 07 luglio
2005, con il Comune di Terni, una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento in Concessione alla stessa CDP della progettazione ed esecuzione di un intervento edilizio nella suddetta Zona;
- che, in linea con le caratteristiche tipiche del Project Financing e del contratto di gestione, per la progettazione e la realizzazione delle opere veniva riconosciuto alla CDP: 1) il diritto di sfruttare economicamente il Parcheggio per la durata di trent'anni; 2) il diritto di superficie sull'area indicata all'art. 9 della Convenzione;
3) il diritto di sfruttare economicamente e realizzare l'Edilizia ovvero la cubatura residua, al netto di quello spettante per la realizzazione dell'edificio adibito ad uffici pubblici;
4) la facoltà di gestione anche parziale e provvisoria del Parcheggio, con Tariffe predefinite che avrebbero dovuto trovare applicazione anche nel caso di sub-concessione a terzi;
- che la CDP, in esecuzione della Concessione di cui sopra, sottoscriveva con la Controparte_3
(di seguito , rappresentata dal convenuto in qualità di Presidente del C.d.a. della società, CP_3
prima (27 gennaio 2006) un contratto di affidamento per la gestione dei parcheggi temporanei provvisori (c.d. “contratto provvisorio”) e poi (26 aprile 2006) un contratto di subconcessione per la gestione del parcheggio di Corso del Popolo di Terni (c.d. “contratto definitivo”);
- che la CDP sottoscriveva successivamente (20 febbraio 2009), stavolta con la Parte_1
(di seguito , medio tempore subentrata ad nelle precedenti posizioni Parte_1 CP_3
contrattuali e rappresentata ancora dal convenuto, in qualità di Amministratore unico della società, un
Addendum al contratto di affidamento di cui sopra;
pagina 4 di 16 - che il rischio connesso alla gestione del progetto – che il Project Financing, per sua natura, accolla al concessionario, nel caso in esame CDP – sarebbe stato interamente trasferito, tramite i contratti e l'Addendum di cui sopra, dalla stessa CTP alla sub-concessionaria attraverso Parte_1 meccanismi quali l'applicazione di canoni di gestione elevatissimi, con relative fideiussioni a garanzia,
e l'assenza di possibilità in capo alla stessa di richiedere autonomamente una revisione Parte_1
del contratto in caso di scarsa reddittività del Parcheggio;
- che, con riferimento al contratto “provvisorio”, il canone mensile originariamente concordato dal convenuto – pari al 90% dei ricavi lordi complessivi, al netto dell'Iva, incassati dal Gestore nel mese di competenza (decurtato di un importo fisso mensile pari ad € 3.000,00 e integrato dall'apporto derivante da eventuali multe/penali incassate dal Gestore e dell'Iva), ricomprendendo nella percentuale del canone dovuto tutti i costi di servizio che la avrebbe dovuto sostenere – non avrebbe Parte_1
consentito di coprire neanche i costi di gestione del parcheggio, pari o addirittura superiori ai ricavi stessi, un'antieconomicità che avrebbe dovuto indurre il convenuto, dopo aver sottoscritto il contratto con assoluta imprudenza, ad interrompere il rapporto di subconcessione, soprattutto alla luce delle continue proroghe relative alla consegna del parcheggio ed al prodursi delle perdite nel bilancio di esercizio;
cosa che il convenuto non aveva fatto, rilasciando invece a garanzia del predetto contratto la polizza fideiussoria n. 00424/8200/3597 dell'importo di € 440.000,00, aggravando così le casse societarie di costi bancari e concludendo, dopo tre mesi, anche il contratto definitivo;
- che, per quanto riguardava tale contratto “definitivo”, il convenuto avrebbe concordato un notevole aggravio delle condizioni contrattuali “ereditate” dalla sub-concessionaria, con canone annuo di gestione, fideiussioni, penali e sanzioni in caso di inadempimento eccessivamente onerose e con l'assenza di una clausola che, a fronte di una durata trentennale dell'impegno assunto, consentisse alla sub-concessionaria stessa di recedere anticipatamente dal contratto o, comunque, di rinegoziare i termini, clausola prevista unicamente in favore della CDP e solo nell'ipotesi in cui si fosse provveduto alla revisione della Convenzione, che, peraltro, non prevedeva quale giustificativo elemento di alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della concessione, la scarsa entità dei flussi di cassa del parcheggio, che solo con la stipula del V Atto aggiuntivo del 16 settembre 2015 sarebbe stata qualificata come elemento essenziale e causa di revisione del PEF della Convenzione, il tutto a riprova del fatto che, prima del 2015, neanche alla CDP sarebbe stato consentito richiedere al alcuna CP_4
pagina 5 di 16 modifica della Convenzione, qualora si fosse verificata un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario a causa della mancata realizzazione dei ricavi preventivati dalla gestione del parcheggio;
- che i canoni, le penali e le sanzioni convenuti con la sottoscrizione, in data 27.01.2006, tra CDP e dell'Addendum n. 1 al Contratto di affidamento della gestione dei parcheggi Parte_1 temporanei in prossimità dell'area ex ospedale del di Terni avrebbero provocato, in capo alla CP_4
stessa un ingente aggravio delle proprie obbligazioni, aumentando lo squilibrio Parte_1 sinallagmatico già caratterizzante l'originario contratto provvisorio;
- che, a fronte del mancato pagamento da parte di dei canoni a partire dal 2015, la CDP Parte_1
ne richiedeva comunque il pagamento (unitamente alle penali stabilite dal contratto provvisorio e dal contratto definitivo, procedendo, a tal fine, all'escussione di entrambe le garanzie rilasciate dalla stessa
, determinando così l'instaurazione del procedimento giudiziale avanti al Tribunale di Parte_1
Terni R.G. n. 3346/2016, procedimento che si concludeva con Sentenza n. 990/2018 con la quale il
Giudice adito dichiarava la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto definitivo a far data dal 24 dicembre 2015, disponendo la restituzione del parcheggio alla CDP da parte di Parte_1
e condannando quest'ultima, odierna attrice, al pagamento dei canoni e delle penali dovuti
[...] sulla base del contratto provvisorio pari ad € 97.766,52 a titolo di canoni non corrisposti ed €
157.200,00 a titolo di penali da ritardo, oltre interessi legali ex artt. 1282, 1284, disponendo l'inefficacia delle polizze rilasciate dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni in favore della CDP;
- che dunque al convenuto andavano contestate: 1) l'assenza di una valutazione prodromica dei costi di gestione fissi e variabili dell'impresa, costi la cui corretta valutazione avrebbe sicuramente impedito di fissare un canone che neanche ipoteticamente ne consentiva la copertura;
2) la durata del contratto provvisorio, prorogata, dai quaranta mesi previsti, a dieci anni nonostante ognuno di questi si fosse chiuso con gestione in perdita;
3) l'irragionevolezza della scelta di concludere il contratto definitivo solo tre mesi dopo la stipula del provvisorio, quando la costruzione del parcheggio era ancora all'inizio e non si aveva alcuna consapevolezza della reddittività della gestione provvisoria, negligenza ancor più grave se si considera che l'art. 13 del contratto definitivo permetteva una revisione del contratto solo su richiesta della CDP e solo se si fosse provveduto preliminarmente alla revisione della Convenzione;
4) la sottoscrizione dell'Addendum (anno 2009), concluso dal convenuto nella piena consapevolezza della scarsa reddittività dell'investimento (tre bilanci in perdita), che avrebbe reso anche più onerose le pagina 6 di 16 condizioni contrattuali per l'attrice, con la previsione di una fideiussione di € 440.000,00 a garanzia di entrambi i contratti e una di € 922.000,00 a garanzia del definitivo.
B) Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
- in rito e preliminarmente, il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione esercitata da parte attrice, avendo il convenuto rassegnato le proprie dimissioni in data 16.12.2013 ed avendo lo stesso ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio solamente in data 20.05.2020;
- l'insindacabilità nel merito delle scelte dell'amministratore, in virtù del principio della cd. business judgement rule;
- nel merito, la ragionevolezza della condotta del convenuto stesso, che infatti non avrebbe mai subìto una minima censura da parte della società da lui amministrata, né richieste di revoca dal momento dell'insediamento al momento delle effettività delle sue dimissioni, né comunicazioni del collegio sindacale che rivelino e denuncino una criticità irreversibile dei contratti con CDP, il tutto anche in considerazione del fatto che la possibilità di riequilibrare il sinallagma contrattuale erano tutte in mano al socio proprietario di attraverso la controllante Controparte_5 Parte_1 CP_3
che, forte della convenzione con CDP, della ivi prevista clausola di riequilibrio economico- CP_4
finanziario (art. 30) e del meccanismo di revisione (art. 31), sarebbe potuto certamente intervenire, modificando il regime della concessione in base dalla effettiva redditività dei parcheggi oggetto della sub-concessione;
- che l'assetto negoziale, che ha riservato il controllo sulla redditività del contratto di sub-concessione,
e la possibilità di richiedere la revisione delle condizioni della convezione solo a CDP, deve considerarsi naturale, essendo interesse prioritario della concessionaria stessa intervenire in caso di bassa redditività del parcheggio, il cui canone di sub-concessione era ancorato ai ricavi del gestore con un meccanismo di progressività ancor più marcato nel citato Addendum 2009, considerando che sotto le 30 mila ore annue di parcamento il gestore avrebbe corrisposto a CDP solo il 50% dei ricavi lordi;
- che, nel momento in cui il contratto di gestione provvisoria è andato in sofferenza per la non rispondente redditività della struttura, l'attrice ha inviato la nota di diffida 14.9.12 “a provvedere alla immediata consegna di tutto il parcheggio oggetto del contratto di sub concessione con le necessarie opere ed autorizzazioni per l'immediato utilizzo”, nota alla quale, peraltro, CDP non ha adempiuto, respingendo gli addebiti in ordine all'inadempimento e richiamando la responsabilità “a monte” pagina 7 di 16 dell'Amministrazione comunale, che “si era impegnata a compiere tutti gli atti di cooperazione necessari ed utili per la esecuzione della concessione e per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della stessa…”, atti che, peraltro, si sarebbero poi concretizzati unicamente nel V° atto aggiuntivo alla convezione, sottoscritto appunto da e CDP solo tre anni dopo, il Controparte_5
15.9.2015, tardivamente per la sub-concessionaria;
- che l'operazione commerciale con CDP sarebbe stata comunque voluta dal socio proprietario della società attrice (che, attraverso la controllante era lo stesso e rientrava CP_3 Controparte_5
nel piano strategico che avrebbe consentito di accentrare, appunto in la gestione di Parte_1
pressoché tutte le aree di parcheggio situate nel centro di Terni;
- quanto al contratto provvisorio, che la dimostrazione di costi superiori ai ricavi in un periodo successivo non proverebbe lo squilibrio genetico irreversibile del sinallagma contrattuale, ma al massimo una onerosità sopravvenuta del contratto, le cui clausole stabilite dagli artt. 7 (responsabilità del gestore), 8 (garanzie del gestore) e 9 (penali e sanzioni) sarebbero state obbligate;
- quanto al contratto definitivo, come lo stesso sia stato l'approdo di una fase iniziata dal nel CP_4
2003 e conclusasi nel biennio 2005/2006, con l'attivo assenso del Sindaco e dell'intera
Amministrazione Comunale, con un progetto la cui redditività era garantita dalla convezione di Project
Financing tra e CDP e da un piano economico - finanziario verificato dettagliatamente ed CP_4
avallato in sede amministrativa e con le clausole di cui agli artt. 7, 9 10 15 rispetto alle quali valgono le stesse considerazioni espresse in relazione a quelle, analoghe, del contratto provvisorio;
- quanto all'Addendum sottoscritto il 20.2.2009, avallato ed autorizzato dal socio pubblico, che lo stesso, proprio in considerazione delle diseconomie di esercizio del contratto provvisorio, ha ridotto l'importo percentuale dei canoni dovuti per la gestione provvisoria al 50% dei ricavi lordi complessivi, se sotto le 30 mila ore di parcamento mensile, ed al 75% dei ricavi lordi complessivi, se superiori a tale dato;
- che dunque che la condotta del dott. in relazione alla sottoscrizione del contratto CP_1 provvisorio, di quello definitivo e dell'Addendum del 2009 non avrebbe rappresentato una scelta irrazionale, collocandosi nell'attività ordinaria di una partecipata pubblica investita della gestione dei parcheggi cittadini;
pagina 8 di 16 - che anche la richiamata sentenza del Tribunale di Terni 990/2018 avrebbe accertato: 1) che la bassa redditività della gestione del parcheggio avrebbe dovuto comportare una revisione della Convenzione
e, a cascata, del contratto definitivo (“Le previsioni economiche poste alla base del contratto definitivo dovevano essere quindi riequilibrate, proprio perché il canone era stato determinato nel gennaio 2006, mentre la gestione definitiva prendeva l'avvio solo dal marzo 2016 in un contesto del tutto mutato rispetto alle aspettative, sia per la lunghezza dei lavori di realizzazione, sia per lo scarso numero degli utenti, che infine, per la mancata realizzazione dell'edificio destinato a uffici pubblici”); 2) che il contratto sarebbe andato in sofferenza in un momento ben successivo alla sottoscrizione dell'Addendum, quando il ritardo sulla consegna dei lavori si protraeva già da un paio d'anni, non potendosi pertanto attribuire la patologia del contratto di sub - concessione ad ad una Parte_1
presunta mala gestio da parte convenuto, il quale, diligentemente, avrebbe diffidato in data 14.9.2012
CDP alla consegna, denunciando appunto la necessità di revisione della convezione per riequilibrare i suoi termini finanziari, che condizionavano il collegato contratto di sub concessione;
- che anche il danno derivante dalle statuizioni sentenza 990/2018, per il riconosciuto mancato pagamento, dei canoni della gestione provvisoria da parte di dal periodo novembre Parte_1
2015 al marzo 2016 e quantificato in € 97.766,52, non sarebbe riconducibile alla gestione , CP_1 ormai fuori da sin dal dicembre 2013, o comunque dall'agosto 2014, così come il Parte_1 danno da penali da ritardo, liquidato in sentenza in misura di € 157.200,00;
- che comunque la pretesa attrice di un risarcimento pari alle perdite di bilancio a far Parte_1
data dal 2006 e sino al 2015 presupporrebbe la prova, neppure accennata, della negligenza del convenuto in ogni scelta gestoria relativa alla esecuzione del contratto di subconcessione e dunque una mala gestio etiologicamente responsabile di tutte le perdite subite dall'azienda a causa dell'accordo
(causa efficiente) dal 2009 sino al 2015, fuori da dal dicembre 2013; Pt_1
- che in ogni caso doveva considerarsi inammissibile la domanda di condanna del convenuto al risarcimento in misura da stabilirsi ex bono et aequo, sulla base di invocata CTU percipiente, che dovrebbe in pratica supplire alla mancata prova del danno, attuale e concreto, da parte dell'attore.
C) Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c. – con le quali l'attrice, in merito all'eccezione, formulata dal convenuto, di prescrizione dell'azione, deduceva che il primo atto interruttivo della prescrizione stessa non corrisponderebbe con la notifica dell'atto di citazione, ma con pagina 9 di 16 la spedizione della raccomandata al Dott. in data 28 marzo 2019, con la quale venivano CP_1
evidenziate le violazioni commesse durante il suo operato, a nulla rilevando, sul punto, le dimissioni rassegnate dal Dott. nella e non nella della quale ha continuato CP_1 CP_3 Parte_1
anche successivamente a ricoprire la carica di amministratore unico – il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09 febbraio 2023, all'esito della quale, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda formulata dall'attrice è risultata infondata e non può dunque essere accolta.
1) Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione, formulata dal convenuto, di prescrizione dell'azione intrapresa dall'attrice, per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2949 e 2393, comma 4, c.c.
La raccomandata 28 marzo 2019, inviata da e al convenuto – lungi CP_3 Parte_1 dall'essere, come eccepito da quest'ultimo, “generica ed inidonea ai fini interruttivi” in quanto non contenente “addebiti specifici con riferimento alla gestione dei contratti di subconcessione con la
Corso del Popolo” (così a pag. 12 della comparsa conclusionale del convenuto stesso) – contiene infatti non solo uno specifico addebito in ordine all' “illogico e quanto mai sproporzionato canone annuo concordato per la subconcessione” (ed all' “evidente squilibrio finanziario” da questo determinato), ma anche in ordine alle “condizioni per la modifica del contratto definitivo, decisamente penalizzanti per la Subconcessionaria”, il tutto determinante la “gestione deficitaria della società ed un progressivo deterioramento finanziario culminato con la messa i liquidazione” della società stessa, ragioni per le quali al convenuto viene espressamente richiesto di attivarsi “al fine di concordare le modalità di corresponsione del risarcimento”.
Ora, considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021), al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo), la raccomandata in questione, giusto il suo contenuto sopra pagina 10 di 16 evidenziato, non può non ritenersi idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale de quo, contenendo sia una chiara indicazione del soggetto obbligato (il convenuto), sia l'esplicitazione di una pretesa (il risarcimento) appunto idonea a manifestare l'inequivocabile volontà dell'odierna parte attrice di far valere il proprio diritto.
Da ciò l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata sul punto dal convenuto.
2) Nel merito, tuttavia, le domande formulate dall'attrice, “in via principale e di accertamento” ed “in via principale e nel merito”, di “accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006, del 26 aprile 2006 e del relativo addendum del 20 febbraio 2009 per la gestione del parcheggio Corso Del Popolo e per l'inosservanza
e l'inadempimento delle regole di avvedutezza e prudenza che l'amministratore diligente è tenuto a conoscere ed osservare nella conduzione dell'impresa societaria” non possono essere accolte, per i motivi che seguono.
a) Quanto ai due contratti denominati “provvisorio” e “definitivo”, si deve innanzitutto evidenziare come risulti documentato - nonché ammesso dall'attrice stessa - che essi siano stati sottoscritti dal convenuto non in qualità di Amministratore unico di odierna attrice, ma in qualità di Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione di in un momento (27 gennaio 2006 e 26 CP_3
aprile 2006) in cui l'attrice non era stata ancora neanche costituita. Parte_1
Dal momento che il convenuto è stato citato quale ex amministratore di mentre Parte_1 [...]
è rimasta estranea al giudizio, gli atti da esso posti in essere nella qualità di amministratore di CP_3
non possono formare oggetto di sindacato da parte del presente collegio, in quanto CP_3 compiuti da un soggetto (il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ) formalmente CP_3 diverso rispetto all'odierno convenuto (l'Amministratore Unico di “ ). Parte_1
Né può a tale riguardo accogliersi l'argomentazione di parte attrice con cui la stessa mira ad estendere la responsabilità dello sul presupposto che sarebbe stata costituita per CP_1 Parte_1
“scorporo” di un ramo d'azienda di così succedendo automaticamente in tutti i contratti CP_3 da quest'ultima sottoscritti ed inerenti al ramo scorporato. Non vi è infatti dubbio che vi sia stata successione nei suddetti contratti, ma ciò non vale ad estendere all'AU di “Parcheggi” la responsabilità relativa alla sottoscrizione degli stessi, che è stata sì posta in essere dalla medesima persona fisica, ma nella diversa qualità di componente del C.d.A. di “Servizi”. pagina 11 di 16 Le domande formulate dall'attrice di “accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006 e del 26 aprile 2006” non possono dunque trovare accoglimento, dovendo in questa sede circoscriversi, giusto quanto sopra evidenziato, la valutazione delle contestazioni formulate dall'attrice nei confronti del convenuto al contenuto del solo contratto di Addendum del 20 febbraio 2009, l'unico effettivamente sottoscritto dal convenuto stesso in qualità di Amministratore unico della attrice Parte_1
b) Quanto dunque a detto Addendum, va innanzitutto premesso che, a norma dell'art. 2476 c.c., gli amministratori di una Srl sono “responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società”.
A questa norma di carattere generale va peraltro affiancata la disciplina introdotta nel nostro ordinamento con la citata “business judgment rule”, in forza della quale all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e non può pertanto rilevare come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Da ciò consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 09.11.2020, n. 25056). Gli amministratori, accettando l'incarico, assumono infatti un'obbligazione di mezzi, non di risultato, con la conseguenza che il giudice, eventualmente chiamato a stabilire la sussistenza o meno di profili di responsabilità dell'amministratore rispetto ad una certa attività gestoria posta in essere, può estendere la sua valutazione esclusivamente alle modalità di esercizio del potere gestorio ma non anche ai risultati dell'attività posta in essere dall'amministratore, non potendosi desumere la sussistenza di margini di responsabilità dell'amministratore semplicemente valutando i risultati negativi della gestione operata e ciò in quanto la legge consente agli amministratori di assumere decisioni rischiose e potenzialmente dannose per la società, purché esse rientrino nel cosiddetto “rischio d'impresa”. Pertanto, nel caso in cui, in conseguenza di un atto discrezionale di gestione, si sia verificata una perdita o, addirittura, il pagina 12 di 16 default della società, gli amministratori non incorrono, ipso facto, in responsabilità per mala gestio e ciò in quanto le attività compiute dall'amministratore di una società nello svolgimento del proprio potere gestorio rientrano nell'ambito della sua discrezionalità imprenditoriale, insindacabile nel merito ad opera di terzi.
Sul regime probatorio, la citata giurisprudenza di legittimità ha poi confermato che, se il relativo onere inerisce al fatto dedotto in lite, ovvero all'illecito dell'amministratore, l'attore adempie dando dimostrazione di quelle condotte che, nella particolare contingenza, denotino l'inosservanza, da parte di quel soggetto, del dovere di lealtà o di diligenza che a lui fa capo, spettando poi all'amministratore evocato in giudizio allegare e provare eventuali fatti idonei ad escludere, o attenuare, la sua responsabilità. Nel nostro caso, in ordine all'Addendum di cui è causa:
l'attrice ha in effetti contestato al convenuto:
- di averle accollato “maggiori servizi” e, dunque, “ulteriori costi rispetto a quelli individuati fino a quel momento, che andavano ad aumentare il passivo del bilancio”;
- la “ripresa” della clausola prevista nel contratto gestione del parcheggio definitivo secondo cui il
Gestore si assume tutti i rischi relativi alla custodia ed alla vigilanza del parcheggio e si obbliga a risarcire al Concessionario qualsiasi danno dovesse prodursi allo stesso e/o a terzi, cose o persone (in luogo di quella contenuta nel contratto di gestione parcheggi provvisori secondo cui il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose sulle aree destinate a parcheggio);
- di aver consegnato a CDP la fideiussione bancaria rilasciata dalla CARIT in data 29/9/2008 con validità in pari data per l'importo di euro 440.000,00 rinnovabile fino alla scadenza del contratto;
- di aver previsto, in caso di violazione degli obblighi del Gestore, una penale pari a € 50.000,00 e, in caso di ritardato pagamento del canone, una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo
(previsione corrispondente a quella del parcheggio definitivo); tutte scelte da considerarsi, ancora secondo l'attrice, irrazionali alla luce della precedente “chiusura di tre bilanci in perdita”, di fronte alla quale il convenuto “si sarebbe dovuto attivare per intraprendere un'azione giudiziale volta a far valere, quanto meno, la nullità del contratto provvisorio”; il convenuto, d'altro canto, ha allegato:
- che “appunto in considerazione delle diseconomie di esercizio del contratto provvisorio”, con l'Addendum in questione (“motivato dalla delocalizzazione di aree, intervenuta nelle more della pagina 13 di 16 consegna dei lavori” e “avallato e autorizzato dal socio pubblico”) è stato (fatto questo incontestato) ridotto “l'importo percentuale dei canoni dovuti per la gestione provvisoria, ridefiniti nel 50% dei ricavi lordi complessivi, se sotto le 30 mila ore di parcamento mensile, e nel 75% dei ricavi lordi complessivi, se superiori a tale dato”;
- che la polizza assicurativa per € 440.000,00 era “giustificata dalla contestuale consegna del primo gli stralcio funzionale del progetto, con la messa a disposizione dell'imponente immobile parcheggio interrato”, mentre fino a quel momento l'attrice “aveva gestito un parcheggio di superficie provvisorio, sull'area non interessata ai lavori” (circostanze queste non contestate, sul piano fattuale, dall'attrice);
- che dal prospetto relativo all'andamento finanziario del parcheggio di Corso del Popolo, allegato dalla stessa attrice emerge che il risultato economico del parcheggio, per quanto in perdita, migliorava dal
2009 sino al 2013, raggiungendo il miglior risultato nel 2012 (- € 95.221,009) per poi peggiorare nelle annate 2014 e 2015, col convenuto ormai fuori dalla gestione effettiva di a seguito delle Pt_1
formali dimissioni del dicembre 2013;
- di avere, che con la nota 14.9.2012, diffidato alla consegna dei lavori la concessionaria CDP;
- che, come rilevato anche dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 990/2018, versata in atti, un soggetto che, a norma dell'art. 13 del contratto 26 aprile 2006 (c.d. definitivo), avrebbe potuto chiedere una revisione della Concessione fra e CDP – a valle della quale è stato stipulato il Controparte_5
contratto di subconcessione del 27 gennaio 2006 (c.d. provvisorio), il cui Addendum forma oggetto del presente giudizio – era appunto la concessionaria CDP, estranea al presente giudizio, nella quale il convenuto non risulta aver mai ricoperto cariche amministrative e ritenuta nella citata sentenza del
Tribunale di Terni illegittimamente inadempiente nei confronti di parte attrice proprio in quanto non attivatasi per la revisione de quo.
Anche il convenuto appare dunque aver adempiuto all'onere probatorio di cui alla citata giurisprudenza di legittimità, allegando e provando fatti che possono considerarsi idonei ad escludere ogni sua responsabilità per gli addebiti contestatigli dall'attrice.
Al riguardo, condivisibile appare quanto eccepito ancora dal convenuto in ordine al fatto che l'Addendum in questione sarebbe stato, come visto, “avallato e autorizzato dal socio pubblico”, ovvero da quel il quale, in effetti, nella sua duplice veste di concedente, in favore del Controparte_5
concessionario CDP, della realizzazione e gestione delle opere di cui è causa e di socio di maggioranza,
pagina 14 di 16 attraverso della società attrice, bene avrebbe potuto proporre a CDP una revisione, meno CP_3
onerosa per quest'ultima, delle condizioni della Concessione originariamente sottoscritta (consentendo in tal modo una contestuale revisione del contratto “ereditato” da parte attrice al momento della sua costituzione con la riduzione di quelle “diseconomie” che si erano già manifestate nell'esecuzione del medesimo), oppure “promuovere”, a norma dell'art. 11 dello Statuto della società, versato in atti, una
“azione di responsabilità contro l'Amministratore Unico”, qualora ne avesse ravvisato “gli estremi” nella sottoscrizione, da parte del convenuto, dell'Addendum in questione.
Tutte iniziative che il non risulta aver assunto. Controparte_5
3) Da tutto quanto sopra rilevato, l'infondatezza della domanda, formulata da parte attrice, di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dell'Addendum del 20 febbraio 2009, nonché per l'inosservanza e l'inadempimento delle regole di avvedutezza e prudenza che l'amministratore diligente è tenuto a conoscere ed osservare nella conduzione dell'impresa societaria e per la violazione delle norme statutarie che regolano la vita sociale.
4) Il rigetto delle citate domande di merito, ovvero dell'an debeatur rispetto alle domande stesse, rende superflua ogni valutazione in merito al quantum debeatur dedotto ancora da parte attrice.
5) Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna alla integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in senso stretto non svoltasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra deduzione e eccezione, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto;
- condanna parte attrice all'integrale rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e IVA come per legge.
pagina 15 di 16 Perugia, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2059/2020 promossa da: promossa da
(C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michel Baldiserri, elettivamente domiciliata Parte_2
presso l'indirizzo pec del medesimo difensore e, solo in caso di Email_1
malfunzionamento della stessa, presso lo studio dell'Avv. Luisa Manini in Corciano (PG), Via A.
Ponchielli n. 9
ATTRICE contro
(CF , rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Controparte_1 C.F._1
Mascolo e Bruno Bitetti, elettivamente domiciliato presso lo in Controparte_2
Roma, alla via Ovidio 32 e presso l'indirizzo pec: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le dedotte causali e quant'altro ritenuto di giustizia e ragione: in via principale e di accertamento ed in accoglimento della spiegata domanda giudiziale, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nella Controparte_1
conduzione e nella gestione della società attrice (p.i. e Parte_1
c.f.: ) con sede in Piazzale della Rivoluzione Francese n. 19 Terni – 05100, in particolare, P.IVA_1
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006, del 26 aprile 2006 e del relativo addendum del 20 febbraio 2009 per la gestione del parcheggio Corso Del Popolo e per l'inosservanza e l'inadempimento delle regole di avvedutezza e prudenza che l'amministratore diligente è tenuto a conoscere ed osservare nella conduzione dell'impresa societaria ed in violazione delle norme statutarie che regolano la vita sociale;
in via principale e nel merito ed in accoglimento della spiegata domanda giudiziale, accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nella conduzione e nella gestione della società Controparte_1
attrice (p.i. e c.f.: con sede in Piazzale Parte_1 P.IVA_1
della Rivoluzione Francese n. 19 Terni – 05100, in particolare, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006, del 26 aprile
2006 e del relativo addendum del 20 febbraio 2009 per la gestione del parcheggio Corso Del Popolo e, per tutte le dedotte causali e motivazioni, accertare e dichiarare che da tali condotte si è generato un danno in capo all'attrice così come cristallizzato nella condanna accertata dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 990 del 2018 ovvero in € 254.966,52 (dato dalla sommatoria di € 97.776,52 a titolo di canoni non corrisposti e € 157.200,00 a titolo di penali da ritardo). A tale posta andranno aggiunte le spese bancarie sostenute dalla società per la sottoscrizione delle polizze Pt_1 Parte_1
fideiussorie che si quantificano in € 10.000,00 e quindi per un totale complessivo accertato di €
264.966,52 e, per l'effetto, condannare il convenuto Dott. al risarcimento del danno Controparte_1
così individuato;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere fondata la quantificazione di risarcimento basata sulla dazione dei canoni che risulterebbero comunque dovuti alla CDP, accertare e dichiarare quale danno subito dalla società Parte_1
quello identificato nella minor somma di € 157.200,00, pari alle penali da ritardo cristallizzate
[...]
nella sentenza n. 990/2018 Tribunale di Terni quale posta risarcitoria etiologicamente riconducibile all'inadempimento contrattuale intercorso tra la società attrice e la CDP in virtù dell'impossibilità di pagina 2 di 16 adempiere ai contratti sottoscritti e, per l'effetto, condannare il convenuto Dott. al Controparte_1
risarcimento del danno così individuato;
ancora in via subordinata e/o alternativa e anche in eventuale concorrenza con quanto sopra richiesto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno la condanna cristallizzata nella sentenza n. 990/2018 Tribunale di Terni, accertare e dichiarare quale danno subito dalla società quello identificato quale risultato economico negativo (ante imposte) Parte_1
quantificato nei bilanci a partire dall'anno 2009 e sino all'anno 2015 come riassunto nella tabella dell'allegato n. 8 e così schematizzabile: - anno 2009 risultato economico: € -122.120,00 - anno 2010 risultato economico: € -108.480,00 - anno 2011 risultato economico: € -119.430,00 - anno 2012 risultato economico: € -95.221,00 - anno 2013 risultato economico: € -120.589,00 - anno 2014 risultato economico: € -190.752,00 - anno 2015 risultato economico: € -168.977,00 e condannare così il Dott. alla complessiva somma di € 925.569,00 quale danno economico arrecato alla Controparte_1
società attrice;
in via residuale e di mero subordine nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere giudizialmente valido nessuno dei suesposti criteri di quantificazione del danno risarcibile, stante l'impossibilità effettiva di quantificazione dello stesso danno subito dall'attrice in virtù della perdita dell'asset strategico, quale il parcheggio di Corso del Popolo, condannare il Dott.
ad una somma da quantificarsi in via equitativa e, se ritenuto, previa ammissione di Controparte_1
una CTU contabile, con nomina di un esperto dottore commercialista, al fine di una migliore quantificazione del danno che dovrà cristallizzarsi secondo i principi che saranno scelti dall'Autorità adita e/o nella misura che si riterrà di grazia e giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Per il convenuto: “In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa da parte attrice nei confronti di , con ogni conseguente Controparte_1
statuizione; in denegata ipotesi di esame di merito, ristretto lo scrutinio all' effettivo periodo in cui il convenuto è stato in carica quale amministratore unico della società, rigettare l'avversa domanda di accertamento di mala gestio perché infondata in fatto e in diritto e di conseguenza rigettare tutte le domande risarcitorie di parte attrice, quella principale per l'importo dei canoni non corrisposti e penali da ritardo, di cui alla sentenza 990/2018 del Tribunale di Terni e delle spese bancarie per polizze fideiussorie;
quella subordinata di risarcimento danni per il risultato economico negativo della società, quantificato nei bilanci dal 2009 al 2015; quella residuale di condanna ex bono e tempo previa
pagina 3 di 16 nomina ctu per la quantificazione opponendosi parte convenuta al mezzo istruttorio perché non ammissibile avverso l'invocata pronuncia equitativa. In ogni caso, attribuire vittoria di spese e competenze di causa alla parte convenuta”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice citava in giudizio il convenuto, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Deduceva l'attrice:
- che, all'esito di una procedura concorsuale di “Project Financing” avente ad oggetto l'intervento di completamento in Terni della Zona definita Corso del Popolo, risultava aggiudicataria della concessione la Corso del Popolo S.p.A. (CDP), la quale, in tale ottica, sottoscriveva, in data 07 luglio
2005, con il Comune di Terni, una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento in Concessione alla stessa CDP della progettazione ed esecuzione di un intervento edilizio nella suddetta Zona;
- che, in linea con le caratteristiche tipiche del Project Financing e del contratto di gestione, per la progettazione e la realizzazione delle opere veniva riconosciuto alla CDP: 1) il diritto di sfruttare economicamente il Parcheggio per la durata di trent'anni; 2) il diritto di superficie sull'area indicata all'art. 9 della Convenzione;
3) il diritto di sfruttare economicamente e realizzare l'Edilizia ovvero la cubatura residua, al netto di quello spettante per la realizzazione dell'edificio adibito ad uffici pubblici;
4) la facoltà di gestione anche parziale e provvisoria del Parcheggio, con Tariffe predefinite che avrebbero dovuto trovare applicazione anche nel caso di sub-concessione a terzi;
- che la CDP, in esecuzione della Concessione di cui sopra, sottoscriveva con la Controparte_3
(di seguito , rappresentata dal convenuto in qualità di Presidente del C.d.a. della società, CP_3
prima (27 gennaio 2006) un contratto di affidamento per la gestione dei parcheggi temporanei provvisori (c.d. “contratto provvisorio”) e poi (26 aprile 2006) un contratto di subconcessione per la gestione del parcheggio di Corso del Popolo di Terni (c.d. “contratto definitivo”);
- che la CDP sottoscriveva successivamente (20 febbraio 2009), stavolta con la Parte_1
(di seguito , medio tempore subentrata ad nelle precedenti posizioni Parte_1 CP_3
contrattuali e rappresentata ancora dal convenuto, in qualità di Amministratore unico della società, un
Addendum al contratto di affidamento di cui sopra;
pagina 4 di 16 - che il rischio connesso alla gestione del progetto – che il Project Financing, per sua natura, accolla al concessionario, nel caso in esame CDP – sarebbe stato interamente trasferito, tramite i contratti e l'Addendum di cui sopra, dalla stessa CTP alla sub-concessionaria attraverso Parte_1 meccanismi quali l'applicazione di canoni di gestione elevatissimi, con relative fideiussioni a garanzia,
e l'assenza di possibilità in capo alla stessa di richiedere autonomamente una revisione Parte_1
del contratto in caso di scarsa reddittività del Parcheggio;
- che, con riferimento al contratto “provvisorio”, il canone mensile originariamente concordato dal convenuto – pari al 90% dei ricavi lordi complessivi, al netto dell'Iva, incassati dal Gestore nel mese di competenza (decurtato di un importo fisso mensile pari ad € 3.000,00 e integrato dall'apporto derivante da eventuali multe/penali incassate dal Gestore e dell'Iva), ricomprendendo nella percentuale del canone dovuto tutti i costi di servizio che la avrebbe dovuto sostenere – non avrebbe Parte_1
consentito di coprire neanche i costi di gestione del parcheggio, pari o addirittura superiori ai ricavi stessi, un'antieconomicità che avrebbe dovuto indurre il convenuto, dopo aver sottoscritto il contratto con assoluta imprudenza, ad interrompere il rapporto di subconcessione, soprattutto alla luce delle continue proroghe relative alla consegna del parcheggio ed al prodursi delle perdite nel bilancio di esercizio;
cosa che il convenuto non aveva fatto, rilasciando invece a garanzia del predetto contratto la polizza fideiussoria n. 00424/8200/3597 dell'importo di € 440.000,00, aggravando così le casse societarie di costi bancari e concludendo, dopo tre mesi, anche il contratto definitivo;
- che, per quanto riguardava tale contratto “definitivo”, il convenuto avrebbe concordato un notevole aggravio delle condizioni contrattuali “ereditate” dalla sub-concessionaria, con canone annuo di gestione, fideiussioni, penali e sanzioni in caso di inadempimento eccessivamente onerose e con l'assenza di una clausola che, a fronte di una durata trentennale dell'impegno assunto, consentisse alla sub-concessionaria stessa di recedere anticipatamente dal contratto o, comunque, di rinegoziare i termini, clausola prevista unicamente in favore della CDP e solo nell'ipotesi in cui si fosse provveduto alla revisione della Convenzione, che, peraltro, non prevedeva quale giustificativo elemento di alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della concessione, la scarsa entità dei flussi di cassa del parcheggio, che solo con la stipula del V Atto aggiuntivo del 16 settembre 2015 sarebbe stata qualificata come elemento essenziale e causa di revisione del PEF della Convenzione, il tutto a riprova del fatto che, prima del 2015, neanche alla CDP sarebbe stato consentito richiedere al alcuna CP_4
pagina 5 di 16 modifica della Convenzione, qualora si fosse verificata un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario a causa della mancata realizzazione dei ricavi preventivati dalla gestione del parcheggio;
- che i canoni, le penali e le sanzioni convenuti con la sottoscrizione, in data 27.01.2006, tra CDP e dell'Addendum n. 1 al Contratto di affidamento della gestione dei parcheggi Parte_1 temporanei in prossimità dell'area ex ospedale del di Terni avrebbero provocato, in capo alla CP_4
stessa un ingente aggravio delle proprie obbligazioni, aumentando lo squilibrio Parte_1 sinallagmatico già caratterizzante l'originario contratto provvisorio;
- che, a fronte del mancato pagamento da parte di dei canoni a partire dal 2015, la CDP Parte_1
ne richiedeva comunque il pagamento (unitamente alle penali stabilite dal contratto provvisorio e dal contratto definitivo, procedendo, a tal fine, all'escussione di entrambe le garanzie rilasciate dalla stessa
, determinando così l'instaurazione del procedimento giudiziale avanti al Tribunale di Parte_1
Terni R.G. n. 3346/2016, procedimento che si concludeva con Sentenza n. 990/2018 con la quale il
Giudice adito dichiarava la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto definitivo a far data dal 24 dicembre 2015, disponendo la restituzione del parcheggio alla CDP da parte di Parte_1
e condannando quest'ultima, odierna attrice, al pagamento dei canoni e delle penali dovuti
[...] sulla base del contratto provvisorio pari ad € 97.766,52 a titolo di canoni non corrisposti ed €
157.200,00 a titolo di penali da ritardo, oltre interessi legali ex artt. 1282, 1284, disponendo l'inefficacia delle polizze rilasciate dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni in favore della CDP;
- che dunque al convenuto andavano contestate: 1) l'assenza di una valutazione prodromica dei costi di gestione fissi e variabili dell'impresa, costi la cui corretta valutazione avrebbe sicuramente impedito di fissare un canone che neanche ipoteticamente ne consentiva la copertura;
2) la durata del contratto provvisorio, prorogata, dai quaranta mesi previsti, a dieci anni nonostante ognuno di questi si fosse chiuso con gestione in perdita;
3) l'irragionevolezza della scelta di concludere il contratto definitivo solo tre mesi dopo la stipula del provvisorio, quando la costruzione del parcheggio era ancora all'inizio e non si aveva alcuna consapevolezza della reddittività della gestione provvisoria, negligenza ancor più grave se si considera che l'art. 13 del contratto definitivo permetteva una revisione del contratto solo su richiesta della CDP e solo se si fosse provveduto preliminarmente alla revisione della Convenzione;
4) la sottoscrizione dell'Addendum (anno 2009), concluso dal convenuto nella piena consapevolezza della scarsa reddittività dell'investimento (tre bilanci in perdita), che avrebbe reso anche più onerose le pagina 6 di 16 condizioni contrattuali per l'attrice, con la previsione di una fideiussione di € 440.000,00 a garanzia di entrambi i contratti e una di € 922.000,00 a garanzia del definitivo.
B) Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo:
- in rito e preliminarmente, il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione esercitata da parte attrice, avendo il convenuto rassegnato le proprie dimissioni in data 16.12.2013 ed avendo lo stesso ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio solamente in data 20.05.2020;
- l'insindacabilità nel merito delle scelte dell'amministratore, in virtù del principio della cd. business judgement rule;
- nel merito, la ragionevolezza della condotta del convenuto stesso, che infatti non avrebbe mai subìto una minima censura da parte della società da lui amministrata, né richieste di revoca dal momento dell'insediamento al momento delle effettività delle sue dimissioni, né comunicazioni del collegio sindacale che rivelino e denuncino una criticità irreversibile dei contratti con CDP, il tutto anche in considerazione del fatto che la possibilità di riequilibrare il sinallagma contrattuale erano tutte in mano al socio proprietario di attraverso la controllante Controparte_5 Parte_1 CP_3
che, forte della convenzione con CDP, della ivi prevista clausola di riequilibrio economico- CP_4
finanziario (art. 30) e del meccanismo di revisione (art. 31), sarebbe potuto certamente intervenire, modificando il regime della concessione in base dalla effettiva redditività dei parcheggi oggetto della sub-concessione;
- che l'assetto negoziale, che ha riservato il controllo sulla redditività del contratto di sub-concessione,
e la possibilità di richiedere la revisione delle condizioni della convezione solo a CDP, deve considerarsi naturale, essendo interesse prioritario della concessionaria stessa intervenire in caso di bassa redditività del parcheggio, il cui canone di sub-concessione era ancorato ai ricavi del gestore con un meccanismo di progressività ancor più marcato nel citato Addendum 2009, considerando che sotto le 30 mila ore annue di parcamento il gestore avrebbe corrisposto a CDP solo il 50% dei ricavi lordi;
- che, nel momento in cui il contratto di gestione provvisoria è andato in sofferenza per la non rispondente redditività della struttura, l'attrice ha inviato la nota di diffida 14.9.12 “a provvedere alla immediata consegna di tutto il parcheggio oggetto del contratto di sub concessione con le necessarie opere ed autorizzazioni per l'immediato utilizzo”, nota alla quale, peraltro, CDP non ha adempiuto, respingendo gli addebiti in ordine all'inadempimento e richiamando la responsabilità “a monte” pagina 7 di 16 dell'Amministrazione comunale, che “si era impegnata a compiere tutti gli atti di cooperazione necessari ed utili per la esecuzione della concessione e per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della stessa…”, atti che, peraltro, si sarebbero poi concretizzati unicamente nel V° atto aggiuntivo alla convezione, sottoscritto appunto da e CDP solo tre anni dopo, il Controparte_5
15.9.2015, tardivamente per la sub-concessionaria;
- che l'operazione commerciale con CDP sarebbe stata comunque voluta dal socio proprietario della società attrice (che, attraverso la controllante era lo stesso e rientrava CP_3 Controparte_5
nel piano strategico che avrebbe consentito di accentrare, appunto in la gestione di Parte_1
pressoché tutte le aree di parcheggio situate nel centro di Terni;
- quanto al contratto provvisorio, che la dimostrazione di costi superiori ai ricavi in un periodo successivo non proverebbe lo squilibrio genetico irreversibile del sinallagma contrattuale, ma al massimo una onerosità sopravvenuta del contratto, le cui clausole stabilite dagli artt. 7 (responsabilità del gestore), 8 (garanzie del gestore) e 9 (penali e sanzioni) sarebbero state obbligate;
- quanto al contratto definitivo, come lo stesso sia stato l'approdo di una fase iniziata dal nel CP_4
2003 e conclusasi nel biennio 2005/2006, con l'attivo assenso del Sindaco e dell'intera
Amministrazione Comunale, con un progetto la cui redditività era garantita dalla convezione di Project
Financing tra e CDP e da un piano economico - finanziario verificato dettagliatamente ed CP_4
avallato in sede amministrativa e con le clausole di cui agli artt. 7, 9 10 15 rispetto alle quali valgono le stesse considerazioni espresse in relazione a quelle, analoghe, del contratto provvisorio;
- quanto all'Addendum sottoscritto il 20.2.2009, avallato ed autorizzato dal socio pubblico, che lo stesso, proprio in considerazione delle diseconomie di esercizio del contratto provvisorio, ha ridotto l'importo percentuale dei canoni dovuti per la gestione provvisoria al 50% dei ricavi lordi complessivi, se sotto le 30 mila ore di parcamento mensile, ed al 75% dei ricavi lordi complessivi, se superiori a tale dato;
- che dunque che la condotta del dott. in relazione alla sottoscrizione del contratto CP_1 provvisorio, di quello definitivo e dell'Addendum del 2009 non avrebbe rappresentato una scelta irrazionale, collocandosi nell'attività ordinaria di una partecipata pubblica investita della gestione dei parcheggi cittadini;
pagina 8 di 16 - che anche la richiamata sentenza del Tribunale di Terni 990/2018 avrebbe accertato: 1) che la bassa redditività della gestione del parcheggio avrebbe dovuto comportare una revisione della Convenzione
e, a cascata, del contratto definitivo (“Le previsioni economiche poste alla base del contratto definitivo dovevano essere quindi riequilibrate, proprio perché il canone era stato determinato nel gennaio 2006, mentre la gestione definitiva prendeva l'avvio solo dal marzo 2016 in un contesto del tutto mutato rispetto alle aspettative, sia per la lunghezza dei lavori di realizzazione, sia per lo scarso numero degli utenti, che infine, per la mancata realizzazione dell'edificio destinato a uffici pubblici”); 2) che il contratto sarebbe andato in sofferenza in un momento ben successivo alla sottoscrizione dell'Addendum, quando il ritardo sulla consegna dei lavori si protraeva già da un paio d'anni, non potendosi pertanto attribuire la patologia del contratto di sub - concessione ad ad una Parte_1
presunta mala gestio da parte convenuto, il quale, diligentemente, avrebbe diffidato in data 14.9.2012
CDP alla consegna, denunciando appunto la necessità di revisione della convezione per riequilibrare i suoi termini finanziari, che condizionavano il collegato contratto di sub concessione;
- che anche il danno derivante dalle statuizioni sentenza 990/2018, per il riconosciuto mancato pagamento, dei canoni della gestione provvisoria da parte di dal periodo novembre Parte_1
2015 al marzo 2016 e quantificato in € 97.766,52, non sarebbe riconducibile alla gestione , CP_1 ormai fuori da sin dal dicembre 2013, o comunque dall'agosto 2014, così come il Parte_1 danno da penali da ritardo, liquidato in sentenza in misura di € 157.200,00;
- che comunque la pretesa attrice di un risarcimento pari alle perdite di bilancio a far Parte_1
data dal 2006 e sino al 2015 presupporrebbe la prova, neppure accennata, della negligenza del convenuto in ogni scelta gestoria relativa alla esecuzione del contratto di subconcessione e dunque una mala gestio etiologicamente responsabile di tutte le perdite subite dall'azienda a causa dell'accordo
(causa efficiente) dal 2009 sino al 2015, fuori da dal dicembre 2013; Pt_1
- che in ogni caso doveva considerarsi inammissibile la domanda di condanna del convenuto al risarcimento in misura da stabilirsi ex bono et aequo, sulla base di invocata CTU percipiente, che dovrebbe in pratica supplire alla mancata prova del danno, attuale e concreto, da parte dell'attore.
C) Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c. – con le quali l'attrice, in merito all'eccezione, formulata dal convenuto, di prescrizione dell'azione, deduceva che il primo atto interruttivo della prescrizione stessa non corrisponderebbe con la notifica dell'atto di citazione, ma con pagina 9 di 16 la spedizione della raccomandata al Dott. in data 28 marzo 2019, con la quale venivano CP_1
evidenziate le violazioni commesse durante il suo operato, a nulla rilevando, sul punto, le dimissioni rassegnate dal Dott. nella e non nella della quale ha continuato CP_1 CP_3 Parte_1
anche successivamente a ricoprire la carica di amministratore unico – il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09 febbraio 2023, all'esito della quale, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda formulata dall'attrice è risultata infondata e non può dunque essere accolta.
1) Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione, formulata dal convenuto, di prescrizione dell'azione intrapresa dall'attrice, per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2949 e 2393, comma 4, c.c.
La raccomandata 28 marzo 2019, inviata da e al convenuto – lungi CP_3 Parte_1 dall'essere, come eccepito da quest'ultimo, “generica ed inidonea ai fini interruttivi” in quanto non contenente “addebiti specifici con riferimento alla gestione dei contratti di subconcessione con la
Corso del Popolo” (così a pag. 12 della comparsa conclusionale del convenuto stesso) – contiene infatti non solo uno specifico addebito in ordine all' “illogico e quanto mai sproporzionato canone annuo concordato per la subconcessione” (ed all' “evidente squilibrio finanziario” da questo determinato), ma anche in ordine alle “condizioni per la modifica del contratto definitivo, decisamente penalizzanti per la Subconcessionaria”, il tutto determinante la “gestione deficitaria della società ed un progressivo deterioramento finanziario culminato con la messa i liquidazione” della società stessa, ragioni per le quali al convenuto viene espressamente richiesto di attivarsi “al fine di concordare le modalità di corresponsione del risarcimento”.
Ora, considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021), al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo), la raccomandata in questione, giusto il suo contenuto sopra pagina 10 di 16 evidenziato, non può non ritenersi idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale de quo, contenendo sia una chiara indicazione del soggetto obbligato (il convenuto), sia l'esplicitazione di una pretesa (il risarcimento) appunto idonea a manifestare l'inequivocabile volontà dell'odierna parte attrice di far valere il proprio diritto.
Da ciò l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata sul punto dal convenuto.
2) Nel merito, tuttavia, le domande formulate dall'attrice, “in via principale e di accertamento” ed “in via principale e nel merito”, di “accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006, del 26 aprile 2006 e del relativo addendum del 20 febbraio 2009 per la gestione del parcheggio Corso Del Popolo e per l'inosservanza
e l'inadempimento delle regole di avvedutezza e prudenza che l'amministratore diligente è tenuto a conoscere ed osservare nella conduzione dell'impresa societaria” non possono essere accolte, per i motivi che seguono.
a) Quanto ai due contratti denominati “provvisorio” e “definitivo”, si deve innanzitutto evidenziare come risulti documentato - nonché ammesso dall'attrice stessa - che essi siano stati sottoscritti dal convenuto non in qualità di Amministratore unico di odierna attrice, ma in qualità di Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione di in un momento (27 gennaio 2006 e 26 CP_3
aprile 2006) in cui l'attrice non era stata ancora neanche costituita. Parte_1
Dal momento che il convenuto è stato citato quale ex amministratore di mentre Parte_1 [...]
è rimasta estranea al giudizio, gli atti da esso posti in essere nella qualità di amministratore di CP_3
non possono formare oggetto di sindacato da parte del presente collegio, in quanto CP_3 compiuti da un soggetto (il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ) formalmente CP_3 diverso rispetto all'odierno convenuto (l'Amministratore Unico di “ ). Parte_1
Né può a tale riguardo accogliersi l'argomentazione di parte attrice con cui la stessa mira ad estendere la responsabilità dello sul presupposto che sarebbe stata costituita per CP_1 Parte_1
“scorporo” di un ramo d'azienda di così succedendo automaticamente in tutti i contratti CP_3 da quest'ultima sottoscritti ed inerenti al ramo scorporato. Non vi è infatti dubbio che vi sia stata successione nei suddetti contratti, ma ciò non vale ad estendere all'AU di “Parcheggi” la responsabilità relativa alla sottoscrizione degli stessi, che è stata sì posta in essere dalla medesima persona fisica, ma nella diversa qualità di componente del C.d.A. di “Servizi”. pagina 11 di 16 Le domande formulate dall'attrice di “accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dei contratti di subconcessione del 27 gennaio 2006 e del 26 aprile 2006” non possono dunque trovare accoglimento, dovendo in questa sede circoscriversi, giusto quanto sopra evidenziato, la valutazione delle contestazioni formulate dall'attrice nei confronti del convenuto al contenuto del solo contratto di Addendum del 20 febbraio 2009, l'unico effettivamente sottoscritto dal convenuto stesso in qualità di Amministratore unico della attrice Parte_1
b) Quanto dunque a detto Addendum, va innanzitutto premesso che, a norma dell'art. 2476 c.c., gli amministratori di una Srl sono “responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società”.
A questa norma di carattere generale va peraltro affiancata la disciplina introdotta nel nostro ordinamento con la citata “business judgment rule”, in forza della quale all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e non può pertanto rilevare come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Da ciò consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 09.11.2020, n. 25056). Gli amministratori, accettando l'incarico, assumono infatti un'obbligazione di mezzi, non di risultato, con la conseguenza che il giudice, eventualmente chiamato a stabilire la sussistenza o meno di profili di responsabilità dell'amministratore rispetto ad una certa attività gestoria posta in essere, può estendere la sua valutazione esclusivamente alle modalità di esercizio del potere gestorio ma non anche ai risultati dell'attività posta in essere dall'amministratore, non potendosi desumere la sussistenza di margini di responsabilità dell'amministratore semplicemente valutando i risultati negativi della gestione operata e ciò in quanto la legge consente agli amministratori di assumere decisioni rischiose e potenzialmente dannose per la società, purché esse rientrino nel cosiddetto “rischio d'impresa”. Pertanto, nel caso in cui, in conseguenza di un atto discrezionale di gestione, si sia verificata una perdita o, addirittura, il pagina 12 di 16 default della società, gli amministratori non incorrono, ipso facto, in responsabilità per mala gestio e ciò in quanto le attività compiute dall'amministratore di una società nello svolgimento del proprio potere gestorio rientrano nell'ambito della sua discrezionalità imprenditoriale, insindacabile nel merito ad opera di terzi.
Sul regime probatorio, la citata giurisprudenza di legittimità ha poi confermato che, se il relativo onere inerisce al fatto dedotto in lite, ovvero all'illecito dell'amministratore, l'attore adempie dando dimostrazione di quelle condotte che, nella particolare contingenza, denotino l'inosservanza, da parte di quel soggetto, del dovere di lealtà o di diligenza che a lui fa capo, spettando poi all'amministratore evocato in giudizio allegare e provare eventuali fatti idonei ad escludere, o attenuare, la sua responsabilità. Nel nostro caso, in ordine all'Addendum di cui è causa:
l'attrice ha in effetti contestato al convenuto:
- di averle accollato “maggiori servizi” e, dunque, “ulteriori costi rispetto a quelli individuati fino a quel momento, che andavano ad aumentare il passivo del bilancio”;
- la “ripresa” della clausola prevista nel contratto gestione del parcheggio definitivo secondo cui il
Gestore si assume tutti i rischi relativi alla custodia ed alla vigilanza del parcheggio e si obbliga a risarcire al Concessionario qualsiasi danno dovesse prodursi allo stesso e/o a terzi, cose o persone (in luogo di quella contenuta nel contratto di gestione parcheggi provvisori secondo cui il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose sulle aree destinate a parcheggio);
- di aver consegnato a CDP la fideiussione bancaria rilasciata dalla CARIT in data 29/9/2008 con validità in pari data per l'importo di euro 440.000,00 rinnovabile fino alla scadenza del contratto;
- di aver previsto, in caso di violazione degli obblighi del Gestore, una penale pari a € 50.000,00 e, in caso di ritardato pagamento del canone, una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo
(previsione corrispondente a quella del parcheggio definitivo); tutte scelte da considerarsi, ancora secondo l'attrice, irrazionali alla luce della precedente “chiusura di tre bilanci in perdita”, di fronte alla quale il convenuto “si sarebbe dovuto attivare per intraprendere un'azione giudiziale volta a far valere, quanto meno, la nullità del contratto provvisorio”; il convenuto, d'altro canto, ha allegato:
- che “appunto in considerazione delle diseconomie di esercizio del contratto provvisorio”, con l'Addendum in questione (“motivato dalla delocalizzazione di aree, intervenuta nelle more della pagina 13 di 16 consegna dei lavori” e “avallato e autorizzato dal socio pubblico”) è stato (fatto questo incontestato) ridotto “l'importo percentuale dei canoni dovuti per la gestione provvisoria, ridefiniti nel 50% dei ricavi lordi complessivi, se sotto le 30 mila ore di parcamento mensile, e nel 75% dei ricavi lordi complessivi, se superiori a tale dato”;
- che la polizza assicurativa per € 440.000,00 era “giustificata dalla contestuale consegna del primo gli stralcio funzionale del progetto, con la messa a disposizione dell'imponente immobile parcheggio interrato”, mentre fino a quel momento l'attrice “aveva gestito un parcheggio di superficie provvisorio, sull'area non interessata ai lavori” (circostanze queste non contestate, sul piano fattuale, dall'attrice);
- che dal prospetto relativo all'andamento finanziario del parcheggio di Corso del Popolo, allegato dalla stessa attrice emerge che il risultato economico del parcheggio, per quanto in perdita, migliorava dal
2009 sino al 2013, raggiungendo il miglior risultato nel 2012 (- € 95.221,009) per poi peggiorare nelle annate 2014 e 2015, col convenuto ormai fuori dalla gestione effettiva di a seguito delle Pt_1
formali dimissioni del dicembre 2013;
- di avere, che con la nota 14.9.2012, diffidato alla consegna dei lavori la concessionaria CDP;
- che, come rilevato anche dal Tribunale di Terni con la sentenza n. 990/2018, versata in atti, un soggetto che, a norma dell'art. 13 del contratto 26 aprile 2006 (c.d. definitivo), avrebbe potuto chiedere una revisione della Concessione fra e CDP – a valle della quale è stato stipulato il Controparte_5
contratto di subconcessione del 27 gennaio 2006 (c.d. provvisorio), il cui Addendum forma oggetto del presente giudizio – era appunto la concessionaria CDP, estranea al presente giudizio, nella quale il convenuto non risulta aver mai ricoperto cariche amministrative e ritenuta nella citata sentenza del
Tribunale di Terni illegittimamente inadempiente nei confronti di parte attrice proprio in quanto non attivatasi per la revisione de quo.
Anche il convenuto appare dunque aver adempiuto all'onere probatorio di cui alla citata giurisprudenza di legittimità, allegando e provando fatti che possono considerarsi idonei ad escludere ogni sua responsabilità per gli addebiti contestatigli dall'attrice.
Al riguardo, condivisibile appare quanto eccepito ancora dal convenuto in ordine al fatto che l'Addendum in questione sarebbe stato, come visto, “avallato e autorizzato dal socio pubblico”, ovvero da quel il quale, in effetti, nella sua duplice veste di concedente, in favore del Controparte_5
concessionario CDP, della realizzazione e gestione delle opere di cui è causa e di socio di maggioranza,
pagina 14 di 16 attraverso della società attrice, bene avrebbe potuto proporre a CDP una revisione, meno CP_3
onerosa per quest'ultima, delle condizioni della Concessione originariamente sottoscritta (consentendo in tal modo una contestuale revisione del contratto “ereditato” da parte attrice al momento della sua costituzione con la riduzione di quelle “diseconomie” che si erano già manifestate nell'esecuzione del medesimo), oppure “promuovere”, a norma dell'art. 11 dello Statuto della società, versato in atti, una
“azione di responsabilità contro l'Amministratore Unico”, qualora ne avesse ravvisato “gli estremi” nella sottoscrizione, da parte del convenuto, dell'Addendum in questione.
Tutte iniziative che il non risulta aver assunto. Controparte_5
3) Da tutto quanto sopra rilevato, l'infondatezza della domanda, formulata da parte attrice, di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per la sottoscrizione dell'Addendum del 20 febbraio 2009, nonché per l'inosservanza e l'inadempimento delle regole di avvedutezza e prudenza che l'amministratore diligente è tenuto a conoscere ed osservare nella conduzione dell'impresa societaria e per la violazione delle norme statutarie che regolano la vita sociale.
4) Il rigetto delle citate domande di merito, ovvero dell'an debeatur rispetto alle domande stesse, rende superflua ogni valutazione in merito al quantum debeatur dedotto ancora da parte attrice.
5) Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna alla integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in senso stretto non svoltasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra deduzione e eccezione, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto;
- condanna parte attrice all'integrale rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa e IVA come per legge.
pagina 15 di 16 Perugia, 26/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
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