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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34/2025 R. G. cont., posta in decisione in data 9 luglio 2025
vertente tra
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 34-1/2025 V. G., vertente
tra
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina Viale Luigi Cadorna Is. 212 Comp. V, presso lo studio dell'Avv.
Pasqualina Fossari (C.F. – Fax n. 0909148687 – PEC CodiceFiscale_2
E avv. iuffre. email ) che la rappresenta e Email_1 Email_3 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
appellante e
nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Messina via N. Fabrizi n.121 presso lo studio dell' avv. Paola Dora Magaudda, (C.F.
, pec: e dell'avv., e Gabriella Coppola C.F._4 Email_4
( C.F. , pec , che lo rappresentano e C.F._5 Email_5 difendono anche disgiuntamente come da procura in atti
appellato
e nei confronti di
AVV. nata a [...] il [...] ( C.F. ) nella Controparte_2 C.F._6 qualità di curatore speciale del minore a Milazzo il 16.04.2014, C.. Persona_1
, rappresentata e difesa ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso il proprio studio in Messina, Via Piemonte n. 30;
e con l'intervento del Procuratore Generale –Sede
Oggetto: appello avverso l'ordinanza cronl. 25340/2024 emessa in data 28.12.2024 dal Tribunale di
Messina nel procedimento civile R.G. A.C. n. 1370/2023-1
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante :” chiede che la Corte di Appello dichiari cessata la materia del contendere in quanto ormai l'ordinanza impugnata è stata superata dalla sentenza che ha definito il giudizio di primo grado (sentenza anche essa appellata da entrambe le parti ed i relativi procedimenti portano
i nn. 275 e 279 del 2025), con compensazione integrale delle spese del giudizio. In subordine, per il caso in cui la Corte Ecc.ma non ritenga di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, l'Avv. Fossari si riporta integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito con l'atto di impugnazione in appello del 13 gennaio 2025, atti e verbali di causa, e contesta tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito dalle controparti con le comparse di costituzione dell'11 aprile 2025, depositata il 12 aprile 2025 dal curatore del minore Persona_1
e con la memoria di costituzione depositata il 15 aprile 2025 dal Sig. , perché infondate in CP_1 fatto ed in diritto. “
Per l'appellato: “Si insiste pertanto affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina adita Voglia -
Rigettare l'appello proposto avverso l'Ordinanza n. cronol. 25340/2024, emessa il 28/12/2024 nell'ambito del subprocedimento n. 1370/2023 -1 RG;
- Rigettare integralmente le domande avverse;
-Condannare controparte al pagamento di spese e compensi di lite – Dichiarare la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, con efficacia retroattiva (in base all'art. 136, comma 3, cit.
D.P.R.) -Dichiarare il venir meno (stante la revoca suddetta) del diritto del difensore alla liquidazione delle spese nei confronti dello Stato. “
Per l'avv. n.q.: “Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia: 1) Rigettare Controparte_2
l'atto di appello poiché inammissibile in diritto e poiché affetto da carenza di interesse per sopravvenienza della sentenza n. 317/2025 del Tribunale di Messina;
2) Rigettare l'atto di appello, ove superato il vaglio di inammissibilità, poiché infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente notificato impugnava davanti a questa Parte_1
Corte l'ordinanza emessa in data 28.12.2024 con cui il Tribunale di Messina, nell'ambito del sub procedimento -iscritto al n. 370-1/2023 R.G.- relativo al giudizio di divorzio pendente tra le parti, iscritto al n. 1370/2023 , aveva confermato l'affidamento al Servizio Sociale del figlio minore della coppia , già previsto con ordinanza del 10.06.2024, e disposto la Persona_2 Persona_1 domiciliazione dello stesso presso la zia paterna, nonché posto a carico della Parte_2
l'obbligo di corrispondere a ed a la somma di euro Pt_1 Controparte_1 Parte_2
50,00 mensili ciascuno a titolo di contributo per il mantenimento rispettivamente del figlio maggiore e del minore ed a carico di quello di corrispondere alla sorella Per_3 Per_1 Controparte_1
l'importo di euro 250,00 mensili per il mantenimento del predetto minore. Pt_2
Con separato ricorso, la instava, altresì, per l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 dell'ordinanza impugnata.
Si costituiva in giudizio il , evidenziando che, nelle more, il Tribunale di Messina aveva CP_1 definito il giudizio di divorzio con sentenza n. 317/2025, pubblicata il 24.02/2025,con cui erano state confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del 28.12.2024 ed avverso la quale entrambe le parti avevano proposto appello..
Chiedeva ,pertanto, il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
Si costituiva, altresì, l'avv. nella qualità di curatore speciale del minore, che Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia perché rivolto avverso l'ordinanza provvisoria emessa dal
Tribunale, sia perché essa era stata ormai superata dalla pronuncia della sentenza.
Il P.G. apponeva il visto. Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e rigettata con ordinanza del 30.05-2.06. 2025 la richiesta di riunione del presente procedimento con quelli iscritti ai nn. 275/25 R.G. e 279/25 R.G., entrambi aventi ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 317/2025 R.G., la Corte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 9.07.2025 assumeva la causa in decisione senza termini, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preclusiva di ogni ulteriore argomentazione , deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello.
Deve immediatamente puntualizzarsi che detta valutazione non poggia sulla proposizione dell'impugnazione con atto citazione notificato alla controparte anziché - come richiesto dall'art. 473 bis 30 c.p.c (Cass. n. 9895/2025) - con ricorso depositato presso la cancelleria e successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ove l' appello sia stato introdotto con forme diverse da quelle previste, ed, in particolare con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (ex ultimis .Cass. Sez. 6 10.01.2019 n. 403)
E poiché, nella specie, la pur proponendo l'appello con atto di citazione notificato al Pt_1 CP_1 in data 13.01.2025 , ha iscritto la causa a ruolo in data 14.01.2025 e, dunque, tempestivamente, tenuto conto della data di pubblicazione del provvedimento (28.12.2024), l'appello è ,sotto questo profilo, ammissibile..
L'inammissibilità non deriva, dunque, dall'erroneità della forma dell'atto di impugnazione, quanto, piuttosto, dall'essere stata questa rivolta non già avverso una sentenza , bensì, avverso l'ordinanza del 28.12.2024 con cui il G.I., nell'ambito del sub procedimento, ha confermato l'affidamento del minore ai Servizi Sociale, già previsto nel provvedimento del 10.06.2024, e ne ha disposto il Per_1 collocamento presso la zia paterna.
Tale ordinanza, infatti, era, al più, soggetta al reclamo ma non all'appello.
Ritiene , però, la Corte che la declaratoria di inammissibilità neachen possa essere preclusa dalla conversione dell'appello in reclamo. Giova premettere, in punto di diritto, che, secondo quanto disposto dall'art. 473-bis.24 c.p.c.
(Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti), “1. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-di si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello.
2. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.”
La norma distingue, ai fini della reclamabilità, i provvedimenti provvisori emessi dal Giudice delegato in esito alla prima udienza, da quelli emessi in corso di giudizio, consentendo il reclamo dei primi senza particolari limitazioni, riservando, invece, l'impugnabilità degli altri solo a quelli di accoglimento della richiesta di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale ed a quelli che introducono modifiche “sostanziali” al regime dell' affidamento o di collocamento del minore .
Tali provvedimenti, incidendo in modo invasivo sul rapporto tra genitori e figli, sono assoggettati a un più rigoroso controllo, volto ad evitare che, durante lo svolgimento del giudizio, i provvedimenti, pur temporanei, possano arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai soggetti coinvolti nella crisi familiare per il tempo in cui sono in vigore.
Ebbene, nel caso in esame, il provvedimento reclamato è stato emesso nel corso del procedimento , sicchè sarebbe impugnabile nei limiti di cui al comma 2.
Tuttavia, il provvedimento reclamato, quanto all'affidamento del minore ai Servizi Sociali , Per_1 non ha né introdotto sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, né previsto sostanziali modifiche dell'affidamento , limitandosi a confermare il regime già precedentemente instaurato.
Risulta, invero, dalla sentenza che ha definito il giudizio di divorzio che già con ordinanza del
10.06.2024 il Giudice delegato aveva nominato l'avv. curatore speciale dei minori Controparte_2
– nelle more divenuto maggiorenne- e ed affidato entrambi , in limitazione Persona_4 Per_1 della responsabilità di entrambi i genitori, al Servizio sociale del Comune di SP .
Per vero, l'ordinanza ha introdotto sostanziali modifiche in punto di collocazione del minore Per_1 disponendone la domiciliazione presso la zia paterna e sotto tale aspetto essa sarebbe reclamabile, dato che tale modifica incide profondamente sulle modalità con cui si esplica la relazione con i genitori , comportando un totale cambiamento del modo in cui viene a strutturarsi il rapporto tra madre e figlio, facendo venire meno la totale condivisione del quotidiano.
Nondimeno, avverso tale statuizione la non risulta aver mosso alcuna censura . Pt_1 Invero, quest'ultima, peraltro in termini poco perspicui, nel riportare le circostanze già rappresentate
“nel libello introduttivo di primo grado” , ha lamentato l'incapacità genitoriale del , CP_1 dolendosi di fatti che non hanno alcuna attinenza con quelli oggetto di giudizio e concernenti, quanto al figlio maggiore l'andamento scolastico e le condizioni di salute;
quanto al minore il Per_3 Per_1 denegato consenso ad effettuare un viaggio all'estero con il padre o a trascorrere le vacanze estive a
Vulcano.
Nessuna censura la predetta ha sollevato in punto di collocazione del minore presso la zia, limitandosi ad invocare , in riforma dell'ordinanza, l'affidamento del figlio a sé stessa oppure ai propri genitori in considerazione della dedotta carenza genitoriale del . CP_1
Pertanto, non risultando formulata alcuna censura in punto di collocazione del minore -unica questione risolta nel provvedimento che avrebbe reso legittimo il rimedio di cui all'art. 473 bis c.p.c.- l'impugnazione, anche ove ,in ipotesi, convertibile in reclamo, sarebbe stata egualmente inammissibile.
L' inammissibilità dell'impugnazione preclude la disamina della domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla in conseguenza della pronuncia della Pt_1 sentenza di divorzio, che ha confermato l'ordinanza de qua.
Sebbene per effetto della pronuncia della sentenza di divorzio sia venuto meno l'oggetto della contesa, ossia l'ordinanza impugnata, nondimeno l'ordine delle questioni di cui all'art. 276, secondo comma, c.p.c. impone di decidere con priorità sulla questione di ammissibilità del rimedio azionato.
Il rilievo del venir meno dell'oggetto della contesa imponeva la preliminare verifica, dinanzi alla contestazione tra le parti, in merito alla rituale introduzione della contesa stessa (Cass. n.
15230/2025).
Non ricorrono, infine, i presupposti per procedere alla revoca del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 DPR115 2002 , sollecitata dal nelle note dell'8.07.2025 per avere l'appellante ”nelle CP_1 note del 7 luglio, “ personalmente ammesso e richiesto” la cessazione della materia del contendere”.
Invero, al di là della dubbia legittimazione del ( essendo unico legittimato il CP_1 Controparte_3
, titolare del rapporto debitorio ) tale condotta, giustificata dal venir meno dell'ordinanza
[...] impugnata, non risulta connotata da dolo o colpa grave , richiesti ai fini della revoca né, tantomeno,
l'appellato ha sul punto argomentato.
E' ovvio, tuttavia, cha la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporti il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi , secondo quanto previsto dall'art. 106 c.p.c. Al rigetto dell'appello segue la condanna della al pagamento delle spese di lite, liquidate come Pt_1 da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( indeterminabile- complessità bassa) e secondo i parametri tariffari medi di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto
(oggetto della disputa) ed applicando i parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Atteso il rigetto dell'appello deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 34/25
R.G. sull'appello proposto da avverso25340/2024 emessa in data 28.12.2024 dal Parte_3
Tribunale di Messina nel procedimento civile R.G. A.C. n. 1370/2023-1.così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
1) condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida, in Parte_3 relazione a ciascuna delle parti, in complessivi € 3.800,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per quella introduttiva ed € 1.800,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
2) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di il pagamento di un Parte_3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino