Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 588 / 2025 R.G.
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la ricorrente, ha chiesto l'autorizzazione al sequestro conservativo, Parte_1 ante causam, anche presso terzi, sui beni mobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità di , e/o dovuti al medesimo, fino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 14.428,53, derivante dall'essere stata indotta, con artifici e raggiri telefonici ad effettuare operazioni in favore del predetto e di conti correnti esteri con sede in Pt_2
Santo Domingo;
rilevato che l'illiceità della condotta è provata dall'uso improprio effettuato per il tramite dell'utenza telefonica fissa della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., filiale di Mondovì, dalla quale
è stata effettuata la prima telefonata, con cui un soggetto, in modo truffaldino, si è identificato come operatore della Banca Intesa Sanpaolo, sezione antifrode;
tale individuo ha convinto la che stava subendo delle anomalie sul proprio conto e l'ha indotta con l'inganno ad Pt_1 aprire il proprio conto corrente e dare conferma a delle notifiche ricevute, con le quali, in realtà, disponeva un bonifico in favore del oltre che operazioni estere su conti Pt_2 correnti di Santo Domingo;
rilevato pertanto che l'attuale ricorrente è stata raggirata ed indotta a versare una somma di denaro in favore del Tesone, per cui, allo stato, si deve ritenere sussistente il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del predetto, pari a complessivi € 14.428,53; rilevato che, per costante ed uniforme giurisprudenza, l'elemento del periculum in mora può desumersi da comportamenti del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio;
rilevato che, nella fattispecie, le circostanze che rendono concreto ed attuale il pericolo per il creditore di perdere la garanzia patrimoniale sono costituite dall'impossibilità di identificare il , essendo sconosciuti il luogo di nascita, la sua residenza o il suo Parte_2 domicilio;
rilevato che l'unico elemento idoneo all'identificazione è dato dall'IBAN del conto corrente sul quale è stata accreditata la somma di € 11.495,60, posto che tramite tale versamento è
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Agricole Italia;
rilevato inoltre che risulta che il ha cercato già di versare la somma di cui sopra su Pt_2 altro conto corrente di cui è titolare presso la Banca Intesa Sanpaolo, mediante bonifico rifiutato dalla banca perché proventi illeciti sulla base dell'avvenuto disconoscimento con il servizio clienti;
rilevato che, in tale situazione, risulta probabile che il possa prelevare la somma allo Pt_2 stesso bonificata, rendendo così impossibile il recupero del credito;
ritenuto che
gli elementi qui esposti consentono di ritenere pacificamente sussistente non solo il periculum in mora, ma anche i presupposti per la concessione della misura cautelare in via di estrema urgenza inaudita altera parte (ai sensi dell'art. 669-sexies, comma II, c.p.c.), stante, la presumibile incapienza o, comunque, insufficienza del patrimonio dell'odierno resistente che si può presumere dal fatto di essersi truffaldinamente fatto accreditare somme non dovute, nonché l'agevole ed irrimediabile occultabilità del denaro ricevuto;
ritenuto inoltre che il convenuto, pur ritualmente citato, non è comparso all'udienza fissata ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., e quindi non ha fornito alcun argomento difensivo a sostegno delle proprie ragioni;
ritenuto pertanto che il decreto autorizzativo del sequestro, emanato in data 20.03.2025, debba essere confermato;
visti gli artt. 669 sexies ed octies c.p.c.
CONFERMA il decreto in data 20.03.2025, col quale veniva autorizzato il sequestro conservativo nei confronti di;
Parte_2
FISSA il termine perentorio di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito.
Si comunichi alle parti costituite.
Cuneo 03/04/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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