Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/05/2025, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, proposto da
SS LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Andria e Massimo Macciotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile”, relativo alle annualità 2023 - 2025, secondo quadrimestre, reso dalla Commissione presso il M.U.R., nominata con D.D. M.U.R. n 2307 del 19 dicembre 2023, pubblicato sul Sito Internet del M.U.R. a far data dal 5 novembre 2024, non notificato;
- dei verbali relativi ai lavori della predetta Commissione ed in particolare: il verbale n 1 del 7 luglio 2024, il verbale n 2 dell’11 settembre 2024, il verbale del 27 settembre 2024, il verbale del 16 ottobre 2024, l’elenco degli idonei e degli inidonei pubblicato sul sito Internet del M.U.R. dal 5 novembre 2024;
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente ad essi come sopra individuati
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata alla rivalutazione della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. e ) c.p.a. a cura di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 dicembre 2024, tempestivamente depositato, SS LI, Professoressa Associata in Pediatria dal 31 dicembre 2018 presso l’Università degli Studi di Cagliari, ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile”, relativo alle annualità 2023 - 2025, secondo quadrimestre, reso dalla Commissione presso il M.U.R., nominata con D.D. M.U.R. n 2307 del 19 dicembre 2023, pubblicato sul Sito Internet del M.U.R. a far data dal 5 novembre 2024, e tutti gli atti prodromici, consequenziali e connessi, ivi compresi i verbali relativi ai lavori della Commissione.
La candidata ricorrente ha dedotto che la Commissione avrebbe, per un verso, errato nel non aver riconosciuto il titolo di cui alla lett. a ) (“ Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero ”), così escludendo la sussistenza dei tre titoli necessari ex art. 6 del D.M. n. 120/2016, e per altro verso, avrebbe espresso una valutazione non condivisibile a riguardo delle pubblicazioni presentate, ritenute di qualità non elevata.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione del Bando di cui al D.D. n 1796/2023 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 del D.M. 2016 n. 120 -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. 95/2016 - violazione e/o falsa applicazione dei Criteri di cui al verbale n 1 del 12 febbraio 2024 - violazione di legge: art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - omessa motivazione - eccesso di potere - difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione, perplessità della motivazione, in relazione alla mancata valutazione del titolo specificatamente individuato dalla Commissione nel verbale n. 1 del 12 febbraio 2024 menzionato alla lettera a ).
1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - difetto di motivazione - violazione e/o falsa applicazione del Bando di cui al D.D. n. 1796/2023 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 4 e 7 del D.M. del M.I.U.R. n. 120/2016 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n 95/2016 - violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 589/2018 - violazione e/o falsa applicazione dei Criteri di cui al Verbale n. 1 del 12 febbraio 2024 - violazione di legge - introduzione di nuovi criteri in sede di valutazione della domanda non previsti dal D.M. n 120/2016 e dal D.D. N. 1796/2023 e dal Verbale n. 1 del 12 febbraio 2024 - eccesso di potere - difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione, perplessità della motivazione, in relazione al mancato esame e valutazione delle singole pubblicazioni.
1.3. Con il terzo motivo, è stata lamentata la violazione di legge e/o falsa applicazione del Bando di cui al D.D. n. 1796/2023 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, e 7 del D.M. n. 120/2016 - violazione e/o falsa applicazione dell’art 8 del D.P.R. n. 95/2016 - violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 589\2018 e del D.M. n 120/2016 Allegato C - sviamento di potere. - eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione, in relazione alla monotematicità degli argomenti, alla mancanza di originalità, di innovatività, in relazione alla collocazione editoriale, in relazione alla scarsa rilevanza delle riviste allo scarso impatto a livello internazionale - eccesso di potere - difetto di istruttoria, irragionevolezza contraddittorietà del giudizio individuale e collegiale negativi rispetto ai valori assegnati alla ricorrente di superamento delle tre soglie ministeriali ai sensi del D.M. n. 589 del 2018.
1.4. Con il quarto motivo, è stata dedotta la violazione del principio di buon andamento, di imparzialità, di lealtà, di trasparenza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione - violazione dei principi di affidamento, di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. - eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza d’imparzialità, disparità di trattamento, iniquità.
1.5. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione al riesame della propria domanda parte di una Commissione in diversa composizione.
2. In data 14 gennaio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca con memoria di stile.
2.1. Con memoria depositata il 16 gennaio 2025, la difesa erariale ha contestato le censure sollevate nel ricorso, eccependo che la Commissione avrebbe correttamente valutato la domanda della ricorrente, sia con riferimento ai titoli che alle pubblicazioni presentate, per cui ha concluso per il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza n. 467/2025, pubblicata il 23 gennaio 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., l’udienza pubblica del 20 maggio 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.
4. In data 21 marzo 2025, la difesa erariale ha prodotto in giudizio una relazione della Commissione esaminatrice, contenente controdeduzioni alle censure contenute nel ricorso.
5. Con memoria depositata il 16 aprile 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata il 16 aprile 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
7. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
8. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
8.1. La candidata ricorrente, Professoressa Associata in Pediatria dal 31 dicembre 2018 presso l’Università degli Studi di Cagliari, ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile”, relativo alle annualità 2023 - 2025, secondo quadrimestre, reso dalla Commissione presso il M.U.R., nominata con D.D. M.U.R. n 2307 del 19 dicembre 2023, pubblicato sul Sito Internet del M.U.R. a far data dal 5 novembre 2024, e tutti gli atti prodromici, consequenziali e connessi, ivi compresi i verbali relativi ai lavori della Commissione.
La ricorrente ha censurato il giudizio de quo, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto non sussistente il titolo di cui alla lett. a ) (“Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero”), così precludendo il riconoscimento del terzo titolo, indispensabile ai fini della positiva valutazione di cui all’art. 6 del D.M. n. 120/2016, ed ha altresì valutato negativamente le pubblicazioni presentate.
Ciò premesso, i quattro motivi di ricorso - articolati al loro interno in sottomotivi - possono essere divisi in due gruppi di questioni: il primo, riguardante il mancato riconoscimento del titolo di cui alla lett. a ); il secondo, invece, attinente alla valutazione delle pubblicazioni.
8.2. In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
8.3. Tanto chiarito, con riferimento alla valutazione dei titoli, con il primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è stato censurato per non avere la Commissione riconosciuto il titolo di cui alla lett. a ) (“ Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico
in Italia o all'estero ”), per come precisato dalla Commissione stessa nel verbale n. 1 di insediamento del 12 febbraio 2024, sulla base dell’assunto secondo cui la ricorrente “ non ha partecipato come relatore e/o organizzatore ad almeno tre congressi internazionali negli ultimi 5 anni ”.
In particolare, la Commissione avrebbe omesso di valutare la documentazione posta a corredo della propria domanda, dal momento che risulterebbe provata la partecipazione della ricorrente ad almeno sei congressi internazionali, in qualità di Relatore (due di questi sia quale Relatore sia quale Responsabile scientifico in distinte Relazioni) ed a un congresso internazionale, in qualità di Componente del Comitato Scientifico.
A fronte di tali deduzioni, l’Avvocatura erariale ha replicato, sulla base di quanto affermato dalla Commissione sulla relazione integrativa esibita in giudizio il 21 marzo 2025, evidenziando che il titolo di cui alla lett. a ) non è stato riconosciuto, in quanto non sono risultate provate le tre esperienze professionali richieste nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.
In particolare, secondo la Commissione, il convegno dal titolo “ International Workshop on Neonatology. The revolution of microbiomics Nutrition, bacteria and probiotics in perinatal and pediatric health, ”, tenutosi a Cagliari il 24 -27 Ottobre 2018, non è stato considerato perché non rientrante nel quinquennio antecedente alla domanda (2023 - 2019), mentre altri convegni non sono stati valorizzati perché, per alcuni, non sarebbe stato indicato il titolo e, per altri, si sarebbero tenuti in Italia ovvero in lingua italiana, dunque, in assenza del requisito della internazionalità.
Ritiene il Collegio che le doglianze sollevate dalla parte ricorrente siano condivisibili.
Ed invero, fermo restando che le (contro)deduzioni della Commissione costituiscono un’inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento, non essendosi esse limitate a replicare alle censure contenute nel ricorso ovvero ad esplicitare le ragioni del diniego impugnato, ma hanno invece aggiunto elementi nuovi e non desumibili dalla lettura della motivazione, ritiene comunque il Collegio che le stesse siano nel merito prive di fondamento.
In particolare, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio è emerso che la candidata ricorrente ha fornito elementi positivi a riguardo del possesso del titolo di cui alla lett. a ), avendo allegato di aver ricoperto incarichi nell’ambito di convegni che sembrano compatibili con quanto richiesto dalla Commissione e segnatamente:
1a) Relatore e Responsabile Scientifico al Congresso Internazionale: 40th Congress PS (Union Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies). Svolto a Cagliari, 26 Ottobre 2019. Prima Relazione dal titolo: “ The infant of diabetic mother ”: dal 26 ottobre 2019 al 26 ottobre 2019 (Nazioni: Italia, Egitto, Marocco, Giordania, Libano, Turchia, Germania, Macedonia Albania Romania, ecc oltre a Società e Centri di Ricerca Internazionali); 1b) Responsabile Scientifico e Relatore al Congresso Internazionale: 40th Congress PS (Union Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies). Svolto a Cagliari, 26 Ottobre 2019;
2) Relatore al Congresso Internazionale "16th International Congress on Neonatology and Pediatrics ON DEMAND". 20 Novembre - 31 dicembre 2020. English session: Nutrition. Relazione dal titolo: "Human milk as a magic fluid". Presidenti: Vassilios Fanos e Michele Mussap: dal 20 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
3) Relatore e Responsabile Scientifico al Congresso Internazionale: 17h International Workshop on Neonatology and Pediatrics. 29 ottobre 2021 III Sessione: Le Nuove Frontiere Della Pediatria. Relazione dal Titolo: L’alimentazione complementare oggi e domani, dal 29 ottobre 2021 al 29 ottobre 2021;
4) Relatore al Congresso Internazionale: 18th International Workshop on Neonatology and Pediatrics - From womb to adulthood. Relazione dal titolo: Allattamento e nutrizione nel post-Covid19: esperienza e sapienza, Cagliari, dal 19 ottobre 20222 al 22 ottobre 2022;
5) Relatore al Congresso Internazionale: 19th International Workshop on Neonatology and Pediatrics from Womb to Aging, From Medical History To Artificial Intelligence. Relazione dal titolo: " Latte materno, "omiche" e cute" - Brest milk, omics and skin . Cagliari: dal 18 ottobre 2023 al 21 ottobre 2023 (Nazioni: Italia, Romania, Svizzera, Usa, Polonia, Società e Centri di Ricerca Internazionali);
6) Componente del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale: XXIX Giornate Neonatologiche e Pediatriche Normanne - Incontro Internazionale. Caserta: dal 21-13 marzo 2024 dal 21 marzo 2024 al 23 marzo 2024 (Nazioni: Italia, Romania, Albania, Turchia, Egitto, Libano, Kosovo, Giordania, Macedonia, Centri di Ricerca Internazionali).
Ebbene, pur volendo non considerare il convegno tenutosi nel 2018 (quindi oltre il quinquennio richiesto), quelli svoltisi in modalità telematica, nonché quelli privi del titolo, questo Collegio evidenzia che le esperienze suindicate sembrano corrispondere con i criteri individuati dalla Commissione, trattandosi di convegni avente sicuramente rilievo internazionale ed avendo la ricorrente ricoperto senza dubbio il ruolo richiesto.
Quanto al rilievo secondo cui alcuni dei predetti convegni non sarebbero internazionali, perché si sarebbero svolti (in tutto o in parte) in lingua italiana, questo Collegio rileva che trattasi di argomentazione non condivisibile, perché l’elemento dell’internazionalità non può essere rinvenuto nel tipo di lingua adoperata dal relatore, ma dalla dimensione internazionale dell’evento. In particolare, dai titoli sopra menzionati appare evidente come, invece, alcuni dei convegni, pur celebratisi in Italia, presentassero sicuri elementi di internazionalità, in ragione della vasta platea di partecipanti provenienti da tutto il mondo.
Per tali ragioni, si ritiene che la valutazione sui titoli espressa dalla Commissione nel provvedimento, oltre ad essere insufficiente, è anche erronea, per cui questo Collegio accerta la sussistenza del titolo di cui alla lett. a ), stante la partecipazione della parte ricorrente ad almeno tre convegni internazionali come relatore ovvero come componente del comitato scientifico/organizzatore negli ultimi cinque anni.
8.4. Per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, inerenti la valutazione delle pubblicazioni, la ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che la Commissione abbia espresso, sul punto, una motivazione carente, insufficiente, contraddittoria ed apodittica, perché non avrebbe in alcun modo spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio negativo.
In particolare, la Commissione avrebbe, per un verso, omesso di indicare i titoli delle pubblicazioni, così rendendo incomprensibile il giudizio e, per altro verso, si sarebbe limitata a riferire che la produzione scientifica sarebbe stata collocata su riviste di scarso livello e di basso impatto e presenterebbe scarsa originalità senza tuttavia esplicitare l’ iter logico sotteso a tali affermazioni. Per altro verso, la Commissione avrebbe errato nella valutazione delle pubblicazioni, in quanto le stesse sarebbero invece caratterizzate da elementi di novità, oltre che essere state pubblicate su prestigiose riviste.
Ebbene, ritiene il Collegio che anche tale doglianza sia fondata.
Ed invero, pur non potendo questo Giudice sindacare il contenuto intrinseco delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, trattandosi di valutazioni caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, si evidenzia che il provvedimento impugnato presenta gravi carenze motivazionali per avere la Commissione motivato sulla base del mero richiamo ai criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
Infatti, nel corpo del provvedimento è dato leggere che “ La produzione scientifica risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di scarso rilievo internazionale e a basso impatto di interesse. Le pubblicazioni risultano monotematiche e con un fattore d'impatto basso. Nell’insieme le pubblicazioni valutate secondo i criteri fissati dall’art. 4, del D.M. 120/2016, risultano poco originali, con scarse collaborazioni internazionali e di scarsa qualità scientifica in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. ”. La Commissione poi fa discendere da tali premesse che “ la candidata non disponga di un profilo riconosciuto nel panorama internazionale e quindi non si delinea una piena maturità scientifica compatibile con il conseguimento dell’abilitazione a Professore di I Fascia per il SSD MED/38 e, pertanto, sia NON IDONEA .”.
Ebbene, come già chiarito da questa Sezione, la Commissione non può fondare il proprio giudizio (negativo) in modo tautologico mediante il mero richiamo ai criteri di valutazione indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma deve, con maggiore impegno esplicativo, chiarire, ancorché sinteticamente, le ragioni per le quali le pubblicazioni - nel caso di specie neanche indicate - siano di qualità non elevata (vedi: ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza dell’11 aprile 2025, n. 7112).
In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto spiegare, nel caso di specie, perché la produzione scientifica è caratterizzata da una collocazione editoriale di scarso livello e di basso impatto ovvero perché le pubblicazioni siano poco originali e con scarse collaborazioni internazionali e di scarsa qualità scientifica. Non essendo, quindi, comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione il diniego impugnato è, anche in parte qua , illegittimo.
8.5. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti suindicati, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla parte relativa al mancato riconoscimento del titolo di cui alla lett. a ) ed alla parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già riconosciuta la rilevanza, oltre che del titolo di cui alla lett. a ) - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
9. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO