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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2631/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 09/12/2024 e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOBILIA CARMELO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Francavilla di Sicilia il 31/10/1987, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1987 al n° 4 parte
I. Aggiungevano che dall'unione sono nati due figli: nato il [...] a [...] e Per_1
, nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni ed indipendenti Per_2 economicamente;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1)I coniugi odierni ricorrenti sono autorizzati, da ora in avanti, a vivere separati ed ognuno di loro potrà fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno. 2)La casa coniugale, ubicata in Gaggi (ME), in Via Falcone, 6, di proprietà di entrambi i coniugi sigg.ri Parte_1
e per la quota del 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie e, quindi, resta nella Parte_2 esclusiva disponibilità della medesima, comprensivamente agli arredi tutti nella stessa esistenti.
1 3)Gli esponenti rinunciano reciprocamente, ad ogni effetto di legge, a qualsivoglia pretesa di natura economica, essendo entrambi autonomi economicamente, e di conseguenza, nessun assegno di mantenimento sono tenuti a corrispondere le parti l'una in favore dell'altra per le ragioni esposte e di cui in narrativa. 4)I coniugi danno atto di dare corso ai presenti patti sin dal deposito telematico del presente ricorso.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
Alla suddetta udienza del 09/12/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
BELMONTE IN SABINA (RI) il 14/10/1969 e , nato a [...] Parte_2 il 26/10/1967, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 31/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla di Sicilia di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
2 Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per
il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2631/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 09/12/2024 e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOBILIA CARMELO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Francavilla di Sicilia il 31/10/1987, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1987 al n° 4 parte
I. Aggiungevano che dall'unione sono nati due figli: nato il [...] a [...] e Per_1
, nato il [...] a [...], entrambi maggiorenni ed indipendenti Per_2 economicamente;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1)I coniugi odierni ricorrenti sono autorizzati, da ora in avanti, a vivere separati ed ognuno di loro potrà fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno. 2)La casa coniugale, ubicata in Gaggi (ME), in Via Falcone, 6, di proprietà di entrambi i coniugi sigg.ri Parte_1
e per la quota del 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie e, quindi, resta nella Parte_2 esclusiva disponibilità della medesima, comprensivamente agli arredi tutti nella stessa esistenti.
1 3)Gli esponenti rinunciano reciprocamente, ad ogni effetto di legge, a qualsivoglia pretesa di natura economica, essendo entrambi autonomi economicamente, e di conseguenza, nessun assegno di mantenimento sono tenuti a corrispondere le parti l'una in favore dell'altra per le ragioni esposte e di cui in narrativa. 4)I coniugi danno atto di dare corso ai presenti patti sin dal deposito telematico del presente ricorso.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
Alla suddetta udienza del 09/12/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
BELMONTE IN SABINA (RI) il 14/10/1969 e , nato a [...] Parte_2 il 26/10/1967, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 31/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Francavilla di Sicilia di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
2 Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per
il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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