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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 24 aprile 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
3399/2024, vertente tra e , Parte_1 Parte_2
dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Gianpaolo Marotta che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per l'appellato l'avv. Francesco Notaro, che conclude Pt_2
riportandosi ai propri atti e note conclusionali.
È presente per l'appellata l'avv. l'avv. Antonella Notaro, per Controparte_1 delega dell'avv. Licia Polizio che conclude riportandosi ai propri atti e note conclusionali.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; dà atto della presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, e si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art. 350
bis c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3399/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. IV, n. 6550/2024, pubblicata in data 27 giugno 2024,
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Luigi Cavaliere (C.F. e Gianpaolo Marotta (C.F. C.F._2
) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._3
Porzio - Centro Direzionale Isola G1, giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Luigi Notaro (C.F. ) e Francesco Notaro C.F._4
(C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._5
Corso Umberto I n. 34, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Polizio (C.F. ) e con la C.F._6
stessa elettivamente in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19, in virtù di procura generale alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
2 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 14/20 ottobre 2020, Parte_1 sulla premessa di avere subito lesioni personali riportate a seguito dell'infortunio occorsole in data 15 marzo 2017, alle ore 16.30 circa, in Napoli al corso Vittorio
Emanuele n. 626, presso l'istituto scolastico Rinaldi, conveniva quest'ultimo in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, al fine di sentirlo condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, da quantificarsi in corso di causa anche con l'ausilio di c.t.u. medico legale.
A sostegno, assumeva che:
- in data 15 marzo 2017, alle ore 16.30 circa, si trovava all'interno dell'istituto scolastico Rinaldi, all'epoca frequentato dalla figlia minore;
- nelle indicate circostanze, mentre, in compagnia della figlia, scendeva la rampa di scale posta al secondo piano, priva di corrimano, scivolava a causa di una sostanza trasparente e scivolosa presente sulla superficie del gradino, privo di misure antiscivolo, e cadeva;
- per l'effetto, riportava la frattura della gamba destra come da referto del P.O.
Fatebenefratelli ove veniva diagnosticato “frattura scomposta del 1/3 medio-distale della tibia associata a frattura spiroide pleuriframmentaria scomposta diafisaria del perone a dx”;
- si rendeva necessario un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, cui seguiva un percorso di riabilitazione al termine del quale residuavano postumi gravemente invalidanti, tali da incidere sulla sfera esistenziale e sulle abitudini di vita.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, la Pt_1
adiva il tribunale di Napoli chiedendo la condanna al risarcimento dei danni dell'Istituto scolastico Rinaldi, responsabile ex art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c.; il tutto con vittoria di spese di lite.
A.b.) Si costituiva l' quale ente Parte_2 religioso civilmente riconosciuto, comprensivo dell'istituto scolastico denominato
Rinaldi e, per l'effetto, legittimato passivo rispetto alla domanda, il quale, nel resistere, chiedeva e otteneva la chiamata in causa e garanzia della compagnia assicurativa .. Controparte_3
3 A.c.) Quest'ultima si costituiva eccependo, a sua volta, preliminarmente,
l'inoperatività della polizza e contestando, nel merito, la domanda.
A.d). Acquisita documentazione ed escussi i testimoni, veniva espletata c.t.u.
medico-legale per verificare le lesioni lamentate dall'istante; il nominato ausiliario, previo riconoscimento del “nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito”, accertava un danno biologico del 10% oltre inabilità temporanea totale e parziale. Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 12 marzo 2024 e all'esito delle difese conclusive, il tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda dell'attrice e dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia;
2) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica
d'ufficio;
3) Condanna l'attrice a rimborsare a convenuta e chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida per ciascuna di tali parti in euro 2.600, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione per quanto concerne parte convenuta in favore degli avv.ti
Notaro”.
Il giudice a quo, dopo avere inquadrato la domanda nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando i consolidati principi sul tema, affermati dal giudice di legittimità, tra cui quello in base al quale detta norma non dispensa il preteso danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e “ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”; premesso che dall'istruttoria era emersa un'unica testimone oculare dell'evento, la cui deposizione era, comunque, da ritenersi “troppo generica per essere considerata probante”, così testualmente argomentava:
“ammesso che l'attrice sia effettivamente caduta sulla rampa di scale in questione, non è provato che lo scalino sul quale sarebbe scivolata presentasse quella Pt_1
situazione di pericolo dedotta in giudizio, tale da giustificare la responsabilità ex art.
2051 cc o 2043 cc dell'ente convenuto.
La domanda va quindi rigettata;
la chiamata in causa era giustificata in base alla
4 polizza stipulata a suo tempo dall'ente convenuto con la compagnia assicurativa chiamata: tale polizza copriva la responsabilità dell'ente convenuto quale proprietario dell'immobile in cui si verificò l'evento”, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia la interponeva gravame, da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, lamentando “erronea e pregiudizievole valutazione del materiale istruttorio non supportata da adeguata e logica motivazione” così censurando la motivazione di rigetto costituita dalla carenza di prova e determinata, secondo l'appellante, dalla valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di giudizio ed erroneamente ritenute generiche.
Richiamato il principio di legittimità secondo il quale “Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa
la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire" (Cass. 18896/2015)”, la rimproverava al Pt_1
tribunale il mancato pieno esercizio dei poteri istruttori, il cui corretto utilizzo, da parte del giudicante, avrebbe invece consentito l'acquisizione di tutti gli elementi chiarificatori ritenuti utili alla decisione, così determinando un diverso decisum.
L'appellante lamentava, quindi, il vizio di motivazione della decisione e, evidenziata la verosimiglianza e coerenza delle dichiarazioni testimoniali, con conseguente pieno raggiungimento della prova, insisteva, anche previa convocazione del teste a chiarimenti, per la riforma della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, così concludeva:
“ - previa eventuale convocazione a chiarimenti della teste;
Testimone_1
- nel merito dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto ed, in riforma della stessa, ritenere provata ed accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare “ e per esso Controparte_4
l'“ ” al risarcimento in favore della sig.ra Parte_2
dei danni da lesioni personali subiti in occasione del sinistro per cui è Parte_1
causa e quantificati sulla base delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
5 - con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ponendo le spese di CTU in via definitiva sui soccombenti”.
B.b.) Si costituiva l' resistendo Parte_2 all'impugnazione e così concludendo:
“1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) rigettare l'appello proposto, confermare la sentenza impugnata e, per
l'effetto, rigettare in via definitiva la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, ed in particolare poiché non provata in ordine all'an ed al quantum debeatur;
3) nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello e della domanda proposta con riconoscimento di una qualche responsabilità in capo all'Istituto appellato, condannare la chiamata in garanzia,
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di Controparte_3
tutte le somme che dovessero essere riconosciute a titolo di risarcimento del danno
e di spese di lite in favore della sig.ra e dei suoi difensori, manlevando Pt_1
l' appellato da qualsiasi esborso;
Pt_2
4) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di
giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
B.c) Si costituiva, altresì, che, richiamate integralmente le Controparte_3
difese di primo grado, così concludeva:
“Rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 6550/2024 del
Tribunale di Napoli, vinte le spese del presente giudizio. 2) In via subordinata, nella non verosimile ipotesi di accoglimento del gravame proposto e di condanna dell'appellato al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_4 Pt_1
preliminarmente accertata la inoperatività della polizza n. 764412345 per i
[...]
motivi esposti, rigettare la domanda di manleva eventualmente formulata nei confronti di . Controparte_3
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
6 C.a.) Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (12 luglio 2024) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (19 giugno 2024), non notificata,
nonché la sua procedibilità attesa la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi (17 luglio 2024) e quindi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, e in riscontro all'eccezione dell'istituto appellato, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo evidenziando di avere queste compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., deve ricordarsi che si tratta di impugnazione che segue le regole post riforma del 2022, avendo la corte ritenuto che la causa potesse essere decisa, come si è visto, ex art. 350 bis c.p.c..
Infine, deve darsi atto della mancata riproposizione di parte delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: in particolare l'appellante reitera, in sede di gravame, la sola domanda di condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza coltivare l'azione di cui all'art. 2043 c.c., articolata gradatamente in primo grado e da intendersi, quindi, per rinunciata ex art. 346 c.p.c., in uno ad ogni altra difesa, considerato, peraltro, che il regime probatorio dell'azione secondo le regole
'generali' di cui all'art. 2043 cit. è ben più gravoso e, comunque, richiede che sia data la prova del nesso causale tra l'evento, come denunciato, e le lesioni subite.
C.b.) Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame l'appellante denuncia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale disponendo il rigetto della domanda per carenza di prova, da ricondursi, invece, secondo la prospettazione dell'appellante, alla stessa modalità di esercizio dei poteri istruttori da parte del tribunale.
7 L'appellante, infatti, imputa la decisione di rigetto al mancato corretto utilizzo dei poteri istruttori, esercitati dal tribunale senza alcuna attività di effettiva verifica delle circostanze in fatto, salvo poi dolersi, in sentenza, della genericità delle deposizioni testimoniali.
Orbene, pur a voler condividere le doglianze della in punto di esercizio Pt_1
dei poteri istruttori, alla luce del riesame del materiale istruttorio offerto, si deve ritenere, comunque, non provata la prospettazione dei fatti allegati in citazione.
Come già correttamente indicato dal giudice di prime cure, dei tre testimoni escussi, solo uno ha dichiarato di aver assistito all'evento, la teste , Testimone_1 le cui dichiarazioni presentano, tuttavia, un evidente, e tutt'altro che marginale, contrasto con la prospettazione dei fatti descritti dall'istante.
In particolare, la ha allegato in citazione, riproponendo quanto già Pt_1 rappresentato nella messa in mora, che, mentre scendeva le scale “prive di corrimano” e “di ogni misura di prevenzione antisdrucciolo”, cadeva a causa di una sostanza scivolosa presente su uno dei gradini.
La teste, invece, nel descrivere le medesime circostanze di causa, ha dichiarato che le scale erano fornite di corrimano, cui la stessa si manteneva durante il Pt_1
percorso.
La (escussa all'udienza del 16 maggio 2023) ha, infatti, dichiarato Tes_1
“all'epoca ovvero sette anni fa la scuola era posta al secondo piano;
quando si è verificata la caduta stavamo scendendo e la sig.ra si manteneva al Parte_1 corrimano” così riferendo della presenza di uno di quegli elementi la cui mancanza, invece, secondo l'opposta descrizione della danneggiata, avrebbe proprio costituito una delle cause della caduta.
Tale diversa descrizione, sia dello stato dei luoghi, che dello stesso preteso elemento causale delle lesioni, impedisce di ritenere provata la dinamica dell'evento e, in particolare, il nesso di causalità tra la cosa e le lesioni riportate dall'istante.
Richiamato il consolidato orientamento di legittimità, recentemente ribadito, secondo il quale “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e,
cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e
8 non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il
sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva
dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (da ultimo,
Cass civ. 12760/2024), deve necessariamente ritenersi infondata l'allegazione in fatto prospettata dall'istante.
Sotto altro profilo, giova, altresì, rammentare il principio di diritto consacrato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite (Cass. civ. n.
20943/2022), e successivamente riaffermato, secondo il quale “la responsabilità ex
art. 2051 c.c., ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una
presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato
o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa
ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del
danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando,
appunto, quella sequenza causale autonoma di cui parla lo stesso appellante, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa oggetto di custodia, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile” (Cass. n. 11152/23; n. 27724/2018; n.
20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), principio alla luce del quale l'accertamento dello stato dei luoghi rileva per comprendere il comportamento della danneggiata, se la stessa fosse a conoscenza dello stato dei
9 luoghi abitualmente frequentato, e, quindi, in grado di prevedere ed evitare la caduta.
Né l'ulteriore materiale istruttorio può essere di ausilio alla ricostruzione delle circostanze di causa, attesa la mancanza di rilievi fotografici utili a rappresentare il luogo, e, dato anch'esso niente affatto trascurabile, la mancanza dello stesso referto di pronto soccorso, con relativa indicazione delle dichiarazioni del danneggiato circa la causa delle lesioni, essendo stata depositata la sola documentazione sanitaria successiva all'ingresso in ospedale.
Tantomeno è irrilevante il dato dell'inesistenza di elementi da cui poter desumere, nell'immediatezza, che sui gradini della scala di una scuola vi fosse una sostanza trasparente e scivolosa, tale da avere provocato la caduta.
Non risulta, infatti, che siano stati chiamati soccorsi o lo stesso personale scolastico, come sarebbe stato, invece, ragionevole attendersi anche per le stesse conseguenze pregiudizievoli subite dalla con “frattura scomposta del 1/3 Pt_1
medio-distale della tibia associata a frattura spiroide pleuriframmentaria scomposta diafisaria del perone a dx”, non emergendo alcun soccorso o accertamento sul posto nell'immediatezza dell'evento lesivo, solo successivamente denunciato e collegato alla sostanza scivolosa con la richiesta di pagamento del 6 maggio 2017, alla quale peraltro risulta allegata, come da documentazione depositata dall'istituto scolastico, la sola scheda di dimissioni ospedaliere.
Per tali plurime considerazioni, si ritiene infondato il motivo di gravame con conferma, sia pur per diverse ragioni, della sentenza di primo grado, restando assorbita ogni altra questione.
D) Le spese
Anche le spese del grado vanno poste a carico di in ragione della Parte_1
soccombenza e secondo il principio di causalità (in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione e decisoria, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile, del grado difficoltà bassa e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c.), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
10 sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a., con attribuzione, per il solo ente religioso, ai suoi procuratori;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nell'udienza del 24 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
11
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 24 aprile 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
3399/2024, vertente tra e , Parte_1 Parte_2
dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Gianpaolo Marotta che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per l'appellato l'avv. Francesco Notaro, che conclude Pt_2
riportandosi ai propri atti e note conclusionali.
È presente per l'appellata l'avv. l'avv. Antonella Notaro, per Controparte_1 delega dell'avv. Licia Polizio che conclude riportandosi ai propri atti e note conclusionali.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; dà atto della presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, e si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art. 350
bis c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3399/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. IV, n. 6550/2024, pubblicata in data 27 giugno 2024,
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Luigi Cavaliere (C.F. e Gianpaolo Marotta (C.F. C.F._2
) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._3
Porzio - Centro Direzionale Isola G1, giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Luigi Notaro (C.F. ) e Francesco Notaro C.F._4
(C.F. ) e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al C.F._5
Corso Umberto I n. 34, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Polizio (C.F. ) e con la C.F._6
stessa elettivamente in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19, in virtù di procura generale alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
2 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 14/20 ottobre 2020, Parte_1 sulla premessa di avere subito lesioni personali riportate a seguito dell'infortunio occorsole in data 15 marzo 2017, alle ore 16.30 circa, in Napoli al corso Vittorio
Emanuele n. 626, presso l'istituto scolastico Rinaldi, conveniva quest'ultimo in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, al fine di sentirlo condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, da quantificarsi in corso di causa anche con l'ausilio di c.t.u. medico legale.
A sostegno, assumeva che:
- in data 15 marzo 2017, alle ore 16.30 circa, si trovava all'interno dell'istituto scolastico Rinaldi, all'epoca frequentato dalla figlia minore;
- nelle indicate circostanze, mentre, in compagnia della figlia, scendeva la rampa di scale posta al secondo piano, priva di corrimano, scivolava a causa di una sostanza trasparente e scivolosa presente sulla superficie del gradino, privo di misure antiscivolo, e cadeva;
- per l'effetto, riportava la frattura della gamba destra come da referto del P.O.
Fatebenefratelli ove veniva diagnosticato “frattura scomposta del 1/3 medio-distale della tibia associata a frattura spiroide pleuriframmentaria scomposta diafisaria del perone a dx”;
- si rendeva necessario un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, cui seguiva un percorso di riabilitazione al termine del quale residuavano postumi gravemente invalidanti, tali da incidere sulla sfera esistenziale e sulle abitudini di vita.
Stante il mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale di pagamento, la Pt_1
adiva il tribunale di Napoli chiedendo la condanna al risarcimento dei danni dell'Istituto scolastico Rinaldi, responsabile ex art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c.; il tutto con vittoria di spese di lite.
A.b.) Si costituiva l' quale ente Parte_2 religioso civilmente riconosciuto, comprensivo dell'istituto scolastico denominato
Rinaldi e, per l'effetto, legittimato passivo rispetto alla domanda, il quale, nel resistere, chiedeva e otteneva la chiamata in causa e garanzia della compagnia assicurativa .. Controparte_3
3 A.c.) Quest'ultima si costituiva eccependo, a sua volta, preliminarmente,
l'inoperatività della polizza e contestando, nel merito, la domanda.
A.d). Acquisita documentazione ed escussi i testimoni, veniva espletata c.t.u.
medico-legale per verificare le lesioni lamentate dall'istante; il nominato ausiliario, previo riconoscimento del “nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito”, accertava un danno biologico del 10% oltre inabilità temporanea totale e parziale. Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 12 marzo 2024 e all'esito delle difese conclusive, il tribunale così statuiva:
“1) Rigetta la domanda dell'attrice e dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia;
2) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica
d'ufficio;
3) Condanna l'attrice a rimborsare a convenuta e chiamata in causa le spese del giudizio, che liquida per ciascuna di tali parti in euro 2.600, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione per quanto concerne parte convenuta in favore degli avv.ti
Notaro”.
Il giudice a quo, dopo avere inquadrato la domanda nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando i consolidati principi sul tema, affermati dal giudice di legittimità, tra cui quello in base al quale detta norma non dispensa il preteso danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e “ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”; premesso che dall'istruttoria era emersa un'unica testimone oculare dell'evento, la cui deposizione era, comunque, da ritenersi “troppo generica per essere considerata probante”, così testualmente argomentava:
“ammesso che l'attrice sia effettivamente caduta sulla rampa di scale in questione, non è provato che lo scalino sul quale sarebbe scivolata presentasse quella Pt_1
situazione di pericolo dedotta in giudizio, tale da giustificare la responsabilità ex art.
2051 cc o 2043 cc dell'ente convenuto.
La domanda va quindi rigettata;
la chiamata in causa era giustificata in base alla
4 polizza stipulata a suo tempo dall'ente convenuto con la compagnia assicurativa chiamata: tale polizza copriva la responsabilità dell'ente convenuto quale proprietario dell'immobile in cui si verificò l'evento”, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia la interponeva gravame, da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, lamentando “erronea e pregiudizievole valutazione del materiale istruttorio non supportata da adeguata e logica motivazione” così censurando la motivazione di rigetto costituita dalla carenza di prova e determinata, secondo l'appellante, dalla valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di giudizio ed erroneamente ritenute generiche.
Richiamato il principio di legittimità secondo il quale “Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa
la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire" (Cass. 18896/2015)”, la rimproverava al Pt_1
tribunale il mancato pieno esercizio dei poteri istruttori, il cui corretto utilizzo, da parte del giudicante, avrebbe invece consentito l'acquisizione di tutti gli elementi chiarificatori ritenuti utili alla decisione, così determinando un diverso decisum.
L'appellante lamentava, quindi, il vizio di motivazione della decisione e, evidenziata la verosimiglianza e coerenza delle dichiarazioni testimoniali, con conseguente pieno raggiungimento della prova, insisteva, anche previa convocazione del teste a chiarimenti, per la riforma della sentenza di primo grado.
Conseguentemente, così concludeva:
“ - previa eventuale convocazione a chiarimenti della teste;
Testimone_1
- nel merito dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto ed, in riforma della stessa, ritenere provata ed accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare “ e per esso Controparte_4
l'“ ” al risarcimento in favore della sig.ra Parte_2
dei danni da lesioni personali subiti in occasione del sinistro per cui è Parte_1
causa e quantificati sulla base delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
5 - con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ponendo le spese di CTU in via definitiva sui soccombenti”.
B.b.) Si costituiva l' resistendo Parte_2 all'impugnazione e così concludendo:
“1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) rigettare l'appello proposto, confermare la sentenza impugnata e, per
l'effetto, rigettare in via definitiva la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, ed in particolare poiché non provata in ordine all'an ed al quantum debeatur;
3) nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello e della domanda proposta con riconoscimento di una qualche responsabilità in capo all'Istituto appellato, condannare la chiamata in garanzia,
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di Controparte_3
tutte le somme che dovessero essere riconosciute a titolo di risarcimento del danno
e di spese di lite in favore della sig.ra e dei suoi difensori, manlevando Pt_1
l' appellato da qualsiasi esborso;
Pt_2
4) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di
giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
B.c) Si costituiva, altresì, che, richiamate integralmente le Controparte_3
difese di primo grado, così concludeva:
“Rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 6550/2024 del
Tribunale di Napoli, vinte le spese del presente giudizio. 2) In via subordinata, nella non verosimile ipotesi di accoglimento del gravame proposto e di condanna dell'appellato al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_4 Pt_1
preliminarmente accertata la inoperatività della polizza n. 764412345 per i
[...]
motivi esposti, rigettare la domanda di manleva eventualmente formulata nei confronti di . Controparte_3
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
6 C.a.) Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (12 luglio 2024) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (19 giugno 2024), non notificata,
nonché la sua procedibilità attesa la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi (17 luglio 2024) e quindi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare, e in riscontro all'eccezione dell'istituto appellato, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo evidenziando di avere queste compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., deve ricordarsi che si tratta di impugnazione che segue le regole post riforma del 2022, avendo la corte ritenuto che la causa potesse essere decisa, come si è visto, ex art. 350 bis c.p.c..
Infine, deve darsi atto della mancata riproposizione di parte delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: in particolare l'appellante reitera, in sede di gravame, la sola domanda di condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza coltivare l'azione di cui all'art. 2043 c.c., articolata gradatamente in primo grado e da intendersi, quindi, per rinunciata ex art. 346 c.p.c., in uno ad ogni altra difesa, considerato, peraltro, che il regime probatorio dell'azione secondo le regole
'generali' di cui all'art. 2043 cit. è ben più gravoso e, comunque, richiede che sia data la prova del nesso causale tra l'evento, come denunciato, e le lesioni subite.
C.b.) Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame l'appellante denuncia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale disponendo il rigetto della domanda per carenza di prova, da ricondursi, invece, secondo la prospettazione dell'appellante, alla stessa modalità di esercizio dei poteri istruttori da parte del tribunale.
7 L'appellante, infatti, imputa la decisione di rigetto al mancato corretto utilizzo dei poteri istruttori, esercitati dal tribunale senza alcuna attività di effettiva verifica delle circostanze in fatto, salvo poi dolersi, in sentenza, della genericità delle deposizioni testimoniali.
Orbene, pur a voler condividere le doglianze della in punto di esercizio Pt_1
dei poteri istruttori, alla luce del riesame del materiale istruttorio offerto, si deve ritenere, comunque, non provata la prospettazione dei fatti allegati in citazione.
Come già correttamente indicato dal giudice di prime cure, dei tre testimoni escussi, solo uno ha dichiarato di aver assistito all'evento, la teste , Testimone_1 le cui dichiarazioni presentano, tuttavia, un evidente, e tutt'altro che marginale, contrasto con la prospettazione dei fatti descritti dall'istante.
In particolare, la ha allegato in citazione, riproponendo quanto già Pt_1 rappresentato nella messa in mora, che, mentre scendeva le scale “prive di corrimano” e “di ogni misura di prevenzione antisdrucciolo”, cadeva a causa di una sostanza scivolosa presente su uno dei gradini.
La teste, invece, nel descrivere le medesime circostanze di causa, ha dichiarato che le scale erano fornite di corrimano, cui la stessa si manteneva durante il Pt_1
percorso.
La (escussa all'udienza del 16 maggio 2023) ha, infatti, dichiarato Tes_1
“all'epoca ovvero sette anni fa la scuola era posta al secondo piano;
quando si è verificata la caduta stavamo scendendo e la sig.ra si manteneva al Parte_1 corrimano” così riferendo della presenza di uno di quegli elementi la cui mancanza, invece, secondo l'opposta descrizione della danneggiata, avrebbe proprio costituito una delle cause della caduta.
Tale diversa descrizione, sia dello stato dei luoghi, che dello stesso preteso elemento causale delle lesioni, impedisce di ritenere provata la dinamica dell'evento e, in particolare, il nesso di causalità tra la cosa e le lesioni riportate dall'istante.
Richiamato il consolidato orientamento di legittimità, recentemente ribadito, secondo il quale “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e,
cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e
8 non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il
sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva
dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (da ultimo,
Cass civ. 12760/2024), deve necessariamente ritenersi infondata l'allegazione in fatto prospettata dall'istante.
Sotto altro profilo, giova, altresì, rammentare il principio di diritto consacrato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite (Cass. civ. n.
20943/2022), e successivamente riaffermato, secondo il quale “la responsabilità ex
art. 2051 c.c., ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una
presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato
o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa
ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del
danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando,
appunto, quella sequenza causale autonoma di cui parla lo stesso appellante, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa oggetto di custodia, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile” (Cass. n. 11152/23; n. 27724/2018; n.
20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), principio alla luce del quale l'accertamento dello stato dei luoghi rileva per comprendere il comportamento della danneggiata, se la stessa fosse a conoscenza dello stato dei
9 luoghi abitualmente frequentato, e, quindi, in grado di prevedere ed evitare la caduta.
Né l'ulteriore materiale istruttorio può essere di ausilio alla ricostruzione delle circostanze di causa, attesa la mancanza di rilievi fotografici utili a rappresentare il luogo, e, dato anch'esso niente affatto trascurabile, la mancanza dello stesso referto di pronto soccorso, con relativa indicazione delle dichiarazioni del danneggiato circa la causa delle lesioni, essendo stata depositata la sola documentazione sanitaria successiva all'ingresso in ospedale.
Tantomeno è irrilevante il dato dell'inesistenza di elementi da cui poter desumere, nell'immediatezza, che sui gradini della scala di una scuola vi fosse una sostanza trasparente e scivolosa, tale da avere provocato la caduta.
Non risulta, infatti, che siano stati chiamati soccorsi o lo stesso personale scolastico, come sarebbe stato, invece, ragionevole attendersi anche per le stesse conseguenze pregiudizievoli subite dalla con “frattura scomposta del 1/3 Pt_1
medio-distale della tibia associata a frattura spiroide pleuriframmentaria scomposta diafisaria del perone a dx”, non emergendo alcun soccorso o accertamento sul posto nell'immediatezza dell'evento lesivo, solo successivamente denunciato e collegato alla sostanza scivolosa con la richiesta di pagamento del 6 maggio 2017, alla quale peraltro risulta allegata, come da documentazione depositata dall'istituto scolastico, la sola scheda di dimissioni ospedaliere.
Per tali plurime considerazioni, si ritiene infondato il motivo di gravame con conferma, sia pur per diverse ragioni, della sentenza di primo grado, restando assorbita ogni altra questione.
D) Le spese
Anche le spese del grado vanno poste a carico di in ragione della Parte_1
soccombenza e secondo il principio di causalità (in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione e decisoria, tenuto conto del dichiarato valore indeterminabile, del grado difficoltà bassa e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c.), sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
10 sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a., con attribuzione, per il solo ente religioso, ai suoi procuratori;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nell'udienza del 24 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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