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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa RI RI LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 8017 \2022 Reg. Gen. vertente tra
, nato a [...] il giorno 11.04.1942, C.F. Parte_1
, residente in [...], e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MOCCI ALESSANDRA;
- attori-
CONTRO
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, tutti residenti in [...]; CP_4
-convenuti contumaci-
avente ad OGGETTO: proprietà;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: gli attori hanno concluso come da note depositate telematicamente;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
e , deducendo che, in forza di atto pubblico rogato in data 15 febbraio Controparte_4
1988 dal notaio la “ ” aveva assegnato a Per_1 Controparte_5 [...] un'unità immobiliare a schiera sita in Selargius, via San Marco n. 42, Pt_1
edificata su area catastalmente individuata al foglio 35, erroneamente indicata con la particella 1200 anziché con la corretta particella 1204. Analogo errore si riscontra nell'atto di assegnazione in favore di , nel quale l'immobile Controparte_1
assegnato, corrispondente alla villetta caposchiera sita al civico 34 della medesima via, è stato indicato con la particella 1204 in luogo della 1200. Gli attori hanno evidenziato: che tale errore materiale è stato rilevato anche dal Comune di Selargius in sede di istruttoria per la trasformazione del regime giuridico da diritto di superficie a piena proprietà, come da nota del 5 agosto 2022, nella quale si dà atto dell'inversione delle particelle catastali tra gli immobili assegnati ai sigg. e Pt_1
; che la corrispondenza tra gli immobili effettivamente goduti e le particelle CP_1
corrette è confermata da ortofotografie, estratti di mappa, visure catastali e riscontri toponomastici, nonché dalla pacifica situazione di possesso protrattasi sin dal 1988; che a seguito della successiva alienazione, in data 14 gennaio 2011, di una quota dell'immobile da parte dei coniugi alla figlia , e Controparte_6 Persona_2
della successiva devoluzione ereditaria in favore di , si è reso Parte_2
necessario procedere alla rettifica anche dell'atto di compravendita, al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella risultante dai registri immobiliari;
che nonostante i reiterati tentativi di composizione bonaria e l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria,
i convenuti non hanno prestato il consenso necessario alla stipula degli atti di rettifica, rendendo inevitabile il ricorso alla presente azione giudiziale per ottenere l'accertamento dell'errore materiale e la conseguente rettifica giudiziale degli atti di assegnazione e dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 59-bis della legge notarile
(R.D. 16 marzo 1913, n. 89). In ragione di quanto sopra, e Pt_1 Parte_2
hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale,
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione 1. Accertare che per errore materiale nell'atto di assegnazione rogito notaio del 15.02.1988, repertorio 37562 Per_1 l'alloggio assegnato al signor è stato indicato con la particella Parte_1
catastale 1200 del foglio 35 del Comune di Selargius in luogo della particella 1204.
2. Per l'effetto dichiarare che l'alloggio assegnato al signor Parte_1
C.F. con rogito notaio el 15.02.1988, repertorio 37562 C.F._1 Per_1
è distinto al catasto al foglio 35 particella 1204 del comune di Selargius.
3. Per l'ulteriore effetto dichiarare che l'atto di compravendita rogito notaio del 14.01.2011 repertorio 18590 ha trasferito alla signora Per_3 Controparte_7
quota pari a ½ della nuda proprietà e quota pari a ½ della proprietà
[...]
dell'immobile identificato al catasto al foglio 35 mapp 1204 del comune di Selargius.
4. Accertare che per errore materiale nell'atto di assegnazione notaio el Per_1
15.02.1988 repertorio 37563 l'alloggio assegnato al signor è Controparte_1
stato indicato con la particella catastale 1204 del foglio 35 del Comune di Selargius in luogo della particella 1200.
5. Per l'effetto dichiarare che l'alloggio assegnato al signor Controparte_1
C.F. con rogito notaio el 15.02.1988, repertorio
[...] C.F._3 Per_1
37563 è individuato al catasto al foglio 35 particella 1200 del Comune di Selargius.
6. Disporre che il competente Conservatore provveda alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di compensi e spese della mediazione e del presente giudizio”.
All'udienza del 27 marzo 2023 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento reso all'udienza del 16 novembre 2023 sono stati ammessi i mezzi di prova orale richiesti nell'interesse di parte attrice.
Espletata l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Assegnata la causa a questo giudice, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3
D.L. 177/2025, all'udienza del 30 ottobre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza. La domanda proposta degli attori è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, va rilevato che l'atto di assegnazione a rogito notaio el Per_1
15.02.1988, repertorio 37562 è erroneo nella parte in cui l'alloggio assegnato all'attore viene indicato con la particella catastale 1200 del foglio 35 Parte_1
del Comune di Selargius, in luogo della particella 1204. Parimenti l'atto di assegnazione a rogito notaio del 15.02.1988, repertorio 37563 è erroneo nella Per_1
parte in cui l'alloggio assegnato al convenuto viene indicato Controparte_1
con la particella catastale 1204 del foglio 35 del Comune di Selargius, in luogo della particella 1200.
Segnatamente, l'errore materiale relativo all'indicazione delle particelle catastali negli atti di assegnazione del 15 febbraio 1988 emerge in modo univoco dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, comprensiva di visure catastali, estratti di mappa e documentazione fotografica, ed è ulteriormente confermato dalla nota del Comune di Selargius del 5 agosto 2022, la quale, allegando ortofotografie dei cespiti, ha evidenziato l'inversione tra le particelle 1200 e 1204 rispetto agli immobili effettivamente goduti dai rispettivi assegnatari sin dalla data dell'assegnazione.
In sede di istruttoria è stato ulteriormente confermato, tanto che Parte_1
abbia vissuto fin 1988 “nella quinta villetta a schiera contando dalla capo schiera che ha il n.34”, quanto che abbia vissuto – a far data dallo stesso Controparte_1
anno 1988 - “nella villetta capo schiera, alla quale corrisponde oggi il civico 34 della via San Marco” (v. testi e , udite in data 14 febbraio 2024, Tes_1 Testimone_2
e , udite in data 15 maggio 2024). Testimone_3 Parte_3
Le testimonianze rese sono coerenti, convergenti e non contraddette, confermando la stabile occupazione da parte di dell'immobile Parte_1
identificato nella foto n. 10 (particella 1204); la stabile occupazione da parte di dell'immobile identificato nella foto n. 9 (particella 1200). Controparte_1 Le dichiarazioni rafforzano l'assunto attoreo circa l'errore materiale nell'indicazione delle particelle catastali negli atti di assegnazione.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'erroneità degli atti di assegnazione dei cespiti nei termini di cui sopra.
È da evidenziarsi la sussistenza dell'interesse sotteso alla pronuncia in ordine all'istanza di cui al n. 3 delle conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione, ciò anche al fine di garantire il principio della regolarità della continuità delle trascrizioni.
Deve dunque essere dichiarata anche la rettifica della compravendita a rogito notaio del 14.01.2011 repertorio 18590 e, conseguentemente, deve dichiararsi Per_3
trasferito a (ad oggi defunta) quota pari a ½ della nuda proprietà e Persona_2
quota pari a ½ della proprietà dell'immobile identificato al catasto al foglio 35 mapp
1204 del comune di Selargius in luogo dell'identificazione di cui al 1200).
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte totalmente o parzialmente soccombente è tenuta a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Nel caso di specie, i convenuti, rimasti contumaci, non hanno prestato il consenso necessario alla rettifica degli atti di assegnazione, nonostante l'evidenza dell'errore materiale e la pacifica situazione di fatto protrattasi sin dal 1988. Tale condotta omissiva ha reso necessario l'instaurarsi del presente giudizio, nonché
l'esperimento infruttuoso del procedimento di mediazione obbligatoria.
Pertanto, anche in applicazione del criterio della causalità, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in quanto la loro inerzia ha determinato l'insorgenza e la prosecuzione della lite.
Dette spese si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, ai minimi, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e considerando altresì il valore della causa e le attività difensive compiute.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 8017/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta e dichiara:
- che, per errore materiale, nell'atto di assegnazione rogato dal notaio Per_1
in data 15.02.1988, repertorio n. 37562, l'alloggio assegnato a
[...]
è stato indicato con la particella catastale 1200 del foglio 35 del Pt_1
Comune di Selargius, in luogo della corretta particella 1204;
- che, per l'effetto, l'alloggio assegnato a con il predetto rogito Parte_1
è da intendersi identificato al catasto al foglio 35, particella 1204 del
Comune di Selargius;
- che, per errore materiale, nell'atto di assegnazione rogato dal notaio Per_1
in data 15.02.1988, repertorio n. 37563, l'alloggio assegnato a
[...]
è stato indicato con la particella catastale 1204 del foglio 35 del CP_1
Comune di Selargius, in luogo della corretta particella 1200;
- che, per l'effetto, l'alloggio assegnato a con il Controparte_1
predetto rogito è da intendersi identificato al catasto al foglio 35, particella
1200 del Comune di Selargius;
- che l'atto di compravendita rogato dal notaio in data 14.01.2011, Per_3
repertorio n. 18590, ha trasferito a (oggi deceduta) la quota Persona_2
pari a ½ della nuda proprietà e la quota pari a ½ della piena proprietà dell'immobile identificato al catasto al foglio 35, particella 1204 del
Comune di Selargius;
- dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari per quanto di competenza;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 10 novembre 2025
IL GIUDICE RI RI LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa RI RI LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 8017 \2022 Reg. Gen. vertente tra
, nato a [...] il giorno 11.04.1942, C.F. Parte_1
, residente in [...], e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi come in atti dall'avv. MOCCI ALESSANDRA;
- attori-
CONTRO
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, tutti residenti in [...]; CP_4
-convenuti contumaci-
avente ad OGGETTO: proprietà;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: gli attori hanno concluso come da note depositate telematicamente;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
e , deducendo che, in forza di atto pubblico rogato in data 15 febbraio Controparte_4
1988 dal notaio la “ ” aveva assegnato a Per_1 Controparte_5 [...] un'unità immobiliare a schiera sita in Selargius, via San Marco n. 42, Pt_1
edificata su area catastalmente individuata al foglio 35, erroneamente indicata con la particella 1200 anziché con la corretta particella 1204. Analogo errore si riscontra nell'atto di assegnazione in favore di , nel quale l'immobile Controparte_1
assegnato, corrispondente alla villetta caposchiera sita al civico 34 della medesima via, è stato indicato con la particella 1204 in luogo della 1200. Gli attori hanno evidenziato: che tale errore materiale è stato rilevato anche dal Comune di Selargius in sede di istruttoria per la trasformazione del regime giuridico da diritto di superficie a piena proprietà, come da nota del 5 agosto 2022, nella quale si dà atto dell'inversione delle particelle catastali tra gli immobili assegnati ai sigg. e Pt_1
; che la corrispondenza tra gli immobili effettivamente goduti e le particelle CP_1
corrette è confermata da ortofotografie, estratti di mappa, visure catastali e riscontri toponomastici, nonché dalla pacifica situazione di possesso protrattasi sin dal 1988; che a seguito della successiva alienazione, in data 14 gennaio 2011, di una quota dell'immobile da parte dei coniugi alla figlia , e Controparte_6 Persona_2
della successiva devoluzione ereditaria in favore di , si è reso Parte_2
necessario procedere alla rettifica anche dell'atto di compravendita, al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella risultante dai registri immobiliari;
che nonostante i reiterati tentativi di composizione bonaria e l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria,
i convenuti non hanno prestato il consenso necessario alla stipula degli atti di rettifica, rendendo inevitabile il ricorso alla presente azione giudiziale per ottenere l'accertamento dell'errore materiale e la conseguente rettifica giudiziale degli atti di assegnazione e dell'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 59-bis della legge notarile
(R.D. 16 marzo 1913, n. 89). In ragione di quanto sopra, e Pt_1 Parte_2
hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale,
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione 1. Accertare che per errore materiale nell'atto di assegnazione rogito notaio del 15.02.1988, repertorio 37562 Per_1 l'alloggio assegnato al signor è stato indicato con la particella Parte_1
catastale 1200 del foglio 35 del Comune di Selargius in luogo della particella 1204.
2. Per l'effetto dichiarare che l'alloggio assegnato al signor Parte_1
C.F. con rogito notaio el 15.02.1988, repertorio 37562 C.F._1 Per_1
è distinto al catasto al foglio 35 particella 1204 del comune di Selargius.
3. Per l'ulteriore effetto dichiarare che l'atto di compravendita rogito notaio del 14.01.2011 repertorio 18590 ha trasferito alla signora Per_3 Controparte_7
quota pari a ½ della nuda proprietà e quota pari a ½ della proprietà
[...]
dell'immobile identificato al catasto al foglio 35 mapp 1204 del comune di Selargius.
4. Accertare che per errore materiale nell'atto di assegnazione notaio el Per_1
15.02.1988 repertorio 37563 l'alloggio assegnato al signor è Controparte_1
stato indicato con la particella catastale 1204 del foglio 35 del Comune di Selargius in luogo della particella 1200.
5. Per l'effetto dichiarare che l'alloggio assegnato al signor Controparte_1
C.F. con rogito notaio el 15.02.1988, repertorio
[...] C.F._3 Per_1
37563 è individuato al catasto al foglio 35 particella 1200 del Comune di Selargius.
6. Disporre che il competente Conservatore provveda alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di compensi e spese della mediazione e del presente giudizio”.
All'udienza del 27 marzo 2023 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento reso all'udienza del 16 novembre 2023 sono stati ammessi i mezzi di prova orale richiesti nell'interesse di parte attrice.
Espletata l'istruttoria, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Assegnata la causa a questo giudice, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3
D.L. 177/2025, all'udienza del 30 ottobre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza. La domanda proposta degli attori è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, va rilevato che l'atto di assegnazione a rogito notaio el Per_1
15.02.1988, repertorio 37562 è erroneo nella parte in cui l'alloggio assegnato all'attore viene indicato con la particella catastale 1200 del foglio 35 Parte_1
del Comune di Selargius, in luogo della particella 1204. Parimenti l'atto di assegnazione a rogito notaio del 15.02.1988, repertorio 37563 è erroneo nella Per_1
parte in cui l'alloggio assegnato al convenuto viene indicato Controparte_1
con la particella catastale 1204 del foglio 35 del Comune di Selargius, in luogo della particella 1200.
Segnatamente, l'errore materiale relativo all'indicazione delle particelle catastali negli atti di assegnazione del 15 febbraio 1988 emerge in modo univoco dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, comprensiva di visure catastali, estratti di mappa e documentazione fotografica, ed è ulteriormente confermato dalla nota del Comune di Selargius del 5 agosto 2022, la quale, allegando ortofotografie dei cespiti, ha evidenziato l'inversione tra le particelle 1200 e 1204 rispetto agli immobili effettivamente goduti dai rispettivi assegnatari sin dalla data dell'assegnazione.
In sede di istruttoria è stato ulteriormente confermato, tanto che Parte_1
abbia vissuto fin 1988 “nella quinta villetta a schiera contando dalla capo schiera che ha il n.34”, quanto che abbia vissuto – a far data dallo stesso Controparte_1
anno 1988 - “nella villetta capo schiera, alla quale corrisponde oggi il civico 34 della via San Marco” (v. testi e , udite in data 14 febbraio 2024, Tes_1 Testimone_2
e , udite in data 15 maggio 2024). Testimone_3 Parte_3
Le testimonianze rese sono coerenti, convergenti e non contraddette, confermando la stabile occupazione da parte di dell'immobile Parte_1
identificato nella foto n. 10 (particella 1204); la stabile occupazione da parte di dell'immobile identificato nella foto n. 9 (particella 1200). Controparte_1 Le dichiarazioni rafforzano l'assunto attoreo circa l'errore materiale nell'indicazione delle particelle catastali negli atti di assegnazione.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'erroneità degli atti di assegnazione dei cespiti nei termini di cui sopra.
È da evidenziarsi la sussistenza dell'interesse sotteso alla pronuncia in ordine all'istanza di cui al n. 3 delle conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione, ciò anche al fine di garantire il principio della regolarità della continuità delle trascrizioni.
Deve dunque essere dichiarata anche la rettifica della compravendita a rogito notaio del 14.01.2011 repertorio 18590 e, conseguentemente, deve dichiararsi Per_3
trasferito a (ad oggi defunta) quota pari a ½ della nuda proprietà e Persona_2
quota pari a ½ della proprietà dell'immobile identificato al catasto al foglio 35 mapp
1204 del comune di Selargius in luogo dell'identificazione di cui al 1200).
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte totalmente o parzialmente soccombente è tenuta a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Nel caso di specie, i convenuti, rimasti contumaci, non hanno prestato il consenso necessario alla rettifica degli atti di assegnazione, nonostante l'evidenza dell'errore materiale e la pacifica situazione di fatto protrattasi sin dal 1988. Tale condotta omissiva ha reso necessario l'instaurarsi del presente giudizio, nonché
l'esperimento infruttuoso del procedimento di mediazione obbligatoria.
Pertanto, anche in applicazione del criterio della causalità, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in quanto la loro inerzia ha determinato l'insorgenza e la prosecuzione della lite.
Dette spese si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, ai minimi, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e considerando altresì il valore della causa e le attività difensive compiute.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 8017/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta e dichiara:
- che, per errore materiale, nell'atto di assegnazione rogato dal notaio Per_1
in data 15.02.1988, repertorio n. 37562, l'alloggio assegnato a
[...]
è stato indicato con la particella catastale 1200 del foglio 35 del Pt_1
Comune di Selargius, in luogo della corretta particella 1204;
- che, per l'effetto, l'alloggio assegnato a con il predetto rogito Parte_1
è da intendersi identificato al catasto al foglio 35, particella 1204 del
Comune di Selargius;
- che, per errore materiale, nell'atto di assegnazione rogato dal notaio Per_1
in data 15.02.1988, repertorio n. 37563, l'alloggio assegnato a
[...]
è stato indicato con la particella catastale 1204 del foglio 35 del CP_1
Comune di Selargius, in luogo della corretta particella 1200;
- che, per l'effetto, l'alloggio assegnato a con il Controparte_1
predetto rogito è da intendersi identificato al catasto al foglio 35, particella
1200 del Comune di Selargius;
- che l'atto di compravendita rogato dal notaio in data 14.01.2011, Per_3
repertorio n. 18590, ha trasferito a (oggi deceduta) la quota Persona_2
pari a ½ della nuda proprietà e la quota pari a ½ della piena proprietà dell'immobile identificato al catasto al foglio 35, particella 1204 del
Comune di Selargius;
- dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari per quanto di competenza;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 10 novembre 2025
IL GIUDICE RI RI LO