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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14473/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14473/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note autorizzate depositate su udienza cartolare,
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14473/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIApresso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 73 59100 PRATOpresso il difensore avv. BINI FEDERICA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il sig. cita in giudizio la assumendo la nullità Parte_1 Controparte_1
del contratto di apertura di credito sottoscritto in data 13 novembre 2003 contestualmente al contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico;
Assume parte ricorrente che detto contratto di apertura di credito collocato tramite un venditore di elettrodomestici violerebbe quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 374/99 e dall'art. 2 del D.M. del
13/12/2001 n.485 e per l'effetto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con pagina 2 di 5 conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituisce che contesta la fondatezza in fatto ed in diritto e conclude per il “ Controparte_1
rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché il Tribunale di Controparte_1
Firenze - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di
Catania quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di Catania quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a , nonché inammissibili e, comunque, Parte_1
infondate in diritto ed in fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposto il mutamento del rito , la causa di natura esclusivamente documentale è stata rinviata ex art
281 sexies cpc all'udienza del 17 aprile 2025
Nel merito la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento
Respinta preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, poiché la causa non rientra fra quelle relative ai contratti bancari per cui l'esperimento del procedimento di mediazione risulta obbligatorio. Infatti, il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario (D.lgs.
385/1993), è una materia autonoma che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (in tal senso, cfr. Trib. Milano ord. 7.6.2022, Trib. Roma ord.
10.11.2021)., lo scrivente magistrato aderisce all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Appello di Milano espresso nel procedimento recante nrg. 378/2023 tenuto conto che avuto riguardo a quanto disposto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374, in materia di agenzia in attività finanziaria in applicazione del quale è espressamente disposto che
“non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
pagina 3 di 5 Sulla base di tale disposizione la Corte osserva che l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione – contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'elettrodomestico – di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico. Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c. 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di paga-mento. Sul punto, non può condividersi quanto asserito dal primo giudice, secondo cui la deroga opererebbe soltanto in caso di operazioni semplici e di importo contenuto e, in ogni caso, l'attività del negoziante non si sarebbe limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma si sarebbe concretizzata in una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito. Da un lato, va in primis rilevato come non vi sia alcun riferimento, nella richiamata norma derogatoria, all'asserita “semplicità” delle operazioni e, tantomeno, alla loro maggiore o minore “onerosità”. Dall'altro, il riferimento operato dall'art. 2, co. 2, lett. a) al concetto di “distribuzione” non può che includere anche l'attività di raccolta delle proposte contrattuali, senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione della carta di pagamento”. E aggiunge che
“tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga.”.
La Corte d'Appello inoltre osserva che solo con le modifiche apportate dal D.Lgs. 141/2010 al TUB
“ha inteso prevedere espressa-mente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) - diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, ratione temporis, al caso in esame - rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC”.
Inoltre non può trovare accoglimento l'eccezione di in competenza territoriale posto che il consumatore, nel caos in esame il ricorrente può derogare al foro del consumatore anche unilateralmente se ritiene che un altro giudice sia più rispondente ai suoi interessi nel rispetto di quanto disposto ai sensi degli artt. 18,19 e 20 cpc ( cfr Cass. Civ 20 aprile 2022 n. 12541).
Assorbita ogni ulteriore domanda si dispone la compensazione delle spese avuto riguardo ai contrastanti orientamenti giurisprudenziali operanti ina materia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Non accoglie il ricorso pagina 4 di 5 2) Compensate le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14473/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note autorizzate depositate su udienza cartolare,
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14473/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIApresso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 73 59100 PRATOpresso il difensore avv. BINI FEDERICA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il sig. cita in giudizio la assumendo la nullità Parte_1 Controparte_1
del contratto di apertura di credito sottoscritto in data 13 novembre 2003 contestualmente al contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico;
Assume parte ricorrente che detto contratto di apertura di credito collocato tramite un venditore di elettrodomestici violerebbe quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 374/99 e dall'art. 2 del D.M. del
13/12/2001 n.485 e per l'effetto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con pagina 2 di 5 conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituisce che contesta la fondatezza in fatto ed in diritto e conclude per il “ Controparte_1
rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché il Tribunale di Controparte_1
Firenze - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di Tribunale di
Catania quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di Catania quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a , nonché inammissibili e, comunque, Parte_1
infondate in diritto ed in fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposto il mutamento del rito , la causa di natura esclusivamente documentale è stata rinviata ex art
281 sexies cpc all'udienza del 17 aprile 2025
Nel merito la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento
Respinta preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, poiché la causa non rientra fra quelle relative ai contratti bancari per cui l'esperimento del procedimento di mediazione risulta obbligatorio. Infatti, il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario (D.lgs.
385/1993), è una materia autonoma che si distingue in modo netto dai contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (in tal senso, cfr. Trib. Milano ord. 7.6.2022, Trib. Roma ord.
10.11.2021)., lo scrivente magistrato aderisce all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Appello di Milano espresso nel procedimento recante nrg. 378/2023 tenuto conto che avuto riguardo a quanto disposto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374, in materia di agenzia in attività finanziaria in applicazione del quale è espressamente disposto che
“non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
pagina 3 di 5 Sulla base di tale disposizione la Corte osserva che l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione – contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'elettrodomestico – di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico. Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c. 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di paga-mento. Sul punto, non può condividersi quanto asserito dal primo giudice, secondo cui la deroga opererebbe soltanto in caso di operazioni semplici e di importo contenuto e, in ogni caso, l'attività del negoziante non si sarebbe limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma si sarebbe concretizzata in una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito. Da un lato, va in primis rilevato come non vi sia alcun riferimento, nella richiamata norma derogatoria, all'asserita “semplicità” delle operazioni e, tantomeno, alla loro maggiore o minore “onerosità”. Dall'altro, il riferimento operato dall'art. 2, co. 2, lett. a) al concetto di “distribuzione” non può che includere anche l'attività di raccolta delle proposte contrattuali, senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione della carta di pagamento”. E aggiunge che
“tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga.”.
La Corte d'Appello inoltre osserva che solo con le modifiche apportate dal D.Lgs. 141/2010 al TUB
“ha inteso prevedere espressa-mente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) - diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, ratione temporis, al caso in esame - rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC”.
Inoltre non può trovare accoglimento l'eccezione di in competenza territoriale posto che il consumatore, nel caos in esame il ricorrente può derogare al foro del consumatore anche unilateralmente se ritiene che un altro giudice sia più rispondente ai suoi interessi nel rispetto di quanto disposto ai sensi degli artt. 18,19 e 20 cpc ( cfr Cass. Civ 20 aprile 2022 n. 12541).
Assorbita ogni ulteriore domanda si dispone la compensazione delle spese avuto riguardo ai contrastanti orientamenti giurisprudenziali operanti ina materia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Non accoglie il ricorso pagina 4 di 5 2) Compensate le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
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