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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 88/2023 R.G.L., promossa
DA Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna
Mangiapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo in via Marchese di Roccaforte n. 5, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP 2 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Renzo Cavadi funzionario del Controparte 3 Controparte_1
ivi domiciliato
[...] Controparte 4
,
in Palermo, via della Ferrovia n. 54 (PA)
- resistente- Controparte_5
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore;
- resistente contumace -
OGGETTO: ricostruzione carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria di secondo grado, avendo premesso di essere stata assunta in ruolo il 19.01.2016 e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, lamentava che, con il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 824 dell'01.12.2022 (cfr. alleg.3), non le era stato riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola pareggiata Liceo artistico Regionale “Renato
Guttuso" di Bagheria (PA), negli anni scolastici 2009/2010, 2011/2012
e 2012/2013.
Concludeva, pertanto, chiedendo di "ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini sia economici sia giuri-dici, del servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato in Istituto Regionale scolastico pareggiato e paritario agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2009/2010 e
2011/2012, 2012/2013 (3 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e
485 del D. Lgs. n. 297 del 1994; per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta, previa modificazione del punteggio complessivamente ad essa attribuito, a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale ma-turata a seguito della giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in Istituto
Regionale Scolastico pareggiato e paritario, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 824 del 1 dicembre 2022;
condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali
e dei compensi professionali del presente giudizio, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi"
(cfr. conclusioni del ricorso). Il Controparte 1 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Non si costituiva, invece, l' Controparte 3 "
sicché va dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
***
Va, in primo luogo, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal CP_6 , atteso che la prescrizione in questione deve essere fatta decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ovvero dalla data del decreto di ricostruzione della carriera, emesso nell'anno 2022 e dunque nel quinquennio antecedente alla data di deposito e notifica del ricorso.
***
Il ricorso, nel merito, è fondato.
La Corte di Cassazione ha affermato che "ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre
2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte,
l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati
(Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost. sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica
Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) "D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs.
n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.".
Va osservato, dunque, come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali", che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della
Suprema Corte, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica. Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le Pt 2 , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni professionali e dei servizi prestati.
Nella specie, l'Istituto in cui la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo, ovvero l'istituto regionale artistico di Bagheria, era un Istituto
Provinciale pareggiato cui si applica proprio la norma citata, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni il cui onere
-
probatorio incombeva sulla parte convenuta deve ritenersi che i
-
servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di difformi pronunce giurisprudenziali sul punto, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio preruolo prestato presso il Liceo artistico regionale di Bagheria negli anni 2009/2010, 2011/2012
e 2012/2013, da valutarsi nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;
per l'effetto, ordina all'Amministrazione di collocare la ricorrente
-
nella corretta posizione stipendiale di appartenenza;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 23.10.2025
IL GUDICE
GI JO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 88/2023 R.G.L., promossa
DA Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna
Mangiapane ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo in via Marchese di Roccaforte n. 5, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP 2 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Renzo Cavadi funzionario del Controparte 3 Controparte_1
ivi domiciliato
[...] Controparte 4
,
in Palermo, via della Ferrovia n. 54 (PA)
- resistente- Controparte_5
, in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore;
- resistente contumace -
OGGETTO: ricostruzione carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria di secondo grado, avendo premesso di essere stata assunta in ruolo il 19.01.2016 e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, lamentava che, con il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 824 dell'01.12.2022 (cfr. alleg.3), non le era stato riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola pareggiata Liceo artistico Regionale “Renato
Guttuso" di Bagheria (PA), negli anni scolastici 2009/2010, 2011/2012
e 2012/2013.
Concludeva, pertanto, chiedendo di "ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini sia economici sia giuri-dici, del servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato in Istituto Regionale scolastico pareggiato e paritario agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2009/2010 e
2011/2012, 2012/2013 (3 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e
485 del D. Lgs. n. 297 del 1994; per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta, previa modificazione del punteggio complessivamente ad essa attribuito, a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale ma-turata a seguito della giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in Istituto
Regionale Scolastico pareggiato e paritario, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 824 del 1 dicembre 2022;
condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali
e dei compensi professionali del presente giudizio, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi"
(cfr. conclusioni del ricorso). Il Controparte 1 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito fatto valere in giudizio e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Non si costituiva, invece, l' Controparte 3 "
sicché va dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
***
Va, in primo luogo, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dal CP_6 , atteso che la prescrizione in questione deve essere fatta decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ovvero dalla data del decreto di ricostruzione della carriera, emesso nell'anno 2022 e dunque nel quinquennio antecedente alla data di deposito e notifica del ricorso.
***
Il ricorso, nel merito, è fondato.
La Corte di Cassazione ha affermato che "ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre
2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte,
l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati
(Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost. sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica
Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) "D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs.
n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.".
Va osservato, dunque, come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali", che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della
Suprema Corte, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica. Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le Pt 2 , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni professionali e dei servizi prestati.
Nella specie, l'Istituto in cui la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo, ovvero l'istituto regionale artistico di Bagheria, era un Istituto
Provinciale pareggiato cui si applica proprio la norma citata, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l'esistenza del presupposto dell'omogeneità delle posizioni professionali.
Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell'Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni il cui onere
-
probatorio incombeva sulla parte convenuta deve ritenersi che i
-
servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di difformi pronunce giurisprudenziali sul punto, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio preruolo prestato presso il Liceo artistico regionale di Bagheria negli anni 2009/2010, 2011/2012
e 2012/2013, da valutarsi nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;
per l'effetto, ordina all'Amministrazione di collocare la ricorrente
-
nella corretta posizione stipendiale di appartenenza;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 23.10.2025
IL GUDICE
GI JO