Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1422/2024 R.G. lavoro T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 procedimento sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele RIGITANO (C.F. e Mauro MAROTTA (C.F. C.F._2
), ambedue del Foro di Napoli e con studio ivi alla via C.F._3
Gabriele Jannelli n. 186, dove l'istante elegge domicilio, giusta procura in atti.I procuratori dell'appellante precisano che, ex artt. 133 e 134 c.p.c., intendono ricevere le comunicazioni afferenti la causa ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: - Email_1
Email_2
o, in alternativa, al fax n. 0815607935
Appellante
E (c.f. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1 definita “ ”, in persona dell'amministratore delegato dott. CP_2 CP_3
rappresentata e difesa, con procura in calce alla memoria di
[...] costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Pierluigi Rizzo (c.f.
- pec , presso il cui C.F._4 Email_3 studio elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Isola G/8, Appellato
§
1
FATTO E DIRITTO Con atto depositato telematicamente in data 24.5.2024 - alle Parte_1 dipendenze della società convenuta dal 07/08/2018 , per effetto di cambio appalto intervenuto dal 01/08/2018 tra la la Controparte_4 Controparte_5
con mansioni di guardia giurata – 4° livello imprese di vigilanza del vigente
[...]
CCNL per gli addetti al settore e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full- time, in servizio presso le postazioni aziendali della committente “Fondazione Pascale” in Napoli e Mercogliano (AV) - ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere:
-ordinare alla di esibire in giudizio l'accordo di prossimità in questione, CP_1 siglato il 02/02/2018 con le CISL;
Controparte_6
- dichiarare annullati, per i motivi descritti in precedenza, sia l'accordo di prossimità del 02/02/2018, sottoscritto dalle , sia il verbale di Parte_2 accordo sottoscritto da , nella qualità di segretario provinciale Controparte_7 del sindacato AL Sinalv, e dall'istante il 02/08/2018 presso lo studio dell'avv. Francesco Capaccio, procuratore ed avvocato della resistente;
- dichiarare e, conseguentemente, ordinare alla convenuta, anche in relazione ai vincoli previsti dalla legislazione sul conferimento e gestione degli appalti pubblici e dei passaggi di azienda nell'appalto, la piena applicabilità ed il rispetto di tutte le clausole, nonché di tutti gli istituti economici, del CCNL per gli Istituti di Vigilanza nelle postazioni oggetto dell'appalto con la Fondazione Pascale;
- condannare, per l'effetto, la al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 12.389,11 maturata dal 07/08/2018 a tutto il 31/03/2021 per i titoli indicati in premessa, secondo i conteggi allegati, oltre interessi e svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., maturati dalla data delle scadenze mensili di paga ad oggi;
- condannare, infine, la società convenuta alla regolarizzazione della maggiore contribuzione dovuta agli Istituti previdenziali e conseguente ai provvedimenti richiesti di cui ai capi precedente, in favore del ricorrente.
Con l'atto di appello il ricorrente ha precisato che “il “petitum” oggetto della presente controversia è riferito alla disapplicazione da parte dell'azienda, con i conseguenti contenuti economici scaturenti per differenza, del CCNL di categoria per le imprese di vigilanza nei confronti dell'odierno appellante per effetto dell'asserita applicabilità al rapporto di lavoro de quo di un contratto di prossimità sottoscritto dall'appellata e le OO.SS. dei lavoratori in relazione all'appalto per la fornitura di servizi di guardiania e vigilanza intercorrente dal 01/08/2018 tra l'
[...]
e l' Parte_3 CP_5 resistente è mandataria”. Nei motivi ha censurato la sentenza, in primo luogo per avere erroneamente ritenuto che l'accordo del 02/08/2018 (e conseguentemente l'accordo di prossimità del 02/02/2018 ivi richiamato) non fosse stato impugnato dall'odierno appellante, richiamando l'allegato 15 (rectius doc.11) della produzione di primo grado contenente tale l'impugnativa effettuata via pec il 14/01/2019 (entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo ex art. 2113 c.c.) dallo studio legale Andretta nell'interesse del e degli altri lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. Pt_1
2 Ha precisato che, sia nel verbale di mancato accordo del 30/07/2018 che in quelli Contr successivi, la e l' avevano dichiarato di non Controparte_4 Parte_4 riconoscere il sindacato NA, sì da rendere di dubbia legittimità qualsiasi accordo sottoscritto tra la società uscente e quelle subentranti e l'associazione sindacale autonoma AL NA (non ricompresa tra i sindacati firmatari né del CCNL di categoria, né alcuno degli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative); ne ha dedotto quindi la natura di scrittura privata, inidonea a derogare alle disposizioni Costituzionali, di Legge e del CCNL di settore. Ha sottolineato che alcun verbale di contrattazione e/o rinuncia ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c. ai diritti tutelati dal CCNL di categoria era stato mai sottoscritto dai lavoratori interessati al passaggio, né con l'azienda uscente, né con quella subentrante. L'atto di disconoscimento della rappresentanza sindacale AL NA avrebbe dovuto ricondurre il rapporto di contrattazione ai soli attori, aziende/lavoratori, i quali avrebbero dovuto essere chiamati a sottoscrivere individualmente sia il verbale di accordo che ogni eventuale altro atto di disposizione dei diritti tutelati dal CCNL di categoria, oppure, in subordine, essere interpellati in fase referendaria, cosa che non è mai avvenuta. In ordine al contratto di prossimità del 02/02/2018, applicato dalla appellata al personale dipendente, ha argomentato circa la deroga “in peius” ivi prevista per la mancata erogazione degli istituti economici previsti dal vigente CCNL di settore oggetto del presente ricorso, alla luce dell'art. 8 co. 2 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011; ha sottolineato che dagli accordi di prossimità restano esclusi tassativamente gli istituti economici previsti dal CCNL di settore. Si è lamentato ancora del fatto che il Giudice di primo grado non aveva effettuato l'implicito raffronto contenuto nel “petitum” del ricorso di primo grado tra la retribuzione dovuta con riferimento a quella del CCNL di settore e quella, viceversa, applicata per effetto dell'accordo di prossimità aziendale, ritenendo legittima l'operatività di quest'ultimo. Ha dedotto che l'accordo di prossimità oggetto del presente esame risultava derogativo in peius rispetto al CCNL di settore nei seguenti contenuti economici:
1. riconoscimento di un solo scatto di anzianità in luogo di quelli maturati all'atto del cambio di appalto;
2. un ticket di € 4 al posto della quattordicesima mensilità;
3. l'azzeramento di tutte le indennità tipiche (segnatamente: l'indennità di presenza giornaliera, l'indennità per il lavoro domenicale;
la maggiorazione del 30% sul lavoro straordinario feriale, maggiorazione del 35% sul lavoro straordinario festivo entro il limite di orario giornaliero, maggiorazione del 40% sul lavoro straordinario festivo oltre il limite orario giornaliero);
4. un contributo di solidarietà di € 100 da trattenere mensilmente in busta paga (non applicato per gli addetti all'appalto della Fondazione Pascale);
5. il congelamento dei 7 giorni di permesso annuali;
6. Il congelamento dei 5 giorni di ex festività e Santo Patrono;
7. mancata concessione di 1 giorno di permesso mensile per i lavoratori a cui si applica il sistema lavorativo 5+1;
8. mancata erogazione di n. 3 giorni, con riferimento all'istituto della mensilizzazione della retribuzione, cadenti nel mese di febbraio di ogni anno;
9. mancata fruizione della pausa giornaliera di dieci minuti.
3 Richiamato l'art. 36 Cost., ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza di ordinare alla parte appellata il pagamento della somma di € 12.389,11 maturata dal 07/08/2018 al 31/03/2021 per i titoli di causa, oltre la svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché il versamento dei contributi previdenziali in relazione alle maggiori somme accertate;
in via subordinata di nominare C.T.U. contabile per determinare l'effettivo
“quantum debeatur”; con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti costituite nei termini, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Si controverte della fondatezza della pretesa del lavoratore, con riguardo alla legittimità della contrattazione di secondo livello che, in deroga al CCNL, aveva inciso su alcuni istituti economici. Risulta comprovato documentalmente che il aveva impugnato (v. all.11) Pt_1
l'accordo sindacale del 02/08/2018 relativo al passaggio dell'appalto da CP_4 ad e, specificamente, le clausole relative ai contenuti economici
[...] CP_5 riguardanti il personale oggetto del passaggio, richiamando il precedente accordo aziendale di secondo livello del 02/02/2018, applicato in tutta l'azienda. In ricorso aveva dedotto che il “contratto di prossimità” – riconducibile alla previsione dell'art. 8 della legge 148/2011 – conteneva clausole derogative “in peius” riferite al mancato riconoscimento dei seguenti istituti economici: scatti di anzianità, indennità di lavoro diurno, indennità di lavoro notturno e festivo, lavoro domenicale, straordinario anche festivo, permessi in conto Riduzione Orario di Lavoro ed ex festività, 14^ mensilità. L'odierno appellante ha contestato la decisione giudiziale che aveva ritenuto la legittimità dei suddetti accordi derogatori, affidandosi ai motivi indicati in premessa che questo collegio giudica fondati. Secondo il criterio della ragione più liquida, ad avviso del Collegio può esaminarsi il tema della legittimità degli Accordi alla luce della previsione dell'art. 8 della legge 148/2011. Osserva il collegio, con effetto assorbente, che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 221/2012 ha affermato che, “come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate
4 e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2).
…..il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». Ciò significa che l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)”. Di recente, la Suprema Corte – nell'esaminare il tema dell'efficacia della contrattazione di prossimità, con riguardo all'ambito applicativo del citato art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 (oggetto del suddetto intervento della Corte Costituzionale) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “E' illegittima, per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in I. 148/2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 6 settembre 2013, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali" (C. Cass. L n. 33131/2021; conforme C. Cass. L n. 11931/2023). In motivazione il Supremo Collegio ha rilevato che la norma “prevede la possibilità dei "contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale" da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative di realizzare "specifiche intese", con efficacia erga omnes alle condizioni ivi indicate, "finalizzate", in particolare e per quanto d'interesse, alla "gestione delle crisi aziendali" (primo comma), le quali possono riguardare la regolazione delle "materie inerenti l'organizzazione del lavoro" e della produzione, con riferimento, tra le altre alla lett. e), alle "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma): esse operando, "fermo ... il rispetto della Costituzione, nonché" dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, ... anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma" (comma 2bis); …….
3.3.dal complesso normativo, di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, appare allora chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare (tra le "materie inerenti l'organizzazione del lavoro") le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro", anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino: in tal caso, "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro"; né si dubita della natura tassativa dell'indicazione delle materie contenute nel secondo comma dell'art. 8 d.l. cit., per il suo carattere di norma eccezionale (riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 221) e perciò, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (così: Cass. 15 giugno 2021, n. 16917);
3.4. l'art. 8 d.l. cit. deve pertanto
5 essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (secondo comma, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto;
…..l'interpretazione della Corte territoriale…….dell'accordo aziendale, che pertiene…. in via esclusiva al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità, soltanto nei limiti del vizio motivo, nel testo applicabile ratione temporis e per violazione dei criteri interpretativi (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21888; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4460)”. Nella fattispecie in esame, nel verbale di accordo sindacale del 2.8.2018, la Società e la a cui aderiva il ricorrente, avevano concordato che Controparte_8
“1)L'assunzione delle 13 g.p.g. di cui all'elenco allegato al verbale di accordo sottoscritto presso la Fondazione Pascale, avverrà entro martedì 7 agosto p.v., nel mentre l'effettiva messa in servizio è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni prefettizie, alle condizioni economico normative vigenti presso le imprese costituenti l'ATI subentrante e, precisamente, per l'impresa
[...]
secondo le previsioni di cui al CCNL così come integrato dal Controparte_1 contratto aziendale del 02.02.2018….”. Quindi le parti avevano stabilito: “2) Inoltre, in aggiunta a quanto precisato al precedente punto 1): a) assunzione al IV livello del vigente CCNL di categoria, 2 scatti di anzianità; b) riconoscimento delle tutele in caso di licenziamento illegittimo/inefficace e/o nullo delle garanzie di cui all'art. 18 della legge 300/70; c) impegno in servizio del personale interessato al passaggio presso la Fondazione G. Pascale di via Semmola (NA) e Mercogliano (AV), fatte salve esigenze aziendali temporanee e/o per giusta causa;
d) Solo per la società Vigilanza privata il ticket di cui al richiamato CP_1 accordo aziendale (art. 9) sarà di € 5,00 anziché di € 4,00; nel mentre, la previsione di cui all'art. 10 del richiamato accordo non sarà applicata (“contributo di solidarietà a carico dei lavoratori”)”. Era seguita quindi la sottoscrizione del contratto individuale. Può dirsi pacifico che in data 2.2.2018 la Società e le RSA costituite di CP_9
e avevano sottoscritto il nuovo contratto di prossimità, prevedendo CP_10
(come sintetizzato nella memoria di parte appellata) - quanto segue :
- art. 5: la non maturazione dei permessi di cui agli art. 76, 77 e 84 del CCNL di categoria applicato;
- art. 6: la non maturazione dei ratei economici della quattordicesima mensilità di cui all'art. 117 del CCNL di categoria applicato;
art. 7: la non erogazione delle percentuali di maggiorazione per tutte le indennità previste all'art.108 del c.c.n.l. di categoria applicato;
- art. 8: l'applicazione di un coefficiente mensile pari a 173 ore. La monetizzazione delle ore di lavoro straordinario eccedenti il parametro delle 173 ore mensili, avviene mediante l'utilizzo della sola retribuzione ordinaria (senza maggiorazione); al contempo, i lavoratori non hanno diritto a nessuna indennità, retributiva e/o risarcitoria, prevista all'art.73 del CCNL di categoria applicato in merito al c.d. riposo settimanale spostato;
6 - art.10: contributo di solidarietà mensile di euro 100,00 (la cui applicazione era tuttavia esclusa per il ricorrente);
- art.11: in deroga a quanto previsto dall'art.111 del c.c.n.l. di categoria i lavoratori non avrebbero maturato scatti di anzianità aggiuntivi a quelli che costituiscono la retribuzione alla data di sottoscrizione del contratto integrativo.
Non può condividersi la tesi dell'appellata secondo la quale i suddetti contratti di prossimità “abbiano evidentemente quale oggetto l'organizzazione del lavoro, con previsioni attinenti anche all'adeguamento della retribuzione”, nel rispetto dei livelli minimi tutelati dall'art. 36 della Costituzione. Tale deduzione è conforme a quanto dichiarato nella premessa dell'Accordo, ma non trova riscontro nel contenuto dello stesso. Infatti, a parte la disciplina delle assunzioni a tempo determinato (art. 3) e della flessibilità dell'orario (art.4) riconducibili all'elencazione tassativa della normativa sopra citata, le restanti disposizioni – di interesse e rilevanza nella presente fattispecie - hanno esclusivamente contenuto economico. Peraltro per la flessibilità dell'orario è stata dettata dallo stesso art. 4 la disciplina della relativa indennità, di modo che le ulteriori disposizioni di contenuto economico non possono ricondursi neppure a questa misura organizzativa. Del resto, a fondamento delle stesse, è stata posta l'esigenza di riduzione del costo del lavoro e miglioramento della competitività aziendale, obiettivi di attinenza esclusiva all'interesse datoriale. E difatti si è proceduto – come del resto non contestato dalla resistente – alla soppressione di numerose voci (per es. la 14^, ovvero le indennità varie di cui all'art. 7 dell'intesa), senza alcuna corrispondenza con una rimodulazione dell'organizzazione o dell'orario, sebbene tali indennità corrispondano alla tipologia e/o alla gravosità del servizio. Oltre dunque a violarsi la tassatività di cui al citato art. 8, sembra perdersi di vista anche il parametro dell'art. 36 Cost.. Tali disposizioni sono state recepite, ad esclusione del contributo di solidarietà, nell'accordo del 2.8.2018, all'atto del passaggio di cantiere. Pertanto – come nel caso esaminato dalla Cassazione– “la specifica intesa non è certamente definibile alla stregua di intervento di disciplina del rapporto di lavoro….”.
Tanto premesso, quanto alle pretese economiche ed alla quantificazione, deve rilevarsi – almeno in parte - da un lato la genericità delle allegazioni e dall'altro la sussistenza di contestazioni della resistente. Parte ricorrente aveva dedotto in premessa il mancato riconoscimento dei seguenti istituti economici: scatti di anzianità, indennità di lavoro diurno, indennità di lavoro notturno e festivo, lavoro domenicale, straordinario anche festivo, permessi in conto Riduzione Orario di Lavoro ed ex festività, 14^ mensilità. Tuttavia, aveva omesso di indicare l'orario di lavoro osservato, i permessi e le festività, di modo che non è possibile procedere ad una quantificazione delle indennità che a tali istituti sono connesse (per lavoro diurno, notturno e festivo, lavoro domenicale, straordinario anche festivo, permessi in conto Riduzione Orario di Lavoro ed ex festività) né può farsi ricorso ai conteggi che assolvono ad una funzione esplicativa dei dati contabili sulla base di fatti che devono essere stati specificamente allegati. Ed infatti parte resistente ha opposto sin dal primo grado contestazione sul punto, rilevando l'omessa allegazione dell'orario di lavoro, dei turni di lavoro asseritamente svolti, dei giorni e delle ore di ferie maturate asseritamente non godute; ha contestato espressamente e specificamente la debenza degli importi richiesti a titolo di ticket
7 restaurant, allegando una tabella analitica (doc. 8) contenente l'indicazione – per ciascun mese - delle somme corrisposte al ricorrente per tale causale, riscontrabili anche nelle buste paga (v. doc. 4). Nulla di contro è stato opposto, nella circolarità degli oneri del rito del lavoro, dalla parte ricorrente.
Restano quindi da valutare le differenze per le seguenti voci: 13^ e 14^ mensilità e gli scatti di anzianità, le anticipazioni sui futuri aumenti contrattuali con riguardo ai quali possono recepirsi i conteggi, in assenza di contestazioni contabili sul punto. Competono pertanto per gli scatti anzianità euro 2.016,29 complessivi (di cui euro 304,76 per il 2018; euro 760,68 per il 2019; 760,68 per il 2020; euro 190,17 per il 2021 ); euro 2.534,35 a titolo di 14^ mensilità; euro 636,15 per le anticipazioni sui futuri aumenti contrattuali;
euro 82,26 a titolo di differenza per la 13^ (euro 41,13 per il 2019 e per il 2020). Nei suddetti limitati sensi, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, assorbita ogni altra questione, la sentenza va riformata, dichiarando l'illegittimità degli Accordi di prossimità sopra esaminati e condannando la società al pagamento in favore del della somma di euro € 5.269,05 per le causali sopra Pt_1 specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo e regolarizzazione contributiva correlata. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza e la riduzione del credito, possono essere compensate per metà, condannandosi la società al pagamento del residuo liquidato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di euro € 5.269,05 per le causali specificate in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo e regolarizzazione contributiva correlata;
compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l'appellata al pagamento del residuo che liquida in euro 850,00 per il primo grado ed in euro 992,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Rigitano e Mauro Marotta.
Così deciso in Napoli il 13 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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