CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa Manuela Velotti -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1953/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
avente c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Di Pumpo e dall'Avv. Andreea Ioana Rus;
NEI CONFRONTI DI
avente c.f. rappresentato e difeso dall''Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Barbara Ferrari;
1
Con sentenza n. 1062/2020, pubblicata in data 29 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio
Emilia, decidendo nel contradditorio delle parti, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3268/2017, emesso in favore del per l'importo di € 38.000, e Controparte_1 condannava l'opponente, in suo favore, al pagamento del minor importo di € 15.000, oltre interessi, ed alla refusione della metà delle spese di lite, compensando nel resto.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello insistendo per l'integrale Parte_1
rigetto della domanda attorea.
*
Resisteva (d'ora innanzi solo ). Controparte_1 CP_2
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 18.6.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto riportata testualmente, per esigenze di chiarezza da un lato e di economia processuale dall'altro, la chiara illustrazione degli atti introduttivi, operata dal primo grado, come segue:
<………..la controversia tre origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo,
ottenuto da per il ripianamento di una situazione debitoria nei confronti sia del CP_2
debitore principale, sia del suo garante sulla base del contratto Parte_1
fidejussorio del 22/9/2014 (all. 3 fascicolo monitorio) e della sua estensione del
28/10/2014 (all. 4 fascicolo monitorio).
Avvero l'ingiunzione ha proposto la presente opposizione la eccependo in rito Pt_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, in quanto fondata su una clausola del contratto fidejussorio da ritenersi vessatoria, pur se approvata specificamente, in ragione dell'avvenuta elezione di domicilio presso la residenza di
Roma e comunque per violazione della normativa a favore del consumatore;
2 disconoscendo la firma apposta sull'estensione del contratto fidejussorio del 28/10/2014, pur se non anche quella sul precedente contratto fidejussorio del 22/9/2014; eccependo comunque la violazione dell'articolo 1956 c.c. per l'erogazione di due finanziamenti al debitore principale, nel 2015, senza la preventiva autorizzazione del fidejussore.
Costituendosi in giudizio, ha resistito , sul presupposto della correttezza CP_2 dell'ingiunzione monitoria, pur rinunciando, a seguito del disconoscimento di firma, all'utilizzo del contratto 28/10/2014 di estensione della fidejussione da € 15.000 a 45.000
(cfr. verbale d'udienza del 11/4/2019).
2)Con il primo motivo, parte appellante deduce un motivo di nullità della fideiussione, non evidenziato in primo grado, ma rilevabile d'ufficio, osservando come il relativo contratto seguisse lo schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
3)Il motivo va rigettato, già, per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Una volta richiamata la suindicata sentenza, deve osservarsi tuttavia che, nel procedimento di primo grado, l'opponente, odierna appellante non ha affatto dedotto la conformità al modello ABI del negozio in esame, rappresentata solo ora in appello, con conseguente tardività della sua allegazione.
Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20713/2023, afferenti un'ipotesi identica a quella in esame, decisa dalla
Corte d'appello di Torino, secondo cui il principio, in base al quale, nel caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, può provvedervi il giudice
3 di appello o di legittimità, processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto («quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti>.
4)Per mera esigenza di completezza, scaturente dalle allegazioni difensive di parte appellante, deve comunque osservarsi come mai sia stato dedotto in primo grado, né tantomeno provato, che le parti non avrebbero concluso il contratto se fossero state a conoscenza della nullità.
5) Quanto al richiamo all'art. 1957 c.c., contenuto in appello, è solo il caso di segnalare, per mera esigenza di completezza che fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito>.
4 6) Prima di esaminare il secondo motivo dell'appello, va richiamata la motivazione, con la quale il primo giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall'opponente, osservando come non possa essere considerato consumatore colei che, come l'opponente, presta fideiussioni a favore di una società di capitali, della quale è perdippiù socia al 95% (cfr. all. 18 fascicolo di parte convenuta): invero, consumatore è solo chi agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, stante
l'inequivoco disposto dell'articolo 3 D.Lgs. n. 206/2005; e in presenza di un contratto di fideiussione, il requisito soggettivo della qualità di consumatore, deve riferirsi all'obbligazione garantita (Cass. n. 25155/2018, Cass. n. 24846/2016, Cass. n.
16827/2016, Cass. n. 1627/2015, Cass. n.25212/2011), che nel caso di specie attiene pacificamente ad attività imprenditoriale e professionale>.
7) Con il secondo motivo, parte appellante formula due distinte censure.
8) Con la prima di esse, contesta come erroneamente il primo giudice, in contrasto con l'attuale giurisprudenza di legittimità, abbia fatto riferimento alla qualità di non consumatore del garantito, piuttosto che considerare la qualità di consumatore del fideiussione.
9) La censura impone di integrare la motivazione del primo giudice, non del tutto chiara, con le considerazioni che seguono.
10)Possono anzitutto riportarsi le parole della sentenza della Corte di cassazione n.
5868/2023 come segue:
<la corte di giustizia ue intervenuta sulla nozione consumatore ai fini>
dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
5 Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e
2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base
a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista
“di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa
Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore>
11)Chiarito quale sia il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che lo stesso primo giudice ha posto in evidenza una circostanza, non contestata col gravame, che impone di escludere che abbia prestato fideiussione per scopi estranei Parte_1
alla sua attività professionale.
Si tratta della circostanza che essa era socia al 95% della società garantita, sicchè è di tutta evidenza il suo collegamento funzionale rispetto alla stessa.
12) Con la seconda censura, formulata in via subordinata rispetto alla precedente, si rileva che la controversia fosse di competenza della Sezione Imprese.
13) La censura va rigettata già per la considerazione che la controversia afferisce un mero rapporto bancario.
14)Con il terzo ed ultimo motivo, parte appellante si duole della regolamentazione delle spese, operata dal primo giudice, osservando che la necessità del procedimento era scaturita dalla volontà della banca di far valere la fideiussione, di cui essa aveva disconosciuto la sottoscrizione.
6 Insiste, dunque, per la condanna della banca all'integrale refusione delle spese del primo grado in suo favore.
15)Il motivo in esame è palesemente infondato, atteso che la ha ottenuto una CP_2 condanna al pagamento di € 15.000, sicchè indubbiamente è rimasta parzialmente vittoriosa.
Il primo giudice ha, peraltro, tenuto conto della riduzione rispetto all'ingiunzione, compensando per metà le spese di lite.
16)Ex art. 91 c.p.c., parte appellante va condannata alla refusione delle spese del grado.
17)Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1953/2020 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, liquidate in € 4.888, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 6.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
7