TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2607/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 26 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2607 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ercolano n. 8, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Gennaro Del Gaudio, giusta procura conferita su separato foglio prodotto in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.3.2025; RICORRENTE
E
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato per il presente procedimento presso l di Firenze, sito in Controparte_3 Firenze alla Via Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.7.2024 la docente ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del C.C.N.L. Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti con validi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza breve, per l'anno scolastico 2020/2021, da novembre 2020 a giugno 2021, e dettagliatamente indicati nel corpo del ricorso, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente, anche ai fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.233,24, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, a
[...] titolo di Retribuzione Professionale Docente, quantificata ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.I. Scuola del 31 agosto 1999, ovvero la diversa somma ritenuta di Giustizia.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la CP_1 domanda della ricorrente, con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dalla docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. Con riguardo all'anno scolastico in relazione al quale la ricorrente rivendica nel presente giudizio il diritto all'attribuzione della Retribuzione Professionale Docenti (ossia, l'a.s. 2020/2021), è comprovato dallo stato matricolare prodotto dal convenuto che la ricorrente in detta annualità è stata assegnataria di CP_1 supplenze brevi e saltuarie in forza di plurimi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato pagina 1 di 3 che si sono susseguiti dal 02 novembre 2020 al 06 novembre 2020, dal 16 novembre al 28 febbraio 2021, dal 01 marzo al 25 aprile 2021, dal 26 aprile al 10 giugno, dall'11 al 12 giugno 2021. 7. Appare dirimente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018).
20. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”.
21. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto nell'a.s. 2020/2021 e CP_1 dedotti in giudizio (v. stato matricolare prodotto dal ), con conseguente condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini paga in atti sub doc. 4 fasc. ric.), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo, con ogni conseguenza di legge.
22. Rilevata la non specifica contestazione dell'analitico conteggio elaborato all'interno dell'atto introduttivo, le differenze retributive maturate dalla ricorrente sono da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.233,24. 23. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del
, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto nell' a.s. 2021/2022 e dedotti in giudizio, CP_1 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma complessiva capitale lorda di €
pagina 2 di 3 1.233,24=, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, CP_1 liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 26 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2607 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ercolano n. 8, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Gennaro Del Gaudio, giusta procura conferita su separato foglio prodotto in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.3.2025; RICORRENTE
E
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliato per il presente procedimento presso l di Firenze, sito in Controparte_3 Firenze alla Via Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.7.2024 la docente ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente, quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del C.C.N.L. Scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio svolti con validi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza breve, per l'anno scolastico 2020/2021, da novembre 2020 a giugno 2021, e dettagliatamente indicati nel corpo del ricorso, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina contrattuale vigente, anche ai fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.233,24, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, a
[...] titolo di Retribuzione Professionale Docente, quantificata ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.I. Scuola del 31 agosto 1999, ovvero la diversa somma ritenuta di Giustizia.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la CP_1 domanda della ricorrente, con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dalla docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. Con riguardo all'anno scolastico in relazione al quale la ricorrente rivendica nel presente giudizio il diritto all'attribuzione della Retribuzione Professionale Docenti (ossia, l'a.s. 2020/2021), è comprovato dallo stato matricolare prodotto dal convenuto che la ricorrente in detta annualità è stata assegnataria di CP_1 supplenze brevi e saltuarie in forza di plurimi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato pagina 1 di 3 che si sono susseguiti dal 02 novembre 2020 al 06 novembre 2020, dal 16 novembre al 28 febbraio 2021, dal 01 marzo al 25 aprile 2021, dal 26 aprile al 10 giugno, dall'11 al 12 giugno 2021. 7. Appare dirimente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018).
20. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”.
21. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto nell'a.s. 2020/2021 e CP_1 dedotti in giudizio (v. stato matricolare prodotto dal ), con conseguente condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini paga in atti sub doc. 4 fasc. ric.), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo, con ogni conseguenza di legge.
22. Rilevata la non specifica contestazione dell'analitico conteggio elaborato all'interno dell'atto introduttivo, le differenze retributive maturate dalla ricorrente sono da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.233,24. 23. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del
, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto nell' a.s. 2021/2022 e dedotti in giudizio, CP_1 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma complessiva capitale lorda di €
pagina 2 di 3 1.233,24=, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, CP_1 liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 3 di 3