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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8452/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. GIARRUSSO ANDREA in sostituzione degli avv.ti DENTICI LORENZO MARIA, MAINI LO CASTO LUIGI e PETTA
GIORGIO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Giarrusso insiste sulla condanna alle spese dell' l'avv. CP_2
Rizzo insiste sulla compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8452 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PETTA GIORGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 2.000,00 oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_2 d'addebito n.596 20230003218686000, emesso per contributi asseritamente dovuti verso la gestione speciale commercianti, deducendone l'illegittimità per omessa notifica, formazione di giudicato sul punto, per insussistenza della pretesa contributiva e prescrizione della contribuzione richiesta in pagamento
Si costituiva il convenuto, eccependo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, ma comunicando il futuro sgravio dell'avviso opposto.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente riceveva il provvedimento in autotutela di cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti, depositandolo in giudizio.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del CP_2
provvedimento di sgravio, intervenuto dopo il deposito del ricorso e la notifica dello stesso.
La parte resistente viceversa insisteva sulla compensazione delle spese.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle CP_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8452/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. GIARRUSSO ANDREA in sostituzione degli avv.ti DENTICI LORENZO MARIA, MAINI LO CASTO LUIGI e PETTA
GIORGIO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Giarrusso insiste sulla condanna alle spese dell' l'avv. CP_2
Rizzo insiste sulla compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8452 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PETTA GIORGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 2.000,00 oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_2 d'addebito n.596 20230003218686000, emesso per contributi asseritamente dovuti verso la gestione speciale commercianti, deducendone l'illegittimità per omessa notifica, formazione di giudicato sul punto, per insussistenza della pretesa contributiva e prescrizione della contribuzione richiesta in pagamento
Si costituiva il convenuto, eccependo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, ma comunicando il futuro sgravio dell'avviso opposto.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente riceveva il provvedimento in autotutela di cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti, depositandolo in giudizio.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del CP_2
provvedimento di sgravio, intervenuto dopo il deposito del ricorso e la notifica dello stesso.
La parte resistente viceversa insisteva sulla compensazione delle spese.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle CP_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini