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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2024 depositato il 07/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2023 9025605300 IVA IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 9.12.2023, depositato in data 7.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, titolare della omonima ditta, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato intimazione di pagamento n.
29320239025605300/00 emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 24 ottobre 2023, con la quale è stato intimato il pagamento della somma di €. 11.434,16, stante il mancato pagamento della cartella di pagamento n 29320120073949131000. In tale ricorso, premettendo che la cartella è stata oggetto di impugnazione innanzi a questa
Corte di Giustizia tributaria di primo grado e che il giudizio, portante il n. 3697/2022 di ruolo generale, è ancora pendente, ha eccepito l'omessa notifica della cartella, la prescrizione del credito per decorso del termine decennale e la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella è stata regolarmente notificata in data 18.5.2013 e non è stata mai impugnata e, quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure. Ha, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente. e chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. In mancanza di un atto, quindi, che è doveroso notificare al contribuente, l'azione amministrativa tesa alla riscossione risulta viziata, posto che, se le regole prescrivono che l'iscrizione a ruolo, portata dalla cartella di pagamento, debba essere notificata al destinatario dell'atto, l'Amministrazione non può “saltare” questa sequenza di emissione di atti sacralizzata nelle norme tributarie in materia di riscossione.
La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate (copia della relata di notifica della cartella di pagamento da cui risulta che questa è stata notificata ex art 140
c.p.c. e la copia degli atti con i quali sono stati eseguiti gli adempimenti previsti) risulta che la cartella è stata notificata regolarmente notificata, come, peraltro, acclarato da questa
Corte con la sentenza n. 7565/2024, prodotto in atti da ADE.
Ne consegne che la dedotta omessa notifica della cartella è infondata, mentre non può formare oggetto di esame l'eccezione di decadenza in quanto andava con l'impugnazione della cartella di pagamento, impugnazione mai avvenuta. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi maturata successivamente alla notifica della cartella, in quanto tra la data di notifica della cartella avvenuta in data 14.5.2013 e la notifica dell'intimazione impugnata
(24 ottobre 2023) è decorso, tenuto conto del periodo di sospensione COVID, un tempo inferiore a dieci anni, termine di prescrizione applicabile non solo ai tributi erariali ma nel caso di specie anche alle sanzioni e agli interessi posto che l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320120073949131000 è stata accertata con sentenza passata in giudicato, Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 15 dicembre 2025
Presidente est
NU CI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2024 depositato il 07/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293 2023 9025605300 IVA IRAP 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 9.12.2023, depositato in data 7.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, titolare della omonima ditta, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato intimazione di pagamento n.
29320239025605300/00 emessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 24 ottobre 2023, con la quale è stato intimato il pagamento della somma di €. 11.434,16, stante il mancato pagamento della cartella di pagamento n 29320120073949131000. In tale ricorso, premettendo che la cartella è stata oggetto di impugnazione innanzi a questa
Corte di Giustizia tributaria di primo grado e che il giudizio, portante il n. 3697/2022 di ruolo generale, è ancora pendente, ha eccepito l'omessa notifica della cartella, la prescrizione del credito per decorso del termine decennale e la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella è stata regolarmente notificata in data 18.5.2013 e non è stata mai impugnata e, quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure. Ha, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente. e chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.
L'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella di pagamento. Ora nel Dpr.
n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, l'art. 25, comma 1, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. In mancanza di un atto, quindi, che è doveroso notificare al contribuente, l'azione amministrativa tesa alla riscossione risulta viziata, posto che, se le regole prescrivono che l'iscrizione a ruolo, portata dalla cartella di pagamento, debba essere notificata al destinatario dell'atto, l'Amministrazione non può “saltare” questa sequenza di emissione di atti sacralizzata nelle norme tributarie in materia di riscossione.
La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, dagli atti prodotti in giudizio dall'Agenzia delle Entrate (copia della relata di notifica della cartella di pagamento da cui risulta che questa è stata notificata ex art 140
c.p.c. e la copia degli atti con i quali sono stati eseguiti gli adempimenti previsti) risulta che la cartella è stata notificata regolarmente notificata, come, peraltro, acclarato da questa
Corte con la sentenza n. 7565/2024, prodotto in atti da ADE.
Ne consegne che la dedotta omessa notifica della cartella è infondata, mentre non può formare oggetto di esame l'eccezione di decadenza in quanto andava con l'impugnazione della cartella di pagamento, impugnazione mai avvenuta. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione del tributo, delle sanzioni e degli interessi maturata successivamente alla notifica della cartella, in quanto tra la data di notifica della cartella avvenuta in data 14.5.2013 e la notifica dell'intimazione impugnata
(24 ottobre 2023) è decorso, tenuto conto del periodo di sospensione COVID, un tempo inferiore a dieci anni, termine di prescrizione applicabile non solo ai tributi erariali ma nel caso di specie anche alle sanzioni e agli interessi posto che l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320120073949131000 è stata accertata con sentenza passata in giudicato, Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 15 dicembre 2025
Presidente est
NU CI