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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 309/25 Registro generale Appello Lavoro n. 120/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente all'ordinanza n. 28818/24 della Corte di Cassazione, discussa all'udienza collegiale del 3 aprile 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Santanoceto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Balestro, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Orti, n. 2
RESISTENTE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
“in riforma della sentenza n. 1463/17 del 17 maggio 2017, rigettare le domande tutte ex adverso proposte col ricorso di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
PER IL RESISTENTE: Pt_
“a) rigettare l'appello proposto dall' confermando la sentenza di primo grado. In subordine: b) compensare le spese di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 marzo 2017, il sig. chiedeva al CP_1
Tribunale di Milano, in qualità di Giudice del Lavoro, che venisse accertato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.6.2016 (mese
[1] successivo al perfezionamento del requisito anagrafico [compimento del 60^ anno d'età il 4 febbraio 2012) e sanitario (15 maggio 2016)] e che l' fosse condannato Pt_1 alla relativa erogazione, con gli accessori di legge sui ratei arretrati. Il ricorrente, riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80%, sosteneva di avere diritto alla pensione di vecchiaia con la suddetta decorrenza, in quanto avrebbe maturato i relativi requisiti di contribuzione ed anagrafico (60 anni d'età ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. 30.12.1992, n. 503) e che non fosse applicabile nei propri riguardi né il meccanismo delle “finestre mobili” previsto dall'art. 12 del D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con modificazioni dalla L. 30.7.2010, n. 122, né l'adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita previsto dal D.M.
6.12.2011. Il Giudice adito si pronunciava con la sentenza n. 1463/2017 del 17 maggio 2017, con la quale accoglieva il ricorso e condannava l' ad erogare al ricorrente la Pt_1 pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.6.2016. Con la sentenza n. 2015/2018, la Corte d'Appello di Milano respingeva l'appello proposto da e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza l' proponeva ricorso per Cassazione. Pt_1
L' , in particolare, con l'unico motivo, denunciava la violazione dell'art. 12 DL. Pt_1
N. 78 del 2010 convertito in legge numero 122 del 2010 per avere la Corte territoriale omesso di applicare il regime legale delle cosiddette finestre ai fini dell'accesso al pensionamento. Con l'ordinanza n. 28818/24, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall' , cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello Pt_1
Milano in diversa composizione. In particolare, la Suprema Corte ha statuito: “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo numero 503 del 1992, il regime delle cosiddette “finestre” previsto dall'articolo 1 comma 5 della legge numero 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta percento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia all'1 gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione nell'ambito del regime in questione di detta pensione anticipata la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (nel medesimo senso anche Cassazione numero 2382 del 2020)”.
Con ricorso del 6.2.2025 l' ha riassunto il giudizio, rilevando come nella Pt_1 normativa rilevante nel caso di specie la disciplina ponga distinzioni per gli invalidi in misura non inferiore all'80% quanto ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, ma non in riferimento alle cc.dd. finestre mobili, le quali trovano applicazione in via generale.
[2] L' ha chiesto dunque la riforma della sentenza coerentemente al principio Pt_1 espresso dalla Suprema Corte, anche in punto spese, da liquidare in favore dell'Ente per il doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva del 20.3.2025 si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo che la Corte d'Appello, dovendo uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione, compensi le spese sia dei giudizi di merito che di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c., stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione principale accolta nei precedenti gradi di giudizio. Dichiara altresì di avere un reddito inferiore ad euro 25.676,02 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ed allega dichiarazione sottoscritta e la dichiarazione dei redditi.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in riassunzione proposto dall' merita accoglimento. Pt_1
Con l'ordinanza n. 28818/24 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall' , affermando, in particolare, “di dover dar continuità a quanto Pt_1 già affermato da questa Corte in numerose decisioni (cfr, da ultimo Cassazione numero 22220 del 2024 e ivi la richiamata Cassazione numero 1931 del 2021 che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo numero 503 del 1992, il regime delle cosiddette “finestre” previsto dall'articolo 1 comma 5 della legge numero 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta percento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia all'1 gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione nell'ambito del regime in questione di detta pensione anticipata la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (nel medesimo senso anche Cassazione numero 2382 del 2020)”. Sulla base di tali argomentazioni, la S.C. ha ritenuto che “La sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi richiamati deve perciò essere cassata e la causa va rimessa la medesima corte d'appello che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del presente giudizio”. La citata ordinanza di rinvio ha ribadito come sia del tutto pacifico che “la disciplina delle c.d. 'finestre' attenga alla materia previdenziale e che la pensione 'anticipata', ex art. 1, comma 8 D.lgvo 503/1992 non sia un pensionamento diretto di invalidità bensì configuri “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce,
[3] dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del dlgvo 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (… diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (… diretti a coprire i rischi derivanti, appunto dall'invalidità previsti dalla elegge 22719842 (cfr., Cass. Sentenza n. 11750/2015)”. Pertanto “la previsione di finestre anche per le pensioni di vecchia anticipate ex art. 1, comma 8 del D.Lgvo 503/1992 e non invece per i trattamenti di cui alla legge 222/1984 trova piena giustificazione nel fatto che trattasi di prestazioni tra loro non omogenee e basate su presupposti tutt'affatto diversi (le seconde, tra l'altro, ricollegandosi unicamente ad un requisito sanitario e non d'età): inoltre il portatore di invalidità in misura non inferiore all'80% è già adeguatamente tutelato dal fatto di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con un requisito d'età decisamente più favorevole rispetto agli altri cittadini (a 60 anzichè a 65 anni per gli uomini e 55 anziché 60 per le donne)”.
Alla luce del suesposto principio di diritto, questo Collegio non può che attenersi a quanto statuito dalla Suprema Corte con conseguente rigetto della domanda proposta dal sig. in primo grado, essendo fondata la decisione dell' di CP_1 Pt_1 riconoscere la decorrenza della pensione a partire dal giugno 2017 in corrispondenza della prima 'finestra' utile.
Stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione principale accolta nei precedenti gradi di giudizio, il Collegio reputa equa l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, rigetta il ricorso proposto in primo grado da CP_1
[...] compensa tra le parti le spese di tutti i gradi. Milano, il 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[4]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente all'ordinanza n. 28818/24 della Corte di Cassazione, discussa all'udienza collegiale del 3 aprile 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Santanoceto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Balestro, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Orti, n. 2
RESISTENTE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
“in riforma della sentenza n. 1463/17 del 17 maggio 2017, rigettare le domande tutte ex adverso proposte col ricorso di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
PER IL RESISTENTE: Pt_
“a) rigettare l'appello proposto dall' confermando la sentenza di primo grado. In subordine: b) compensare le spese di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 marzo 2017, il sig. chiedeva al CP_1
Tribunale di Milano, in qualità di Giudice del Lavoro, che venisse accertato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.6.2016 (mese
[1] successivo al perfezionamento del requisito anagrafico [compimento del 60^ anno d'età il 4 febbraio 2012) e sanitario (15 maggio 2016)] e che l' fosse condannato Pt_1 alla relativa erogazione, con gli accessori di legge sui ratei arretrati. Il ricorrente, riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80%, sosteneva di avere diritto alla pensione di vecchiaia con la suddetta decorrenza, in quanto avrebbe maturato i relativi requisiti di contribuzione ed anagrafico (60 anni d'età ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. 30.12.1992, n. 503) e che non fosse applicabile nei propri riguardi né il meccanismo delle “finestre mobili” previsto dall'art. 12 del D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con modificazioni dalla L. 30.7.2010, n. 122, né l'adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita previsto dal D.M.
6.12.2011. Il Giudice adito si pronunciava con la sentenza n. 1463/2017 del 17 maggio 2017, con la quale accoglieva il ricorso e condannava l' ad erogare al ricorrente la Pt_1 pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.6.2016. Con la sentenza n. 2015/2018, la Corte d'Appello di Milano respingeva l'appello proposto da e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza l' proponeva ricorso per Cassazione. Pt_1
L' , in particolare, con l'unico motivo, denunciava la violazione dell'art. 12 DL. Pt_1
N. 78 del 2010 convertito in legge numero 122 del 2010 per avere la Corte territoriale omesso di applicare il regime legale delle cosiddette finestre ai fini dell'accesso al pensionamento. Con l'ordinanza n. 28818/24, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall' , cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello Pt_1
Milano in diversa composizione. In particolare, la Suprema Corte ha statuito: “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo numero 503 del 1992, il regime delle cosiddette “finestre” previsto dall'articolo 1 comma 5 della legge numero 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta percento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia all'1 gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione nell'ambito del regime in questione di detta pensione anticipata la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (nel medesimo senso anche Cassazione numero 2382 del 2020)”.
Con ricorso del 6.2.2025 l' ha riassunto il giudizio, rilevando come nella Pt_1 normativa rilevante nel caso di specie la disciplina ponga distinzioni per gli invalidi in misura non inferiore all'80% quanto ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, ma non in riferimento alle cc.dd. finestre mobili, le quali trovano applicazione in via generale.
[2] L' ha chiesto dunque la riforma della sentenza coerentemente al principio Pt_1 espresso dalla Suprema Corte, anche in punto spese, da liquidare in favore dell'Ente per il doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva del 20.3.2025 si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo che la Corte d'Appello, dovendo uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione, compensi le spese sia dei giudizi di merito che di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c., stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione principale accolta nei precedenti gradi di giudizio. Dichiara altresì di avere un reddito inferiore ad euro 25.676,02 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ed allega dichiarazione sottoscritta e la dichiarazione dei redditi.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in riassunzione proposto dall' merita accoglimento. Pt_1
Con l'ordinanza n. 28818/24 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall' , affermando, in particolare, “di dover dar continuità a quanto Pt_1 già affermato da questa Corte in numerose decisioni (cfr, da ultimo Cassazione numero 22220 del 2024 e ivi la richiamata Cassazione numero 1931 del 2021 che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo numero 503 del 1992, il regime delle cosiddette “finestre” previsto dall'articolo 1 comma 5 della legge numero 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta percento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia all'1 gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione nell'ambito del regime in questione di detta pensione anticipata la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (nel medesimo senso anche Cassazione numero 2382 del 2020)”. Sulla base di tali argomentazioni, la S.C. ha ritenuto che “La sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi richiamati deve perciò essere cassata e la causa va rimessa la medesima corte d'appello che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del presente giudizio”. La citata ordinanza di rinvio ha ribadito come sia del tutto pacifico che “la disciplina delle c.d. 'finestre' attenga alla materia previdenziale e che la pensione 'anticipata', ex art. 1, comma 8 D.lgvo 503/1992 non sia un pensionamento diretto di invalidità bensì configuri “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce,
[3] dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del dlgvo 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (… diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (… diretti a coprire i rischi derivanti, appunto dall'invalidità previsti dalla elegge 22719842 (cfr., Cass. Sentenza n. 11750/2015)”. Pertanto “la previsione di finestre anche per le pensioni di vecchia anticipate ex art. 1, comma 8 del D.Lgvo 503/1992 e non invece per i trattamenti di cui alla legge 222/1984 trova piena giustificazione nel fatto che trattasi di prestazioni tra loro non omogenee e basate su presupposti tutt'affatto diversi (le seconde, tra l'altro, ricollegandosi unicamente ad un requisito sanitario e non d'età): inoltre il portatore di invalidità in misura non inferiore all'80% è già adeguatamente tutelato dal fatto di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con un requisito d'età decisamente più favorevole rispetto agli altri cittadini (a 60 anzichè a 65 anni per gli uomini e 55 anziché 60 per le donne)”.
Alla luce del suesposto principio di diritto, questo Collegio non può che attenersi a quanto statuito dalla Suprema Corte con conseguente rigetto della domanda proposta dal sig. in primo grado, essendo fondata la decisione dell' di CP_1 Pt_1 riconoscere la decorrenza della pensione a partire dal giugno 2017 in corrispondenza della prima 'finestra' utile.
Stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione principale accolta nei precedenti gradi di giudizio, il Collegio reputa equa l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, rigetta il ricorso proposto in primo grado da CP_1
[...] compensa tra le parti le spese di tutti i gradi. Milano, il 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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