CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1045/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TE NC, Presidente SU MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3987/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Resistente_1 - Agenzia Nazionale Per L'Attrazione Degli Investimenti E Lo Sviluppo D'Impresa S.p.a. - 05678721001
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- 071202490410672 n. 071202490410672 RATE FINANZ 2011
- 071202490410672 n. 071202490410672 BOLLO 2010
- 071202490410672 n. 071202490410672 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21077/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi cessata la materia del contendere
Resistente/Appellato: dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo,
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 ; il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23 medesimo testo;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente impugna il sollecito di pagamento nr.071/2024/9041067278/000 per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nr.071/20140067284978 notificata in data 25.11.2014 relativo al tributo rate finanziamento agevolato d.l. 185/00, nr. 071/2025/0050838218/000 notificata in data 27.11.2015 relativo al tributo tassa automobilistica e nr.071/2016/0118277753/000 notificata in data 28.09.2027 relativo al tributo tassa automobilistica per un importo totale del sollecito di pagamento pari ad € 18.718,06. Preliminarmente ribadisce la competenza del Giudice adito. Eccepisce la prescrizione dei crediti.
Si è costituita VI che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Si è costituita la Regione Campania che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per quanto sopra il Collegio ritiene che va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al tributo per rate di finanziamento agevolato per essere competente il Giudice ordinario;
va dichiara cessata la materia del contendere per la tassa auto 2010 e 2011. Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine al tributo per rate di finanziamento agevolato per essere competente il Giudice ordinario;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla tassa auto anno 2010 e 2011. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli alla Camera di Consiglio del 01 Dicembre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TE NC, Presidente SU MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3987/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Resistente_1 - Agenzia Nazionale Per L'Attrazione Degli Investimenti E Lo Sviluppo D'Impresa S.p.a. - 05678721001
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- 071202490410672 n. 071202490410672 RATE FINANZ 2011
- 071202490410672 n. 071202490410672 BOLLO 2010
- 071202490410672 n. 071202490410672 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21077/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi cessata la materia del contendere
Resistente/Appellato: dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo,
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 ; il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23 medesimo testo;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente impugna il sollecito di pagamento nr.071/2024/9041067278/000 per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali nr.071/20140067284978 notificata in data 25.11.2014 relativo al tributo rate finanziamento agevolato d.l. 185/00, nr. 071/2025/0050838218/000 notificata in data 27.11.2015 relativo al tributo tassa automobilistica e nr.071/2016/0118277753/000 notificata in data 28.09.2027 relativo al tributo tassa automobilistica per un importo totale del sollecito di pagamento pari ad € 18.718,06. Preliminarmente ribadisce la competenza del Giudice adito. Eccepisce la prescrizione dei crediti.
Si è costituita VI che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Si è costituita la Regione Campania che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per quanto sopra il Collegio ritiene che va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al tributo per rate di finanziamento agevolato per essere competente il Giudice ordinario;
va dichiara cessata la materia del contendere per la tassa auto 2010 e 2011. Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in ordine al tributo per rate di finanziamento agevolato per essere competente il Giudice ordinario;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla tassa auto anno 2010 e 2011. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli alla Camera di Consiglio del 01 Dicembre 2025