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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4444/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ED VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4444/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Addino del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 21 ottobre 2025, hanno manifestato volontà di non conciliarsi;
il loro difensore ha chiesto emettersi sentenza di separazione consensuale, con omologa delle condizioni riportate in ricorso e con la previsione per cui debbono essere garantite visite paterne alla figlia minorenne ella misura minima di almeno due giorni settimanali. CP_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 giugno 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Sant' Ilario D'Enza (RE), il 20 ottobre 2015, e che dalla loro unione è nata (il 23 novembre 2018) la figlia CP_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della minorenne, alla sua preferenziale collocazione materna, al suo mantenimento e all'assegnazione della casa familiare).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 21 ottobre 2025, hanno manifestato volontà di non conciliarsi pagina 1 di 2 e, rilasciando dichiarazioni sulle attuali condizioni familiari, hanno dato conto del reperimento di una nuova attività lavorativa da parte della moglie (che la sta impegnando su turni orari scanditi dalle 6 del mattino in avanti) confermando di essere in grado di organizzarsi spontaneamente sui tempi di permanenza della figlia con l'uno o l'altro genitore.
La difesa degli stessi ricorrenti ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La convergente ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'evocata cessazione della coabitazione coniugale, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, di dover omologare le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con CP_1 riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del giudizio e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Sant'Ilario D'Enza (RE) il 20 ottobre 2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 11, Parte I, Ufficio 1, anno 2015.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente datato 20 maggio 2025, così come integrato, in materia di visite paterne alla figlia minorenne all'udienza CP_1 del 21 ottobre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant' Ilario D'Enza (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant' altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON ED VO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ED VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4444/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Addino del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 21 ottobre 2025, hanno manifestato volontà di non conciliarsi;
il loro difensore ha chiesto emettersi sentenza di separazione consensuale, con omologa delle condizioni riportate in ricorso e con la previsione per cui debbono essere garantite visite paterne alla figlia minorenne ella misura minima di almeno due giorni settimanali. CP_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 giugno 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Sant' Ilario D'Enza (RE), il 20 ottobre 2015, e che dalla loro unione è nata (il 23 novembre 2018) la figlia CP_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso della minorenne, alla sua preferenziale collocazione materna, al suo mantenimento e all'assegnazione della casa familiare).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 21 ottobre 2025, hanno manifestato volontà di non conciliarsi pagina 1 di 2 e, rilasciando dichiarazioni sulle attuali condizioni familiari, hanno dato conto del reperimento di una nuova attività lavorativa da parte della moglie (che la sta impegnando su turni orari scanditi dalle 6 del mattino in avanti) confermando di essere in grado di organizzarsi spontaneamente sui tempi di permanenza della figlia con l'uno o l'altro genitore.
La difesa degli stessi ricorrenti ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La convergente ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'evocata cessazione della coabitazione coniugale, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, di dover omologare le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con CP_1 riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto della natura non contenziosa del giudizio e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Sant'Ilario D'Enza (RE) il 20 ottobre 2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 11, Parte I, Ufficio 1, anno 2015.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente datato 20 maggio 2025, così come integrato, in materia di visite paterne alla figlia minorenne all'udienza CP_1 del 21 ottobre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant' Ilario D'Enza (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant' altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON ED VO
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