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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 3211 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Fabio Pugliese
- appellante -
e
Controparte_1
- appellato/contumace –
e
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Controparte_2
- appellata -
OGGETTO: appello – opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 4612/2023 emessa dal Giudice di Pace di il Controparte_2
14.11.2023, depositata il 15/11/2023, a conclusione del procedimento iscritto al n.
4612/2022 r.g., relativo ad opposizione alla cartella di pagamento recante n.
1 09420220013618169000 – il Giudice di Pace ha accolto le domande spiegate dal debitore e, per l'effetto, ha annullato il predetto atto, compensando le spese ed i compensi del grado.
A siffatta statuizione il Giudice di prime cure è giunto ritenendo che la cartella di pagamento impugnata non fosse stata validamente notificata dal , dal CP_3 momento che la trasmissione via PEC sarebbe stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri e, quindi, non riconducibile con certezza al concessionario;
con la conseguenza che dalla descritta circostanza sarebbe derivata l'inesistenza e non già la mera nullità della notificazione, superabile, quest'ultima, dal
“raggiungimento dello scopo”, con conseguente insanabilità del vizio in questione.
2.Avverso detta sentenza ha interposto appello l' Parte_1
, la quale ha censurato la statuizione gravata per il seguente unico motivo: perché
[...] avrebbe erroneamente ritenuto inesistente la notifica a mezzo PEC effettuata dall'
[...] mediante un indirizzo di trasmissione Controparte_4
( t) che ineludibilmente poteva essere Email_1 ricondotto al soggetto notificante, giacché verificabile in tal senso attraverso un'indagine sull'anagrafe dei “domini.it”, e, per l'esattezza, sul sito denominato “Registro.it”.
La notifica della cartella, peraltro, sempre ad avviso dell'appellante, aveva raggiunto pienamente il suo scopo di offrire legale conoscenza al destinatario del titolo di credito, tant'è vero che da tale conoscenza era derivata la proposizione di un'opposizione all'esecuzione; sicché neanche di nullità – e men che meno di inesistenza – della notifica si poteva discutere, nella disamina del caso trattato, in applicazione del terzo comma dell'art. 156 del Codice di rito.
Infine, l'appellante ha richiamato a sostegno delle proprie difese giurisprudenza della
Suprema Corte, che aveva risolto in senso favorevole, rispetto alle proprie tesi, la questione sottoposta all'attenzione del Tribunale.
A suggello delle proprie argomentazioni, la parte ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
'- accogliere l'appello per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare nei termini appena indicati la sentenza n. 1977/2023, pubblicata in data 15 novembre 2023, emessa dal Giudice di REGGIO
CALABRIA e NON notificata alla;
Parte_1
- per l'effetto, verificare l'erroneità della ricostruzione giudico fattuale del Giudice di prima istanza e, quindi: Dichiarare l'assoluta legittimità e validità della notificazione della cartella di pagamento impugnata
2 effettuata, via PEC, dal Concessionario;
- condannare il sig. alla refusione delle spese legali nei due gradi di Controparte_1 giudizio'.
2.1. , regolarmente evocato in giudizio in grado di appello, è rimasto Controparte_1 contumace.
2.2.La , costituitasi, ha aderito al motivo di impugnazione Controparte_2 spiegato dall' e, per scrupolo difensivo, ha riproposto le eccezioni sollevate in Pt_1 giudizio sin dal primo grado, non delibate dal Giudice di Pace.
Le sue conclusioni sono state le seguenti:
'accogliere l'appello promosso da riformare la sentenza n. 1977/2023 emessa dal Giudice CP_5 di Reggio Calabria, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa da controparte avverso la cartella impugnata in quanto inammissibile e, comunque, infondata.
Con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello promosso da voglia codesto CP_5
Tribunale tenere indenne la dalle spese del presente grado di giudizio'. Controparte_2
3.Senza necessità di istruttoria, la causa è stata differita all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.L'appello è fondato.
Ebbene, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella testé descritta, la
Suprema Corte ha chiarito e stabilito che 'in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro' (Cassazione n. 18684/2023).
La Suprema Corte (SS.UU. n.15979/2022) peraltro, nello stesso solco interpretativo, aveva affermato che 'la sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi
PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2
3 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n.
26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri ((omissis)) ma da uno Pt_1 diverso ((omissis)), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' Controparte_6
(nello stesso senso: Cass. n. 16719/2025).
[...]
Applicati i suesposti e condivisi canoni interpretativi al caso di specie occorre rilevare che il contribuente non ha mai negato di avere ricevuto la notifica dell'atto poi opposto;
piuttosto ne ha denunciato la nullità o l'inesistenza, lamentando la difformità dell'indirizzo pec di provenienza dell'atto notificato da quello risultante dai pubblici registri senza, tuttavia, dare conto degli esiti di una sua ricerca al riguardo e senza, negare che, da un punto di vista sostanziale, l'indirizzo pec di provenienza fosse ascrivibile a soggetto diverso dall'
[...]
. Parte_1
Lo stesso contribuente, peraltro, non ha mai, nel corpo del proprio atto introduttivo, denunciato quale fosse il pregiudizio subito dall'essere stato raggiunto dalla notifica di un atto da un indirizzo asseritamente non ricompreso nei pubblici registri lamentando esclusivamente la violazione di una forma procedimentale, senza soffermarsi sulle conseguenze eventuali causate dalla stessa, a detrimento della propria possibilità di difendersi adeguatamente.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2022 00136181 69 000 di €
404,88, afferente ad infrazioni al codice della strada, iscritte a ruolo dalla Controparte_7
[...]
5.L'esistenza di contrasti giurisprudenziali prima dei più recenti arresti della Suprema
Corte inducono a compensare per i 2/3 le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante
4 e l' e del solo secondo grado tra appellante e la Parte_1
costituitasi in primo grado con funzionario delegato (Cass. n. Controparte_2
30597/2017); il rimanente 1/3 segue la soccombenza e deve essere posto a carico di
[...]
facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in considerazione CP_1 della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate, tenuto conto del valore della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_1 [...]
e della avverso la sentenza n. 4612/2023 emessa dal CP_1 Controparte_2
Giudice di pace di , così provvede: Controparte_2
- in riforma integrale della sentenza n. 4612/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 14.11.2023, rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 Controparte_2
2022 00136181 69 000;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura dei 2/3;
- condanna alla rifusione del rimanente 1/3 delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio sostenute dall' liquidate, già Parte_1 decurtate della disposta compensazione parziale, in € 168,33;
- condanna alla rifusione del rimanente 1/3 delle spese del Controparte_1
secondo grado di giudizio sostenute dalla liquidate, già Controparte_2 decurtate della disposta compensazione parziale, in € 110,66.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
5
nella causa iscritta al n. 3211 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Fabio Pugliese
- appellante -
e
Controparte_1
- appellato/contumace –
e
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Controparte_2
- appellata -
OGGETTO: appello – opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 4612/2023 emessa dal Giudice di Pace di il Controparte_2
14.11.2023, depositata il 15/11/2023, a conclusione del procedimento iscritto al n.
4612/2022 r.g., relativo ad opposizione alla cartella di pagamento recante n.
1 09420220013618169000 – il Giudice di Pace ha accolto le domande spiegate dal debitore e, per l'effetto, ha annullato il predetto atto, compensando le spese ed i compensi del grado.
A siffatta statuizione il Giudice di prime cure è giunto ritenendo che la cartella di pagamento impugnata non fosse stata validamente notificata dal , dal CP_3 momento che la trasmissione via PEC sarebbe stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri e, quindi, non riconducibile con certezza al concessionario;
con la conseguenza che dalla descritta circostanza sarebbe derivata l'inesistenza e non già la mera nullità della notificazione, superabile, quest'ultima, dal
“raggiungimento dello scopo”, con conseguente insanabilità del vizio in questione.
2.Avverso detta sentenza ha interposto appello l' Parte_1
, la quale ha censurato la statuizione gravata per il seguente unico motivo: perché
[...] avrebbe erroneamente ritenuto inesistente la notifica a mezzo PEC effettuata dall'
[...] mediante un indirizzo di trasmissione Controparte_4
( t) che ineludibilmente poteva essere Email_1 ricondotto al soggetto notificante, giacché verificabile in tal senso attraverso un'indagine sull'anagrafe dei “domini.it”, e, per l'esattezza, sul sito denominato “Registro.it”.
La notifica della cartella, peraltro, sempre ad avviso dell'appellante, aveva raggiunto pienamente il suo scopo di offrire legale conoscenza al destinatario del titolo di credito, tant'è vero che da tale conoscenza era derivata la proposizione di un'opposizione all'esecuzione; sicché neanche di nullità – e men che meno di inesistenza – della notifica si poteva discutere, nella disamina del caso trattato, in applicazione del terzo comma dell'art. 156 del Codice di rito.
Infine, l'appellante ha richiamato a sostegno delle proprie difese giurisprudenza della
Suprema Corte, che aveva risolto in senso favorevole, rispetto alle proprie tesi, la questione sottoposta all'attenzione del Tribunale.
A suggello delle proprie argomentazioni, la parte ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
'- accogliere l'appello per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare nei termini appena indicati la sentenza n. 1977/2023, pubblicata in data 15 novembre 2023, emessa dal Giudice di REGGIO
CALABRIA e NON notificata alla;
Parte_1
- per l'effetto, verificare l'erroneità della ricostruzione giudico fattuale del Giudice di prima istanza e, quindi: Dichiarare l'assoluta legittimità e validità della notificazione della cartella di pagamento impugnata
2 effettuata, via PEC, dal Concessionario;
- condannare il sig. alla refusione delle spese legali nei due gradi di Controparte_1 giudizio'.
2.1. , regolarmente evocato in giudizio in grado di appello, è rimasto Controparte_1 contumace.
2.2.La , costituitasi, ha aderito al motivo di impugnazione Controparte_2 spiegato dall' e, per scrupolo difensivo, ha riproposto le eccezioni sollevate in Pt_1 giudizio sin dal primo grado, non delibate dal Giudice di Pace.
Le sue conclusioni sono state le seguenti:
'accogliere l'appello promosso da riformare la sentenza n. 1977/2023 emessa dal Giudice CP_5 di Reggio Calabria, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa da controparte avverso la cartella impugnata in quanto inammissibile e, comunque, infondata.
Con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello promosso da voglia codesto CP_5
Tribunale tenere indenne la dalle spese del presente grado di giudizio'. Controparte_2
3.Senza necessità di istruttoria, la causa è stata differita all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4.L'appello è fondato.
Ebbene, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella testé descritta, la
Suprema Corte ha chiarito e stabilito che 'in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro' (Cassazione n. 18684/2023).
La Suprema Corte (SS.UU. n.15979/2022) peraltro, nello stesso solco interpretativo, aveva affermato che 'la sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi
PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2
3 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n.
26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri ((omissis)) ma da uno Pt_1 diverso ((omissis)), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' Controparte_6
(nello stesso senso: Cass. n. 16719/2025).
[...]
Applicati i suesposti e condivisi canoni interpretativi al caso di specie occorre rilevare che il contribuente non ha mai negato di avere ricevuto la notifica dell'atto poi opposto;
piuttosto ne ha denunciato la nullità o l'inesistenza, lamentando la difformità dell'indirizzo pec di provenienza dell'atto notificato da quello risultante dai pubblici registri senza, tuttavia, dare conto degli esiti di una sua ricerca al riguardo e senza, negare che, da un punto di vista sostanziale, l'indirizzo pec di provenienza fosse ascrivibile a soggetto diverso dall'
[...]
. Parte_1
Lo stesso contribuente, peraltro, non ha mai, nel corpo del proprio atto introduttivo, denunciato quale fosse il pregiudizio subito dall'essere stato raggiunto dalla notifica di un atto da un indirizzo asseritamente non ricompreso nei pubblici registri lamentando esclusivamente la violazione di una forma procedimentale, senza soffermarsi sulle conseguenze eventuali causate dalla stessa, a detrimento della propria possibilità di difendersi adeguatamente.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 2022 00136181 69 000 di €
404,88, afferente ad infrazioni al codice della strada, iscritte a ruolo dalla Controparte_7
[...]
5.L'esistenza di contrasti giurisprudenziali prima dei più recenti arresti della Suprema
Corte inducono a compensare per i 2/3 le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellante
4 e l' e del solo secondo grado tra appellante e la Parte_1
costituitasi in primo grado con funzionario delegato (Cass. n. Controparte_2
30597/2017); il rimanente 1/3 segue la soccombenza e deve essere posto a carico di
[...]
facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in considerazione CP_1 della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate, tenuto conto del valore della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Parte_1 [...]
e della avverso la sentenza n. 4612/2023 emessa dal CP_1 Controparte_2
Giudice di pace di , così provvede: Controparte_2
- in riforma integrale della sentenza n. 4612/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 14.11.2023, rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 094 Controparte_2
2022 00136181 69 000;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura dei 2/3;
- condanna alla rifusione del rimanente 1/3 delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio sostenute dall' liquidate, già Parte_1 decurtate della disposta compensazione parziale, in € 168,33;
- condanna alla rifusione del rimanente 1/3 delle spese del Controparte_1
secondo grado di giudizio sostenute dalla liquidate, già Controparte_2 decurtate della disposta compensazione parziale, in € 110,66.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
5