CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
AVV. GENTILI MARIA PAOLA appellante
E
CP_1
AVV. STEFANO ROMEO appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 9426/2023, pubblicata il 24.10.2023, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2023 si rivolgeva al Tribunale di Roma Parte_1 per opporsi alla cartella esattoriale n. n. 097 2023 00445589 61 000, notificata in data
20.03.2023 da per conto di ed avente ad oggetto l'importo CP_2 CP_1 complessivo di € 4.248,11 (di cui: Euro 4.242,23 a titolo di contributi soggettivi, sanzioni e
1 interessi per gli anni 2016 e 2018 ed Euro 5,88 per diritti di notifica spettanti all'
[...]
). Controparte_3
A sostegno della domanda parte ricorrente ha eccepito l'erroneo ricalcolo, da parte dell'Ente, della base contributiva dell'anno 2016 (da euro 1983,00 ad euro 2789,00)
e la mancata deroga al pagamento della contribuzione previdenziale minima prevista, nonostante regolare richiesta presentata all'ente in data 9 marzo 2018 ed in un primo tempo accordata dall'Ente stesso.
chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva discussa e decisa con il rigetto della domanda.
La prima delle questioni trattate concerne la contestata spettanza dell'importo di euro 116,87, dato dall'applicazione dell'aliquota contributiva del 14,50% sul maggior reddito di euro 806,00 rispetto al dichiarato ad (euro 1.983,00 rispetto ad € CP_1
2.789,00 dichiarato dallo stesso professionista all'Anagrafe Tributaria). Tale maggior importo derivava dall'inserimento, in sede di revisione da parte di della base CP_1 imponibile, di quanto dal professionista versato per oneri previdenziali e assistenziali
(indicati nella dichiarazione dei redditi 2017 nella misura di € 806,00) e dal medesimo invece portati in deduzione al momento della dichiarazione ad . CP_1
La sentenza recepiva la tesi di secondo la quale va considerato che la CP_1 deduzione è consentita per le imposte e non per i contributi posto che l'articolo 10, comma
1, lett. e) del TUIR è il corpus normativo concernente le sole imposte.
In secondo luogo la sentenza evidenziava che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la deroga al versamento della contribuzione previdenziale ma poi aveva omesso di produrre entro il 31 dicembre 2019 la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018 con conseguente revoca della deroga e applicazione delle relative sanzioni da parte di . La CP_1 pronuncia impugnata seguiva il seguente, duplice, percorso argomentativo. Con l'istanza di concessione della deroga il si era impegnato a comunicare la situazione reddituale Pt_1
2018 entro il 31.12.2019, a pena del ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. Inoltre il Giudice richiamava il contenuto delle due delibere citate da n. 20523 del 17 aprile 2014 e n. 24008 CP_1 del 26 gennaio 2018.
Appella tempestivamente il per i seguenti motivi. Pt_1
Quale primo motivo d'appello il lamenta la erronea individuazione del Pt_1 reddito imponibile a fini previdenziali nella misura in cui la sentenza impugnata, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., omette di considerare che lo stesso Ente ha riconosciuto la deducibilità dei contributi previdenziali versati dalla base imponibile con il documento n. 12 allegato agli atti del fascicolo di primo grado. Si duole altresì dell'erroneità della lettura restrittiva dell'art. 10 TUIR offerta dal Giudice di prime cure, ritenendo al contrario che la norma esprima un principio generale di deducibilità della contribuzione soggettiva versata sia a fini fiscali che a fini previdenziali, escludendo che solo perché contenuta nel TUIR tale disposizione si riferisca alla sola determinazione della base imponibile a fini IRPEF.
Aggiunge che impedendo la detraibilità della contribuzione versata si finirebbe per utilizzare le somme relative ai contributi già versati come base imponibile per la determinazione degli ulteriori oneri contributivi dovuti, assoggettando, per l'effetto, a contribuzione previdenziale somme già destinate alla contribuzione stessa.
2 Con il secondo motivo d'appello il lamenta l'erroneo mancato Pt_1 riconoscimento del diritto dell'appellante alla deroga del versamento della contribuzione minima per l'anno 2018, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc e all'art. 2697 c.c. nonché del
NRGP al tempo vigente.
In primo luogo, secondo il ha errato il Tribunale nell'attribuire valenza Pt_1 dirimente all'asserita dichiarazione dell'appellante del 9.3.2018 inserita nella domanda di deroga al pagamento del contributo minimo per l'anno 2018. La clausola violerebbe la regola della indisponibilità dell'obbligo contributivo che impedisce al professionista di assumere obblighi in relazione alla contribuzione previdenziale. Si duole inoltre del fatto che il modulo sottoscritto era un formulario on line e quindi immodificabile da parte dell'istante, in totale assenza di qualsivoglia norma regolamentare che preveda espressamente tale obbligo. aggiunge che l'art.
4.3 del NRGP ratione temporis applicabile non Pt_1 prevede alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata tardiva comunicazione reddituale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui la deroga in esame si riferisce. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che la ratio posta a fondamento dell'art.
4.3 NRGP consiste nella tutela del principio di reale capacità contributiva, che rende ingiustificata l'applicazione di obbligazioni contributive abnormi rispetto al reddito prodotto.
Infine, attribuire rilievo alle due delibere del consiglio di amministrazione di del 17 CP_1
Aprile 2014 e del 26 gennaio 2018 significherebbe ammettere che abbia una facoltà CP_1 illimitata di introdurre surrettiziamente per il tramite di proprie delibere consiliari specifici obblighi contributivi a carico degli iscritti e di cui non sarebbe neppure necessario fornire adeguata pubblicità.
L'appello è infondato.
Non merita accoglimento il primo motivo di appello.
È pacifico che il in sede di dichiarazione reddituale trasmessa alla Pt_1 CP_4 appellata il 30/10/2017 aveva dichiarato ad un reddito professionale per l'anno 2016 CP_1 pari ad Euro 1.983,00, corrispondendo per l'effetto il contributo soggettivo dovuto su tale importo (pari ad Euro 287,54), avendo richiesto ed ottenuto la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo dovuto per tale annualità.
con provvedimento del 04.02.2020 ha provveduto ad adeguare il reddito CP_1 professionale Irpef dichiarato ad per l'anno 2016 a quello dichiarato dallo stesso CP_1 professionista all'Anagrafe Tributaria, pari ad Euro 2.789,00 e a richiedere il maggior contributo soggettivo dovuto sulla differenza tra tale importo e quello originariamente dichiarato dal professionista, corrispondente ad Euro 806,00, somma sulla quale è stato determinato il contributo soggettivo dovuto di Euro 116,87 (dato dall'applicazione dell'aliquota contributiva del 14,50% su tale maggior reddito di Euro 806,00). È altresì pacifico che per l'anno 2016 il ha dichiarato al Fisco un reddito Pt_1 professionale pari ad Euro 2.789,00. È su tale importo, secondo la prospettazione di , CP_1 accolta dal Giudice di primo grado, che risulta dovuta la contribuzione di cui si discute e non già sull'importo derivante dalla detrazione degli oneri previdenziali e assistenziali indicati nella dichiarazione dei redditi 2017.
Occorre premettere che correttamente, a parere del Collegio, il Giudice di primo grado ha negato valore confessorio a quanto dichiarato da nel documento 12, in CP_1 quanto è chiaro, dalla lettura della comunicazione, che la deducibilità ivi menzionata è 3 relativa alla pacifica deducibilità ai fini della “presentazione della dichiarazione dei redditi”, sulla base del disposto di cui all'art. 10 TUIR e quindi alla determinazione della base imponibile a fini dell'IRPEF, e non già della base imponibile previdenziale.
Altrettanto condivisibile è la lettura offerta dalla sentenza impugnata del disposto di cui all'art. 10 cit. che per la collocazione sistematica e per il chiaro tenore letterale non può che riferirsi alla sola base imponibile a fini IRPEF e quindi nulla dispone in ordine alla deducibilità della contribuzione ai fini del calcolo della base imponibile previdenziale.
Dello stesso tenore è l'art. 9 della Legge n. 6 del 1981 che statuisce: “Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla è pari alle seguenti percentuali del CP_4 reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il sei per cento:
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni il tre per cento.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.
Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla prima di aver compiuto i CP_4 trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per gli altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo.
Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF”.
Analogamente, l'art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 CP_1 prevede che “il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad
. Fino al 31 dicembre 2012, in virtù della normativa ratione temporis vigente, è CP_1 calcolato applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF”.
Si noti che parte appellante non ha addotto alcun supporto normativo a fondamento della propria tesi.
ha quindi correttamente adeguato il calcolo della contribuzione dovuta CP_1 all'intero al reddito professionale lordo, al netto dei soli costi deducibili, come risultante dalla dichiarazione fiscale in atti (ossia la somma di Euro 2.789,00 indicata dal al rigo Pt_1
LM34 della dichiarazione dei redditi del 2017).
Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
Occorre premettere che non è oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante l'iscrizione di quest'ultimo nei ruoli previdenziali di per il periodo CP_1 contributivo in oggetto e in particolare per il periodo tra il 16 gennaio 2013, data di apertura della partita IVA individuale e il 5 dicembre 2018, la data di cessazione dell'esercizio della professione autonoma.
Con domanda per l'anno 2016 l'appellante richiedeva ad l'applicazione CP_1 della deroga all'obbligo di pagamento del contributo soggettivo minimo, ai sensi dell'art.
4.3 del NRGP e tale istanza veniva accolta dall'Ente con comunicazione del 1 Marzo 2016. Con domanda del 9 Marzo 2018 presentava tale istanza anche con riferimento all'annualità 2018
4 ma inviava la comunicazione reddituale soltanto in data 8 giugno 2020 anziché entro il 31 dicembre 2019 per cui con comunicazione del 19 Febbraio 2020 comunicava CP_1 all'appellante di aver provveduto a revocare la deroga al pagamento del contributo soggettivo già concessa stante l'omessa comunicazione del reddito professionale Irpef e del volume di affari IVA per l'anno 2018. Con riferimento all'anno 2018 veniva quindi richiesto il pagamento della somma di euro 4.114,34 di cui euro 2.310,00 a titolo di contribuzione asseritamente dovuta con riferimento a tale annualità ed euro 1.804,34 a titolo di connesse sanzioni.
La deroga in oggetto è stata concessa sulla base della previsione, temporalmente vigente, di cui all'art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 che dopo aver previsto l'obbligatorietà del contributo soggettivo da parte di tutti gli iscritti ad e i criteri di CP_1 calcolo per la sua determinazione, dispone, al comma III, stabilisce che:
“E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad , il contributo soggettivo CP_1 minimo indicato nella tabella A allegata. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli iscritti ad , con esclusione degli CP_1 iscritti pensionati di e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al CP_1 comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l'anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.
Per accedere a detta deroga gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 10.
Tale facoltà può essere esercitata al massimo per cinque annualità nell'arco dell'intero periodo di iscrizione ad antecedente il pensionamento. CP_1
Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365 giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.
Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata la facoltà di cui sopra e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità previdenziale dell'anno;
l'onere a carico dell'iscritto viene determinato mediante il Regolamento Riscatti.
Nel caso in cui il reddito professionale prodotto risulti di importo uguale o superiore al reddito limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare cui il conguaglio si riferisce, l'importo a saldo deve essere versato entro la scadenza prevista per il conguaglio;
sulle quote di contributo minimo soggettivo non versate alle scadenze di pagamento previste sono dovuti gli interessi stabiliti dall'art. 10, comma 2 decorrenti dalle ordinarie scadenze di pagamento”.
5 Con le modifiche apportate al NGRP deliberate nella riunione del 24-25-26 giugno
2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020 ed entrate in vigore dal 1.1.2021 è stato introdotto l'art.
4.3 nel Regolamento Generale di Previdenza con cui si stabiliva che “costituisce causa di decadenza del beneficio della deroga la mancata presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 2 del presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere prodotta”.
La fattispecie è stata altresì disciplinata dalla Delibera Consiliare n. 20523 del
17/04/2014 e, da ultimo, dalla Delibera Consiliare n. 24008 del 26/01/2018 (docc. 10 e 11), le quali analogamente a quanto previsto oggi dal cit. art.
4.3 ter del Regolamento Generale
Previdenza prevedono la revoca della facoltà all'esercizio della deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, con conseguente ripristino dell'importo del contributo minimo soggettivo dovuto ed applicazione delle correlate sanzioni, nel caso in cui l'iscritto non presenti la dichiarazione reddituale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale la deroga era esercitata.
Cio' posto, vari argomenti depongono per la legittimità della revoca della deroga già concessa, in ragione del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui si discute.
Come ha correttamente rilevato il meccanismo stesso di operatività del CP_1 beneficio della deroga è strettamente connesso alla necessità di un obbligo di comunicazione del dato reddituale entro i termini previsti dall'art. 2 del Regolamento Generale previdenza
2012 in quanto funzionale a mettere la in condizione di verificare la sussistenza o meno CP_4 dei presupposti legittimanti la deroga dall'obbligo di pagamento dei contributi minimi soggettivi, in quanto inizialmente concessa proprio sulla base di una mera previsione da parte dell'iscritto.
Per tale ragione nella domanda compilata e presentata dal compariva la Pt_1 dichiarazione, dallo stesso sottoscritta, secondo cui l'appellante affermava di “essere a conoscenza che se non presenterò la dichiarazione reddituale 2018 entro il 31/12/2019 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012”, con una formulazione che non può che essere interpretata come chiara ricognizione da parte dell'istante dell'obbligo di tempestivo invio della dichiarazione reddituale onde non incorrere nella decadenza dal beneficio in parola.
Peraltro l'obbligo di cui si discute e la relativa sanzione decadenziale sono espressamente previsti dalle due Delibere Consiliari di del 2014 e del 2018, che, CP_1 come correttamente rilevato da , costituiscono espressione del potere di CP_1 autonormazione riconosciuto all'Ente dal D.Lgs. 509/1994, in considerazione delle finalità di interesse pubblico dalla stessa perseguite, rientranti nell'alveo dell'art. 38 Cost. L'appello è pertanto integralmente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in €
1.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 14/03/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
AVV. GENTILI MARIA PAOLA appellante
E
CP_1
AVV. STEFANO ROMEO appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 9426/2023, pubblicata il 24.10.2023, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2023 si rivolgeva al Tribunale di Roma Parte_1 per opporsi alla cartella esattoriale n. n. 097 2023 00445589 61 000, notificata in data
20.03.2023 da per conto di ed avente ad oggetto l'importo CP_2 CP_1 complessivo di € 4.248,11 (di cui: Euro 4.242,23 a titolo di contributi soggettivi, sanzioni e
1 interessi per gli anni 2016 e 2018 ed Euro 5,88 per diritti di notifica spettanti all'
[...]
). Controparte_3
A sostegno della domanda parte ricorrente ha eccepito l'erroneo ricalcolo, da parte dell'Ente, della base contributiva dell'anno 2016 (da euro 1983,00 ad euro 2789,00)
e la mancata deroga al pagamento della contribuzione previdenziale minima prevista, nonostante regolare richiesta presentata all'ente in data 9 marzo 2018 ed in un primo tempo accordata dall'Ente stesso.
chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva discussa e decisa con il rigetto della domanda.
La prima delle questioni trattate concerne la contestata spettanza dell'importo di euro 116,87, dato dall'applicazione dell'aliquota contributiva del 14,50% sul maggior reddito di euro 806,00 rispetto al dichiarato ad (euro 1.983,00 rispetto ad € CP_1
2.789,00 dichiarato dallo stesso professionista all'Anagrafe Tributaria). Tale maggior importo derivava dall'inserimento, in sede di revisione da parte di della base CP_1 imponibile, di quanto dal professionista versato per oneri previdenziali e assistenziali
(indicati nella dichiarazione dei redditi 2017 nella misura di € 806,00) e dal medesimo invece portati in deduzione al momento della dichiarazione ad . CP_1
La sentenza recepiva la tesi di secondo la quale va considerato che la CP_1 deduzione è consentita per le imposte e non per i contributi posto che l'articolo 10, comma
1, lett. e) del TUIR è il corpus normativo concernente le sole imposte.
In secondo luogo la sentenza evidenziava che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la deroga al versamento della contribuzione previdenziale ma poi aveva omesso di produrre entro il 31 dicembre 2019 la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018 con conseguente revoca della deroga e applicazione delle relative sanzioni da parte di . La CP_1 pronuncia impugnata seguiva il seguente, duplice, percorso argomentativo. Con l'istanza di concessione della deroga il si era impegnato a comunicare la situazione reddituale Pt_1
2018 entro il 31.12.2019, a pena del ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. Inoltre il Giudice richiamava il contenuto delle due delibere citate da n. 20523 del 17 aprile 2014 e n. 24008 CP_1 del 26 gennaio 2018.
Appella tempestivamente il per i seguenti motivi. Pt_1
Quale primo motivo d'appello il lamenta la erronea individuazione del Pt_1 reddito imponibile a fini previdenziali nella misura in cui la sentenza impugnata, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., omette di considerare che lo stesso Ente ha riconosciuto la deducibilità dei contributi previdenziali versati dalla base imponibile con il documento n. 12 allegato agli atti del fascicolo di primo grado. Si duole altresì dell'erroneità della lettura restrittiva dell'art. 10 TUIR offerta dal Giudice di prime cure, ritenendo al contrario che la norma esprima un principio generale di deducibilità della contribuzione soggettiva versata sia a fini fiscali che a fini previdenziali, escludendo che solo perché contenuta nel TUIR tale disposizione si riferisca alla sola determinazione della base imponibile a fini IRPEF.
Aggiunge che impedendo la detraibilità della contribuzione versata si finirebbe per utilizzare le somme relative ai contributi già versati come base imponibile per la determinazione degli ulteriori oneri contributivi dovuti, assoggettando, per l'effetto, a contribuzione previdenziale somme già destinate alla contribuzione stessa.
2 Con il secondo motivo d'appello il lamenta l'erroneo mancato Pt_1 riconoscimento del diritto dell'appellante alla deroga del versamento della contribuzione minima per l'anno 2018, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc e all'art. 2697 c.c. nonché del
NRGP al tempo vigente.
In primo luogo, secondo il ha errato il Tribunale nell'attribuire valenza Pt_1 dirimente all'asserita dichiarazione dell'appellante del 9.3.2018 inserita nella domanda di deroga al pagamento del contributo minimo per l'anno 2018. La clausola violerebbe la regola della indisponibilità dell'obbligo contributivo che impedisce al professionista di assumere obblighi in relazione alla contribuzione previdenziale. Si duole inoltre del fatto che il modulo sottoscritto era un formulario on line e quindi immodificabile da parte dell'istante, in totale assenza di qualsivoglia norma regolamentare che preveda espressamente tale obbligo. aggiunge che l'art.
4.3 del NRGP ratione temporis applicabile non Pt_1 prevede alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata tardiva comunicazione reddituale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui la deroga in esame si riferisce. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che la ratio posta a fondamento dell'art.
4.3 NRGP consiste nella tutela del principio di reale capacità contributiva, che rende ingiustificata l'applicazione di obbligazioni contributive abnormi rispetto al reddito prodotto.
Infine, attribuire rilievo alle due delibere del consiglio di amministrazione di del 17 CP_1
Aprile 2014 e del 26 gennaio 2018 significherebbe ammettere che abbia una facoltà CP_1 illimitata di introdurre surrettiziamente per il tramite di proprie delibere consiliari specifici obblighi contributivi a carico degli iscritti e di cui non sarebbe neppure necessario fornire adeguata pubblicità.
L'appello è infondato.
Non merita accoglimento il primo motivo di appello.
È pacifico che il in sede di dichiarazione reddituale trasmessa alla Pt_1 CP_4 appellata il 30/10/2017 aveva dichiarato ad un reddito professionale per l'anno 2016 CP_1 pari ad Euro 1.983,00, corrispondendo per l'effetto il contributo soggettivo dovuto su tale importo (pari ad Euro 287,54), avendo richiesto ed ottenuto la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo dovuto per tale annualità.
con provvedimento del 04.02.2020 ha provveduto ad adeguare il reddito CP_1 professionale Irpef dichiarato ad per l'anno 2016 a quello dichiarato dallo stesso CP_1 professionista all'Anagrafe Tributaria, pari ad Euro 2.789,00 e a richiedere il maggior contributo soggettivo dovuto sulla differenza tra tale importo e quello originariamente dichiarato dal professionista, corrispondente ad Euro 806,00, somma sulla quale è stato determinato il contributo soggettivo dovuto di Euro 116,87 (dato dall'applicazione dell'aliquota contributiva del 14,50% su tale maggior reddito di Euro 806,00). È altresì pacifico che per l'anno 2016 il ha dichiarato al Fisco un reddito Pt_1 professionale pari ad Euro 2.789,00. È su tale importo, secondo la prospettazione di , CP_1 accolta dal Giudice di primo grado, che risulta dovuta la contribuzione di cui si discute e non già sull'importo derivante dalla detrazione degli oneri previdenziali e assistenziali indicati nella dichiarazione dei redditi 2017.
Occorre premettere che correttamente, a parere del Collegio, il Giudice di primo grado ha negato valore confessorio a quanto dichiarato da nel documento 12, in CP_1 quanto è chiaro, dalla lettura della comunicazione, che la deducibilità ivi menzionata è 3 relativa alla pacifica deducibilità ai fini della “presentazione della dichiarazione dei redditi”, sulla base del disposto di cui all'art. 10 TUIR e quindi alla determinazione della base imponibile a fini dell'IRPEF, e non già della base imponibile previdenziale.
Altrettanto condivisibile è la lettura offerta dalla sentenza impugnata del disposto di cui all'art. 10 cit. che per la collocazione sistematica e per il chiaro tenore letterale non può che riferirsi alla sola base imponibile a fini IRPEF e quindi nulla dispone in ordine alla deducibilità della contribuzione ai fini del calcolo della base imponibile previdenziale.
Dello stesso tenore è l'art. 9 della Legge n. 6 del 1981 che statuisce: “Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla è pari alle seguenti percentuali del CP_4 reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il sei per cento:
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni il tre per cento.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.
Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla prima di aver compiuto i CP_4 trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per gli altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo.
Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF”.
Analogamente, l'art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 CP_1 prevede che “il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad
. Fino al 31 dicembre 2012, in virtù della normativa ratione temporis vigente, è CP_1 calcolato applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF”.
Si noti che parte appellante non ha addotto alcun supporto normativo a fondamento della propria tesi.
ha quindi correttamente adeguato il calcolo della contribuzione dovuta CP_1 all'intero al reddito professionale lordo, al netto dei soli costi deducibili, come risultante dalla dichiarazione fiscale in atti (ossia la somma di Euro 2.789,00 indicata dal al rigo Pt_1
LM34 della dichiarazione dei redditi del 2017).
Anche il secondo motivo di appello appare infondato.
Occorre premettere che non è oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante l'iscrizione di quest'ultimo nei ruoli previdenziali di per il periodo CP_1 contributivo in oggetto e in particolare per il periodo tra il 16 gennaio 2013, data di apertura della partita IVA individuale e il 5 dicembre 2018, la data di cessazione dell'esercizio della professione autonoma.
Con domanda per l'anno 2016 l'appellante richiedeva ad l'applicazione CP_1 della deroga all'obbligo di pagamento del contributo soggettivo minimo, ai sensi dell'art.
4.3 del NRGP e tale istanza veniva accolta dall'Ente con comunicazione del 1 Marzo 2016. Con domanda del 9 Marzo 2018 presentava tale istanza anche con riferimento all'annualità 2018
4 ma inviava la comunicazione reddituale soltanto in data 8 giugno 2020 anziché entro il 31 dicembre 2019 per cui con comunicazione del 19 Febbraio 2020 comunicava CP_1 all'appellante di aver provveduto a revocare la deroga al pagamento del contributo soggettivo già concessa stante l'omessa comunicazione del reddito professionale Irpef e del volume di affari IVA per l'anno 2018. Con riferimento all'anno 2018 veniva quindi richiesto il pagamento della somma di euro 4.114,34 di cui euro 2.310,00 a titolo di contribuzione asseritamente dovuta con riferimento a tale annualità ed euro 1.804,34 a titolo di connesse sanzioni.
La deroga in oggetto è stata concessa sulla base della previsione, temporalmente vigente, di cui all'art. 4 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 che dopo aver previsto l'obbligatorietà del contributo soggettivo da parte di tutti gli iscritti ad e i criteri di CP_1 calcolo per la sua determinazione, dispone, al comma III, stabilisce che:
“E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad , il contributo soggettivo CP_1 minimo indicato nella tabella A allegata. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli iscritti ad , con esclusione degli CP_1 iscritti pensionati di e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al CP_1 comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l'anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.
Per accedere a detta deroga gli interessati devono presentare formale istanza entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 10.
Tale facoltà può essere esercitata al massimo per cinque annualità nell'arco dell'intero periodo di iscrizione ad antecedente il pensionamento. CP_1
Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365 giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.
Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata la facoltà di cui sopra e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità previdenziale dell'anno;
l'onere a carico dell'iscritto viene determinato mediante il Regolamento Riscatti.
Nel caso in cui il reddito professionale prodotto risulti di importo uguale o superiore al reddito limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare cui il conguaglio si riferisce, l'importo a saldo deve essere versato entro la scadenza prevista per il conguaglio;
sulle quote di contributo minimo soggettivo non versate alle scadenze di pagamento previste sono dovuti gli interessi stabiliti dall'art. 10, comma 2 decorrenti dalle ordinarie scadenze di pagamento”.
5 Con le modifiche apportate al NGRP deliberate nella riunione del 24-25-26 giugno
2020, approvata dai Ministeri Vigilanti con nota del 27 novembre 2020 ed entrate in vigore dal 1.1.2021 è stato introdotto l'art.
4.3 nel Regolamento Generale di Previdenza con cui si stabiliva che “costituisce causa di decadenza del beneficio della deroga la mancata presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 2 del presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere prodotta”.
La fattispecie è stata altresì disciplinata dalla Delibera Consiliare n. 20523 del
17/04/2014 e, da ultimo, dalla Delibera Consiliare n. 24008 del 26/01/2018 (docc. 10 e 11), le quali analogamente a quanto previsto oggi dal cit. art.
4.3 ter del Regolamento Generale
Previdenza prevedono la revoca della facoltà all'esercizio della deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, con conseguente ripristino dell'importo del contributo minimo soggettivo dovuto ed applicazione delle correlate sanzioni, nel caso in cui l'iscritto non presenti la dichiarazione reddituale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale la deroga era esercitata.
Cio' posto, vari argomenti depongono per la legittimità della revoca della deroga già concessa, in ragione del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui si discute.
Come ha correttamente rilevato il meccanismo stesso di operatività del CP_1 beneficio della deroga è strettamente connesso alla necessità di un obbligo di comunicazione del dato reddituale entro i termini previsti dall'art. 2 del Regolamento Generale previdenza
2012 in quanto funzionale a mettere la in condizione di verificare la sussistenza o meno CP_4 dei presupposti legittimanti la deroga dall'obbligo di pagamento dei contributi minimi soggettivi, in quanto inizialmente concessa proprio sulla base di una mera previsione da parte dell'iscritto.
Per tale ragione nella domanda compilata e presentata dal compariva la Pt_1 dichiarazione, dallo stesso sottoscritta, secondo cui l'appellante affermava di “essere a conoscenza che se non presenterò la dichiarazione reddituale 2018 entro il 31/12/2019 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012”, con una formulazione che non può che essere interpretata come chiara ricognizione da parte dell'istante dell'obbligo di tempestivo invio della dichiarazione reddituale onde non incorrere nella decadenza dal beneficio in parola.
Peraltro l'obbligo di cui si discute e la relativa sanzione decadenziale sono espressamente previsti dalle due Delibere Consiliari di del 2014 e del 2018, che, CP_1 come correttamente rilevato da , costituiscono espressione del potere di CP_1 autonormazione riconosciuto all'Ente dal D.Lgs. 509/1994, in considerazione delle finalità di interesse pubblico dalla stessa perseguite, rientranti nell'alveo dell'art. 38 Cost. L'appello è pertanto integralmente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in €
1.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 14/03/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
7