Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3778 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno
17/01/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1
medesimo unitamente all'avv.to Sergio Lauro in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma Piazza Medaglie
D'Oro n. 20;
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Parte_2
APPELLATI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 08/01/2024 in accoglimento della domanda proposta dal Controparte_1
[...]
art. 2901 c.c. dichiara inefficaci nei confronti del Controparte_1
dell'atto di disposizione patrimoniale del 30.09.2016
[...]
“atto di accordi patrimoniali raggiunti in sede di divorzio” n. rep.
22038/10362 notaio registrato a Roma 5 il 4.10.2016 n. Persona_1
13327 serie IT con cui ha trasferito alla figlia Parte_1 Parte_2
i seguenti diritti: a) nuda proprietà della quota di partecipazione di
[...]
nominali € 6.210 alla con riserva del diritto di usufrutto;
b) piena CP_2
proprietà sugli immobili siti in Roma Viale Platone n. 25 censiti al Catasto
Fabbricati di Roma al foglio 369, particella 68, sub 4, zona 4, categoria A/2, classe 3, vani 6, rendita 1.456,41 -trascrizione presso la Conservatoria di
Roma 1 del 10.10.2016 reg. part. 75385/reg. gen. 109617; c) nuda proprietà sugli immobili siti in Gaeta (LT) 1° Traversa Viale Colle Sant'Agata n. 5, fabbricato 5-6 del lotto n. 2, censiti al Catasto fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 22, particella 741, sub. 5, zona 2, categoria A/2, classe 2, vani 9, rendita 673,98 con riserva del diritto di abitazione – trascrizione presso la
Conservatoria di Latina del 4.10.2016 reg. part. 14919/reg. gen. 20744; 2) in accoglimento della domanda revocatoria risarcitoria, condanna Parte_2
nel solo caso in cui venga accolta dal Tribunale di Roma la domanda
[...]
risarcitoria ex art. 146 l.f. svolta dal Fallimento attore nei confronti di Pt_1
a corrispondere al Fallimento la somma di € 320.000 oltre interessi
[...]
al tasso legale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 146 l.f.; 3) rigetta l'ulteriore domanda attorea;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida, previa compensazione di ½, in € 3.808 ciascuno, oltre spese generali,
IVA, CPA come per legge.”>>
Proponeva appello citando le controparti a comparire per Parte_1
l'udienza del 10 gennaio 2025. L'appellante non compariva a detta prima udienza e neppure all'odierna udienza del 17 gennaio 2025 a cui la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c con rituale avviso al difensore. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Non può darsi luogo alla dichiarazione di contumacia non risultando versata in atti la notifica dell'atto di appello. La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre nulla può essere pronunciato sulle spese. La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, se dovuto, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3778 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo