Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
5721 / 2020 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 55772211 //22002200 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
PAOLO MARCO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti PEDONE CP_1 C.F._2
ALESSANDRO e LOCATI CONSUELO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 9.9.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 16
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione CP_1
giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 8.9.2011 in Sorisole (BG) e che dal matrimonio erano nati i figli (27.11.2013) e (7.1.2017), entrambi Per_1 Per_2
minori. Rilevava che da tempo i rapporti si erano incrinati a tal punto che si era convinta a richiedere non solo la separazione, ma anche la declaratoria di addebito a carico del coniuge. Assumeva che il marito, già da tempo anzi da qualche mese dopo il matrimonio, aveva iniziato a intrattenere rapporti via chat con ragazzine minorenni paraguaiane e , quando lei era incinta della prima figlia, aveva programmato proprio un viaggio da solo in Paraguay per incontrarle, viaggio che non si era poi realizzato soltanto grazie al decisivo intervento del suocero. Ricordava che , dopo la nascita della prima figlia, il Per_1
consorte aveva avuto altra relazione extraconiugale. Ella sottolineava la profonda disaffezione del resistente nei suoi confronti e nei confronti dei figli, ciò desumendo dalla particolare passione calcistica del marito, tifoso della Atalanta, che lo portava anche a seguire la squadra in trasferta e, da ultimo, il fatto che fin dalla nascita del secondo figlio egli aveva interrotto i rapporti intimi con lei, andando a dormire in un'altra stanza, ove la moglie lo aveva spesso trovato a chattare al cellulare in tarda notte. Era così accaduto nell'aprile del 2020 il resistente aveva abbandonato la casa coniugale ritenendo che la causa di detto era la relazione che lo stesso aveva iniziato con tale peraltro Persona_3
madre di un compagno della scuola calcio della figlia;
si doleva quindi da quando il marito si era trasferito aveva iniziato sui social network a pubblicare foto che lo raffiguravano insieme a tale donna. Assumeva inoltre che, da quando il marito era andato via di casa, non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli versando in tutto e in contanti € 250,00 per i quattro mesi da giugno a settembre, senza neppure stare con i figli e dunque senza contribuire neppure nella gestione emotiva degli stessi. Riferiva di avere pagina 2 di 16 lo stipendio ridotto pari ad € 1400,00, visto che aveva dovuto optare per l'orario part-time di sei ore per gestire i figli, a differenza invece di quello che accadeva per il marito che era dipendente presso la Polynt Spa a tempo indeterminato ove svolgeva l'attività di portiere, con uno stipendio medio mensile di€ 2.100,00, compresa 13ma e 14ma mensilità, oltre ai premi di produzione ed essendo anche proprietario esclusivo della casa coniugale. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito del marito,
l'affido condiviso dei figli i minori con il collocamento prevalente presso di lei, ipotizzava la modalità di visita tra padre e figli, richiedeva l'assegnazione della casa coniugale, chiedeva, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 350,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e richiedendo per sé un assegno di € 150,00 mensili.
Si costituiva il resistente contestando decisamente tutto quanto dedotto in seno alla ricorso. Innanzitutto assumeva che la crisi tra i coniugi da far risalire addietro negli anni
, richiamando in tal senso le stesse frasi utilizzate nel ricorso dalla moglie che riportava profonde crisi già in concomitanza alla stessa celebrazione del matrimonio. Contestava in modo deciso qualunque tipo di rapporto strano con ragazze paraguaiane, precisando di avere avuto effettivamente dei contatti on-line con due ragazze del Paraguay per il migliore scambio linguistico e per approfondire la preparazione linguistica, e ciò era così vero che proprio il viaggio ipotizzato in Paraguay era stato reso possibile per i contatti che il suocero gli aveva fatto avere con il sacerdote del posto. Riconosceva di essere soggetto sportivo, appassionato di calcio e della squadra bergamasca e che aveva fatto trasferte anche fuori dall'Italia per seguire le partite, ma che tuttavia ciò non aveva mai influito sulla sua presenza in famiglia, tant'è vero che ricordava alcuni di tali viaggi in cui egli aveva accompagnato l'indomani mattina i figli a scuola nonostante le numerose ore di viaggio trascorse durante la notte . Dopo aver ricordato di essere stato senza lavoro fino a maggio 2019 e come ciò lo aveva visto presente fin dalla nascita per la figlia Per_1
che aveva seguito in particolare per la salute (sindrome di Marsal), divenendo per l'intero periodo il genitore di riferimento , rilevava che dopo la nascita del secondo figlio era stata pagina 3 di 16 la moglie, con un particolare atteggiamento morboso nei confronti del piccolo che lo aveva di fatto allontanato dal talamo nuziale. Ricordava come già negli anni 2018/ 2019 la coppia si era rivolta ad un consulente matrimoniale per essere proprio aiutata nella gestione del figlio piccolo senza che però la situazione evolvesse in modo positivo. Si soffermava perciò ad analizzare analiticamente i comportamenti fortemente aggressivi e gli scatti d'ira che diceva propri della moglie con i conseguenti strascichi per es. per le assemblee di classe delle scuole dei figli e di come coni suoi comportamento, soprattutto dopo che egli aveva trovato altra casa e iniziato una relazione con altra donna, di fatto ella avesse iniziato una vera e propria guerra, ricattandolo con i figli e comunque ponendo in essere tutti i possibili ostacoli alla frequentazione degli stessi. Confermava di essere dipendente della Polynt Spa con la retribuzione lorda di € 1.800,00, da cui dovevno essere detratti il canone di locazione mensile di 800,00 euro e le spese condominiali annue di €
2.000,00. Assumeva di aver fino ad allora versato la somma di € 500,00 mensili .
Rilevava, riguardo al lavoro della ricorrente, che il contratto di lavoro part-time avrebbe potuto essere trasformato in tempo pieno e il godimento comunque da parte della moglie di premi di produzione senza alcun onere di tipo abitativo visto che la casa coniugale era del marito e non vi erano spese condominiali. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione, con il rigetto dell'addebito, l'affido condiviso dei minori, con la collocazione prevalente presso la madre, ipotizzava a sua volta un diritto di visita che tenesse conto dei suoi turni lavorativi, si dichiarava disposto a versare € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, senza invece nulla riconoscere a titolo di assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale si disponeva l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, si disciplinava il diritto di visita del padre su cui veniva posto l'obbligo di versare un importo complessivo di € 450,00 ( €
225,00 a figlio) e il 50% delle spese straordinarie, assegnando quindi alla ricorrente la casa coniugale.
pagina 4 di 16 La causa si istruiva con il deposito delle relazioni dei SS delegati al monitoraggio del nucleo e con il solo interrogatorio formale della ricorrente, al cui esito il giudice , rilevato che la causa non necessitava di ulteriore istruttoria la rinviava all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni al cui esito venivano concessi i termini ex art. 190 cpc.
Va preliminarmente evidenziato che le prove richieste in sede di pc da parte ricorrente non appaiono né rilevanti né fondate: questo Collegio rileva che, come già evidenziato da parte del giudice istruttore, i capitoli di prova orale non appaiono idonei a provare l'addebito, unica situazione contestata , né appare in alcun modo comprensibile la richiesta di CTU sulla idoneità genitoriale del resistente, non solo mai in effetti veramente indicata negli atti della resistente, ma del tutto escluso dalle relazioni degli operatori sociali i quali hanno più volte sottolineato come di fatto i problemi, peraltro di non particolare importanza, erano solo di tipo economico.
Le prove richieste pertanto probatorie di parte ricorrente vengono rigettate.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione, peraltro come ciò documentato dalla ormai conclamata separazione fattuale dei coniugi stessi.
- Sulla richiesta dell'addebito
La ricorrente ha affermato che il matrimonio si è interrotto a causa di una relazione extraconiugale del marito e del conseguente abbandono di lui.
Vale ricordare come l'art. 151, 2° comma, del Codice Civile dispone che “il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” e come, di fatto,
l'introduzione dell'istituto trovi il proprio presupposto nel mancato rispetto, da parte di pagina 5 di 16 uno dei coniugi, dei doveri che derivano dal matrimonio, ovvero, ai sensi dell'art. 143 del
Codice civile, i doveri reciproci, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Secondo la dottrina , la violazione dei doveri inerenti alla famiglia, non riguarda soltanto il coniuge, ma anche i doveri verso i figli, ovvero i doveri inerenti il rapporto di filiazione.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione era stata sganciata dal concetto di colpa, cui fino ad allora era stata naturalmente legata;
la ratio di ciò risiedeva nel voler ritenere la separazione un rimedio esclusivo avverso i problemi sorti nel matrimonio, senza dare rilievo ad eventuali colpe dei coniugi motivo della frattura.
Quindi, la separazione, da strumento per sanzionare il coniuge che ha causato la crisi del matrimonio, diviene rimedio rispetto alla prosecuzione della convivenza, ma con il secondo comma dell'art. 151 c.c. viene prevista la possibilità che il coniuge autore della crisi, possa essere sanzionato dal Giudice in costanza di determinati presupposti.
Ciò premesso l'addebito della separazione presuppone l'accertamento di due condizioni:
1. un comportamento consapevolmente contrario ai doveri matrimoniali 2. il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi all'esito di una comparazione delle condotte complessive di entrambi i coniugi (vedi in tal senso Tribunale Lamezia Terme sez. I,
13/01/2023, n.34 e Tribunale Aosta, 12/04/2022, n.124). Ai fini della pronuncia di addebito della separazione coniugale, il giudice deve compiere un'accurata indagine sull'intollerabilità della convivenza, valutando e comparando i comportamenti di entrambi i coniugi, posto che la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione è possibile riscontrare se e quale incidenza tali condotte abbiano avuto nella crisi matrimoniale, fermo restando che tale opera di comparazione può essere evitata quando i fatti siano talmente gravi (consistendo pagina 6 di 16 in una violazione di beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità), da rendere manifesta l'addebitabilità della separazione all'autore della condotta violativa.
Sul tema della infedeltà vale la pena ricordare quanto affermato nella sentenza n. 16859 del 2015 della Suprema Corte che così è massimata: "In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".
Per poter affermare che l'infedeltà è motivo di addebito vi è quindi necessità sia della dimostrazione dell'adozione cosciente e volontaria da parte dei coniugi di condotte integranti la violazione dei doveri matrimoniali sia della dimostrazione del nesso di causalità intercorrente tra le dette condotte e l'irrimediabilità della crisi coniugale: si deve infatti evidenziare che il rigoroso onere probatorio che grava sul coniuge che proponga una domanda di addebito della separazione a carico dell'altro, impone di dimostrare, per un verso, il compimento, da parte dell'altro coniuge, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio e, per un altro, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2014, n. 13983; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2017, n.
12392).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori relativi alla domanda di addebito della separazione fondata sul dedotto abbandono del tetto coniugale, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “il volontario pagina 7 di 16 abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2014, n. 25663; Cass. civ., sez. VI, 19/06/2017, n. 15079; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2013, n. 10719; Cass. 10 giugno
2005 n. 12373; Cass. 11 agosto 2000, n. 10682; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10648; Cass. 28 agosto 1996, n. 1920; Tribunale Isernia 6 febbraio 2018 n. 95; Trib. Roma, sez. I, 2 febbraio 2016, n. 2069; Corte appello L'Aquila, 19/01/2015, n. 66).
Ora tutto ciò premesso vale sottolineare come nella fattispecie si hanno serie difficoltà a riconoscere alla relazione extraconiugale contestata alcuna reale una reale incidenza sulla crisi coniugale. E' peraltro la stessa ricorrente che nell'ambito del proprio ricorso (“Il matrimonio si è rivelato infelice e travagliato a causa dei comportamenti del marito, totalmente disinteressati nei confronti della famiglia, del tutto sprezzanti dei più elementari obblighi, anche economici, che dal matrimonio derivano e, da ultimo, abbandonici e fedifraghi, e che hanno indotto la stessa a maturare la sofferta decisione di richiedere la separazione personale, con addebito al marito, essendo ormai divenuta del tutto insostenibile la situazione creatasi, anche in relazione alla salute psico-fisica di madre e dei figli minori. In particolare il sig. già qualche mese dopo il CP_1
matrimonio intratteneva infatti rapporti via chat (Twitter ed email) con ragazzine minorenni paraguayane e addirittura nell'estate del 2013 – allorquando la moglie era incinta della prima figlia – lo stesso programmava un viaggio da solo in Paraguay per incontrare delle “amiche” (sic!) che aveva conosciuto in internet. A seguito di un fermo
e deciso intervento dei suoceri e dei testimoni di nozze, il signor annullava il CP_1
viaggio, peraltro lamentandosi con la moglie di aver perso i soldi dell'aereo. Dopo la nascita di ,la ricorrente scopriva che il marito aveva intrapreso altra relazione Per_1
pagina 8 di 16 con una donna conosciuta in WeChat, relazione che la moglie gli chiedeva di interrompere nel rispetto della propria persona e del nuovo nucleo familiare. Il signor
tuttavia, continuava a manifestare disinteresse per la moglie e totale CP_1
disaffezione verso la figlioletta (benché quest'ultima soffrisse della sindrome di PFAPA, risoltasi solo nel 2019 con la tonsillectomia), sfruttando il padre ogni occasione buona per uscire di casa, in specie per recarsi allo stadio e seguire le partite dell'Atalanta sia in casa a Bergamo, sia in trasferta, ma anche all'estero (Francia, Germania e
Inghilterra), stando lontano da casa anche diversi giorni sottraendo risorse, anche economiche, preziose alla famiglia. Nemmeno la nascita del secondo figlio, Per_2
induceva il signor a dedicarsi alla famiglia, tanto che addirittura il marito si CP_1
trasferiva nella cameretta dei bimbi per riposare la notte, giustificandosi con la necessità di dormire “perché faceva i turni lavorativi notturni” e rifiutando anche i rapporti intimi con la moglie, senonché spesso la ricorrente lo trovava la notte collegato al PC o con in mano il telefono cellulare. Del resto il signor figlio unico, nemmeno interveniva CP_1
a salvaguardare il rapporto di coppia, minato dalle continue incursioni dei suoi genitori, soprattutto la madre, spesso inopportuna e invadente;
Seppur con grande sofferenza della ricorrente, il matrimonio proseguiva sino all'evento che ha definitivamente pregiudicato il legame sentimentale e ha determinato l'abbandono dell'abitazione coniugale da parte del marito;
infatti nell'aprile 2020 il signor , marito della signora Per_4 Persona_3
(genitori di un compagno di scuola di ), contattava la signora per Per_1 Parte_1
riferirle che il signor e la signora avevano una relazione extraconiugale CP_1 Per_3
da diversi mesi e ciò spiegava il recente totale disinteresse, la profonda disaffezione e la particolare aggressività del signor sia verso la moglie, sia verso i figli”) ricorda CP_1
come la “crisi” possa essere datata poco dopo il matrimonio, ove ella racconta di chat del marito con ragazze paraguayane , della rottura di rapporti intimi con lei dalla nascita del secondo figlio fino all'uscita di casa. Dallo stesso resoconto della ricorrente si ha così la verosimile rappresentazione di una coppia in forte crisi da tempo (vedi anche i tentativi di pagina 9 di 16 rivolgersi a specialisti) con esclusione, in altri termini, di alcuna eziologia né con la relazione sentimentale effettivamente iniziata dal resistente (e riconosciuta per es. avanti agli operatori sociali) né all'allontanamento dalla casa coniugale, che appaiono entrambi essere situazioni che fanno già parte di un matrimonio alla deriva più che aver causato la crisi e la rottura tra marito e moglie.
La domanda di addebito quindi non può che essere rigettata.
Sull'affido , il collocamento e il diritto di visita della prole
La coppia ha due figli minori : (27.11.2013) e (7.1.2017), Per_1 Per_2
I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso la madre, cui viene per questo assegnata la casa coniugale presso cui la stessa continuerà ad abitare con la prole.
Non vi sono infatti elementi tali da far dubitare di dover scegliere una forma diversar rispetto a quella individuata dallo stesso nostro legislatore come forma migliore a tutela della crescita equilibrata e serena dei minori avanti alla crisi familiare.
Relativamente al diritto di visita deve darsi atto della richiesta in via principale di collocazione paritetica dei minori per come svolta da parte del padre in seno alla pc: tale richiesta tuttavia viene esattamente riportata in seno alla relazione dei SS come modalità da evitare in modo deciso proprio alla luce delle sensibilità e delle fragilità dei due minori.
Ciò induce pertanto questo giudicante a fare proprie , in parziale diversità rispetto all'ordinanza presidenziale, le richieste dei giorni per come svolte dal resistente e pertanto il padre potrà vedere e stare con gli stessi almeno due giorni durante la settimana e un week end (o altro periodo di durata analoga) in funzione dei turni lavorativi che verranno consegnati alla ogni sei mesi;
- periodi di vacanza estivi da concordarsi entro Parte_1
il 30 maggio di ogni anno con previsione della facoltà per il resistente di stare con i figli almeno 15 giorni anche non continuativi;
- vacanze invernali da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno prevedendo l'alternanza tra Natale e Capodanno (23-30 dicembre e
31 dicembre – 7 gennaio), vacanze pasquali da concordare entro il 28 febbraio di ogni pagina 10 di 16 anno prevedendo l'alternanza tra Pasqua e Pasquetta.
Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento di € 350,00 a figlio, mentre il resistente € 225,00 a figlio.
Paragonando tra loro i redditi si ha che la ricorrente ha dichiarato redditi annui per circa
25.000,00= euro ed il resistente per circa 34.000,00= euro;
sono entrambi dipendenti a tempo indeterminato (la prima part time) la ricorrente vive nella casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, il resistente ha un canone di locazione di € 800,00 mensile
. Da tali superiori considerazioni appare equo confermare quanto già in seno all'ordinanza presidenziale si era riconosciuto e cioè € 225,00 a figlio, che ad oggi è pari ad € 259,20 a figlio (totale € 518,39), da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare in base agli indici ISTAT annualmente.
A ciò deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie come da Nuovo Protocollo che si riporta integralmente in seno al dispositivo.
La reciproca soccombenza (addebito, collocamento e assegno) impone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (atto n. 11, parte II°, serie
[...]
A, registro del Comune di SORISOLE , Atti di Matrimonio dell'anno 2011)
- Rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORISOLE per pagina 11 di 16 l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- affida i due figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- il padre potrà vedere e stare con i figli minori, salvo accordi migliorativi e in conformità agli interessi scolastici e non degli stessi, con le seguenti modalità: - almeno due giorni durante la settimana e un week end (o altro periodo di durata analoga) in funzione dei turni lavorativi che verranno consegnati alla Parte_1
ogni sei mesi;
- per un periodo di 15 gg , anche non continuativi , durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le vacanze invernali con accordo da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno prevedendo l'alternanza tra Natale e Capodanno (23-30 dicembre e 31 dicembre –
7 gennaio), vacanze pasquali da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno prevedendo l'alternanza tra Pasqua e Pasquetta.
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli l'importo totale di € 518,39 mensili (€ 259,20 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche pagina 12 di 16 quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti pagina 13 di 16 da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 14 di 16 - a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione pagina 15 di 16 fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Spese compensate tra le parti
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29.1.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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