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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 138/2024 R.G. e vertente fra
nata il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Vito Vertone ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AS MA giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato in data 18.01.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della domandata indennità di accompagnamento. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della
CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha domandato il rigetto della domanda, CP_1 deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 29 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico al dott. Persona_2
Il CTU ha confermato le conclusioni cui era giunto il consulente nominato nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 18.01.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
2 Potenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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