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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2905/2019 Verbale di Udienza del giorno 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 28 maggio 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ chiede, alla luce delle risultanze di causa ed in particolare degli accertamenti espletati nell'ambito delle due CT effettuate nel corso del procedimento, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Chiede, dunque, riservarsi la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.” vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ Alla luce della conclusione dell'attività istruttoria, salvo che l'adito Giudice intenda chiedere ulteriori chiarimenti ovvero supplementi al consulente tecnico, si conclude per il rigetto di tutte le pretese attoree. Nella denegata ipotesi di un accoglimento della domanda, si chiede che il risarcimento sia limitato ai soli danni effettivamente provati da controparte, non potendosi accedere ad una nozione di danno-evento, nè darsi luogo a prove di natura presuntiva;
infine debbono evitarsi duplicazioni tra voci risarcitorie di natura non patrimoniale. Ciò premesso, e ferme le riserve istruttorie di cui sopra, l'avv. Di Zazzo chiede che la causa sia introitata in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Evidenziato che la presente causa perviene da rinvio per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., confermata dalla scrivente , divenuta assegnataria del ruolo, all'udienza del 28/05/2025 DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 06 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2905/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Trasporto” e vertente
T R A
, C.F. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(AV) alla Via Aldo Moro n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all' atto di citazione , dagli Avv.ti Maurizio d'Albora, (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Alessia Crispino (C.F. ), elettivamente domiciliati, come in CodiceFiscale_3
atti
ATTORE
E
(già e, in precedenza, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, C.F. e P. Iva , in persona dell'amministratore unico Controparte_3 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa - Controparte_4
in virtù di procura su foglio cartaceo separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - dall'avv. Valerio Di Zazzo (C.F. C.F._4
,elettivamente domiciliati, come in atti
[...]
CONVENUTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_5
fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice all' udienza del 28/05/2025 rinviava per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con le modalità della trattazione scritta all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa..
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. rappresentava che Parte_1
il giorno 28.12.2017, alle ore 07:30 circa saliva sull'autobus dell' Controparte_6
autobus BS18 targato CH747GB9) in partenza dallo stazionamento dei pullman
[...]
di Avellino, in Piazza Kennedy, in direzione Napoli – Stazione Centrale, al fine di proseguire il viaggio verso RI (sede di lavoro) a bordo del treno , con CP_7
partenza alle ore 09:25.
Appena preso posto l'attore si accorgeva che il sedile era completamente “inzuppato” per cui decideva di spostarsi sul sedile di fianco.
Il però iniziava ad avvertire forte bruciore all'altezza dei glutei, che man mano Pt_1
si propagava anche verso le parti intime. Giunto alla Stazione di Napoli e preso posto sul treno AV Italo (n. 9920) verso RI con partenza alle ore 09:25 si recava presso la toilette del vagone per procedere al cambio degli indumenti ancora intrisi del liquido che aveva provocato il bruciore e notando così allo specchio due grosse ferite sanguinanti sulle natiche.
Consultato il proprio medico di famiglia , questi consigliava una urgente visita al Pronto Soccorso.
Contestualmente il Sig. contattava il servizio clienti dell' Pt_1 Controparte_8
per esortare un controllo sul sedile dell'autobus indicato e scongiurare così la possibilità che altre persone venissero a contatto con la stessa sostanza. L'attore contattava altresì l'addetto agli Affari Generali della società il quale gli consigliava di presentare formale reclamo.
Giunto a RI, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano
Umberto I di RI, i cui sanitari, diagnosticavano una “ustione sulle natiche con sottile area di necrosi centrale” con prognosi di 7 giorni . Veniva inoltre prescritta una consulenza presso l'ambulatorio di Chirurgia plastica per il giorno successivo dove veniva diagnosticata “ustione glutei da sostanza sconosciuta”, e la prognosi veniva aumentata di ulteriori 18 giorni oltre quelli prescritti il giorno precedente e quindi fino al 22.01.2018.
Sempre in data 29.12.2017, il Sig. sporgeva regolare denuncia sia alla Guardia Pt_1
di Finanza di RI , sia alla Questura di Avellino ed, a seguito di quest'ultima, si apriva procedimento penale per i reati di cui agli artt. 590 e 674 c.p.
Veniva disposto il sequestro del sediolino e l'accertamento tecnico, tramite indagini della Polizia scientifica, per l'individuazione della natura della sostanza presente sulla seduta , oltre il sequestro degli indumenti del sig. . Pt_1
L'attore si sottoponeva poi ad ulteriori visite che prolungavano la prognosi.
Ritenuta la responsabilità della società gestrice del servizio di trasporto, il Sig. Pt_1
diffidava la al risarcimento del danno subìto per cui Controparte_6
quest'ultima richiedeva alla compagnia di assicurazioni Generali Italia di procedere all'apertura del sinistro relativo all'evento dannoso denunziatole (sinistro n.
200/2018/000000004).
Il veniva conseguentemente sottoposto a visita medico legale dal fiduciario Pt_1
della Compagnia il quale così relazionava “non risulta impegnata la responsabilità del nostro assicurato, come si evince da dichiarazione testimoniale e dalla perizia sul suo veicolo”. Il giudizio penale, in assenza dell' effettuazione delle prescritte indagini scientifiche, si concludeva con la decisione del Gip di archiviazione .
L'attore pertanto provvedeva a proprie spese a far analizzare i propri indumenti risultando che “le ustioni da sostanza non identificata possono essere legate alla presenza di materiale fortemente alcalino e caustico (sodio idrossido – “soda caustica”), rilevato in corrispondenza delle parti posteriori del pantalone jeans e delle adiacenti zone del boxer esaminati” .
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., per le lesioni subite dal Sig. in Parte_1
relazione al sinistro occorso in data 28.12.2017, meglio descritto in premessa, a causa dell'omessa e/o carente manutenzione dell'autobus;
2) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. ovvero al danno biologico da liquidarsi nella misura di € Parte_1
13.582,88, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, nonché al danno morale e a quello esistenziale da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Il tutto oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Costituitasi in giudizio la contestava la domanda attrice eccependo in via CP_1
preliminare la carenza di legittimazione della società convenuta avendo , CP_1
con atto costitutivo del 26.04.2018 conferito il ramo di azienda relativo al trasporto passeggeri ad AIR MOBILITA' Srl con sede in Avellino alla via Fasano snc. Eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva e/o nullità della citazione essendo in questa indicata un numero di targa ( CH747GB9) non corrispondente ad alcuna targa di veicolo aziendale. Rilevava inoltre la violazione del contraddittorio da estendersi alla compagnia con la quale risulta assicurato tutto il parco autobus di Controparte_9 AIR MOBILITA Srl, La convenuta eccepiva infine l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento derivante dal contratto di trasporto in quanto soggetto a prescrizione breve di un anno, in conformità di quanto disposto dall'art. 2951 c.c..
Nel merito contestava la responsabilità di in merito all'accaduto come CP_1
dimostrato dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti di Cont
e dall'assenza di prova da parte dell'attore.
La convenuta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
per i motivi esposti in premessa.
[...]
2) In subordine voglia disporre l' integrazione del contraddittorio nei confronti di AIR
MOBILITA' Srl. con sede in Avellino alla via Fasano snc e nei confronti
[...]
con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14. CP_9
3) Nel merito si chiede il rigetto del ricorso per i motivi esposti in premessa.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., veniva disposta CT medico- legale sull'attore e CT tecnica al fine di accertare la natura e l'entità della sostanza presente Cont sul cuscino della seduta in tessuto della poltroncina di autobus , oggetto di sequestro penale.
Nelle more del giudizio l' avv. Valerio Di Zazzo si costituiva per Controparte_1
(nel frattempo succeduta ad in sostituzione dell'avv. Cesare De Stefano, CP_1
posto in quiescenza, rappresentando che il 26 aprile 2018, con effetto giuridico dal 1°
Maggio 2018, mediante conferimento di ramo aziendale dell' Controparte_6
( relativo al servizio di “Trasporto Pubblico Locale”, è stata costituita CP_1
l' che è subentra, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi Controparte_3
facenti capo al ramo d'azienda conferito e che in data 16.11.2021, AIR MOBILITA' Srl ha cambiato la propria denominazione in . Controparte_2
Successivamente alla proposizione del ricorso con atto per notaio di Avellino Per_1
del 5 settembre 2023 rep. n. 231808 racc. n. 47215 la è stata Controparte_2
trasformata in società per azioni, assumendo l'attuale denominazione di “
[...]
. Controparte_1 Chiedeva l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
All'esito del deposito degli elaborati peritali, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28/05/2025, differita all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta.
Parte attrice ha ottemperato agli oneri probatori sulla stessa incombenti, così da supportare la propria pretesa risarcitoria in qualità di trasportata sull'Autobus di linea coinvolto nel sinistro de quo.
Il sig. infatti, ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Parte_1
in qualità di trasportato nel sinistro per cui è causa;
conseguentemente, l'onere probatorio gravante sullo stesso, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., è quello di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione della convenuta, quali innanzitutto la prova del fatto costitutivo della domanda, il danno subito a seguito del sinistro occorso sul veicolo assicurato nel quale viaggiava come trasportato e il relativo nesso di causalità tra il sinistro stesso e le lesioni (Cass. 13.10.2016 n. 20654).
Orbene quanto ai fatti di causa come rappresentati e alla qualità di trasportato alcun dubbio sussiste in mancanza di contestazione di parte convenuta che, come risulta dalla documentazione in atti, a seguito delle lamentele dell'attore aveva, tramite un proprio addetto, fatto rientrare in deposito l'autobus in oggetto e che effettivamente era stato riscontrato che sul sedile indicato dal era presente del liquido marrone Pt_1
appiccicoso asserendo trattarsi di coca cola, pepsi o altra sostanza zuccherosa. Dagli atti del fascicolo penale risulta la veridicità di tale circostanza atteso che in sede di sequestro del sediolino del 29/12/2017, come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, gli agenti appuravano che lo stesso era già stato smontato e custodito presso gli Uffici Trazione di Avellino. Tale circostanza veniva altresì confermata, CP_1
in sede di sommarie informazioni anche dal capo officina, dal tappezziere e dal Capo dell'Unità Tecnica della Trazione dell' CP_1
Il disposto esame sul sediolino e sugli indumenti del , oggetto de sequestro Pt_1 penale non veniva eseguito o perlomeno non risulta agli atti del fascicolo penale per cui l'attore a proprie spese provvedeva a far analizzare, presso il Laboratorio di Analisi di Prato (Rapporto di prova N. 19/30288), gli indumenti indossati al momento Per_2
dell'evento lesivo, allo scopo di pervenire alla esatta definizione della natura dei liquidi arrecanti le lesioni cutanee. L'esame di microscopia elettronica rilevava, su aliquote dei capi oggetto di indagine (jeans e boxer), una marcatissima presenza di materiale non fibroso, di aspetto cristallino, aderente alle fibre di cotone costituenti l'intreccio dei tessuti esaminati. L'analisi composizionale ai raggi X, effettuata sul materiale cristallino, evidenziava la presenza prevalente di ossigeno, sodio, carbonio e quantità inferiori di azoto. In esito agli accertamenti di laboratorio eseguiti sui tessuti degli indumenti esaminati venivano, pertanto, formulate le seguenti conclusioni: “Il pantalone jeans ed il boxer uomo esaminati mostrano, in corrispondenza della parte posteriore, la presenza di zone caratterizzate dalla evidentissima presenza di residui di
"sali". Le osservazione in microscopia elettronica (SEM) di queste zone di tessuto evidenziano la presenza di residui non fibrosi di aspetto cristallino, la cui analisi composizionale mostra la rilevante presenza di ossigeno e di sodio. Da notare inoltre che le fibre di cotone presenti nella zona interessata dai depositi cristallini sopra descritti non mostrano alterazioni delle proprie caratteristiche morfologiche di superficie;
questa situazione conferma l'ipotesi della presenza di sostanze di natura basica sul tessuto di cotone esaminato - è infatti noto che le fibre cellulosiche (es. cotone), non sono di fatto attaccate da soluzioni di alcali forti. La determinazione del pH dell'estratto acquoso, effettuata in corrispondenza delle zone con residui cristallini, mostra una marcatissima alcalinità dell'estratto, mentre, la stessa prova, eseguita in zone diverse del tessuto jeans, rileva un estratto neutro-debolmente acido. Nel tessuto appartenente ai boxer, lato "'interno" a contatto con la pelle (zone corrispondenti alla presenza di residui di alcali sul diritto), si è riscontrata la presenza di residui di materiale proteico - probabili residui di epidermide. Tenuto conto di quanto sopra, e visto quando accaduto al richiedente analisi, possiamo ritenere che le "Ustioni da sostanza non identificata", possano essere legate alla presenza di materiale fortemente alcalino e caustico (sodio idrossido - "soda caustica"), rilevato in corrispondenza delle parti posteriori del pantalone jeans e delle adiacenti zone del boxer esaminati”.
Provato il fatto, il danno subito e il nesso causale è stato appurato dalla CT medico legale. Il CT, all'esito di ragionato e ben argomentato iter motivazionale al quale il
Tribunale aderisce, all'esito della ricostruzione del quadro anamnestico e dell'esame obiettivo del paziente e dopo aver descritto scrupolosamente l'iter clinico, diagnostico e terapeutico seguito dal come documentato in atti, ha affermato Parte_1
quanto segue:” Gli esiti cicatriziali accertati in persona del periziando Parte_1
tenuto conto dell'anamnesi e della documentazione in atti, sono da ritenersi in correlazione causale con l'evento lesivo verificatosi in data 28.12.17. La sostanza chimica di cui è riferita la presenza sul sedile dell'autobus di linea dell'
[...]
, pervenendo a contatto con la cute dei glutei attraverso gli Controparte_10
indumenti indossati (jeans e boxer), produceva ustioni di secondo grado profondo a carico di entrambi i glutei, documentate dalle immagini fotografiche in atti. La natura fortemente alcalina e caustica (sodio idrossido - "soda caustica") del materiale rilevato in corrispondenza delle parti posteriori dei jeans e delle adiacenti zone del boxer esaminati (Rapporto di prova N. 19/30288) è indubbiamente compatibile con le lesioni prodotte, atteso che dette sostanze chimiche determinano ustioni cutanee e frequenti esiti cicatriziali in caso di forme di secondo grado profondo. Sulla scorta di quanto discusso il contatto con la sostanza chimica caustica si configura come evento lesivo diretto ed univoco, sotto il profilo della efficienza qualitativa e quantitativa, a produrre il danno accertato. Sono, pertanto, da ritenersi soddisfatti i criteri deputati a stabilire il nesso di causalità tra evento lesivo e conseguenze dannose da esso derivanti. In particolare sussiste congruità temporale fra azione della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti (criterio cronologico), nonché corrispondenza tra sede di applicazione e sede di manifestazione della lesione (criterio topografico). Inoltre, nel caso oggetto di contenzioso, non si rinvengono antecedenti causali dotati di una potenzialità convergente nella produzione dei postumi lesivi.”
Il CT poi in ordine al punto 4) delle osservazioni di parte convenuta ha ribadito che “è da ritenersi verosimile che la iniziale sintomatologia, riferita come “bruciore”, sia stata interpretata come fenomeno transuente, tale da non indurre l'infortunato all'immediato ricorso a cure mediche.
Quanto ai profili valutativi il CT , all'esito delle osservazioni delle parti cui ha dato puntuale risposta ha così concluso: “ Tenuto conto dell'età, del sesso, delle preesistenti condizioni psicosomatiche, delle considerazioni di ordine prognostico e di ogni altro elemento avente rilevanza medico-legale, così si ritiene di valutare il danno derivato in conseguenza dell'evento traumatico per cui è causa: Inabilità temporanea − inabilità temporanea parziale al 75%: 15 giorni;
− inabilità temporanea parziale al 50%: 20 giorni;
− inabilità temporanea parziale al 25%: 39 giorni. Danno Biologico Suscettibile di valutazione medico-legale nella misura percentuale del 4% (quattro per cento).
Danno emergente Spese mediche documentate, pertinenti e congrue, per un complessivo importo di € 868,38”.
All'esito del deposito della CT medico- legale, veniva disposta CT tecnica al fine di accertare la natura e l'entità della sostanza presente sul cuscino della seduta in Cont tessuto della poltroncina di autobus , oggetto di sequestro penale.
Il CT dott. , previo dissequestro del sedile per cui è causa, eseguiti Persona_3
tutti gli esami e analisi del caso così concludeva: “Dalle attività peritali condotte sul Cont cuscino della seduta in tessuto della poltroncina di autobus risulta evidente nella zona di seduta vicino allo schienale la presenza di un'elevata quantità di un deposito salino di natura alcalina. Le determinazioni analitiche condotte sul residuo salino estratto hanno rivelato la presenza di una miscela di sali composta prevalentemente da carbonato di sodio (Na2CO3) e di idrogenocarbonato di sodio (NaHCO3), con circa il
50% in peso di carbonato di sodio, sostanza classificata secondo il Regolamento (CE)
n. 1272/2008 con l'indicazione di pericolo H319 - provoca grave irritazione oculare
(Categoria 2). Tuttavia, il CT ritiene opportuno segnalare che non è possibile escludere, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti di causa e della modalità di conservazione del reperto oggetto di accertamento, che la presenza della miscela di carbonato di sodio (Na2CO3) e dell'idrogenocarbonato di sodio (NaHCO3) possa essere il risultato della reazione di carbonatazione dell'idrossido di sodio (NaOH
o “soda caustica”) ad opera “dell'anidride carbonica” presente nell'aria. Secondo il
Regolamento (CE) n. 1272/2008, l'Idrossido di sodio è classificato con l'indicazione di pericolo H314- provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari (Categoria 1A)”.
Pertanto gli esiti della suddetta CT effettuati su sediolino dell'Autobus, corrispondono agli esiti della perizia di parte effettuata sugli indumenti indossati dall'attore al momento del sinistro.
Di contro l' convenuta nulla ha provato in ordine al lamentato danno, peraltro CP_10
non fornendo eventuali analisi eseguite sulla seduta de qua, rimanendo di conseguenza responsabile del risarcimento dei danni in base al principio che la stessa è responsabile per la sicurezza dei propri mezzi e per la salvaguardia dei passeggeri e di terzi. Pertanto l' ha l'obbligo di effettuare controlli regolari e manutenzioni CP_10
adeguate per garantire che i mezzi siano in buono stato e sicuri e in caso di lesioni causati da un difetto del mezzo, come nella fattispecie, è responsabile anche se non vi è stata una condotta colposa da parte sua ed è tenuta a risarcire i danni causati. In definitiva, l'Azienda che eroga servizi di trasporto pubblico è tenuto ad assicurare l'incolumità dei passeggeri durante il viaggio. Pertanto, in caso di infortunio occorso a bordo di autobus, metropolitana o altro mezzo, il danneggiato ha diritto a richiedere un risarcimento danni per i pregiudizi fisici subiti.
Come recita l'ordinamento italiano, l'azienda di trasporto pubblico ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'incolumità dei passeggeri durante il tragitto. In base ai principi di responsabilità contrattuale, grava su di essa l'onere di dimostrare cause di forza maggiore non imputabili alla propria diligenza nel caso di infortunio a bordo del mezzo.
A fronte delle risultanze tecniche, alcuna prova è stata fornita dalla convenuta in merito all'insussistenza del danno e /o all'assenza di sua colpa.
Ne consegue che la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità della convenuta va ritenuta fondata e, pertanto, accolta. Accertata quindi la responsabilità della convenuta nel sinistro vanno quantificati i danni subiti dall'attore.
Alla luce dell'età del (anni 33 anni al momento dell'infortunio), dell'entità e Pt_1
natura dei postumi permanenti, delle peculiarità del caso concreto e assumendo, come detto, a parametro di liquidazione i criteri stabiliti per le microlesioni, appare equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità di € 4.359,47, per il danno biologico permanente ed euro € 1.712,44 a titolo di danno biologico temporaneo.
Va, poi, riconosciuto, il danno morale (attesa la notoria intensità della sofferenza causata da ustioni), che si ritiene equo stimare nella somma di € 856,22 (pari alla metà dell'invalidità temporanea).
In sostanza, dunque, all'odierno attore andrà riconosciuta la somma complessiva di euro 6.928,13 di cui:
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi al tasso legale.
Su tale somma, già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti ulteriori interessi, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla danneggiata a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento (Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo
(dicembre 2017) alla presente pronuncia, con divieto di anatocismo.
Quanto al danno patrimoniale, invece, si evidenzia che il sig. ha documentato Pt_1
spese mediche sostenute ammontanti ad € 868,38, somma che si ritiene congrua dalla
Scrivente.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
Resta a carico di il compenso spettante ai CCTTUU già Controparte_1
liquidato con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa Maila Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2880/2021 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE la domanda;
ACCERTA la responsabilità di e per l'effetto CONDANNA Controparte_1
pagamento della somma di euro 7.796,51 oltre interessi da Controparte_11
calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto ed in anno in anno rivalutata, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo come specificato in motivazione;
2. CONDANNA al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 4.227,00 oltre IVA e CPA come per legge se dovuti, con attribuzione ove richiesto;
7. PONE definitivamente a carico di l compenso spettante ai Controparte_1
CCTTUU già liquidato con separati decreti.
Così deciso in data 06 giugno 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maila Casale