Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2025, proposto da
RN IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Aliquò, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gustavo Vagliasindi 9;
contro
Comune di San Pietro Clarenza, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- del giudicato nascente dalla sentenza n. 155/2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 27.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IN ND OT e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 155/2024 del 27.11.2024, il Giudice di Pace di Catania ha condannato il Comune di San Pietro Clarenza al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese legali liquidate in € 200,00, oltre accessori come ivi indicati.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 5.12.2024 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha ottemperato la sentenza della cui esecuzione si tratta; sicché, persistendo l’inadempimento del Comune intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore della parte ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore, con vittoria di spese e dei compensi.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico della parte ricorrente, dalla stessa ottemperati in pari data.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
6. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., il che non è avvenuto nel caso di specie.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe in favore della parte ricorrente - detratte ovviamente le eventuali somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso -, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
6.1. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario generale del Comune di Mascalucia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune in possesso della necessaria professionalità, che, su istanza della parte interessata, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il compenso del commissario viene posto a carico dell’Amministrazione soccombente; esso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Comune di San Pietro Clarenza, in persona del Sindaco pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in parte motiva;
- nomina commissario ad acta il segretario generale del Comune di Mascalucia, con facoltà di delega perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90) a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 200,00 (euro duecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IA VA, Presidente
IN ND OT, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN ND OT | IO IA VA |
IL SEGRETARIO