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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 472 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 472 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIORGI MANUELA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. IPPOLITI MARTINI PIERO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.01.2015 e
4.05.2019, i figli e Per_1 Per_2
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 6.06.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) assegnare la casa coniugale sita in Rimini via Bellinzona n. 7 alla sig. ra , unitamente Parte_1
agli arredi ed ai mobili che la compongono, affinché la stessa continui a viverci con i figli minori Per_1
e Per_2
Tuttavia, poiché l'abitazione è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, la sig.ra si è Pt_1
trasferita, in accordo con il sig. temporaneamente, presso l'abitazione dei nonni paterni, in Pt_2
Riccione C.so F.lli Cervi n. 333. Il sig. i impegna a portare a termine i lavori di ristrutturazione Pt_2
entro la data del 30/06/2025 cosicché la madre ed i figli potranno rientrare nella casa coniugale assegnata in Rimini Via Bellinzona n.7; infatti l'assegnazione della casa coniugale costituisce, nel presente accordo, elemento funzionale e rilevante nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
2) disporre l'affido condiviso dei figli. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale attuando un progetto educativo condiviso che tenga conto delle esigenze, delle inclinazioni e desideri dei minori provvedendo ciascuno alla cura degli stessi compatibilmente con le rispettive necessità di lavoro.
L'amministrazione ordinaria dei minori sarà disgiunta mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla educazione e alla salute, le decisioni verranno prese di comune accordo.
I minori conserveranno la loro residenza abituale insieme alla madre, anche ai fini anagrafici, nella abitazione coniugale di Rimini via Bellinzona n. 7;
3) per quel che concerne la regolamentazione dei tempi e delle modalità di visita e frequentazione di e da parte del padre, questi potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
due fine settimana al mese li terrà con sè con orario da concordarsi per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della madre la domenica entro ore 22.00;
pagina 2 di 5 4) durante la settimana in cui i figli minori nel week end saranno con il padre, costui li terrà con sé due pomeriggi da concordare per poi accompagnarli a casa entro sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e con gli impegni lavorativi del padre e della madre;
5) durante le settimane in cui i minori non trascorrono con il padre il week end, costui potrà tenerli con sé due giorni infrasettimanali durante le vacanze estive dalla mattina alla sera anche dopo cena e nel periodo invernale dall'uscita di scuola fino alla sera anche dopo cena;
6) in ogni caso le giornate che i figli trascorreranno con il padre saranno da concordare, tassativamente, con la madre mediante comunicazioni whatsapp o tramite messaggi entro la giornata di domenica per la settimana successiva;
7) durante le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano ad anni alterni con ciascuno dei genitori così come trascorreranno il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell' Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori: per quel che concerne i giorni di permanenza con il padre nell'arco delle festività, gli stessi saranno concordati anticipatamente di volta in volta con la madre;
durante le vacanze estive i bambini trascorreranno due settimane di vacanza con il padre e con la madre nel periodo compreso tra giugno e settembre da concordarsi anticipatamente fra i genitori;
entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni su tutto ciò che riguardi direttamente o indirettamente i figli, e su tutto ciò che è di maggiore interesse per i minori relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute;
qualsiasi altro peridio di vacanza che il padre o la madre voglia trascorrere durante l'anno con i figli dovrà essere concordato preventivamente fra i genitori;
8) per quanto riguarda il mantenimento dei minori da parte del padre, (genitore non collocatario) il sig. corrisponderà alla sig. ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma Pt_2 Pt_1 di € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
9) il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie ed in particolare: Pt_2
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, anche presso specialisti non appartenenti al servizio pubblico b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, ma se urgenti anche presso strutture private c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 5 Spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) farmaci particolari.
Spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento,
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, boyscout, grest, campus organizzati anche da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ovviamente in caso di disaccordo sulla spesa il diniego da parte di uno dei genitori dovrà essere debitamente motivato.
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre.
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e\o ragione.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio e\o al rinnovo del passaporto dei minori.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 19.10.2014 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 472 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIORGI MANUELA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. IPPOLITI MARTINI PIERO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.01.2015 e
4.05.2019, i figli e Per_1 Per_2
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 6.06.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) assegnare la casa coniugale sita in Rimini via Bellinzona n. 7 alla sig. ra , unitamente Parte_1
agli arredi ed ai mobili che la compongono, affinché la stessa continui a viverci con i figli minori Per_1
e Per_2
Tuttavia, poiché l'abitazione è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, la sig.ra si è Pt_1
trasferita, in accordo con il sig. temporaneamente, presso l'abitazione dei nonni paterni, in Pt_2
Riccione C.so F.lli Cervi n. 333. Il sig. i impegna a portare a termine i lavori di ristrutturazione Pt_2
entro la data del 30/06/2025 cosicché la madre ed i figli potranno rientrare nella casa coniugale assegnata in Rimini Via Bellinzona n.7; infatti l'assegnazione della casa coniugale costituisce, nel presente accordo, elemento funzionale e rilevante nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
2) disporre l'affido condiviso dei figli. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale attuando un progetto educativo condiviso che tenga conto delle esigenze, delle inclinazioni e desideri dei minori provvedendo ciascuno alla cura degli stessi compatibilmente con le rispettive necessità di lavoro.
L'amministrazione ordinaria dei minori sarà disgiunta mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla educazione e alla salute, le decisioni verranno prese di comune accordo.
I minori conserveranno la loro residenza abituale insieme alla madre, anche ai fini anagrafici, nella abitazione coniugale di Rimini via Bellinzona n. 7;
3) per quel che concerne la regolamentazione dei tempi e delle modalità di visita e frequentazione di e da parte del padre, questi potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
due fine settimana al mese li terrà con sè con orario da concordarsi per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della madre la domenica entro ore 22.00;
pagina 2 di 5 4) durante la settimana in cui i figli minori nel week end saranno con il padre, costui li terrà con sé due pomeriggi da concordare per poi accompagnarli a casa entro sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e con gli impegni lavorativi del padre e della madre;
5) durante le settimane in cui i minori non trascorrono con il padre il week end, costui potrà tenerli con sé due giorni infrasettimanali durante le vacanze estive dalla mattina alla sera anche dopo cena e nel periodo invernale dall'uscita di scuola fino alla sera anche dopo cena;
6) in ogni caso le giornate che i figli trascorreranno con il padre saranno da concordare, tassativamente, con la madre mediante comunicazioni whatsapp o tramite messaggi entro la giornata di domenica per la settimana successiva;
7) durante le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano ad anni alterni con ciascuno dei genitori così come trascorreranno il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell' Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori: per quel che concerne i giorni di permanenza con il padre nell'arco delle festività, gli stessi saranno concordati anticipatamente di volta in volta con la madre;
durante le vacanze estive i bambini trascorreranno due settimane di vacanza con il padre e con la madre nel periodo compreso tra giugno e settembre da concordarsi anticipatamente fra i genitori;
entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni su tutto ciò che riguardi direttamente o indirettamente i figli, e su tutto ciò che è di maggiore interesse per i minori relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute;
qualsiasi altro peridio di vacanza che il padre o la madre voglia trascorrere durante l'anno con i figli dovrà essere concordato preventivamente fra i genitori;
8) per quanto riguarda il mantenimento dei minori da parte del padre, (genitore non collocatario) il sig. corrisponderà alla sig. ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma Pt_2 Pt_1 di € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
9) il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie ed in particolare: Pt_2
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, anche presso specialisti non appartenenti al servizio pubblico b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, ma se urgenti anche presso strutture private c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 5 Spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) farmaci particolari.
Spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento,
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, boyscout, grest, campus organizzati anche da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ovviamente in caso di disaccordo sulla spesa il diniego da parte di uno dei genitori dovrà essere debitamente motivato.
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre.
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e\o ragione.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio e\o al rinnovo del passaporto dei minori.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 19.10.2014 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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