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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente rel.
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Emma Manzionna consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1018/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1603/2023 pubbl. il 12/06/2023 nel procedimento RG n. 5878/2021
TRA
la “ ”, P.Iva , con sede in Parte_1 P.IVA_1
NI (Fg), sede legale Via Corso Roma n.115, in persona dei legali rapp.ti, Parte_1
, cod. fisc. e , cod. fisc. nella
[...] CodiceFiscale_1 Parte_1 CodiceFiscale_2 qualità di soci e legali rappresentanti della “ , tutti rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Agnese Pepe. appellante
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1603/2023, resa in data 09.06.2023, pubblicata in data
12.06.2023, nella causa civile iscritta al proc. n. 5878/2021 R.G.
E od. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 CodiceFiscale_3 conferita in calce al presente atto, dall'Avv. Viviana Giovina SIMONETTI, del Foro di Foggia ( ), nel cui studio sito in Lucera (Fg), alla Via Porta Foggia n.5, è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata.
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2 tempore, , ed elettivamente domiciliata in Parte_4 C.F._5
NI (FG) alla via L. King n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Maria Libera DI GREGORIO ( ), che la rappresenta e difende giusta procura ex art 83, comma 3, c.p.c., C.F._6
Appellati
nonché nei confronti di , Partita IVA , in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore.
, cod. fisc. . Controparte_1 CodiceFiscale_7
, cod. fisc. . Parte_5 CodiceFiscale_8
, cod. fisc. . Parte_6 C.F._9
, cod. fisc. . Parte_7 CodiceFiscale_10
, cod. fisc. Parte_8 CodiceFiscale_11
appellati contumaci
All'udienza collegiale del 18.11.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori delle parti, e preceduta dal deposito delle note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
OSSERVA
Con ricorso proposto il 6/07/2012 alla sezione lavoro del Tribunale di Foggia, Parte_2 impugnava il licenziamento, intimatogli dalla dei fratelli e CP_1 Controparte_1
, chiedendo anche il pagamento delle differenze retributive per il periodo Controparte_1 compreso tra l'1/11/2003 ed il 12/04/2012, quantificate in € 144.842,92.
La sentenza n. 760/2019 che dichiarava illegittimo il licenziamento e accoglieva parzialmente le domande economiche, veniva impugnata dinanzi a questa Corte d'Appello che, dopo l'espletamento di una ctu contabile, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la a versare all'ex dipendente la complessiva somma di € 157.381,26 a titolo di CP_1 differenze retributive, oltre alla metà delle spese di lite del doppio grado.
Nelle more del giudizio di appello, l'attore chiedeva ed otteneva il d.i. n. 40/2020 emesso il
19/01/2020 e dichiarato esecutivo il 9/06/2020, recante, in danno della ingiunzione CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 11.256,42, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pari alle sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovute in virtù della sentenza di primo grado, in parte qua confermata in sede di gravame.
Dopo la notifica del d.i., agiva, inutilmente, in via esecutiva, in quanto la società Parte_2 debitrice ed i suoi soci (gli accomandatari fratelli e e le rispettive CP_2 Pt_3 mogli/accomandanti e si erano spogliati dei beni loro intestati. Persona_1 Per_2
Al fine di recuperare la propria garanzia patrimoniale, con atto di citazione del 29/09/2021, notificato il 4-11-12-13/10/2021, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della ,
[...] CP_1 Parte_1 Parte_1
, e (quali eredi di ),
[...] Parte_4 Parte_7 Controparte_1 Parte_6
, , , e ,
[...] Parte_5 Parte_4 Controparte_3 Controparte_4
, e con atto di integrazione del contraddittorio, notificato il 31/03/2022, Parte_8 conveniva altresì in giudizio i litisconsorti necessari e Parte_1 Controparte_5
Con riferimento all'appellante, per quanto qui d'interesse, chiedeva che fossero Parte_2
“
1- accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, accogliere la domanda e, per l'effetto, disporre la revocatoria dei seguenti atti di disposizione dichiarandone
l'inefficacia nei confronti di : Parte_2 - Cessione di ramo di azienda del giorno 29 dicembre 2016, Numero del repertorio 217144, Numero della raccolta 23201, stipulato dal Notaio;
Persona_3
…omissis…
-atto di “Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda” del giorno
6 aprile 2017, Repertorio Numero 217501, Raccolta Numero 23457, stipulato dal Notaio;
…omissis…
3-Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio;
”
Riferiva, infatti, l'attore che, con atto di cessione di ramo di azienda, la aveva ceduto CP_1 alla “il seguente ramo di azienda costituito dai beni organizzati per l'esercizio Parte_1 dell'attività di pescheria e gastronomia…” e che “Detto esercizio era svolto nei locali in concessione del Demanio Marittimo…”, aggiungeva che “Il corrispettivo della “vendita” dichiarato in atti era di
€. 150.000,00 ed attestato “regolato” quanto ad €. 50.000,00, mediante compensazione del credito che essa società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per forniture di prodotti e frutti di mare effettuate nell'anno2016, ed €. 100.000,00 verranno soddisfatti entro 12 mesi a partire dalla data in cui la società acquirente verrà immessa nel possesso”.
Rilevava che i soci della avevano dichiarato, al momento della cessione, di non Parte_1 essere a conoscenza di contenziosi in atto relativi al ramo d'azienda che intendevano acquistare ed assumeva essere inveritiera tale affermazione in quanto i medesimi lavoravano alle dipendenze della ed erano stati escussi come testimoni nella causa intentata dal CP_1 Parte_2 contro la CP_1
Chiedeva, altresì, “che nella revocatoria deve rientrare anche l'atto di “Accertamento di Verificata
Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda” del giorno 6 aprile 2017…”.
I soci della “ erano i figli dei coniugi , soci della Parte_1 Persona_4 ed il ramo di azienda ceduto era uno dei cespiti societari che avrebbe consentito Controparte_1 al di soddisfare il proprio credito. Parte_2
Peraltro, detti soci avevano lavorato insieme al , in quanto erano stati dipendenti della Parte_2
“ , per cui erano a conoscenza della vertenza, nella quale furono ascoltati come Controparte_1 testimoni, e pertanto consapevoli dello scopo fraudolento dell'atto.
La maggior parte del prezzo della cessione non fu, infatti, versato, ma solo compensato con asseriti crediti della cessionaria, così come l'atto di “Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di
Cessione di ramo di azienda” del giorno 6 aprile 2017, repertorio Numero 217501, Raccolta Numero
23457, stipulato dal Notaio , da cui si evinceva che la rimanente somma da Persona_5 versare pari ad €. 100.000,00 avveniva senza corrispettivo in denaro ma con compensazione di credito.
La cessione del predetto ramo di azienda si era dunque concretizzata solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva.
Tanto si evinceva anche dal tenore letterale di entrambe le scritture private, dove le parti al punto
QUARTO della scrittura privata del 29.12.2016 precisavano: “La società acquirente verrà immessa nel possesso e nel libero godimento … al momento del rilascio di tutte le autorizzazioni ….. Qualora qualcuna di esse fosse negata, il presente atto dovrà considerarsi non efficace ...”. Successivamente, al punto PRIMO dell'atto di vendita del 7 aprile 2017, “Il sig. , Parte_1 nella qualità di rappresentante legale della società acquirente, dichiara di aver notificato la relativa
D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in data 27 marzo 2017 all'Ufficio Dipartimento di prevenzione dell'ASL/FG e per conoscenza, in data 28 marzo 2017 Protocollo n. 11305, al Comune di
NI”.
Pertanto, doveva ritenersi pacifico che la fosse stata immessa nel pieno Parte_1 possesso e nel libero godimento del ramo d'azienda solo dopo aver ottenuto tutte le relative autorizzazioni, ed aveva iniziato l'attività solo dopo la stipula della scrittura del 7 aprile 2017.
Costituitasi in giudizio, la contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto. Parte_1
Segnatamente, asseriva che:
- all'epoca della cessione del ramo di azienda, la fosse creditrice di Parte_1 somme di denaro dovute a seguito di fornitura di merci;
tali somme erano certe, liquide ed esigibili, portate da fatture il cui pagamento doveva essere effettuato al momento dell'emissione (e quindi il credito era anche scaduto);
- la esercitava la sua attività di pesca, sin dal 2009 ed aveva sempre Parte_1 fornito prodotti ittici alla (come emergente dalla documentazione depositata nel CP_1 fascicolo di primo grado anche dalle altre parti processuali);
- qualora non fosse intervenuta la cessione del ramo di azienda, la Parte_1 avrebbe agito esecutivamente nei confronti della CP_1
- pur essendo, i soci della figli di un socio della la Parte_1 CP_1 cessione del ramo di azienda non era avvenuta a titolo gratuito ma a titolo oneroso per un importo anche cospicuo (€ 150.000,00) e gli importi portati in compensazione erano stati documentati anche in sede notarile, oltre che giudiziale, mediante il deposito di fatture scadute e ricevute di bonifici ed assegni;
- i soci della dichiarando nell'atto di cessione del ramo di azienda al punto Parte_1
che “non esistono contenziosi in atto relativi al ramo di azienda e che l'attività esercitata è CP_6 conforme alle norme vigenti” avevano dichiarato il vero, in quanto in relazione al ramo di azienda non era in corso alcun contenzioso.
era assunto come autista alle dipendenze della ed il ramo di azienda, Parte_2 CP_1 presso il quale lavorava, non era quello relativo al “commercio al dettaglio”, ceduto con atto del
29/12/2016, ma quello relativo al commercio all'ingrosso;
- nessun effetto pregiudizievole era, pertanto, derivato al dalla vendita del ramo di Parte_2 azienda, oggetto di cessione del 29.12.2016, in quanto tale vendita aveva consentito alla CP_1 di continuare a lavorare, recuperando liquidità, in un primo momento, dalla vendita dei prodotti
[...] ittici forniti dalla (dall'ottobre 2016 a marzo 2017), e poi incassando l'ulteriore Parte_1 somma di € 49.983,00 a mezzo bonifici ed assegni circolari rilasciati dalla Parte_1
- la sostituzione dei beni della con denaro escludeva la sussistenza dell'eventus CP_1 damni in quanto non si era verificata alcuna riduzione concreta del patrimonio del debitore e, di conseguenza, alcun effetto lesivo per il ceto creditorio;
- la non aveva partecipato ad alcuna frode né i soci erano a conoscenza del Parte_1 pregiudizio che stavano arrecando alle ragioni del , in quanto la snc, quale creditrice Parte_2 della aveva speso denaro e/o rinunciato a crediti scaduti, certi, liquidi ed esigibili per CP_1 acquistare il ramo di azienda e non subire essa stessa un pregiudizio che sarebbe conseguito alla mancata riscossione delle somme dovute dalla per merce fornita;
CP_1
- il rapporto familiare non bastava a dimostrare la “partecipatio fraudis”, difatti “genitori” e “figli” erano titolari di realtà aziendali distinte e vi erano stati contenziosi tra i membri della stessa famiglia.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza impugnata, revocava il contratto di cessione di ramo di azienda, stipulato in favore di il 29.12.2016 e l'atto di accertamento di Parte_1 verificata condizione sospensiva della predetta cessione di ramo di azienda.
Condannava, altresì, i convenuti , CP_1 Controparte_1 Parte_7
, e in solido tra loro, a rifondere
[...] Parte_5 Parte_1 Controparte_5 al le spese di lite. Parte_2
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione revocatoria, con la quale la sosteneva che l'atto di integrazione del Parte_1 contraddittorio, notificato nei suoi confronti il 31/03/2022, sarebbe intervenuto oltre il termine prescrizionale di 5 anni, decorrente dalla data della cessione di ramo d'azienda del29/12/2016.
Escludeva, altresì, la revocabilità del contratto preliminare di vendita del 26/09/2017 stipulato dai coniugi in favore della figlia e della RA , Persona_4 Parte_4 Parte_6 posto che non era, pacificamente, mai sfociato in alcun contratto definitivo ad effetti traslativi
(l'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che ne era seguita si era infatti estinta).
In relazione a tutti gli altri atti dispositivi impugnati, il primo giudice riteneva ricorressero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Con atto di citazione in appello notificato il 17.07.2023, Parte_1
”, ha impugnato la sentenza n. 1603/2023 del Tribunale di Foggia, rappresentando
[...]
l'insussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni a suo giudizio, erroneamente accertati dal primo giudice, chiedendo dunque a questa Corte, in riforma della sentenza gravata, di pronunciare il rigetto delle domande proposte in primo grado da Parte_9
nei confronti della medesima, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Costituitasi, la ha resistito all'appello e ha chiesto la conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza.
Si è costituita, altresì, la ai soli fini della litis denuntiatio. Parte_3
Le ulteriori parti, pur ritualmente citate non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia.
Depositate, nei termini indicati, le memorie difensive e successivamente, le note scritte, all'udienza del 18.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto avendo fatto il primo giudice buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
A riguardo, ferma restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene di esaminare e delibare i motivi di appello solo se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
Con l'unico articolato motivo di appello la ha eccepito l'illegittimità delle modalità Parte_1 di raggiungimento della prova sull' “eventus damni” / cessioni ramo d'azienda – “scientia fraudis e consilium fraudis”/cessioni ramo d'azienda.
L'appellante ha, infatti, censurato la sentenza sostenendo l'inesistenza dei suddetti requisiti in relazione al debito ed alle capacità patrimoniali residue della società ed anche l'errata valutazione delle prove nonché l'omessa valutazione di elementi essenziali per la decisione.
Rileva la Corte che, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, vantava Parte_2 una ragione di credito, derivante dal d.i. (non opposto) n. 40/2020 e dalle sentenze di primo e secondo grado, a nulla rilevando la pendenza del ricorso per cassazione proposto dalla CP_1
in quanto, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., deve aversi riguardo unicamente alla sussistenza, da
[...] parte di chi agisce, di una semplice ragione di credito anche solo potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.
E pertanto l'eventus damni è ravvisabile ogni qualvolta l'atto dispositivo impugnato, alla data del suo compimento, determini una modificazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva del credito (cfr. Cass.
2018/n. 19207; Cass. 2012/n. 1896).
Nella specie, ha affermato il Tribunale “la sequenza dei vari atti dispositivi impugnati, compiuti nell'arco temporale di meno di un anno e mezzo e durante la fase finale del giudizio di primo grado, aveva indubitabilmente portato, da un lato, al sostanziale svuotamento della e, CP_1 dall'altro, alla segregazione/spoliazione del patrimonio personale dei suoi soci, sia quelli accomandatari (responsabili, in via illimitata, dei debiti sociali in caso di incapienza del patrimonio sociale) sia accomandanti (responsabili nei limiti della propria quota sociale)”.
È infatti, indubitabile che le due cessioni di ramo d'azienda, compiute dalla in favore CP_1 di società entrambe riconducibili ai figli dei soci, avevano di fatto determinato lo smembramento dell'attività sociale.
Tanto è vero che, come emerge dagli atti, all'epoca delle cessioni contestate, l'impresa era dotata di ben sette addetti mentre, allorché era iniziato il presente giudizio, ne era rimasto solo uno.
Né era sostenibile che le concordate modalità di pagamento del prezzo di € 150.000 della prima cessione (parziale datio in solutum) escludessero la revocabilità dell'atto dispositivo, posto che la datio in solutum costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
A fronte di ciò la pur a tanto onerata, non aveva dimostrato che, nonostante la CP_1 cessione del 29/12/2016, il suo patrimonio residuo avesse conservato valore e caratteristiche tali da consentire lo stesso agevole soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Risultava, per contro, documentato in atti che detta società fosse rimasta titolare solo di un piccolo terreno di 3.269 mq., adibito a pascolo, avente un reddito dominicale di appena € 5,91 e già attinto da ipoteca esattoriale da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché di un fabbricato di dubbio realizzo in quanto costruito su area appartenente al demanio marittimo, dove la cessionaria esercitava l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici e friggitoria. Parte_1
È evidente, allora, che l'atto del 29/12/2016 aveva determinato un depauperamento del patrimonio della che, in quanto parte convenuta nel giudizio lavoristico promosso dall'ex CP_1 dipendente , doveva essere certamente a conoscenza del pregiudizio che in tal modo Parte_2 avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell'istante.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla seconda cessione compiuta in favore della Controparte_7 in data 25/06/2018, e poiché l'eventus damni va valutato con riferimento all'epoca di
[...] compimento dell'atto (2018), emerge dalla cessione che il prezzo pattuito e versato di € 8.994,57 fosse riferibile unicamente alle attrezzature ivi elencate e non anche alla licenza di concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità Portuale di NI n. 7/2008, modificata con licenza di subingresso n. 9/2010 e con licenza suppletiva n. 12/2018 di ampliamento a 590 mq. dell'area demaniale destinabile a stabilimento balneare sulla Spiaggia Diomede.
Per tale licenza, pure oggetto di cessione, non era previsto uno specifico corrispettivo, nonostante l'autonomo e cospicuo valore economico della stessa, superiore a quello delle attrezzature.
In ordine alla sussistenza dell'eventus damni, anche in relazione ai due atti di costituzione di fondo patrimoniale compiuti lo stesso giorno (27/01/2017) dalle due coppie di soci della CP_1 va ricordato che secondo un principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. 2007/n. 966; Cass.
2008/n. 24757; Cass. 2011/n. 21492), la costituzione del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, essa costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi e può essere dichiarato inefficace qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
La singolarità di tali atti risiede nel fatto che i coniugi e Persona_4 Controparte_8 avevano compiuto, pur in assenza di prole minore e dopo più di quarant'anni di matrimonio, gli atti segregativi impugnati, conferendo nei costituiti fondi patrimoniali tutti gli immobili di cui erano proprietari o comproprietari, così da sottrarli alle eventuali aggressioni dei creditori.
I suddetti, in quanto soci della erano certamente a conoscenza del pregiudizio che CP_1 in tal modo arrecavano alle ragioni dell'istante e nonostante ne fossero onerati, non avevano affatto dimostrato la titolarità di eventuali altri beni idonei a garantire l'agevole soddisfacimento delle ragioni del creditore istante.
Ad escludere il requisito dell'eventus damni non vale la circostanza che alcuni degli immobili costituiti in fondo patrimoniale fossero gravati da ipoteca;
sul punto la SC ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (sic Cass. 2018/n. 20671; nello stesso senso, Cass. 2018/n. 5860; Cass. 2017/n. 13172; Cass. 2017/n. 13172; Cass. 2016/n. 11892).
Nel caso specifico, i convenuti non avevano neppure fornito prove che, in relazione agli immobili gravati da ipoteca in favore di Istituti di credito terzi, fosse stata avviata un'azione esecutiva.
Con riferimento alla censura dell'appellante va rilevato che. nella cessione del ramo d'azienda,
l'autonomia organizzativa e l'identità specifica del ramo d'azienda devono essere preesistenti rispetto al contratto di cessione e la non ha provato, nonostante a tanto Parte_1 onerata, la sussistenza dell'autonomia organizzativa né sul punto ha argomentato.
Infatti, con atto di “Cessione di ramo di azienda” del 29 dicembre 2016, - Repertorio 217144,
Raccolta 23201, stipulato dal Notaio -, la ha ceduto alla Persona_5 Controparte_1
il ramo di azienda costituito dai beni Parte_1 organizzati per l'esercizio dell'attività di pescheria e gastronomia, segnatamente:
- Commercio al dettaglio di prodotti ittici e frutti di mare, corrente alla Radice del Molo di
TE RR (Unità Locale FG/3);
- Friggitoria, prodotti preparati e/o cotti da asporto, corrente al Piazzale RR (Unità Locale FG/8).
Detto esercizio era ed è svolto nei locali in concessione del Demanio Marittimo distinti, in maggiore consistenza, nel Catasto Fabbricati del Comune di NI, in ditta: Demanio Pubblico dello
Stato RA MA con sede in NI, al Foglio 143, particella 5857, subalterno 1, zona cens.
1, cat. D/8, Rendita di euro 8.268,99 Molo di Levante, piano terra.
Il corrispettivo della vendita dichiarato in atti era di €. 150.000,00 di cui €. 50.000,00, andavano a compensazione del credito che la società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per forniture di prodotti e frutti di mare effettuate nell'anno 2016; ed €. 100.000,00 sarebbero stati soddisfatti entro 12 mesi a partire dalla data in cui la società acquirente sarebbe stata immessa nel possesso.
Inoltre, nonostante al punto , le parti davano atto che “non esistono contenziosi in atto relativi CP_6 al ramo di azienda e che l'attività esercitata è conforme alle norme vigenti” è evidente che i soci della erano i figli della coppia , a loro volta soci della Parte_1 Persona_4 ed il ramo di azienda ceduto era proprio uno dei cespiti societari che avrebbe Controparte_1 consentito al di soddisfare il proprio credito, ed erano certamente a conoscenza della Parte_2 vertenza, essendo stati nella stessa ascoltati come testimoni, ed erano, quindi ben consapevoli dello scopo fraudolento dell'atto.
La maggior parte del prezzo della cessione, infatti, non fu versato, ma solo asseritamente compensato con presunti crediti della cessionaria, come si evince anche dal tenore letterale di entrambe le scritture private, dove le parti al punto QUARTO della scrittura privata del 29.12.2016 precisavano: “La società acquirente verrà immessa nel possesso e nel libero godimento … al momento del rilascio di tutte le autorizzazioni ….. Qualora qualcuna di esse fosse negata, il presente atto dovrà considerarsi non efficace ...”.
Successivamente, al punto PRIMO dell'atto di vendita del 7 aprile 2017, “Il sig. , Parte_1 nella qualità di rappresentante legale della società acquirente, dichiara di aver notificato la relativa
D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in data 27 marzo 2017 all'Ufficio Dipartimento di prevenzione dell'ASL/FG e per conoscenza, in data 28 marzo 2017 Protocollo n. 11305, al Comune di
NI”.
È quindi evidente che la venne immessa nel pieno possesso e nel libero Parte_1 godimento del ramo d'azienda solo dopo aver ottenuto tutte le relative autorizzazioni, ed aveva iniziato l'attività solo dopo la stipula della scrittura del 7 aprile 2017.
Così emerge dalle fatture di vendita emesse dalla dal 4.2.2017 al 31.3.2017 in Parte_1 favore della e tali fatture, emesse dalla dal 27.10.2016 al CP_1 Parte_1
31.3.2017, unitamente ai versamenti effettuati in favore della costituiscono la prova CP_1 evidente dell'intento orchestrato per arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del . Parte_2
Rispetto a ciò va ribadito che l'appellante non ha fornito la prova certa dell'esistenza di una sede operativa della diversa da quella sita in NI alla radice del Molo di Levante, CP_1 non avendo, né né allegato le bollette relative ai consumi Parte_1 Controparte_7 elettrici, utili anche a dimostrare l'effettivo distacco dalla e pertanto nella specie CP_1 non vi è la prova dell'autonomia organizzativa tra la cedente e le cessionarie, così come prive di prova sono rimaste tutte le affermazioni dell'appellante; né è possibile in appello, ammettersi nuovi mezzi di prova o produrre nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Anche la richiesta di CTU, già respinta in primo grado, non può essere ammessa in questa sede, risultando la stessa del tutto esplorativa, non potendosi colmare le lacune probatorie mediante tale mezzo.
È principio giurisprudenziale consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “ Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente)”.
(cfr. da ultimo, Cass. Sez. L., 10/07/2025, n. 18947, Rv. 675846 - 01)
In ordine al requisito soggettivo, poiché lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito è evidente che, nel primo caso, basta la semplice conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto.
Nella fattispecie, il credito vantato dall'attore, sorto nel periodo 2003-2012, era anteriore agli atti contestati, stante il principio per cui, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale”. (cfr. Cass. Sez. 3, 05/09/2019, n. 22161, Rv. 654936 - 01), mentre alcun rilievo assume la circostanza che le sentenze di primo e secondo grado e il d.i. 40/2020 fossero state emesse in epoca successiva agli atti contestati.
Vertendosi nell'ipotesi di atti posteriori al sorgere della pretesa creditoria, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo ai debitori si esaurisce, quindi, nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019 (Rv. 654318 - 01)); pertanto è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede.
Nella fattispecie, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, la prova della scientia damni in capo ai convenuti risulta evidente avuto riguardo al concorso a univoci elementi presuntivi che denotano, nel loro insieme, un preciso disegno finalizzato a sottrarre al creditore la garanzia del suo credito, segnatamente:
--la particolare tempistica degli atti, compiuti nel breve arco temporale di meno di un anno e mezzo e durante le fasi finali del giudizio lavoristico di primo grado;
--la complessiva portata delle dismissioni attuate, che mettevano al riparo da prevedibili azioni esecutive di terzi i beni di maggior valore della società debitrice e tutti gli immobili intestati ai suoi quattro soci;
--la specularità, non ascrivibile a mera coincidenza causale, delle vicende dispositive e familiari dei due soci accomandatari (entrambi hanno infatti stipulato in data 27/01/2017 due separati atti di costituzione di fondo patrimoniale insieme con le rispettive mogli/socie accomandanti, da cui si sono entrambi separati consensualmente di lì a poco, con assegnazione alle medesime delle rispettive abitazioni familiari);
--lo stretto rapporto di affinità/parentela esistente tra tutte le parti contraenti, compresi i ll.rr. delle società cessionarie e entrambi figli delle due coppie Parte_1 Controparte_7 di soci della perfettamente a conoscenza della vertenza di lavoro intentata dal CP_1 nei confronti della anche perché ascoltati come testi nell'ambito della Parte_2 CP_1 stessa causa (come si evince dai verbali di udienza prodotti dall'attore in allegato all'atto di citazione).
Ugualmente infondata è la censura relativa alla ripartizione delle spese di lite.
A prescindere infatti dall'accoglimento di tutte o di una parte delle domande il primo giudice ha valutato la sostanziale soccombenza della cui sono state correttamente Parte_1 addebitare le spese di lite.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e, nei rapporti fra l'appellante e , vanno liquidate Parte_2 in dispositivo in base al valore della causa (secondo lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000) ai sensi del DM n. 147/2022 senza la liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n.
29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale < tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Spese compensate con riferimento alla intervenuta ai soli fini Parte_3 della litis denuntiatio.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
PQM
La Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
“ ” avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Foggia n. 1603/2023 pubbl. il 12/06/2023 nel procedimento RG n. 5878/2021, così provvede:
✓ dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_1 Parte_5
, , ; Parte_6 Parte_7 Parte_8
✓ rigetta l'appello;
✓ condanna “ al pagamento, in favore di ., delle Parte_1 Parte_2 spese del grado che liquida in € 9.991,00 oltre rimborso spese generali 15% IVA e CAP come per legge. ✓ spese compensate nei confronti di Parte_3
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 25.11 .2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente rel.
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Emma Manzionna consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1018/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1603/2023 pubbl. il 12/06/2023 nel procedimento RG n. 5878/2021
TRA
la “ ”, P.Iva , con sede in Parte_1 P.IVA_1
NI (Fg), sede legale Via Corso Roma n.115, in persona dei legali rapp.ti, Parte_1
, cod. fisc. e , cod. fisc. nella
[...] CodiceFiscale_1 Parte_1 CodiceFiscale_2 qualità di soci e legali rappresentanti della “ , tutti rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Agnese Pepe. appellante
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1603/2023, resa in data 09.06.2023, pubblicata in data
12.06.2023, nella causa civile iscritta al proc. n. 5878/2021 R.G.
E od. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 CodiceFiscale_3 conferita in calce al presente atto, dall'Avv. Viviana Giovina SIMONETTI, del Foro di Foggia ( ), nel cui studio sito in Lucera (Fg), alla Via Porta Foggia n.5, è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata.
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2 tempore, , ed elettivamente domiciliata in Parte_4 C.F._5
NI (FG) alla via L. King n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Maria Libera DI GREGORIO ( ), che la rappresenta e difende giusta procura ex art 83, comma 3, c.p.c., C.F._6
Appellati
nonché nei confronti di , Partita IVA , in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore.
, cod. fisc. . Controparte_1 CodiceFiscale_7
, cod. fisc. . Parte_5 CodiceFiscale_8
, cod. fisc. . Parte_6 C.F._9
, cod. fisc. . Parte_7 CodiceFiscale_10
, cod. fisc. Parte_8 CodiceFiscale_11
appellati contumaci
All'udienza collegiale del 18.11.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori delle parti, e preceduta dal deposito delle note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
OSSERVA
Con ricorso proposto il 6/07/2012 alla sezione lavoro del Tribunale di Foggia, Parte_2 impugnava il licenziamento, intimatogli dalla dei fratelli e CP_1 Controparte_1
, chiedendo anche il pagamento delle differenze retributive per il periodo Controparte_1 compreso tra l'1/11/2003 ed il 12/04/2012, quantificate in € 144.842,92.
La sentenza n. 760/2019 che dichiarava illegittimo il licenziamento e accoglieva parzialmente le domande economiche, veniva impugnata dinanzi a questa Corte d'Appello che, dopo l'espletamento di una ctu contabile, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la a versare all'ex dipendente la complessiva somma di € 157.381,26 a titolo di CP_1 differenze retributive, oltre alla metà delle spese di lite del doppio grado.
Nelle more del giudizio di appello, l'attore chiedeva ed otteneva il d.i. n. 40/2020 emesso il
19/01/2020 e dichiarato esecutivo il 9/06/2020, recante, in danno della ingiunzione CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 11.256,42, oltre interessi e spese della procedura monitoria, pari alle sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovute in virtù della sentenza di primo grado, in parte qua confermata in sede di gravame.
Dopo la notifica del d.i., agiva, inutilmente, in via esecutiva, in quanto la società Parte_2 debitrice ed i suoi soci (gli accomandatari fratelli e e le rispettive CP_2 Pt_3 mogli/accomandanti e si erano spogliati dei beni loro intestati. Persona_1 Per_2
Al fine di recuperare la propria garanzia patrimoniale, con atto di citazione del 29/09/2021, notificato il 4-11-12-13/10/2021, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della ,
[...] CP_1 Parte_1 Parte_1
, e (quali eredi di ),
[...] Parte_4 Parte_7 Controparte_1 Parte_6
, , , e ,
[...] Parte_5 Parte_4 Controparte_3 Controparte_4
, e con atto di integrazione del contraddittorio, notificato il 31/03/2022, Parte_8 conveniva altresì in giudizio i litisconsorti necessari e Parte_1 Controparte_5
Con riferimento all'appellante, per quanto qui d'interesse, chiedeva che fossero Parte_2
“
1- accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, accogliere la domanda e, per l'effetto, disporre la revocatoria dei seguenti atti di disposizione dichiarandone
l'inefficacia nei confronti di : Parte_2 - Cessione di ramo di azienda del giorno 29 dicembre 2016, Numero del repertorio 217144, Numero della raccolta 23201, stipulato dal Notaio;
Persona_3
…omissis…
-atto di “Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda” del giorno
6 aprile 2017, Repertorio Numero 217501, Raccolta Numero 23457, stipulato dal Notaio;
…omissis…
3-Condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio;
”
Riferiva, infatti, l'attore che, con atto di cessione di ramo di azienda, la aveva ceduto CP_1 alla “il seguente ramo di azienda costituito dai beni organizzati per l'esercizio Parte_1 dell'attività di pescheria e gastronomia…” e che “Detto esercizio era svolto nei locali in concessione del Demanio Marittimo…”, aggiungeva che “Il corrispettivo della “vendita” dichiarato in atti era di
€. 150.000,00 ed attestato “regolato” quanto ad €. 50.000,00, mediante compensazione del credito che essa società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per forniture di prodotti e frutti di mare effettuate nell'anno2016, ed €. 100.000,00 verranno soddisfatti entro 12 mesi a partire dalla data in cui la società acquirente verrà immessa nel possesso”.
Rilevava che i soci della avevano dichiarato, al momento della cessione, di non Parte_1 essere a conoscenza di contenziosi in atto relativi al ramo d'azienda che intendevano acquistare ed assumeva essere inveritiera tale affermazione in quanto i medesimi lavoravano alle dipendenze della ed erano stati escussi come testimoni nella causa intentata dal CP_1 Parte_2 contro la CP_1
Chiedeva, altresì, “che nella revocatoria deve rientrare anche l'atto di “Accertamento di Verificata
Condizione Sospensiva di Cessione di ramo di azienda” del giorno 6 aprile 2017…”.
I soci della “ erano i figli dei coniugi , soci della Parte_1 Persona_4 ed il ramo di azienda ceduto era uno dei cespiti societari che avrebbe consentito Controparte_1 al di soddisfare il proprio credito. Parte_2
Peraltro, detti soci avevano lavorato insieme al , in quanto erano stati dipendenti della Parte_2
“ , per cui erano a conoscenza della vertenza, nella quale furono ascoltati come Controparte_1 testimoni, e pertanto consapevoli dello scopo fraudolento dell'atto.
La maggior parte del prezzo della cessione non fu, infatti, versato, ma solo compensato con asseriti crediti della cessionaria, così come l'atto di “Accertamento di Verificata Condizione Sospensiva di
Cessione di ramo di azienda” del giorno 6 aprile 2017, repertorio Numero 217501, Raccolta Numero
23457, stipulato dal Notaio , da cui si evinceva che la rimanente somma da Persona_5 versare pari ad €. 100.000,00 avveniva senza corrispettivo in denaro ma con compensazione di credito.
La cessione del predetto ramo di azienda si era dunque concretizzata solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva.
Tanto si evinceva anche dal tenore letterale di entrambe le scritture private, dove le parti al punto
QUARTO della scrittura privata del 29.12.2016 precisavano: “La società acquirente verrà immessa nel possesso e nel libero godimento … al momento del rilascio di tutte le autorizzazioni ….. Qualora qualcuna di esse fosse negata, il presente atto dovrà considerarsi non efficace ...”. Successivamente, al punto PRIMO dell'atto di vendita del 7 aprile 2017, “Il sig. , Parte_1 nella qualità di rappresentante legale della società acquirente, dichiara di aver notificato la relativa
D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in data 27 marzo 2017 all'Ufficio Dipartimento di prevenzione dell'ASL/FG e per conoscenza, in data 28 marzo 2017 Protocollo n. 11305, al Comune di
NI”.
Pertanto, doveva ritenersi pacifico che la fosse stata immessa nel pieno Parte_1 possesso e nel libero godimento del ramo d'azienda solo dopo aver ottenuto tutte le relative autorizzazioni, ed aveva iniziato l'attività solo dopo la stipula della scrittura del 7 aprile 2017.
Costituitasi in giudizio, la contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto. Parte_1
Segnatamente, asseriva che:
- all'epoca della cessione del ramo di azienda, la fosse creditrice di Parte_1 somme di denaro dovute a seguito di fornitura di merci;
tali somme erano certe, liquide ed esigibili, portate da fatture il cui pagamento doveva essere effettuato al momento dell'emissione (e quindi il credito era anche scaduto);
- la esercitava la sua attività di pesca, sin dal 2009 ed aveva sempre Parte_1 fornito prodotti ittici alla (come emergente dalla documentazione depositata nel CP_1 fascicolo di primo grado anche dalle altre parti processuali);
- qualora non fosse intervenuta la cessione del ramo di azienda, la Parte_1 avrebbe agito esecutivamente nei confronti della CP_1
- pur essendo, i soci della figli di un socio della la Parte_1 CP_1 cessione del ramo di azienda non era avvenuta a titolo gratuito ma a titolo oneroso per un importo anche cospicuo (€ 150.000,00) e gli importi portati in compensazione erano stati documentati anche in sede notarile, oltre che giudiziale, mediante il deposito di fatture scadute e ricevute di bonifici ed assegni;
- i soci della dichiarando nell'atto di cessione del ramo di azienda al punto Parte_1
che “non esistono contenziosi in atto relativi al ramo di azienda e che l'attività esercitata è CP_6 conforme alle norme vigenti” avevano dichiarato il vero, in quanto in relazione al ramo di azienda non era in corso alcun contenzioso.
era assunto come autista alle dipendenze della ed il ramo di azienda, Parte_2 CP_1 presso il quale lavorava, non era quello relativo al “commercio al dettaglio”, ceduto con atto del
29/12/2016, ma quello relativo al commercio all'ingrosso;
- nessun effetto pregiudizievole era, pertanto, derivato al dalla vendita del ramo di Parte_2 azienda, oggetto di cessione del 29.12.2016, in quanto tale vendita aveva consentito alla CP_1 di continuare a lavorare, recuperando liquidità, in un primo momento, dalla vendita dei prodotti
[...] ittici forniti dalla (dall'ottobre 2016 a marzo 2017), e poi incassando l'ulteriore Parte_1 somma di € 49.983,00 a mezzo bonifici ed assegni circolari rilasciati dalla Parte_1
- la sostituzione dei beni della con denaro escludeva la sussistenza dell'eventus CP_1 damni in quanto non si era verificata alcuna riduzione concreta del patrimonio del debitore e, di conseguenza, alcun effetto lesivo per il ceto creditorio;
- la non aveva partecipato ad alcuna frode né i soci erano a conoscenza del Parte_1 pregiudizio che stavano arrecando alle ragioni del , in quanto la snc, quale creditrice Parte_2 della aveva speso denaro e/o rinunciato a crediti scaduti, certi, liquidi ed esigibili per CP_1 acquistare il ramo di azienda e non subire essa stessa un pregiudizio che sarebbe conseguito alla mancata riscossione delle somme dovute dalla per merce fornita;
CP_1
- il rapporto familiare non bastava a dimostrare la “partecipatio fraudis”, difatti “genitori” e “figli” erano titolari di realtà aziendali distinte e vi erano stati contenziosi tra i membri della stessa famiglia.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza impugnata, revocava il contratto di cessione di ramo di azienda, stipulato in favore di il 29.12.2016 e l'atto di accertamento di Parte_1 verificata condizione sospensiva della predetta cessione di ramo di azienda.
Condannava, altresì, i convenuti , CP_1 Controparte_1 Parte_7
, e in solido tra loro, a rifondere
[...] Parte_5 Parte_1 Controparte_5 al le spese di lite. Parte_2
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione revocatoria, con la quale la sosteneva che l'atto di integrazione del Parte_1 contraddittorio, notificato nei suoi confronti il 31/03/2022, sarebbe intervenuto oltre il termine prescrizionale di 5 anni, decorrente dalla data della cessione di ramo d'azienda del29/12/2016.
Escludeva, altresì, la revocabilità del contratto preliminare di vendita del 26/09/2017 stipulato dai coniugi in favore della figlia e della RA , Persona_4 Parte_4 Parte_6 posto che non era, pacificamente, mai sfociato in alcun contratto definitivo ad effetti traslativi
(l'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che ne era seguita si era infatti estinta).
In relazione a tutti gli altri atti dispositivi impugnati, il primo giudice riteneva ricorressero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Con atto di citazione in appello notificato il 17.07.2023, Parte_1
”, ha impugnato la sentenza n. 1603/2023 del Tribunale di Foggia, rappresentando
[...]
l'insussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni a suo giudizio, erroneamente accertati dal primo giudice, chiedendo dunque a questa Corte, in riforma della sentenza gravata, di pronunciare il rigetto delle domande proposte in primo grado da Parte_9
nei confronti della medesima, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Costituitasi, la ha resistito all'appello e ha chiesto la conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza.
Si è costituita, altresì, la ai soli fini della litis denuntiatio. Parte_3
Le ulteriori parti, pur ritualmente citate non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia.
Depositate, nei termini indicati, le memorie difensive e successivamente, le note scritte, all'udienza del 18.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto avendo fatto il primo giudice buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
A riguardo, ferma restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene di esaminare e delibare i motivi di appello solo se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
Con l'unico articolato motivo di appello la ha eccepito l'illegittimità delle modalità Parte_1 di raggiungimento della prova sull' “eventus damni” / cessioni ramo d'azienda – “scientia fraudis e consilium fraudis”/cessioni ramo d'azienda.
L'appellante ha, infatti, censurato la sentenza sostenendo l'inesistenza dei suddetti requisiti in relazione al debito ed alle capacità patrimoniali residue della società ed anche l'errata valutazione delle prove nonché l'omessa valutazione di elementi essenziali per la decisione.
Rileva la Corte che, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, vantava Parte_2 una ragione di credito, derivante dal d.i. (non opposto) n. 40/2020 e dalle sentenze di primo e secondo grado, a nulla rilevando la pendenza del ricorso per cassazione proposto dalla CP_1
in quanto, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., deve aversi riguardo unicamente alla sussistenza, da
[...] parte di chi agisce, di una semplice ragione di credito anche solo potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.
E pertanto l'eventus damni è ravvisabile ogni qualvolta l'atto dispositivo impugnato, alla data del suo compimento, determini una modificazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva del credito (cfr. Cass.
2018/n. 19207; Cass. 2012/n. 1896).
Nella specie, ha affermato il Tribunale “la sequenza dei vari atti dispositivi impugnati, compiuti nell'arco temporale di meno di un anno e mezzo e durante la fase finale del giudizio di primo grado, aveva indubitabilmente portato, da un lato, al sostanziale svuotamento della e, CP_1 dall'altro, alla segregazione/spoliazione del patrimonio personale dei suoi soci, sia quelli accomandatari (responsabili, in via illimitata, dei debiti sociali in caso di incapienza del patrimonio sociale) sia accomandanti (responsabili nei limiti della propria quota sociale)”.
È infatti, indubitabile che le due cessioni di ramo d'azienda, compiute dalla in favore CP_1 di società entrambe riconducibili ai figli dei soci, avevano di fatto determinato lo smembramento dell'attività sociale.
Tanto è vero che, come emerge dagli atti, all'epoca delle cessioni contestate, l'impresa era dotata di ben sette addetti mentre, allorché era iniziato il presente giudizio, ne era rimasto solo uno.
Né era sostenibile che le concordate modalità di pagamento del prezzo di € 150.000 della prima cessione (parziale datio in solutum) escludessero la revocabilità dell'atto dispositivo, posto che la datio in solutum costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
A fronte di ciò la pur a tanto onerata, non aveva dimostrato che, nonostante la CP_1 cessione del 29/12/2016, il suo patrimonio residuo avesse conservato valore e caratteristiche tali da consentire lo stesso agevole soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Risultava, per contro, documentato in atti che detta società fosse rimasta titolare solo di un piccolo terreno di 3.269 mq., adibito a pascolo, avente un reddito dominicale di appena € 5,91 e già attinto da ipoteca esattoriale da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché di un fabbricato di dubbio realizzo in quanto costruito su area appartenente al demanio marittimo, dove la cessionaria esercitava l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici e friggitoria. Parte_1
È evidente, allora, che l'atto del 29/12/2016 aveva determinato un depauperamento del patrimonio della che, in quanto parte convenuta nel giudizio lavoristico promosso dall'ex CP_1 dipendente , doveva essere certamente a conoscenza del pregiudizio che in tal modo Parte_2 avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell'istante.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla seconda cessione compiuta in favore della Controparte_7 in data 25/06/2018, e poiché l'eventus damni va valutato con riferimento all'epoca di
[...] compimento dell'atto (2018), emerge dalla cessione che il prezzo pattuito e versato di € 8.994,57 fosse riferibile unicamente alle attrezzature ivi elencate e non anche alla licenza di concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità Portuale di NI n. 7/2008, modificata con licenza di subingresso n. 9/2010 e con licenza suppletiva n. 12/2018 di ampliamento a 590 mq. dell'area demaniale destinabile a stabilimento balneare sulla Spiaggia Diomede.
Per tale licenza, pure oggetto di cessione, non era previsto uno specifico corrispettivo, nonostante l'autonomo e cospicuo valore economico della stessa, superiore a quello delle attrezzature.
In ordine alla sussistenza dell'eventus damni, anche in relazione ai due atti di costituzione di fondo patrimoniale compiuti lo stesso giorno (27/01/2017) dalle due coppie di soci della CP_1 va ricordato che secondo un principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. 2007/n. 966; Cass.
2008/n. 24757; Cass. 2011/n. 21492), la costituzione del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, essa costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi e può essere dichiarato inefficace qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
La singolarità di tali atti risiede nel fatto che i coniugi e Persona_4 Controparte_8 avevano compiuto, pur in assenza di prole minore e dopo più di quarant'anni di matrimonio, gli atti segregativi impugnati, conferendo nei costituiti fondi patrimoniali tutti gli immobili di cui erano proprietari o comproprietari, così da sottrarli alle eventuali aggressioni dei creditori.
I suddetti, in quanto soci della erano certamente a conoscenza del pregiudizio che CP_1 in tal modo arrecavano alle ragioni dell'istante e nonostante ne fossero onerati, non avevano affatto dimostrato la titolarità di eventuali altri beni idonei a garantire l'agevole soddisfacimento delle ragioni del creditore istante.
Ad escludere il requisito dell'eventus damni non vale la circostanza che alcuni degli immobili costituiti in fondo patrimoniale fossero gravati da ipoteca;
sul punto la SC ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (sic Cass. 2018/n. 20671; nello stesso senso, Cass. 2018/n. 5860; Cass. 2017/n. 13172; Cass. 2017/n. 13172; Cass. 2016/n. 11892).
Nel caso specifico, i convenuti non avevano neppure fornito prove che, in relazione agli immobili gravati da ipoteca in favore di Istituti di credito terzi, fosse stata avviata un'azione esecutiva.
Con riferimento alla censura dell'appellante va rilevato che. nella cessione del ramo d'azienda,
l'autonomia organizzativa e l'identità specifica del ramo d'azienda devono essere preesistenti rispetto al contratto di cessione e la non ha provato, nonostante a tanto Parte_1 onerata, la sussistenza dell'autonomia organizzativa né sul punto ha argomentato.
Infatti, con atto di “Cessione di ramo di azienda” del 29 dicembre 2016, - Repertorio 217144,
Raccolta 23201, stipulato dal Notaio -, la ha ceduto alla Persona_5 Controparte_1
il ramo di azienda costituito dai beni Parte_1 organizzati per l'esercizio dell'attività di pescheria e gastronomia, segnatamente:
- Commercio al dettaglio di prodotti ittici e frutti di mare, corrente alla Radice del Molo di
TE RR (Unità Locale FG/3);
- Friggitoria, prodotti preparati e/o cotti da asporto, corrente al Piazzale RR (Unità Locale FG/8).
Detto esercizio era ed è svolto nei locali in concessione del Demanio Marittimo distinti, in maggiore consistenza, nel Catasto Fabbricati del Comune di NI, in ditta: Demanio Pubblico dello
Stato RA MA con sede in NI, al Foglio 143, particella 5857, subalterno 1, zona cens.
1, cat. D/8, Rendita di euro 8.268,99 Molo di Levante, piano terra.
Il corrispettivo della vendita dichiarato in atti era di €. 150.000,00 di cui €. 50.000,00, andavano a compensazione del credito che la società acquirente vantava nei confronti della società venditrice per forniture di prodotti e frutti di mare effettuate nell'anno 2016; ed €. 100.000,00 sarebbero stati soddisfatti entro 12 mesi a partire dalla data in cui la società acquirente sarebbe stata immessa nel possesso.
Inoltre, nonostante al punto , le parti davano atto che “non esistono contenziosi in atto relativi CP_6 al ramo di azienda e che l'attività esercitata è conforme alle norme vigenti” è evidente che i soci della erano i figli della coppia , a loro volta soci della Parte_1 Persona_4 ed il ramo di azienda ceduto era proprio uno dei cespiti societari che avrebbe Controparte_1 consentito al di soddisfare il proprio credito, ed erano certamente a conoscenza della Parte_2 vertenza, essendo stati nella stessa ascoltati come testimoni, ed erano, quindi ben consapevoli dello scopo fraudolento dell'atto.
La maggior parte del prezzo della cessione, infatti, non fu versato, ma solo asseritamente compensato con presunti crediti della cessionaria, come si evince anche dal tenore letterale di entrambe le scritture private, dove le parti al punto QUARTO della scrittura privata del 29.12.2016 precisavano: “La società acquirente verrà immessa nel possesso e nel libero godimento … al momento del rilascio di tutte le autorizzazioni ….. Qualora qualcuna di esse fosse negata, il presente atto dovrà considerarsi non efficace ...”.
Successivamente, al punto PRIMO dell'atto di vendita del 7 aprile 2017, “Il sig. , Parte_1 nella qualità di rappresentante legale della società acquirente, dichiara di aver notificato la relativa
D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in data 27 marzo 2017 all'Ufficio Dipartimento di prevenzione dell'ASL/FG e per conoscenza, in data 28 marzo 2017 Protocollo n. 11305, al Comune di
NI”.
È quindi evidente che la venne immessa nel pieno possesso e nel libero Parte_1 godimento del ramo d'azienda solo dopo aver ottenuto tutte le relative autorizzazioni, ed aveva iniziato l'attività solo dopo la stipula della scrittura del 7 aprile 2017.
Così emerge dalle fatture di vendita emesse dalla dal 4.2.2017 al 31.3.2017 in Parte_1 favore della e tali fatture, emesse dalla dal 27.10.2016 al CP_1 Parte_1
31.3.2017, unitamente ai versamenti effettuati in favore della costituiscono la prova CP_1 evidente dell'intento orchestrato per arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del . Parte_2
Rispetto a ciò va ribadito che l'appellante non ha fornito la prova certa dell'esistenza di una sede operativa della diversa da quella sita in NI alla radice del Molo di Levante, CP_1 non avendo, né né allegato le bollette relative ai consumi Parte_1 Controparte_7 elettrici, utili anche a dimostrare l'effettivo distacco dalla e pertanto nella specie CP_1 non vi è la prova dell'autonomia organizzativa tra la cedente e le cessionarie, così come prive di prova sono rimaste tutte le affermazioni dell'appellante; né è possibile in appello, ammettersi nuovi mezzi di prova o produrre nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Anche la richiesta di CTU, già respinta in primo grado, non può essere ammessa in questa sede, risultando la stessa del tutto esplorativa, non potendosi colmare le lacune probatorie mediante tale mezzo.
È principio giurisprudenziale consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “ Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente)”.
(cfr. da ultimo, Cass. Sez. L., 10/07/2025, n. 18947, Rv. 675846 - 01)
In ordine al requisito soggettivo, poiché lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito è evidente che, nel primo caso, basta la semplice conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori e nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto.
Nella fattispecie, il credito vantato dall'attore, sorto nel periodo 2003-2012, era anteriore agli atti contestati, stante il principio per cui, “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale”. (cfr. Cass. Sez. 3, 05/09/2019, n. 22161, Rv. 654936 - 01), mentre alcun rilievo assume la circostanza che le sentenze di primo e secondo grado e il d.i. 40/2020 fossero state emesse in epoca successiva agli atti contestati.
Vertendosi nell'ipotesi di atti posteriori al sorgere della pretesa creditoria, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo ai debitori si esaurisce, quindi, nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza -od agevole conoscibilità- del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019 (Rv. 654318 - 01)); pertanto è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del proprio patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede.
Nella fattispecie, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, la prova della scientia damni in capo ai convenuti risulta evidente avuto riguardo al concorso a univoci elementi presuntivi che denotano, nel loro insieme, un preciso disegno finalizzato a sottrarre al creditore la garanzia del suo credito, segnatamente:
--la particolare tempistica degli atti, compiuti nel breve arco temporale di meno di un anno e mezzo e durante le fasi finali del giudizio lavoristico di primo grado;
--la complessiva portata delle dismissioni attuate, che mettevano al riparo da prevedibili azioni esecutive di terzi i beni di maggior valore della società debitrice e tutti gli immobili intestati ai suoi quattro soci;
--la specularità, non ascrivibile a mera coincidenza causale, delle vicende dispositive e familiari dei due soci accomandatari (entrambi hanno infatti stipulato in data 27/01/2017 due separati atti di costituzione di fondo patrimoniale insieme con le rispettive mogli/socie accomandanti, da cui si sono entrambi separati consensualmente di lì a poco, con assegnazione alle medesime delle rispettive abitazioni familiari);
--lo stretto rapporto di affinità/parentela esistente tra tutte le parti contraenti, compresi i ll.rr. delle società cessionarie e entrambi figli delle due coppie Parte_1 Controparte_7 di soci della perfettamente a conoscenza della vertenza di lavoro intentata dal CP_1 nei confronti della anche perché ascoltati come testi nell'ambito della Parte_2 CP_1 stessa causa (come si evince dai verbali di udienza prodotti dall'attore in allegato all'atto di citazione).
Ugualmente infondata è la censura relativa alla ripartizione delle spese di lite.
A prescindere infatti dall'accoglimento di tutte o di una parte delle domande il primo giudice ha valutato la sostanziale soccombenza della cui sono state correttamente Parte_1 addebitare le spese di lite.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e, nei rapporti fra l'appellante e , vanno liquidate Parte_2 in dispositivo in base al valore della causa (secondo lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000) ai sensi del DM n. 147/2022 senza la liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n.
29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale < tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Spese compensate con riferimento alla intervenuta ai soli fini Parte_3 della litis denuntiatio.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
PQM
La Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
“ ” avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Foggia n. 1603/2023 pubbl. il 12/06/2023 nel procedimento RG n. 5878/2021, così provvede:
✓ dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_1 Parte_5
, , ; Parte_6 Parte_7 Parte_8
✓ rigetta l'appello;
✓ condanna “ al pagamento, in favore di ., delle Parte_1 Parte_2 spese del grado che liquida in € 9.991,00 oltre rimborso spese generali 15% IVA e CAP come per legge. ✓ spese compensate nei confronti di Parte_3
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 25.11 .2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Mitola