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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 20/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
LO MONACO CARLO, Presidente e Relatore BOLOGNA GIOVANNI, Giudice RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1477/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
"Ricorrente_1 s.r.l." - P.IVA_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da
Avv. Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2025 9013222425 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE il 24.4.2025 e in pari data depositato nella segreteria di questa Ricorrente_1Corte unitamente ad una serie di documenti, la " s.r.l.", con l'assistenza tecnica dell'Avv. Difensore_1 , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di €
160.219,33, notificatale dalla predetta Agenzia in qualità di agente della riscossione dei tributi erariali per l'ambito territoriale della provincia di Palermo e fondata su dodici cartelle di pagamento notificate fra il 2006e il 2023-.
Con ordinanza n. 1119/2025 del 23-24.6.2025 è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e l'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE è stata condannata alle spese della fase cautelare. Con lo stesso provvedimento è stata fissata la trattazione del merito per l'udienza del
20.10.2025-. Il 30.9.2025 si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. L'8.10.2025 la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e un precedente giurisprudenziale.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, che peraltro ha carattere assorbente rispetto al successivo, è fondato e ne determina l'esito. Contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni dell'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, la Corte di Cassazione si è, infatti, più volte pronunciata sul tema della competenza territoriale dell'agente della riscossione, anche successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 203/2005 e, da ultimo, con l'ordinanza n. 4400/2023, resa su un ricorso proposto dalla predetta Agenzia per una fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente, in cui veniva dalla stessa sviluppata esattamente la stessa difesa utilizzata nella presente controversia. Nell'ordinanza la Suprema Corte si è così pronunciata:
"Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia.
In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta
l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, «l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce» (Cass. V, n. 8049/2017).
Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato".
E lo stesso principio di diritto era già stato affermato dal supremo collegio pure nell'ordinanza n. 33862/2022-. Dunque, alla luce del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, del D.P.R. n.
600/1973, 12, comma 1, e 24, comma1, del D.P.R. n. 602/1973, il fondamentale e inderogabile criterio territoriale di individuazione di competenza dell'agente della riscossione è costituito sempre e comunque dal comune di domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso di specie l'intimazione impugnata è illegittima perché emessa e notificata dall'agente della riscossione competente territorialmente per l'ambito provinciale di Palermo, laddove invece al momento della notificazione la società contribuente, destinataria dell'atto, aveva sede legale - e, quindi, domicilio fiscale - in Aragona
(AG), il cui agente di riscossione territorialmente competente soltanto avrebbe potuto legittimamente emetterla e notificarla. Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-. Le stesse vanno peraltro distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo a pagare alla società ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 9.341,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come
Difensore_1per legge, con distrazione a favore del difensore costituito, Avv. , dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 20/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
LO MONACO CARLO, Presidente e Relatore BOLOGNA GIOVANNI, Giudice RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1477/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
"Ricorrente_1 s.r.l." - P.IVA_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da
Avv. Difensore_2 - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2025 9013222425 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE il 24.4.2025 e in pari data depositato nella segreteria di questa Ricorrente_1Corte unitamente ad una serie di documenti, la " s.r.l.", con l'assistenza tecnica dell'Avv. Difensore_1 , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di €
160.219,33, notificatale dalla predetta Agenzia in qualità di agente della riscossione dei tributi erariali per l'ambito territoriale della provincia di Palermo e fondata su dodici cartelle di pagamento notificate fra il 2006e il 2023-.
Con ordinanza n. 1119/2025 del 23-24.6.2025 è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e l'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE è stata condannata alle spese della fase cautelare. Con lo stesso provvedimento è stata fissata la trattazione del merito per l'udienza del
20.10.2025-. Il 30.9.2025 si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese. L'8.10.2025 la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e un precedente giurisprudenziale.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, che peraltro ha carattere assorbente rispetto al successivo, è fondato e ne determina l'esito. Contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni dell'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, la Corte di Cassazione si è, infatti, più volte pronunciata sul tema della competenza territoriale dell'agente della riscossione, anche successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 203/2005 e, da ultimo, con l'ordinanza n. 4400/2023, resa su un ricorso proposto dalla predetta Agenzia per una fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente, in cui veniva dalla stessa sviluppata esattamente la stessa difesa utilizzata nella presente controversia. Nell'ordinanza la Suprema Corte si è così pronunciata:
"Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 203/2005, nella sostanza, lamentando che la riduzione ad un unico soggetto agente per la riscossione abbia di fatto superato il problema della competenza territoriale, non sussistendo la pluralità di soggetti incaricati, ma solo il medesimo soggetto, con articolazioni periferiche prive di autonomia.
In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta
l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, «l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce» (Cass. V, n. 8049/2017).
Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato".
E lo stesso principio di diritto era già stato affermato dal supremo collegio pure nell'ordinanza n. 33862/2022-. Dunque, alla luce del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, del D.P.R. n.
600/1973, 12, comma 1, e 24, comma1, del D.P.R. n. 602/1973, il fondamentale e inderogabile criterio territoriale di individuazione di competenza dell'agente della riscossione è costituito sempre e comunque dal comune di domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso di specie l'intimazione impugnata è illegittima perché emessa e notificata dall'agente della riscossione competente territorialmente per l'ambito provinciale di Palermo, laddove invece al momento della notificazione la società contribuente, destinataria dell'atto, aveva sede legale - e, quindi, domicilio fiscale - in Aragona
(AG), il cui agente di riscossione territorialmente competente soltanto avrebbe potuto legittimamente emetterla e notificarla. Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-. Le stesse vanno peraltro distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo a pagare alla società ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 9.341,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come
Difensore_1per legge, con distrazione a favore del difensore costituito, Avv. , dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore