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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI AD DELL'UNIONE EUROPEA
Proc. R.G. n. 4737/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 01.12.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI AD DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 4737/2024, avente ad oggetto:
1 riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1) , nato il [...] a [...]- Parte_1
ES, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...], 114, apt 101, Colina de Laranjeiras, Serra/ES;
2) , nata il [...] a [...]-ES, Brasile, Parte_2 nazionalità brasiliana, residente in [...], n.235, ap.904, Praia da Costa, Vila- Velha, ES;
3) nata il [...] a [...]-ES, Parte_3 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_2
4) nata il [...] a [...], BA, Parte_4
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n.235, ap.904, Praia da Costa, Vila-Velha, ES;
5) , nato il [...] a [...]-ES, Parte_5
Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...], n. 1253, appartamento 1404, Bairro Praia da Costa, nella città di Vila Velha, Espirito Santo;
6) EN , nato a [...]-ES il 19/05/2018, Controparte_1 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_5
[...]
7) , nato a [...]-ES il 16/12/2019, Controparte_2 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_5
[...]
8) , nata il [...] a [...]-ES, Brasile, Parte_6 nazionalità brasiliana, residente in [...], n2 11, apt 1102, Praia de ltaparica, Vila Velha, ES;
9) nato a [...]-ES il 01/04/2010, Controparte_3 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_6
[...]
10) , nata il [...] a [...]-RJ, Parte_7
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 11, apt 1102, Bairro Praia de ltaparica, nella città di Vila Velha, Espirito Santo, 11) , nato il [...] a [...]-ES, Parte_8
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 11, apt 1102, Bairro Praia de ltaparica, nella città di Vila Velha, Espirito Santo, sposato con il 19 gennaio 1980; Parte_7
12) , nata il [...] a [...]-RJ, Parte_9
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 170, lote 11, block 35, Sitio Kaizuca, Bairro Agro Brasil, nella città Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro;
13) nata il [...] a [...]çalo-RJ, Parte_10
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 29, appartamento 404, Bairro Centro, nella città di Nova Friburgo, Rio de Janeiro;
14) , nato il [...] a [...]-RJ, Brasile, Parte_11 nazionalità brasiliana, residente a [...], n. 29, app. 404, Bairro Centro, nella città di Nova Friburgo, Rio de Janeiro;
15) , nato il [...] a [...]/RJ, Parte_12
Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...], n. 106, blocco
2 3, appartamento. 404, Bairro Catete, nella città di Rio de Janeiro/RJ; 16) , nato a [...]/RJ il Parte_13
27/10/2021, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_12
17) , nato il [...] a [...] Parte_14
Gonçalo-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n. 207, Bairro Centro Vivential, nella città di Nova Viçosa, Bahia;
18) , nata il [...] a Parte_15
Salvador-BA, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n. 207, Bairro Centro Vivential, nella città di Nova Viçosa, Bahia, sposata con l'8 gennaio 1983; Parte_14
19) , nata il [...] Parte_16
a Vitoria-ES, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n.207, Bairro Centro Vivential, nella città di Nova Viçosa, Bahia;
20) , nata il [...] a [...]-ES, Persona_1 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_16
[...]
21) , nato il Parte_17
15/09/1986 a Nanuque-MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n. 207, Bairro Centro Vivendal, nella città di Nova Viçosa, Bahia;
22) , nato il [...] a [...]çalo- Parte_18
RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]lzaltino Arào Marques, n. 64, Bairro Mata da Praia, Vitoria-ES; 23) , nata il [...], nata a [...]- Parte_19
ES, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]lzaltino Arào Marques, n. 64, Bairro Mata da Praia, Vitoria-ES; 24) , nato il [...] a [...]-ES, Parte_20
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]da Penha n. 2462, Bairro Santa Lucia, Vitoria-ES; 25) nata a [...]-ES il Controparte_4
16/10/2007, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Parte_20
26) nata a [...]-ES il 24/08/2018, Controparte_5 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_20
[...]
27) , nato il [...] a [...]/Bahia, Parte_21
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 367, Bairro Centro, nella città di Itamaraju, Bahia, Brasile;
28) , nata a [...]/Bahia il Persona_2
19/05/2015, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_21
29) , nato il [...] a [...]-BA, Parte_22
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n2 300, Bairro Monte Pescoço, nella città di Itamaraju, Bahia;
30) , nata a [...]-BA Parte_23 il 01/05/2008, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Parte_22
3 31) , nato a [...]-BA il Parte_24
19/02/2011, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Parte_22
32) , nato il [...], nato a [...] Parte_25
Gonçalo-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]n. 30, Bairro Zé Garoto, nella città di Sào Gonçalo, Rio de Janeiro;
33) , nato il [...], nato a Parte_26
Campos dos Goytacazes-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]da Motta, 85, appartamento 307, Bairro Recreio dos Bandeirantes, in città di Rio de Janeiro;
34) , nata a [...]-RJ Parte_27 il 05/03/2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_26
35) , nata a [...]-RJ Parte_28 il 08/04/2023, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_26
36) , nato il [...] a [...] Parte_29
Redonda-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], 3517, casa 01, Bairro Retiro, nella città di Volta Redonda – Rio de Janeiro;
37) , nato il [...] a [...] - MG, Parte_30
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n° 1696, quartiere Monte Castelo, nella città di Teixeira de Freitas, Bahia;
38) , nato il [...] a [...] Parte_31 de Freitas, Bahia, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_30
39) , nata il [...] a [...] Parte_32 de Freitas- Bahia, Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...]n° 1696, quartiere Monte Castelo;
40) , nato il [...] a [...] Parte_33
Freitas- BA, Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...]n° 1696, quartiere Monte Castelo;
41) , nata il [...] a Parte_34
Nanuque- MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n° 180, apt 2305, Edificio California- Parque das Rosas, Barra da Tijuca, nella città di Rio de Janeiro - RJ;
42) , nata il [...] a [...]- Parte_35
MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n° 645, casa 08, quartiere Monte Castelo, Condominio Amaralina, nella città di Teixeira de Freitas, Bahia 43) , nata il [...] a [...]-RJ, Parte_36
Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...], n. 420 - Condominio Uba terra Nova, Bairro Santo Antonio;
44) , nato il [...] a [...] Parte_37
Horizonte -MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 110 - Condominio Uba ltacoatiara - Casa 404, Bairro ltacoatiara, nella città di Niteroi, Rio de Janeiro;
45) , nata il [...] a [...] - RJ, Parte_38
Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...], n. 420 -
4 Condominio Uba terra Nova, Bairro Santo Antonio;
46) , nata il [...] a [...]çalo Parte_39
– RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]70, apto 1102, Bairro Centro, nella città di Juiz de Fora – Minas Gerais;
47) , nato il [...] a [...]çalo – RJ, Parte_40
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]de Moraes Sarmento 259, Bairro Santa Catarina, nella città di Juiz de Fora – Minas Gerais;
48) , nata il [...] a [...] – Minas Parte_41
Gerais, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_40
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bruno Troya che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato ope legis; (PEC in atti) RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_6 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di , Persona_3 nato il [...] a [...], poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero ha sollecitato uno scrupoloso esame della documentazione allegata da controparte ed ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda. IN RITO Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità (per difetto dei presupposti di legge) sollevata dal ministero resistente. Invero, i ricorrenti hanno proposto l'odierno ricorso in data antecedente all'entrata in vigore D.L. n. 36 del 28.03.2025 il quale, pertanto, non
5 trova applicazione al caso di specie. Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
, è nato il [...] a [...], città che Persona_3 rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto
6 notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. D'altro canto, il resistente, nelle sue argomentazioni CP_6 espositive/difensive, ha confermato la sostanziale paralisi degli uffici amministrativi/consolari i quali sono impossibilitati ad istruire ed evadere in tempi ragionevoli l'elevatissimo numero di richieste. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto
7 eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, giusta quanto richiesto ed eccepito anche dal resistente, consiste e si limita alla ricognizione e verifica CP_6 della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo , Persona_3
8 nato il [...] a [...], e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_6 provvedimenti consequenziali. SPESE Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). Nel caso in scrutinio, l'amministrazione resistente ha chiesto la compensazione delle spese sottolineando la natura “non contenziosa” della propria costituzione in giudizio e l'eccezionalità della situazione oggetto di scrutinio;
tuttavia, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda, così contraddicendo il suo stesso assunto. D'altro canto, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase istruttoria;
c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
9 P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4737/24, così provvede:
Par (i) CC MA e, per l'effetto,
(ii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) , nato il [...] a [...] Parte_1
Mateus-ES, Brasile;
2) , nata il [...] a [...]-ES, Parte_2
Brasile;
3) , nata il [...] a [...]-ES, Parte_3
Brasile, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzata); Parte_2
4) nata il [...] a Parte_4
Jucuruçu, BA, Brasile;
5) , nato il [...] a [...]- Parte_5
ES, Brasile;
6) , nato a [...]-ES, Brasile, il Controparte_7
19/05/2018, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzato); Parte_5
7) , nato a [...]-ES, Brasile, il Controparte_2
16/12/2019 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzato); Parte_5
8) , nata il [...] a [...]-ES, Parte_6
Brasile;
9) , nato a [...]-ES, Brasile, il Controparte_3
01/04/2010, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzata); Parte_6
10) nata il [...] a Parte_7 Pt_5
Campos-RJ, Brasile;
11) , nato il [...] a [...]- Parte_8
ES, Brasile;
12) , nata il [...] a [...]- Parte_9
RJ, Brasile;
10 13) , nata il [...] a [...]çalo- Parte_10
RJ, Brasile;
14) , nato il [...] a [...]-RJ, Parte_11
Brasile;
15) , nato il [...] a [...] Parte_12
Janeiro/RJ, Brasile;
16) , nato a [...]/RJ, Parte_13
Brasile, il 27/10/2021, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_12 generalizzato);
17) , nato il [...] Parte_14
a Sào Gonçalo-RJ, Brasile;
18) , nata il Parte_15
22/03/1965 a Salvador-BA, Brasile;
19) , nata il Parte_16
06/03/1984 a Vitoria-ES, Brasile;
20) , nata il [...] a [...]-ES, Persona_1
Brasile, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...] (in precedenza Parte_16 generalizzata);
21) , nato il Parte_17
15/09/1986 a Nanuque-MG, Brasile;
22) , nato il [...] a [...] Parte_18
Gonçalo-RJ, Brasile;
23) , nata il [...], nata Parte_19
a Vitoria-ES, Brasile;
24) , nato il [...] a [...] Parte_20
Mateus-ES, Brasile;
25) nata a [...]-ES, CP_4 Controparte_4
Brasile, il 16/10/2007, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_20 generalizzato);
26) , nata a [...]-ES, Brasile, il Controparte_5
24/08/2018, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzato); Parte_20
11 27) , nato il [...] a Parte_21
Itamaraju/Bahia, Brasile;
28) , nata a [...]/Bahia, Persona_2
Brasiler, il 19/05/2015, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_21 generalizzato);
29) nato il [...] a Parte_22
Itamaraju-BA, Brasile;
30) , nata a [...] Parte_23
Freitas-BA, Brasile, il 01/05/2008, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_22 precedenza generalizzato);
31) , nato a [...]- Parte_24
BA, Brasile, il 19/02/2011 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_22 precedenza generalizzato);
32) , nato il [...], nato Parte_25
a São Gonçalo-RJ, Brasile;
33) , nato il [...], nato Parte_26
a Campos dos Goytacazes-RJ, Brasile;
34) , nata a [...] Parte_27
Janeiro-RJ, Brasile, il 05/03/2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_26 precedenza generalizzato);
35) , nata a [...] Parte_28
Janeiro-RJ, Brasile, il 08/04/2023, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_26 precedenza generalizzato);
36) , nato il [...] a Parte_29
Volta Redonda-RJ, Brasile;
37) , nato il [...] a Parte_30
Nanuque - MG, Brasile;
38) , nato il [...] a Parte_31
Teixeira de Freitas, Bahia, Brasile, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_30 precedenza generalizzato);
12 39) , nata il [...] a Parte_32
Teixeira de Freitas- Bahia;
40) , nato il [...] a Parte_33
Teixeira de Freitas- BA, Brasile;
41) , nata il [...] a Parte_34
Nanuque- MG, Brasile;
42) , nata il [...] a Parte_35
Nanuque- MG, Brasile;
43) , nata il [...] a Parte_36
Niteroi-RJ, Brasile;
44) , nato il [...] a Parte_37
Belo Horizonte -MG, Brasile;
45) , nata il [...] a Parte_38
Niteroi - RJ, Brasile;
46) , nata il [...] a [...] Parte_39
Gonçalo – RJ, Brasile;
47) , nato il [...] a [...]çalo Parte_40
– RJ, Brasile;
48) , nata il [...] a [...] – Parte_41
Minas Gerais, Brasile, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_40 generalizzato);
SONO AD ITALIANI UR GU ; CP_8
(iii) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_6 stato civile del Comune di Tortorella (SA) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(iv) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_6 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
13 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, 01.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
14
Proc. R.G. n. 4737/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 01.12.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI AD DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 4737/2024, avente ad oggetto:
1 riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1) , nato il [...] a [...]- Parte_1
ES, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...], 114, apt 101, Colina de Laranjeiras, Serra/ES;
2) , nata il [...] a [...]-ES, Brasile, Parte_2 nazionalità brasiliana, residente in [...], n.235, ap.904, Praia da Costa, Vila- Velha, ES;
3) nata il [...] a [...]-ES, Parte_3 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale;
Parte_2
4) nata il [...] a [...], BA, Parte_4
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n.235, ap.904, Praia da Costa, Vila-Velha, ES;
5) , nato il [...] a [...]-ES, Parte_5
Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...], n. 1253, appartamento 1404, Bairro Praia da Costa, nella città di Vila Velha, Espirito Santo;
6) EN , nato a [...]-ES il 19/05/2018, Controparte_1 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_5
[...]
7) , nato a [...]-ES il 16/12/2019, Controparte_2 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_5
[...]
8) , nata il [...] a [...]-ES, Brasile, Parte_6 nazionalità brasiliana, residente in [...], n2 11, apt 1102, Praia de ltaparica, Vila Velha, ES;
9) nato a [...]-ES il 01/04/2010, Controparte_3 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale Parte_6
[...]
10) , nata il [...] a [...]-RJ, Parte_7
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 11, apt 1102, Bairro Praia de ltaparica, nella città di Vila Velha, Espirito Santo, 11) , nato il [...] a [...]-ES, Parte_8
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 11, apt 1102, Bairro Praia de ltaparica, nella città di Vila Velha, Espirito Santo, sposato con il 19 gennaio 1980; Parte_7
12) , nata il [...] a [...]-RJ, Parte_9
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 170, lote 11, block 35, Sitio Kaizuca, Bairro Agro Brasil, nella città Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro;
13) nata il [...] a [...]çalo-RJ, Parte_10
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 29, appartamento 404, Bairro Centro, nella città di Nova Friburgo, Rio de Janeiro;
14) , nato il [...] a [...]-RJ, Brasile, Parte_11 nazionalità brasiliana, residente a [...], n. 29, app. 404, Bairro Centro, nella città di Nova Friburgo, Rio de Janeiro;
15) , nato il [...] a [...]/RJ, Parte_12
Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...], n. 106, blocco
2 3, appartamento. 404, Bairro Catete, nella città di Rio de Janeiro/RJ; 16) , nato a [...]/RJ il Parte_13
27/10/2021, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_12
17) , nato il [...] a [...] Parte_14
Gonçalo-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n. 207, Bairro Centro Vivential, nella città di Nova Viçosa, Bahia;
18) , nata il [...] a Parte_15
Salvador-BA, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n. 207, Bairro Centro Vivential, nella città di Nova Viçosa, Bahia, sposata con l'8 gennaio 1983; Parte_14
19) , nata il [...] Parte_16
a Vitoria-ES, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n.207, Bairro Centro Vivential, nella città di Nova Viçosa, Bahia;
20) , nata il [...] a [...]-ES, Persona_1 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_16
[...]
21) , nato il Parte_17
15/09/1986 a Nanuque-MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]dos Coqueiros, n. 207, Bairro Centro Vivendal, nella città di Nova Viçosa, Bahia;
22) , nato il [...] a [...]çalo- Parte_18
RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]lzaltino Arào Marques, n. 64, Bairro Mata da Praia, Vitoria-ES; 23) , nata il [...], nata a [...]- Parte_19
ES, Brasile, nazionalità brasiliana, residente a [...]lzaltino Arào Marques, n. 64, Bairro Mata da Praia, Vitoria-ES; 24) , nato il [...] a [...]-ES, Parte_20
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]da Penha n. 2462, Bairro Santa Lucia, Vitoria-ES; 25) nata a [...]-ES il Controparte_4
16/10/2007, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Parte_20
26) nata a [...]-ES il 24/08/2018, Controparte_5 rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_20
[...]
27) , nato il [...] a [...]/Bahia, Parte_21
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 367, Bairro Centro, nella città di Itamaraju, Bahia, Brasile;
28) , nata a [...]/Bahia il Persona_2
19/05/2015, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_21
29) , nato il [...] a [...]-BA, Parte_22
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n2 300, Bairro Monte Pescoço, nella città di Itamaraju, Bahia;
30) , nata a [...]-BA Parte_23 il 01/05/2008, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Parte_22
3 31) , nato a [...]-BA il Parte_24
19/02/2011, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
Parte_22
32) , nato il [...], nato a [...] Parte_25
Gonçalo-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]n. 30, Bairro Zé Garoto, nella città di Sào Gonçalo, Rio de Janeiro;
33) , nato il [...], nato a Parte_26
Campos dos Goytacazes-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]da Motta, 85, appartamento 307, Bairro Recreio dos Bandeirantes, in città di Rio de Janeiro;
34) , nata a [...]-RJ Parte_27 il 05/03/2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_26
35) , nata a [...]-RJ Parte_28 il 08/04/2023, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_26
36) , nato il [...] a [...] Parte_29
Redonda-RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], 3517, casa 01, Bairro Retiro, nella città di Volta Redonda – Rio de Janeiro;
37) , nato il [...] a [...] - MG, Parte_30
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n° 1696, quartiere Monte Castelo, nella città di Teixeira de Freitas, Bahia;
38) , nato il [...] a [...] Parte_31 de Freitas, Bahia, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
[...]
; Parte_30
39) , nata il [...] a [...] Parte_32 de Freitas- Bahia, Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...]n° 1696, quartiere Monte Castelo;
40) , nato il [...] a [...] Parte_33
Freitas- BA, Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...]n° 1696, quartiere Monte Castelo;
41) , nata il [...] a Parte_34
Nanuque- MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n° 180, apt 2305, Edificio California- Parque das Rosas, Barra da Tijuca, nella città di Rio de Janeiro - RJ;
42) , nata il [...] a [...]- Parte_35
MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n° 645, casa 08, quartiere Monte Castelo, Condominio Amaralina, nella città di Teixeira de Freitas, Bahia 43) , nata il [...] a [...]-RJ, Parte_36
Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...], n. 420 - Condominio Uba terra Nova, Bairro Santo Antonio;
44) , nato il [...] a [...] Parte_37
Horizonte -MG, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...], n. 110 - Condominio Uba ltacoatiara - Casa 404, Bairro ltacoatiara, nella città di Niteroi, Rio de Janeiro;
45) , nata il [...] a [...] - RJ, Parte_38
Brasile, nazionalità brasiliana, ivi residente in [...], n. 420 -
4 Condominio Uba terra Nova, Bairro Santo Antonio;
46) , nata il [...] a [...]çalo Parte_39
– RJ, Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]70, apto 1102, Bairro Centro, nella città di Juiz de Fora – Minas Gerais;
47) , nato il [...] a [...]çalo – RJ, Parte_40
Brasile, nazionalità brasiliana, residente in [...]de Moraes Sarmento 259, Bairro Santa Catarina, nella città di Juiz de Fora – Minas Gerais;
48) , nata il [...] a [...] – Minas Parte_41
Gerais, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale Parte_40
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bruno Troya che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato ope legis; (PEC in atti) RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_6 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di , Persona_3 nato il [...] a [...], poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero ha sollecitato uno scrupoloso esame della documentazione allegata da controparte ed ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda. IN RITO Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità (per difetto dei presupposti di legge) sollevata dal ministero resistente. Invero, i ricorrenti hanno proposto l'odierno ricorso in data antecedente all'entrata in vigore D.L. n. 36 del 28.03.2025 il quale, pertanto, non
5 trova applicazione al caso di specie. Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
, è nato il [...] a [...], città che Persona_3 rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto
6 notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. D'altro canto, il resistente, nelle sue argomentazioni CP_6 espositive/difensive, ha confermato la sostanziale paralisi degli uffici amministrativi/consolari i quali sono impossibilitati ad istruire ed evadere in tempi ragionevoli l'elevatissimo numero di richieste. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto
7 eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, giusta quanto richiesto ed eccepito anche dal resistente, consiste e si limita alla ricognizione e verifica CP_6 della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo , Persona_3
8 nato il [...] a [...], e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_6 provvedimenti consequenziali. SPESE Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). Nel caso in scrutinio, l'amministrazione resistente ha chiesto la compensazione delle spese sottolineando la natura “non contenziosa” della propria costituzione in giudizio e l'eccezionalità della situazione oggetto di scrutinio;
tuttavia, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda, così contraddicendo il suo stesso assunto. D'altro canto, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase istruttoria;
c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
9 P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4737/24, così provvede:
Par (i) CC MA e, per l'effetto,
(ii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) , nato il [...] a [...] Parte_1
Mateus-ES, Brasile;
2) , nata il [...] a [...]-ES, Parte_2
Brasile;
3) , nata il [...] a [...]-ES, Parte_3
Brasile, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzata); Parte_2
4) nata il [...] a Parte_4
Jucuruçu, BA, Brasile;
5) , nato il [...] a [...]- Parte_5
ES, Brasile;
6) , nato a [...]-ES, Brasile, il Controparte_7
19/05/2018, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzato); Parte_5
7) , nato a [...]-ES, Brasile, il Controparte_2
16/12/2019 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzato); Parte_5
8) , nata il [...] a [...]-ES, Parte_6
Brasile;
9) , nato a [...]-ES, Brasile, il Controparte_3
01/04/2010, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzata); Parte_6
10) nata il [...] a Parte_7 Pt_5
Campos-RJ, Brasile;
11) , nato il [...] a [...]- Parte_8
ES, Brasile;
12) , nata il [...] a [...]- Parte_9
RJ, Brasile;
10 13) , nata il [...] a [...]çalo- Parte_10
RJ, Brasile;
14) , nato il [...] a [...]-RJ, Parte_11
Brasile;
15) , nato il [...] a [...] Parte_12
Janeiro/RJ, Brasile;
16) , nato a [...]/RJ, Parte_13
Brasile, il 27/10/2021, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_12 generalizzato);
17) , nato il [...] Parte_14
a Sào Gonçalo-RJ, Brasile;
18) , nata il Parte_15
22/03/1965 a Salvador-BA, Brasile;
19) , nata il Parte_16
06/03/1984 a Vitoria-ES, Brasile;
20) , nata il [...] a [...]-ES, Persona_1
Brasile, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
[...] (in precedenza Parte_16 generalizzata);
21) , nato il Parte_17
15/09/1986 a Nanuque-MG, Brasile;
22) , nato il [...] a [...] Parte_18
Gonçalo-RJ, Brasile;
23) , nata il [...], nata Parte_19
a Vitoria-ES, Brasile;
24) , nato il [...] a [...] Parte_20
Mateus-ES, Brasile;
25) nata a [...]-ES, CP_4 Controparte_4
Brasile, il 16/10/2007, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_20 generalizzato);
26) , nata a [...]-ES, Brasile, il Controparte_5
24/08/2018, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale
(in precedenza generalizzato); Parte_20
11 27) , nato il [...] a Parte_21
Itamaraju/Bahia, Brasile;
28) , nata a [...]/Bahia, Persona_2
Brasiler, il 19/05/2015, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_21 generalizzato);
29) nato il [...] a Parte_22
Itamaraju-BA, Brasile;
30) , nata a [...] Parte_23
Freitas-BA, Brasile, il 01/05/2008, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_22 precedenza generalizzato);
31) , nato a [...]- Parte_24
BA, Brasile, il 19/02/2011 rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_22 precedenza generalizzato);
32) , nato il [...], nato Parte_25
a São Gonçalo-RJ, Brasile;
33) , nato il [...], nato Parte_26
a Campos dos Goytacazes-RJ, Brasile;
34) , nata a [...] Parte_27
Janeiro-RJ, Brasile, il 05/03/2022, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_26 precedenza generalizzato);
35) , nata a [...] Parte_28
Janeiro-RJ, Brasile, il 08/04/2023, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_26 precedenza generalizzato);
36) , nato il [...] a Parte_29
Volta Redonda-RJ, Brasile;
37) , nato il [...] a Parte_30
Nanuque - MG, Brasile;
38) , nato il [...] a Parte_31
Teixeira de Freitas, Bahia, Brasile, rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale (in Parte_30 precedenza generalizzato);
12 39) , nata il [...] a Parte_32
Teixeira de Freitas- Bahia;
40) , nato il [...] a Parte_33
Teixeira de Freitas- BA, Brasile;
41) , nata il [...] a Parte_34
Nanuque- MG, Brasile;
42) , nata il [...] a Parte_35
Nanuque- MG, Brasile;
43) , nata il [...] a Parte_36
Niteroi-RJ, Brasile;
44) , nato il [...] a Parte_37
Belo Horizonte -MG, Brasile;
45) , nata il [...] a Parte_38
Niteroi - RJ, Brasile;
46) , nata il [...] a [...] Parte_39
Gonçalo – RJ, Brasile;
47) , nato il [...] a [...]çalo Parte_40
– RJ, Brasile;
48) , nata il [...] a [...] – Parte_41
Minas Gerais, Brasile, rappresentata dall'esercente la potestà genitoriale (in precedenza Parte_40 generalizzato);
SONO AD ITALIANI UR GU ; CP_8
(iii) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_6 stato civile del Comune di Tortorella (SA) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(iv) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_6 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
13 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, 01.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
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